Gazzetta n. 32 del 8 febbraio 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'INTERNO |
DECRETO 20 gennaio 2001 |
Approvazione del certificato relativo alla richiesta del contributo per il personale posto in mobilita' da parte dei comuni che hanno dichiarato lo stato di dissesto. |
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IL DIRETTORE GENERALE dell'amministrazione civile Visto l'art. 53, comma 13, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con il quale viene stabilito che a titolo di riconoscimento di somme dovute per gli esercizi precedenti e' riconosciuto ai comuni che hanno dichiarato lo stato di dissesto un contributo a fronte degli oneri sostenuti per il trattamento economico di base annuo lordo spettante al personale posto in mobilita'; Visti i decreti-legge 7 aprile 1995, n. 106; 10 giugno 1995, n. 224; 3 agosto 1995, n. 323; 2 ottobre 1995, n. 414; 4 dicembre 1995, n. 514; 31 gennaio 1996, n. 309; 5 agosto 1996, n. 409, e 20 settembre 1996, n. 496, decaduti per mancata conversione nei quali venne iscritta una speciale disposizione in virtu' della quale in deroga all'art. 15, comma 5, del decreto del Presidente delle Repubblica 24 agosto 1993, n. 378, venivano anticipati alla fine di ciascun anno e nella misura del novanta per cento i fondi occorrenti per la corresponsione del trattamento economico di base annuo lordo spettante al personale degli enti locali dissestati, posto in mobilita'; Ritenuto, che ai sensi del citato art. 53, comma 13, il contributo spetta dalla data di messa in disponibilita' sino al trasferimento presso altro ente o all'avvenuto riassorbimento in pianta organica; Visto il citato art. 15, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n. 378, con il quale per il personale posto in mobilita' trasferito presso altro ente o cessato dal servizio e' stato gia' erogato dal Ministro dell'interno, un apposito contributo a copertura degli oneri sostenuti dall'ente di provenienza nel periodo sino all'effettivo trasferimento o alla cessazione dal servizio; Considerato, pertanto che i beneficiari della disposizione di cui all'art. 53, comma 13, sono gli enti locali ai quali non e' stato erogato il contributo per il personale posto in mobilita' poiche' il personale e' rimasto in servizio presso l'ente, nelle more dell'emanazione del provvedimento di mobilita' da pane della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica; Ritenuto che la predetta contribuzione deve essere effettuata sulla base di apposita certificazione il cui schema e' approvato con decreto di questo Ministero; Ravvisata, pertanto, la necessita' di approvare il modello di certificato in parola; Decreta: Art. 1. E' approvato il modello di certificato, che fa parte integrante del presente decreto, per la conoscenza degli elementi necessari alla determinazione dell'importo della contribuzione sopraindicata. Il contributo spetta ai sensi dell'art. 53, comma 13, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, a far data dalla messa in disponibilita' del personale sino all'avvenuto riassorbimento nella propria pianta organica ai sensi dell'art. 1, comma 46, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e comunque non oltre il 31 dicembre 1999. La contribuzione predetta spetta agli enti che hanno dichiarato lo stato di dissesto finanziario entro il 31 dicembre 1993 ed hanno ottenuto entro il 31 dicembre 1996 l'approvazione, da parte del Ministro dell'interno, dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato e che inoltre sono in attesa, al momento della presentazione della certificazione, dell'emanazione del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di assegnazione del personale posto in mobilita' o disponibilita' presso altri enti. |
| Art. 2. I certificati contengono gli elementi anagrafici ed economici del personale posto in mobilita', o disponibilita', nonche' riassorbito. Il contributo non spetta per la parte di oneri gia' rimborsati ai sensi dei decreti-legge 7 aprile 1995, n. 106; 10 giugno 1995, n. 224; 3 agosto 1995, n. 323; 2 ottobre 1995, n. 414; 4 dicembre 1995, n. 514; 31 gennaio 1996, n. 309; 5 agosto 1996, n. 409 e 20 settembre 1996, n. 492. |
| Art. 3. Gli enti locali interessati devono trasmettere il certificato per ogni unita' di personale interessato dall'anno in cui e' stato posto in mobilita' il personale fino a tutto il 1999. In caso di insufficienza dello stanziamento pari a lire 86 miliardi, il contributo e' attribuito in misura direttamente proporzionale agli oneri sostenuti. |
| Art. 4. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 20 gennaio 2001 Il direttore generale: Morcone |
| ----> Vedere TABELLA a Pag. 7 della G.U. <---- |
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