Gazzetta n. 32 del 8 febbraio 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AMBIENTE
DELIBERAZIONE 12 gennaio 2001
Proroga dei termini dei requisiti del responsabile tecnico delle imprese iscritte o che intendono iscriversi all'Albo ai sensi dell'art. 30, commi 16 e 16-bis, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

IL COMITATO NAZIONALE
dell'Albo nazionale delle imprese
che effettuano la gestione dei rifiuti
Visto l'art. 30 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto 28 aprile 1998, n. 406, del Ministero dell'ambiente di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, recante la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti;
Visto, in particolare, l'art. 11, comma 1, lettera a) del citato decreto 28 aprile 1998, n. 406, il quale prevede che i requisiti professionali del responsabile tecnico delle imprese che fanno richiesta d'iscrizione all'Albo consistono nella qualificazione professionale risultante da idoneo titolo di studio, dall'esperienza maturata in settori di attivita' per la quale e' stata richiesta l'iscrizione o conseguita tramite la partecipazione ad appositi corsi di formazione;
Vista la propria deliberazione 16 luglio 1999, prot. n. 003CN/Albo, con le quali sono stati individuati, per ciascuna categoria e classe, i requisiti del responsabile tecnico nonche' i criteri e le modalita' di svolgimento dei citati corsi di formazione;
Vista la propria deliberazione 24 novembre 1999, prot. n. 004CN/Albo, la quale prevede che, nell'attesa dell'espletamento dei corsi di formazione, le imprese iscritte o che intendono iscriversi all'Albo ai sensi dell'art. 30, commi 16 e 16-bis, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, devono soddisfare i requisiti professionali del responsabile tecnico entro il 15 gennaio 2001;
Considerato che i corsi di formazione per responsabili tecnici sono tenuti dalle regioni o da enti ed istituti dalle stesse riconosciuti;
Viste le note della regione Valle D'Aosta del 10 novembre 2000, della regione Emilia-Romagna del 22 dicembre 2000, della regione Sardegna del 5 gennaio 2001 e della regione Umbria del 9 gennaio 2001 con le quali e' stato fatto presente che, allo stato, i corsi di formazione per responsabili tecnici sono ancora in fase di organizzazione o di espletamento e, pertanto, non potranno essere conclusi entro il 15 gennaio 2001;
Vista la nota della Sezione regionale della Liguria del 30 ottobre 2000 dalla quale risulta che la regione Liguria non ha ancora predisposto gli atti necessari all'espletamento dei corsi di formazione;
Viste le note delle associazioni di categoria del 17 novembre 2000, del 28 novembre 2000, del 29 novembre 2000, del 27 dicembre 2000 e del 29 dicembre 2000 dalle quali risulta che le regioni Campania, Puglia, Calabria e Sicilia non hanno ancora provveduto ad organizzare i corsi di formazione per responsabili tecnici;
Considerato che la mancata organizzazione ed il mancato espletamento dei corsi di formazione impedisce ai soggetti interessati il conseguimento della qualificazione professionale richiesta ai responsabili tecnici;
Ritenuto, pertanto, di dover prorogare il predetto termine del 15 gennaio 2001 per il periodo necessario all'espletamento dei corsi di formazione, al fine di consentire la piena applicazione delle disposizione di cui al citato art. 11, comma 1, lettera a) del decreto 28 aprile 1998, n. 406, ed al fine di prevenire le difficolta' operative che deriverebbero alle imprese interessate dalla mancata organizzazione e dal mancato espletamento dei corsi formazione per responsabili tecnici;
Delibera:
Art. 1.
1. I termini di cui all'art. 1 della deliberazione 24 novembre 1999, prot. n. 004CN/Albo, sono prorogati al 31 dicembre 2001.
Roma, 12 gennaio 2001
Il presidente: Pernice Il segretario: Onori
 
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