Gazzetta n. 32 del 8 febbraio 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO |
DECRETO 25 gennaio 2001 |
Tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione/rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese. |
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IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese; Considerato che l'art. 2, comma 2, del suddetto decreto legislativo prevede che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con proprio decreto in conformita' con le disposizioni dell'Unione europea indichi ed aggiorni il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione; Vista la comunicazione della Commissione europea 97/C (G.U.C.E. n. C273 del 9 settembre 1997) relativa al metodo di fissazione dei tassi di riferimento/attualizzazione e la successiva comunicazione 99/C (G.U.C.E. n. C241 del 26 agosto 1999) riguardante l'adeguamento tecnico del metodo di fissazione medesimo; Considerato che la Commissione europea rende pubblico il tasso di riferimento da applicare per le operazioni di attualizzazione/rivalutazione su Internet all'indirizzo: http://europa.eu.int/comm/competition/state aid/others/reference rate s.html; Considerato che tale tasso e' stato aggiornato dalla Commissione europea con decorrenza 1o gennaio 2001; Decreta: Articolo unico 1. A partire dal 1o gennaio 2001, il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione/rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese e' pari a 6,33%. Roma, 25 gennaio 2001 Il Ministro: Letta |
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