Gazzetta n. 32 del 8 febbraio 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DECRETO 18 settembre 2000
Istituzione del nucleo degli esperti per la politica industriale di cui all'art. 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Visto l'art. 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140, recante norme in materia di attivita' produttive, secondo cui il nucleo degli esperti per la politica industriale di cui il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' autorizzato ad avvalersi, deve essere dotato della necessaria struttura di supporto e disciplinato con apposito decreto anche in attuazione dei criteri direttivi e di quanto disposto dall'art. 10 della legge 7 agosto 1985, n. 428;
Visto il citato art. 10 della legge 7 agosto 1985, n. 428, che istituisce presso la direzione generale del Tesoro il consiglio degli esperti, composto di dieci membri, nominati con decreto del Ministro del tesoro su proposta del direttore generale del Tesoro e prevede che detti esperti restino in carica quattro anni e possano essere confermati, possano rappresentare l'amministrazione in riunioni nazionali ed internazionali, adempiere a compiti specifici e, se appartenenti ad altre amministrazioni o ad enti pubblici, essere posti di diritto nella posizione di fuori ruolo;
Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, cosi' come modificato dall'art. 13, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto l'art. 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1997, n. 220, cosi' come modificato dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 2000, n. 116;
Visto il decreto ministeriale 21 luglio 2000, registrato dalla Corte dei conti in data 25 luglio, registro n. 001 Industria e commercio, foglio n. 321, relativo all'individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
Considerata l'esigenza di costituire il nucleo di esperti per la politica industriale di cui all'art. 3 della citata legge n. 140;
Considerato che il suddetto nucleo non costituisce un nuovo ufficio dirigenziale generale, ne' e' parte degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, e pertanto non rientra fra i contenuti tipici dei regolamenti di organizzazione dei Ministeri, bensi' fra quelli dei provvedimenti rimessi all'ordinario potere di autorganizzazione dell'amministrazione;
Considerato altresi' che il sopra richiamato art. 3 della legge n. 140/1999, nel prevedere l'istituzione del nucleo in questione, rinvia ad un apposito decreto senza alcuna ulteriore specificazione e stabilisce gia' gli elementi fondamentali della disciplina di tale nucleo, mediante il predetto rinvio alle disposizioni di cui all'art. 10 della legge n. 428/1985;
Visto il parere espresso dalle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica rispettivamente in data 25 e 26 luglio 2000;
Decreta:
Art. 1.
1. E' istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il nucleo degli esperti per la politica industriale di cui all'art. 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140. Il nucleo e' composto di dieci membri nominati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato su proposta del titolare della direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitivita'; essi restano in carica quattro anni e possono essere riconfermati. I componenti del nucleo eventualmente scelti fra dipendenti pubblici possono essere collocati in comando o nelle corrispondenti posizioni dei rispettivi ordinamenti.
2. Ai fini della necessaria attivita' di supporto al nucleo di cui al comma 1, la relativa segreteria e' curata dalla direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitivita' - Ufficio B1 "Politiche industriali e settoriali".
3. Le spese di funzionamento del nucleo e della segreteria, ivi compresi i compensi degli esperti, sono poste a carico dell'apposito stanziamento di cui al citato art. 3 della legge n. 140 del 1999, e contenute entro i limiti dello stesso, tenuto conto altresi' delle ulteriori finalita' cui tale stanziamento e' preordinato.
4. Con successivo decreto, adottato ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo n. 29 del 1993, e successive modificazioni, sono definite le direttive per l'attivita' del nucleo, ivi compresi i limiti dei relativi compensi ai fini della stipula dei conseguenti contratti di collaborazione coordinata e continuativa e le eventuali ulteriori disposizioni necessarie per il funzionamento del nucleo. Su mandato del Ministero o, in relazione alla materia, su mandato del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitivita', i singoli esperti possono rappresentare l'amministrazione in organismi nazionali ed internazionali ed adempiere a compiti specifici.
 
Art. 2.
1. Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 settembre 2000
Il Ministro: Letta Registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 2000 Registro n. 001 Industria e commercio, foglio n. 364
 
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