Gazzetta n. 31 del 7 febbraio 2001 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 dicembre 2000
Limiti massimi per la concessione di crediti agevolati alle imprese di cui all'art. 2, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000, recante "Individuazione dei beni e delle risorse umane, finanziarie, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni per l'esercizio delle funzioni in materia di incentivi alle imprese di cui agli articoli 19, 30, 34, 40, 41 e 48 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";
Visto in particolare l'art. 2, comma 5, del citato decreto, che dispone che nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 4-quinquies, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, nella legge 16 luglio 1997, n. 228, concernenti la concessione di finanziamenti agevolati per la rilocalizzazione in condizioni di sicurezza delle attivita' delle imprese aventi insediamenti ricompresi nelle fasce fluviali del Po soggette a vincolo di salvaguardia, le regioni potranno far fronte al fabbisogno finanziario avvalendosi delle risorse assegnate al Mediocredito Centrale S.p.a. e alla Cassa per il credito delle imprese artigiane S.p.a. - Artigiancassa, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, nella legge 16 febbraio 1995, n. 35, nei limiti delle residue disponibilita'.
Visto il comma 6 del medesimo art. 2, che prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la conferenza Stato regioni siano stabilite le quote da mettere a disposizione delle singole regioni interessate, quale limite massimo per la concessione dei crediti agevolati alle imprese.
Sentita la conferenza Stato - Regioni.
Vista la delega del Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica ad esercitare le funzioni di coordinamento delle attivita', anche di carattere normativo, inerenti all'attuazione delle leggi 15 marzo 1997, n. 59, 15 maggio 1997, n. 127, 16 giugno 1998, n. 191 e della legge 8 marzo 1999, n. 50;
Decreta:
Art. 1.
1. Ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 4-quinquies, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, nella legge 16 luglio 1997, n. 228, concernenti la concessione dei finanziamenti agevolati per la rilocalizzazione in condizioni di sicurezza delle attivita' delle imprese aventi insediamenti ricompresi nella fasce fluviali del Po soggette a vincolo di salvaguardia, nell'ambito delle risorse individuate dall'art. 2, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000, le quote da mettere a disposizione delle singole regioni interessate, quale limite massimo per la concessione di crediti agevolati alle imprese, sono cosi stabilite: =====================================================================
Regioni | Percentuali ===================================================================== Piemonte.... | 80% Emilia Romagna.... | 8% Valle d'Aosta.... | 5% Lombardia.... | 4% Veneto.... | 3%
 
Art. 2.
Ad un mese dalla scadenza del termine di vigenza dell'agevolazione, le quote non utilizzate da singole regioni sono messe a disposizione di altre regioni che abbiano in istruttoria domande di accesso all'agevolazione eccedenti la quota assegnata.
Roma, 22 dicembre 2000
p. Il Presidente: Bassanini Registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 2001 Registro n. 1 Ministeri istituzionali, foglio n. 143
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone