Gazzetta n. 31 del 7 febbraio 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 15 dicembre 2000
Fissazione dei valori massimi di furosina nei formaggi freschi a pasta filata e nel latte (crudo e pastorizzato perossidasi-positivo).

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, relativo al "Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale", ed in particolare l'art. 2 che istituisce il Ministero per le politiche agricole, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 129 del 5 giugno 1997;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, inerente alla "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" ed in particolare l'art. 33, comma 1, con il quale il Ministro per le politiche agricole e il Ministero per le politiche agricole assumono rispettivamente la denominazione Ministro delle politiche agricole e forestali e Ministero delle politiche agricole e forestali;
Visto il regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, riguardante la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari, ed in particolare l'art. 32 con il quale si stabiliscono le materie prime consentite nella produzione di formaggi;
Vista la legge 11 aprile 1974, n. 138, ed in particolare l'art. 1 concernente il divieto di ricostituzione del latte in polvere per l'alimentazione umana, nonche' l'impiego di latte in polvere o di latte comunque concentrato nella produzione di formaggi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 54, recante regolamento di attuazione delle direttive 92/46 e 92/47/CEE in materia di produzione e immissione sul mercato di latte e di prodotti a base di latte, in cui si impone, tra l'altro, che il latte alimentare trattato termicamente deve essere prodotto con esclusivo utilizzo di latte crudo, e in particolare che il latte pastorizzato deve presentare una reazione positiva alla prova della per ossidasi, disposizione quest'ultima gia' prescritta dalla legge 3 maggio 1989, n. 169, che disciplina il trattamento e la commercializzazione del latte alimentare, art. 4;
Considerato che tecnicamente e' possibile produrre latte pastorizzato perossidasi-positivo a partire da materie prime diverse dal latte crudo, quali latte in polvere o latte gia' sottoposto ad altro trattamento termico del risanamento, cosi' come e' tecnicamente possibile ottenere mozzarella ed altri formaggi freschi a pasta filata da materie prime quali il latte in polvere, le caseine ed i caseinati, i derivati essiccati di origine lattiera, i formaggi fusi ed i prodotti caseari di diversa origine;
Considerato che l'impiego delle materie prime diverse dal latte crudo reca grave pregiudizio alla commercializzazione del latte pastorizzato perossidasi-positivo e dei citati caratteristici formaggi italiani, compromettendone genuinita' e qualita', e che costituisce frode a danno dei consumatori;
Considerato che recenti ricerche scientifiche hanno evidenziato come la furosina sia presente in piccole quantita' nel latte crudo e nel latte pastorizzato, nonche' nella mozzarella e negli altri formaggi freschi a pasta filata ottenuti sia con processi industriali che artigianali, secondo buona pratica tecnologica, e come assuma consistenti valori, qualora vengono utilizzate le sopra specificate materie prime;
Considerato che il decreto ministeriale 13 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 118 del 23 maggio 2000, abrogativo dei valori massimi di furosina gia' fissati con i decreti ministeriali 18 marzo 1994 e 19 settembre 1994, rispettivamente, per il formaggio mozzarella e per gli altri formaggi freschi a pasta filata per il latte pastorizzato in flusso continuo che risulta perossidati positivo, e' stato emanato al solo scopo di chiudere la procedura d'infrazione comunitaria n. 95/0652/I;
Ritenuto necessario salvaguardare la genuinita' e la qualita' della mozzarella e dei formaggi freschi a pasta filata, del latte pastorizzato perossidasi-positivo, qualunque sia la sua successiva destinazione, a tutela del consumatore e del mercato nazionale dei citati prodotti;
Ritenuto altresi' necessario, alla luce delle ultime conoscenze scientifiche acquisite a seguito di ulteriori studi condotti in ambito comunitario, modificare il valore massimo di furosina gia' fissato per il latte pastorizzato perossidasi-positivo;
Vista la direttiva 98/34/CE che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, contenente disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;
Decreta:
Art. 1.
1. Il valore massimo di furosina nel formaggio mozzarella e negli altri formaggi freschi a pasta filata prodotti da latte vaccino e/o bufalino, e' fissato in 12 milligrammi su 100 grammi di sostanza proteica, ferme restando tutte le altre condizioni produttive e le caratteristiche previste dalle vigenti disposizioni per i citati formaggi.
2. Il valore massimo di furosina per la mozzarella con attestazione di specificita' resta fissato in 10 milligrammi su 100 grammi di sostanza proteica, come stabilito dal regolamento 2527/98/CE.
3. Il valore massimo di furosina nel latte crudo e nel latte pastorizzato in flusso continuo e che risulta perossidasi-positivo e' fissato, indipendentemente dalla sua denominazione ed utilizzo, in 8,6 milligrammi su 100 grammi di sostanza proteica, ferme restando tutte le altre condizioni produttive e le caratteristiche previste dalle vigenti disposizioni per i citati tipi di latte.
4. Le disposizioni contenute nel presente bando non si applicano ai prodotti di cui al comma 1 provenienti dagli altri Stati membri e dai Paesi aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo.
 
Art. 2.
1. Il metodo ufficiale di analisi di riferimento per la determinazione diretta della furosina nel latte e nei formaggi freschi a pasta filata e' quello approvato con decreto ministeriale 16 maggio 1996, riportato nel relativo allegato.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 15 dicembre 2000
Il Ministro: Pecoraro Scanio Registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2000 Registro n. 2 Ministero politiche agricole, foglio n. 262
 
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