Gazzetta n. 32 del 8 febbraio 2001 (vai al sommario) |
AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI |
DETERMINAZIONE 24 gennaio 2001 |
Applicabilita' dei principi di cui all'art. 30, comma 2-bis, legge n. 109/1994 in materia di polizze assicurative stipulate per garantire l'esatto adempimento da parte dell'esecutore dei lavori in assenza dello schema-tipo da approvarsi con decreto del Ministro dei lavori pubblici e di quello dell'industria. (Determinazione n. 3/2001). |
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L'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI Il comune di F., nell'evidenziare il comportamento tenuto da una compagnia di assicurazione che non ha corrisposto l'importo convenuto a seguito di polizza fidejussoria stipulata ai sensi dell'art. 30, comma 2, della legge n. 109/1994, in virtu' dell'esistenza di un contenzioso pendente innanzi al giudice civile tra la stazione appaltante e la ditta aggiudicataria in ordine alla rescissione del contratto deliberata dalla medesima stazione appaltante, ha richiesto un intervento di questa Autorita'. La compagnia assicuratrice ha sostenuto le proprie posizioni ritenendo pienamente applicabile l'art. 1945 del codice civile, per il quale, nei rapporti tra creditore e fidejussore, quest'ultimo "puo' opporre al creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale, salvo quelle derivanti dall'incapacita'". L'art. 30, comma 2-bis, della legge n. 109/1994, introdotto dalla legge n. 415/1998, ha disposto invece che la fidejussione assicurativa afferente all'esecuzione di opere pubbliche "dovra' prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operativita' entro quindici giorni a semplice richiesta della stazione appaltante". Tale ultima disposizione pone dei problemi di diritto transitorio circa la sua immediata applicazione concreta. Si pone cioe' la questione se, in attesa dell'approvazione degli schemi-tipo da emanarsi con provvedimento di concerto tra il Ministro dei lavori pubblici e quello dell'industria, di cui all'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 e all'art. 9, comma 59, della legge n. 415/1998, ai quali si devono conformare le polizze concernenti le coperture assicurative e le garanzie fidejussorie previste dal citato art. 30 legge n. 109/1994, i contratti di assicurazione fidejussoria stipulati nell'ambito del settore dei lavori pubblici rimangono vincolati o meno all'assetto contrattuale cosi' come definito dalle parti. Si osserva, a tal fine, che l'art. 3, comma 6, lettera t), della legge n. 109/1994 aveva gia' previsto la definizione, con il regolamento attuativo, delle modalita' di attuazione degli obblighi assicurativi del predetto art. 30, delle condizioni generali e particolari delle polizze e dei massimali garantiti, nonche' delle modalita' di costituzione delle garanzie fidejussorie di cui al medesimo art. 30. Detto regolamento, come noto, e' entrato in vigore in data 28 luglio 2000 e, in virtu' delle indicazioni ivi contenute sulla questione, si puo' ritenere che abbia dettato una disciplina completa sulla materia. Nei casi di specie, ad avviso di quest'Autorita', occorre pertanto distinguere tra le polizze assicurative stipulate ai sensi dell'art. 30 della legge n. 109/1994 prima del 28 luglio 2000 (data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999) e quelle negoziate successivamente. Prima dell'entrata in vigore del regolamento attuativo non possono che valere le clausole contrattuali delle polizze accettate dall'amministrazione appaltante, in quanto il regolamento ha dettato delle disposizioni (Vds. l'art. 100 per la cauzione provvisoria e art. 101 per quella definitiva) che, completandone e precisandone il contenuto, valgono a conferire ai principi enunciati dall'art. 30, comma 2-bis, della legge n. 109/1994 piena efficacia. Dopo l'entrata in vigore del regolamento la disciplina deve considerarsi completa e dunque non e' possibile rinviare oltre l'applicazione di una norma di legge integrata, come previsto dalla legge stessa, da disposizioni regolamentari. La previsione di schemi di polizza, contenuta nella legge n. 415/1998, ha portata meramente organizzativa e di funzionalita' concreta. Ad essa pertanto non puo' essere riconosciuta un'efficacia condizionante l'applicazione della norma corrispondente all'interesse sostanziale dell'amministrazione di non incontrare ostacoli alla realizzazione delle proprie pretese economiche. E' da ritenere, altresi', che le disposizioni di cui all'art. 30, comma 2-bis, come integrate da quelle regolamentari, abbiano valore sostanziale di clausola legale di un contratto e che pertanto nei loro confronti debba trovare applicazione l'art. 1339 del codice civile, per il quale le clausole imposte dalla legge sono di diritto inserite nel contratto, anche in sostituzione di quelle difformi apposte dalle parti. Da cio' consegue la possibilita' per l'amministrazione appaltante di agire comunque senza la preventiva escussione del debitore principale. Premesso quanto sopra, va precisato che, in attesa dell'emanazione degli schemi-tipo di polizza, al fine di evitare ogni inconveniente, le stazioni appaltanti avranno cura di richiedere nei bandi di gara o nelle lettere di invito che le polizze contengano la clausola di cui al comma 2-bis dell'art. 30 della legge n. 109/1994. Roma, 24 gennaio 2001 Il presidente: Garri Il segretario: Esposito |
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