Gazzetta n. 32 del 8 febbraio 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SANITA' |
DECRETO 19 gennaio 2001 |
Modificazioni al decreto ministeriale 7 gennaio 2000 sul Sistema nazionale di sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina. |
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IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il decreto del Ministro della sanita' 7 gennaio 2000, che istituisce il Sistema nazionale di sorveglianza epidemiologica delle encefalopatie spongiformi trasmissibili, pubblicato nel supplemento ordinario n. 43 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'11 marzo 2000; Visto il decreto del Ministro della sanita' 29 settembre 2000, recante misure sanitarie di protezione contro le encefalopatie spongiformi trasmissibili, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 263 del 10 novembre 2000; Visto il regolamento n. 2000/2777/CE della Commissione europea del 18 dicembre che istituisce misure eccezionali di sostegno del mercato delle carni bovine; Vista la decisione della Commissione europea del 5 giugno 2000, n. 2000/374/CE, che modifica la decisione 98/272/CE relativa alla sorveglianza epidemiologica delle encefalopatie spongiformi trasmissibili; Vista la decisione della Commissione europea del 29 novembre 2000, n. 2000/764/CE sui test bovini per accertare la presenza di encefalopatia spongiforme bovina, recante modifica della decisione 98/272/CE relativa alla sorveglianza epidemiologica delle encefalopatie spongiformi trasmissibili; Considerato che le richiamate decisioni comunitarie modificano sostanzialmente i requisiti per il sistema di sorveglianza della BSE da attuare obbligatoriamente a partire dall'anno 2001, individuando quali nuovi metodi diagnostici i cosi' detti test rapidi e identificando le categorie di animali da sottoporre a tali test; Vista la legge 19 gennaio 2001, n. 3, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 novembre 2000 n. 335, recante misure per il potenziamento della sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina; Ritenuto necessario adeguare il richiamato decreto del Ministro della sanita' 7 gennaio 2000, al contenuto delle sopra citate decisioni comunitarie nonche' alla legge sopra citata; Decreta: Art. 1. 1. Il decreto del Ministro della sanita' 7 gennaio 2000, e' modificato nel modo seguente: a) all'art. 2, comma 1, lettera a), dopo le parole "venti mesi," la frase da "con segni comportamentali" fino a "della malattia", e' sostituita dalla seguente "con segni comportamentali o neurologici per i quali non sia possibile escludere la diagnosi per BSE sulla base della risposta alla terapia o degli esami di laboratorio"; b) all'art. 8, comma 2, dopo le parole "a norma del presente decreto," sono inserite le seguenti "o a seguito dell'adozione di provvedimenti comunitari,"; c) all'art. 9: 1) il comma 1, e' sostituito dal seguente: "1. A partire dal 1o gennaio del 2001, le regioni e le province autonome attuano annualmente un programma di sorveglianza della: a) encefalopatia spongiforme bovina, conformemente a quanto stabilito all'allegato 3, parte I; b) scrapie, secondo i requisiti minimi di cui all'allegato 3, parte III"; 2) al comma 2, dopo le parole "competenti per territorio" sono aggiunte le seguenti "utilizzando tra le metodiche diagnostiche di cui all'allegato 3, parte II, quelle indicate dal Centro nazionale di referenza sulle encefalopatie animali e neuropatologie comparate di cui al decreto del Ministro della sanita' 3 agosto 1991"; 3) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: "2-bis. Le carcasse, le altre parti edibili, e la pelle, degli animali sottoposti ad esame ai sensi del comma 1, devono essere tenute sotto controllo ufficiale fino alla comunicazione dell'esito diagnostico negativo o fino alla loro eliminazione che deve avvenire secondo le modalita' di cui al decreto del Ministro della sanita' 29 settembre 2000 e successive modificazioni. Tutte le restanti parti devono essere destinate alla distruzione ai sensi del predetto decreto ministeriale.". d) all'art. 11, comma 4, dopo le parole "vengano a morte", sono aggiunte le seguenti "o si renda necessario procedere, per motivi di benessere animale, al loro abbattimento o alla macellazione speciale d'urgenza"; e) all'art. 14, comma 1, dopo la lettera c) e' inserita la seguente: "c-bis) denunciare il sospetto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, nonche' a inviare formale comunicazione di detto sospetto anche al Dipartimento alimenti, nutrizione e sanita' pubblica veterinaria del Ministero della sanita'"; f) e' abrogato il comma 1, dell'art. 16; g) all'art. 23, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: "1-bis. Il Ministero della sanita' notifica i casi positivi di BSE alla Commissione europea ai sensi della direttiva 82/894/CEE.". |
| Art. 2. 1. Gli allegati 1 e 2 al presente decreto sostituiscono, rispettivamente, gli allegati 3 e 4 al decreto del Ministro della sanita' 7 gennaio 2000. 2. Con decreto dirigenziale del Dipartimento degli alimenti della nutrizione e della sanita' pubblica veterinaria del Ministero della sanita', anche in attuazione di decisioni comunitarie, gli allegati al decreto del Ministro della sanita' 7 gennaio 2000, vengono modificati o sostituiti, ove necessario, assicurandone la diramazione. |
| Art. 3. 1. Nell'art. 7, comma 2, nell'art. 11, comma 8, e nell'art. 13, comma 1, lettera b), del decreto del Ministro della sanita' 7 gennaio 2000, il rinvio normativo alle disposizioni dell'ordinanza del Ministro della sanita' 15 giugno 1998, e' sostituito con quello alle disposizioni del decreto del Ministro della sanita' 29 settembre 2000 e successive modificazioni. Il presente decreto, inviato alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 19 gennaio 2001 Il Ministro: Veronesi Registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 2001 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 31 |
| Allegato 1 (Sostituisce l'allegato 3 del d.m. 7 gennaio 2000) Parte I Criteri del programma di sorveglianza annuale della BSE 1. La sorveglianza deve essere effettuata sulle seguenti categorie di animali: a) tutti i bovini di eta' superiore a trenta mesi sottoposti a macellazione speciale di urgenza ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera n) del decreto legislativo n. 286/1994 e successive modifiche; b) tutti i bovini di eta' superiore a trenta mesi di cui all'allegato I, capitolo VI, punto 28, lettera c) del decreto legislativo n. 286/1994 e successive modifiche (animali soggetti a macellazione differita perche' sospetti di malattie infettive trasmissibili all'uomo o agli animali o perche' presentano sintomi di patologie che possono rendere le carni non idonee al consumo umano); c) tutti i bovini di eta' superiore a trenta mesi soggetti alla normale macellazione per il consumo umano; d) i bovini di eta' superiore a trenta mesi morti in allevamento o durante il trasporto ma che non siano macellati per il consumo umano, da campionare secondo quanto riportato per ogni singola regione e provincia autonoma nella tabella A; e) tutti i bovini di eta' superiore ai trenta mesi che hanno avuto accesso a mangimi contenenti farine di carne.
Tabella A
Vedere TABELLA a Pag. 11 della G.U.
2. Gli Istituti zooprofilattici sperimentali provvedono all'invio informatizzato dei dati relativi ai campionamenti pervenuti e agli esami effettuati, al Centro nazionale di referenza sulle encefalopatie animali e neuropatologie comparate secondo modalita' e cadenze definite di concerto con il Dipartimento degli alimenti della nutrizione e della sanita' pubblica veterinaria del Ministero della sanita' e il Centro operativo veterinario per l'epidemiologia, programmazione e informzione. Parte II Metodiche diagnostiche utilizzabili nel piano di sorveglianza annuale della BSE 1. Test di immunocolorazione secondo il metodo "Western blotting" per l'individuazione del frammento resistente alle proteasi PrPres (test Prionics Check). 2. ELISA chimilluminescente consistente in un procedimento di estrazione associato alla tecnica ELISA con l'uso di un reagente chimilluminescente potenziato (test Enfer). 3. Immunodosaggio a sandwich per la rilevazione di PrPres effettuato dopo una fase di denaturazione e una di concentrazione (Bio-Rad). Parte III Criteri minimi del programma di sorveglianza annuale della scrapie negli ovicaprini 1. La selezione delle sottopopolazioni deve essere effettuata secondo i seguenti criteri: animali che presentano segni comportamentali o neurologici persistenti per un periodo minimo di quindici giorni e resistenti alla terapia; animali moribondi che non presentano segni di malattie di natura infettiva o traumatica; animali recanti altri sintomi di malattia ingravescente. 2. Il campione degli animali da esaminare deve comprendere i soggetti piu' anziani della sottopopolazione; tuttavia, tutti gli animali selezionati devono essere di eta' superiore ai dodici mesi. 3. Il numero minimo di animali da esaminare annualmente deve corrispondere alle dimensioni del campione indicate nella tabella B. Possono essere inclusi nella dimensione minima del campione anche gli animali esaminati nell'ambito delle attivita' di cui al decreto del Ministro della sanita' 8 aprile 1999, recante norme per la profilassi della scrapie negli allevamenti ovini e caprini (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 25 maggio 1999, serie generale n. 120).
Tabella B ----> Vedere TABELLE da Pag. 11 a Pag. 15 della G.U. <---- |
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