Gazzetta n. 32 del 8 febbraio 2001 (vai al sommario) |
UNIVERSITA' DI SIENA |
DECRETO RETTORALE 22 gennaio 2001 |
Modificazioni allo statuto. |
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IL RETTORE Vista la legge 9 maggio 1989 n. 168, sull'istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ed in particolare l'art. 6; Visto lo statuto dell'universita' degli studi di Siena, emanato con decreto rettorale n. 746 del 31 ottobre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 novembre 1994 e successive modifiche e integrazioni; Vista la proposta di modifica dell'art. 67, secondo comma, dello statuto approvata dal Senato accademico nella seduta dell'11 settembre 2000; Espletata la procedura di revisione prevista dall'art. 67 dello statuto, conclusasi con la delibera del Senato accademico del 6 novembre 2000; Vista la nota rettorale del 13 novembre 2000 protocollo n. 21511 con la quale, nel rispetto del disposto dell'art. 6, comma 9, della legge n. 168/1989, si trasmetteva al Ministero dell'universita' della ricerca scientifica e tecnologica la suddetta proposta di modifica approvata dal Senato accademico; Vista la nota ministeriale del 9 gennaio 2001 protocollo n. 3596, con la quale il Ministero dell'Universita' della ricerca scientifica e tecnologica comunicava di non avere osservazioni da formulare in merito alla proposta di modifica dell'art. 67, secondo comma dello statuto dell'Universita' di Siena trasmessa con la suddetta nota rettorale; Ritenuto pertanto di procedere alla modifica dello statuto di ateneo sopracitata; Decreta: Art. 1. 1. All'art. 67 dello Statuto dell'Universita' degli studi di Siena viene apportata la seguente modifica: a) al comma 2 e' modificato il termine, da novanta giorni a trenta giorni, che deve intercorrere tra la prima e la seconda deliberazione di modifica dello Statuto. |
| Art. 2. 1. In applicazione dell'art. 1 del presente decreto, il nuovo testo dell'art. 67 dello statuto di ateneo risulta il seguente: "Art. 67. - 1. L'iniziativa per la revisione dello statuto puo' essere assunta dal rettore, dal consiglio di amministrazione, dal consiglio studentesco, da un consiglio di facolta' o di dipartimento, da un decimo dei dipendenti. 2. Il senato accademico delibera la proposta di revisione a maggioranza assoluta. Su di essa si pronunciano i consigli di facolta', di dipartimento, di istituto e il consiglio studentesco. Entro trenta giorni dalla prima deliberazione, il senato accademico adotta la delibera definitiva a maggioranza dei due terzi". |
| Art. 3. 1. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale dell'Universita' degli studi di Siena. Siena, 22 gennaio 2001 Il rettore: Tosi |
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