Gazzetta n. 32 del 8 febbraio 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DECRETO 25 gennaio 2001
Fissazione del termine per l'indicazione da parte delle regioni e delle province autonome delle proposte in materia di agevolazioni di cui alla legge n. 488/1992 relative al bando del 2000 per il settore del commercio.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, in materia di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;
Visto l'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, che attribuisce al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la competenza in materia di adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la concessione delle agevolazioni alle attivita' produttive;
Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, concernente le modalita' e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attivita' produttive nelle aree depresse del Paese di cui alla citata legge n. 488/1992, come modificato e integrato, da ultimo, dal decreto ministeriale 9 marzo 2000, n. 133;
Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2000 concernente il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree depresse ai sensi della predetta legge n. 488/1992, che prevede, in particolare, una rilevante partecipazione delle regioni nella programmazione ed assegnazione delle risorse finanziarie e nel procedimento di formazione delle graduatorie;
Considerato, in particolare, che, secondo le condizioni ed i termini indicati nelle predette direttive, ciascuna regione puo' formulare proprie proposte relative a settori di attivita' o aree ritenuti prioritari, ai fini della formazione di una graduatoria regionale speciale, nonche' specifiche priorita', con riferimento a particolari aree del territorio, specifici settori merceologici e tipologie di investimento, sia in relazione alla graduatoria ordinaria che a quella speciale, ai fini delle determinazione del punteggio relativo all'indicatore di cui al punto 5, lettera c5.4) delle predette direttive;
Considerato che, ai fini della formazione delle graduatorie speciali, le regioni possono destinare alle stesse fino al 50% delle risorse finanziarie disponibili per la regione stessa per gli interventi della legge n. 488/1992;
Considerato che la Commissione dell'Unione europea, sulla base delle proposte dello Stato italiano, ha definito in data 13 marzo 2000, 27 luglio 2000 e 20 settembre 2000 le aree depresse e le relative misure massime di aiuto applicabili, con cio' definendo compiutamente la Carta italiana degli aiuti a finalita' regionale per il periodo 2000-2006;
Ritenuto necessario fissare un termine compatibile con una rapida attuazione degli interventi di cui si tratta, entro il quale le regioni e le province autonome possono formulare le proprie richiamate proposte, valide per le domande delle imprese operanti nel "settore commercio" per il bando del 2000, fornendo, al contempo, seppure in via programmatica, indicazioni sull'ammontare e sull'articolazione delle relative risorse nazionali che saranno complessivamente disponibili;
Considerato che con nota n. 1054933 del 12 dicembre 2000 il direttore generale della Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese ha fornito alle regioni le indicazioni tecniche necessarie per la formulazione delle proposte regionali, provvedendo altresi' a sollecitare le necessarie valutazioni ed analisi da parte delle regioni propedeutiche alla formulazione delle predette proposte;
Vista la delibera del C.I.P.E. del 15 febbraio 2000, concernente il riparto delle risorse destinate alle aree depresse per il periodo 2000-2002 dalla legge finanziaria del 2000, che destina una quota di 3.218,43 miliardi di lire al finanziamento dei bandi della legge n. 488/1992, di cui 2.543,43 miliardi per le aree depresse dell'obiettivo 1 (ivi comprese quelle delle regioni Abruzzo e Molise) e 675 miliardi per quelle restanti del centro-nord, ed indica le misure relative al riparto delle dette risorse disponibili tra le regioni dell'obiettivo 1;
Vista la delibera del C.I.P.E. del 4 agosto 2000 con la quale, dei suddetti 675 miliardi, sono stati al momento effettivamente destinati alla legge n. 488/1992 510,3 miliardi, da ripartire tra le regioni interessate secondo le misure indicate nella medesima delibera, oltre a 90,7 miliardi aggiuntivi indivisi tra le regioni Umbria e Marche, riducendo, pertanto, al momento, le risorse nazionali destinate al finanziamento dei bandi della legge n. 488/1992 a 3.144,4 miliardi;
Visti i decreti ministeriali del 7 giugno 2000 e del 20 ottobre 2000 con i quali, in sede di piano programmatico di assegnazione delle risorse finanziarie nazionali alle aree depresse per i bandi del "settore industria" e del "settore turismo" del 2000 della legge n. 488/1992, sono stati complessivamente assegnati a tali bandi 2.169,0 miliardi alle aree dell'obiettivo 1 (dei 2.543,4 disponibili) e 512,5 alle restanti aree del centro-nord (dei 601,0 disponibili);
Decreta:
Articolo unico
1. E' fissato al 28 febbraio 2001 il termine ultimo per l'indicazione da parte delle regioni e delle province autonome delle proprie proposte concernenti la formazione delle graduatorie speciali e le relative risorse e le specifiche priorita' ed i relativi punteggi, previste dalle direttive di cui al decreto ministeriale del 3 luglio 2000, in materia di agevolazioni di cui alla legge n. 488/1992 relative al bando del 2000 del "settore commercio" richiamato nelle premesse.
2. Le regioni e le province autonome di cui al comma 1 provvederanno ad individuare le misure percentuali delle risorse da riservare alle graduatorie speciali tenuto anche conto del piano programmatico di riparto delle risorse complessive riportate nell'allegato 1.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 25 gennaio 2001
Il Ministro: Letta
 
Allegato 1
Piano programmatico di assegnazione delle risorse finanziarie nazionali alle regioni e province autonome per il bando del 2000 del "settore commercio" della legge n. 488/1992 (importi in miliardi di lire).
Risorse nazionali disponibili per le graduatorie regionali: 462,9, di cui 374,4 per le aree depresse dell'obiettivo 1, 75,1 per le restanti aree depresse e 13,4 aggiuntive per le regioni Umbria e Marche (CIPE 4 agosto 2000) come di seguito specificato: ----> Vedere TABELLA a Pag. 21 della G.U. <----
(1) Risorse aggiuntive per le regioni Umbria e Marche (CIPE 4 agosto 2000), da ripartire tra le due regioni sulla base dei criteri fissati dalle regioni stesse.
 
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