Gazzetta n. 33 del 9 febbraio 2001 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 2000, n. 441
Regolamento recante norme di organizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed in particolare gli articoli 52, 53 e 54, relativi al Ministero per i beni e le attivita' culturali;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, ed in particolare l'articolo 10, commi 1, lettera e), e 2;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
Sentite le organizzazioni sindacali, in data 11 dicembre 1999 e 14 giugno 2000;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 febbraio 2000;
Udito il parere del Consiglio di Stato, sezione consultiva per gli atti normativi, espresso nell'adunanza del 3 aprile 2000;
Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2000;
Viste le osservazioni al decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 2000, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, formulate dalla Corte dei conti con nota 17 ottobre 2000, n. 14/2000;
Ritenuto di dover aderire ai rilievi della Corte dei conti e conseguentemente di dover modificare il testo del predetto decreto;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 22 dicembre 2000;
Sulla proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica;
E m a n a
il seguente regolamento:

Art. 1 (1)
Segretariato generale

1. Il Segretario generale del Ministero per i beni e le attivita' culturali e' nominato ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Il Segretario generale assicura il mantenimento dell'unita' dell'azione amministrativa del medesimo Ministero; provvede, sentiti i direttori generali, ed anche su proposta dei medesimi, all'elaborazione del programma annuale e pluriennale degli interventi nel settore dei beni culturali e dei relativi piani di spesa, da sottoporre all'approvazione del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di seguito denominato "Ministro"; formula proposte al Ministro ai fini dell'emanazione dei decreti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; cura la gestione dei servizi generali dell'amministrazione; coordina gli uffici con compiti gestionali e le attivita' del Ministero, vigila sulla loro efficienza e rendimento, anche attraverso un apposito servizio ispettivo, e ne riferisce periodicamente al Ministro; istruisce gli affari di competenza del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e la predisposizione delle intese istituzionali di programma Stato-regioni e degli accordi di programma-quadro in materia di beni culturali; partecipa alle riunioni del Consiglio per i beni culturali e ambientali e del comitato per i problemi dello spettacolo; provvede alla vigilanza sul CONI e sull'Istituto per il credito sportivo; svolge i compiti in materia di proprieta' letteraria e di diritto d'autore, ai sensi e con le modalita' di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303; e' competente in materia di stato giuridico ed economico del personale, salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, nonche' in materia di relazioni sindacali, concorsi, assunzioni e formazione del personale.
2. Il Segretario generale, inoltre, sulla base degli indirizzi del Ministro e sulla proposta del direttore generale di settore, dispone la costituzione di societa' da parte del Ministero, ovvero la partecipazione del medesimo a persone giuridiche, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, di seguito indicato come "decreto legislativo".
3. Il Segretariato generale svolge altresi' i seguenti compiti: a) predisposizione di direttive in ordine a quanto previsto dal
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, recante testo unico
delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e
ambientali, di seguito indicato come "testo unico", e dal
decreto-legge 14 novembre 1992, n. 433, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1993, n. 4, in materia di
servizi di assistenza culturale e di ospitalita'; b) monitoraggio e revisione della carta dei servizi, ai sensi
dell'articolo 11, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286; c) esercizio dei diritti dell'azionista, sentiti i direttori
generali, nelle societa' intersettoriali partecipate; d) predisposizione di criteri e coordinamento dell'attuazione degli
strumenti di sicurezza del patrimonio culturale; e) rilevazioni e elaborazioni statistiche pertinenti all'attivita'
del Ministero, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 6
ottobre 1989, n. 322; f) cura dei sistemi informativi del Ministero, ai sensi del decreto
legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e dell'articolo 4, comma 2,
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
4. Il Segretariato generale costituisce centro di responsabilita' amministrativa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Ad esso afferiscono le soprintendenze regionali.
5. Presso il Segretariato generale operano dirigenti di prima fascia di cui all'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in numero non superiore a quattro, nonche' il nucleo di supporto tecnico alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici, previsto dall'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144. Presso il Segretariato generale operano altresi' l'osservatorio dello spettacolo, istituito dalla legge 30 aprile 1985, n. 163, e l'ufficio studi gia' previsto dall'articolo 10, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805.
6. Con decreto ministeriale, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla organizzazione del Segretariato generale ed alla definizione dei compiti delle unita' dirigenziali di livello non generale ad esso assegnate per effetto della riassegnazione di tali unita' ai centri di responsabilita', nell'ambito del loro numero complessivo. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
Si riporta il testo dell'art. 1, come modificato dall'errata-corrige in G.U. 16/2/2001, n. 39:
"Art. 1. - Segretariato generale - 1. Il Segretario generale del Ministero per i beni e le attivita' culturali e' nominato ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Il Segretario generale assicura il mantenimento dell'unita' dell'azione amministrativa del medesimo Ministero; provvede, sentiti i direttori generali, ed anche su proposta dei medesimi, (( all'istruttoria )) del programma annuale e pluriennale degli interventi nel settore dei beni culturali e dei relativi piani di spesa, da sottoporre all'approvazione del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di seguito denominato "Ministro"; formula proposte al Ministro ai fini dell'emanazione dei decreti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; cura la gestione dei servizi generali dell'amministrazione; coordina gli uffici con compiti gestionali e le attivita' del Ministero, vigila sulla loro efficienza e rendimento, anche attraverso un apposito servizio ispettivo, e ne riferisce periodicamente al Ministro; istruisce gli affari di competenza del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e la predisposizione delle intese istituzionali di programma Stato-regioni e degli accordi di programma-quadro in materia di beni culturali; partecipa alle riunioni del Consiglio per i beni culturali e ambientali e del comitato per i problemi dello spettacolo; provvede alla vigilanza sul CONI e sull'Istituto per il credito sportivo; svolge i compiti in materia di proprieta' letteraria e di diritto d'autore, ai sensi e con le modalita' di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303; e' competente in materia di stato giuridico ed economico del personale, salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, nonche' in materia di relazioni sindacali, concorsi, assunzioni e formazione del personale.
2. Il Segretario generale, inoltre, sulla base degli indirizzi del Ministro e sulla proposta del direttore generale di settore, dispone la costituzione di societa' da parte del Ministero, ovvero la partecipazione del medesimo a persone giuridiche, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, di seguito indicato come "decreto legislativo".
3. Il Segretariato generale svolge altresi' i seguenti compiti: a) predisposizione di direttive in ordine a quanto previsto dal
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, recante testo unico
delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e
ambientali, di seguito indicato come "testo unico", e dal
decreto-legge 14 novembre 1992, n. 433, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1993, n. 4, in materia di
servizi di assistenza culturale e di ospitalita'; b) monitoraggio e revisione della carta dei servizi, ai sensi
dell'articolo 11, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286; c) esercizio dei diritti dell'azionista, sentiti i direttori
generali, nelle societa' intersettoriali partecipate; d) predisposizione di criteri e coordinamento dell'attuazione degli
strumenti di sicurezza del patrimonio culturale; e) rilevazioni e elaborazioni statistiche pertinenti all'attivita'
del Ministero, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 6
ottobre 1989, n. 322; f) cura dei sistemi informativi del Ministero, ai sensi del decreto
legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e dell'articolo 4, comma 2,
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
4. Il Segretariato generale costituisce centro di responsabilita' amministrativa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Ad esso afferiscono le soprintendenze regionali.
5. Presso il Segretariato generale operano dirigenti di prima fascia di cui all'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in numero non superiore a (( due )), nonche' il nucleo di supporto tecnico alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici, previsto dall'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144. Presso il Segretariato generale operano altresi' l'osservatorio dello spettacolo, istituito dalla legge 30 aprile 1985, n. 163, e l'ufficio studi gia' previsto dall'articolo 10, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805.
6. Con decreto ministeriale, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla organizzazione del Segretariato generale ed alla definizione dei compiti delle unita' dirigenziali di livello non generale ad esso assegnate per effetto della riassegnazione di tali unita' ai centri di responsabilita', nell'ambito del loro numero complessivo.".



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle

pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione cosi' recita:
"Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e' il Capo
dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
Puo' inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la
prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di
legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla
Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari
dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici,
ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Puo' concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.
- L'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, cosi'
dispone:
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e) (soppressa).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali".
- Il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368,
recante "Istituzione del Ministero per i beni e le
attivita' culturali, a norma dell'art. 11 della legge
15 marzo 1997, n. 59, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 26 ottobre 1998, n.
250".
- Gli articoli 52, 53 e 54 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, cosi' recitano:
"Art. 52 (Attribuzioni). - 1. Il Ministero per i beni e
le attivita' culturali esercita le attribuzioni spettanti
allo Stato in materia di beni culturali e ambientali,
spettacolo e sport, eccettuate quelle attribuite, anche dal
presente decreto, ad altri Ministeri o ad agenzie, e fatte
in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli
articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b), della
legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla
vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali.
2. Al Ministero sono altresi' trasferite, con le
inerenti risorse, le funzioni esercitate dal Dipartimento
per l'informazione e l'editoria, istituito presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, in materia di
diritto d'autore e disciplina della proprieta' letteraria e
promozione delle attivita' culturali.
Art. 53 (Aree funzionali). - 1. Il Ministero, in
particolare, svolge le funzioni di spettanza statale in
materia di tutela, gestione e valorizzazione dei beni
culturali e dei beni ambientali; promozione delle attivita'
culturali; promozione dello spettacolo (attivita' teatrali,
musicali, cinematografiche, di danza, circensi, dello
spettacolo viaggiante), anche tramite la promozione delle
produzioni cinematografiche, radiotelevisive e
multimediali; promozione del libro e sviluppo dei servizi
bibliografici e bibliotecari nazionali; promozione della
cultura urbanistica e architettonica e partecipazione alla
progettazione di opere destinate ad attivita' culturali;
studio, ricerca, innovazione ed alta formazione nelle
materie di competenza, anche mediante sostegno
all'attivita' degli istituti culturali; vigilanza sul CONI
e sull'Istituto del credito sportivo.
Art. 54 (Ordinamento). - 1. Il Ministero si articola in
non piu' di dieci direzioni generali, coordinate da un
segretario generale, alla cui individuazione ed
organizzazione si provvede ai sensi dell'art. 4.
2. L'organizzazione periferica del Ministero si
articola nelle soprintendenze regionali, nelle
soprintendenze di cui all'art. 30, comma 1, lettere a), b),
c) e d) del decreto del Presidente della Repubblica
3 dicembre 1975, n. 805, negli archivi di Stato e nelle
biblioteche pubbliche statali. Si applicano gli articoli 7
e 8 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368.
3. All'art. 7 del decreto legislativo 20 ottobre 1998,
n. 368, sono apportate le seguenti modifiche:
a) &d(omissis);
b) nel comma 2, dopo il primo periodo e' inserito il
seguente: "Con i provvedimenti di cui all'art. 11, comma 1,
puo' essere attribuito al soprintendente regionale il
coordinamento di altre attivita' del Ministero nella
regione ;
c) (omissis).".
- L'art. 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
303, cosi' recita:
"Art. 10 (Riordino dei compiti operativi e gestionali).
- 1. Ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettere a) e b), della
legge 15 marzo 1997, n. 59, sono trasferiti ai Ministeri di
seguito individuati i compiti relativi alle seguenti aree
funzionali, in quanto non riconducibili alle autonome
funzioni di impulso indirizzo e coordinamento del
Presidente. Ai Ministeri interessati sono contestualmente
trasferite le corrispondenti strutture e le relative
risorse finanziarie, materiali ed umane:
a) turismo al Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato;
b) italiani nel mondo al Ministero per gli affari
esteri;
c) segreteria del comitato per la liquidazione delle
pensioni privilegiate ordinarie, di cui all'art. 19, comma
1, lettera s), della legge 23 agosto 1988, n. 400, al
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica;
d) aree urbane, fatto salvo quanto previsto al comma
5, nonche' commissione Reggio Calabria, di cui all'art. 7
della legge 5 luglio 1989, n. 246, e commissione per il

risanamento della Torre di Pisa, al Ministero dei lavori
pubblici;
e) diritto d'autore e disciplina della proprieta'
letteraria, nonche' promozione delle attivita' culturali,
nell'ambito dell'attivita' del Dipartimento per
l'informazione ed editoria, al Ministero per i beni e le
attivita' culturali, come previsto dall'art. 52, comma 2,
del decreto legislativo sul riordino dei Ministeri.
2. Fatte salve le successive modifiche ordinamentali di
cui agli articoli 12, lettere f) e seguenti, e 13 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, le amministrazioni destinatarie
dei compiti e delle strutture trasferite ai sensi del comma
1 ne assumono la responsabilita' a decorrere dall'entrata
in vigore del presente decreto quando si tratti di
strutture in atto affidate a Ministri con portafoglio
mediante delega del Presidente del Consiglio. In caso
diverso, l'assunzione di responsabilita' decorre dalla
individuazione, mediante apposito decreto del Presidente
del Consiglio, delle risorse da trasferire.
3. A decorrere dalla data di inizio della legislatura
successiva a quella in cui il presente decreto entra in
vigore, sono trasferiti al Ministero dell'interno, con le
inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane, i compiti
svolti dagli uffici dei commissari di Governo nelle
regioni.
4. A decorrere dalla data di cui al comma 3, sono
trasferiti al Ministero del lavoro, della salute e delle

politiche sociali, secondo le disposizioni di cui all'art.
45 del decreto legislativo sul riordinamento dei Ministeri,
i compiti esercitati dal Dipartimento degli affari sociali
della Presidenza. Al Ministero stesso sono contestualmente
trasferite le inerenti risorse finanziarie, materiali ed
umane.
5. A decorrere dalla data di cui al comma 3, sono
trasferiti al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti di cui all'art. 41 del decreto legislativo sul
riordinamento dei Ministeri, con le inerenti risorse
finanziarie, materiali e umane, i compiti esercitati,
nell'ambito del Dipartimento delle aree urbane della
Presidenza, dall'ufficio per Roma capitale e grandi eventi.
6. A decorrere dalla data di cui al comma 3, o dalla
diversa data indicata in sede di riordino dei Ministeri,
sono rispettivamente trasferite, con le inerenti risorse
finanziarie, materiali ed umane: all'Agenzia per la
protezione civile, di cui agli articoli 79 e seguenti del
decreto legislativo sul riordinamento dei Ministeri, le
funzioni e i compiti attribuite al Dipartimento della
protezione civile della Presidenza, nonche', nell'ambito
del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali, al
Servizio sismico nazionale; all'Agenzia per la protezione
dell'ambiente e per i servizi tecnici, di cui all'art. 38
del predetto decreto legislativo sul riordinamento dei
Ministeri, le funzioni residue attribuite al Dipartimento
per i servizi tecnici nazionali della Presidenza, fermo
restando quanto previsto dall'art. 91 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
7. E' istituita, nelle forme di cui agli articoli 8 e 9
del decreto legislativo sul riordino dei Ministeri,
l'Agenzia per il servizio civile, alla quale sono
trasferiti, con le inerenti risorse finanziarie, materiali
ed umane, i compiti attribuiti all'Ufficio nazionale del
servizio civile dalla legge 8 luglio 1998, n. 230.
L'Agenzia svolge altresi' i compiti relativi al servizio
sostitutivo di quello di leva previsti dall'art. 46 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449. L'Agenzia e' soggetta alla
vigilanza della struttura centrale che esercita
attribuzioni nell'area funzionale dei diritti sociali.
8. L'Agenzia, in particolare, organizza, gestisce e
verifica la chiamata e l'impiego degli obiettori di
coscienza, promuovendone e curandone la formazione e
l'addestramento, anche in vista della pianificazione degli
eventuali richiami in caso di pubbliche calamita'.
9. Lo statuto dell'Agenzia di cui al comma 7 e'
adottato con regolamento da emanarsi entro sessanta giorni,
ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri e del Ministro vigilante, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica. Gli organi dell'Ufficio nazionale per il
servizio civile operano sino alla data di nomina degli
organi previsti dallo statuto dell'Agenzia.
10. La collocazione e l'organizzazione dell'ufficio di
supporto alla cancelleria dell'ordine al merito della
Repubblica e dell'ufficio di segreteria del Consiglio
supremo della difesa sono stabilite da appositi protocolli
d'intesa tra Segretariato generale della Presidenza della
Repubblica e Segretariato generale della Presidenza.
11. Gli organi collegiali le cui strutture di supporto
sono dal presente decreto trasferite ad altre
amministrazioni, operano presso le amministrazioni
medesime".
- Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
recante: "Razionalizzazione dell'organizzazione delle
amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in
materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421", e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 6 febbraio
1993, n. 30, supplemento ordinario.
Note all'art. 1:
- L'art. 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e' il seguente:
"Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali). - 1. Per
il conferimento di ciascun incarico di funzione
dirigenziale e per il passaggio ad incarichi di funzioni
dirigenziali diverse si tiene conto della natura e delle
caratteristiche dei programmi da realizzare, delle
attitudini e della capacita' professionale del singolo
dirigente, anche in relazione ai risultati conseguiti in
precedenza, applicando di norma il criterio della rotazione
degli incarichi. Al conferimento degli incarichi e al
passaggio ad incarichi diversi non si applica l'art. 2103
del codice civile.
2. Tutti gli incarichi di direzione degli uffici delle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
sono conferiti a tempo determinato, secondo le disposizioni
del presente articolo. Gli incarichi hanno durata non
inferiore a due anni e non superiore a sette anni, con
facolta' di rinnovo. Sono definiti contrattualmente, per
ciascun incarico, l'oggetto, gli obiettivi da conseguire,
la durata dell'incarico, salvi i casi di revoca di cui
all'art. 21, nonche' il corrispondente trattamento
economico. Quest'ultimo e' regolato ai sensi dell'art. 24
ed ha carattere onnicomprensivo.
3. Gli incarichi di segretario generale di Ministeri,
gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro
interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti
della prima fascia del ruolo unico di cui all'art. 23 o,
con contratto a tempo determinato, a persone in possesso
delle specifiche qualita' professionali richieste dal comma
6.
4. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello
dirigenziale generale sono conferiti con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro competente, a dirigenti della prima fascia del
ruolo unico di cui all'art. 23 o, in misura non superiore
ad un terzo, a dirigenti del medesimo ruolo unico ovvero,
con contratto a tempo determinato, a persone in possesso
delle specifiche qualita' professionali richieste dal comma
6.
5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello
dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di
livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al
suo ufficio ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c).
6. Gli incarichi di cui ai commi precedenti possono
essere conferiti con contratto a tempo determinato, e con
le medesime procedure, entro il limite del 5 per cento dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia del ruolo unico e
del 5 per cento di quelli appartenenti alla seconda fascia,
a persone di particolare e comprovata qualificazione
professionale, che abbiano svolto attivita' in organismi ed
enti pubblici o privati o aziende pubbliche e private con
esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni
dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare
specializzazione professionale, culturale e scientifica
desumibile dalla formazione universitaria e
postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da
concrete esperienze di lavoro, o provenienti dai settori
della ricerca, della docenza universitaria, delle
magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello
Stato. Il trattamento economico puo' essere integrato da
una indennita' commisurata alla specifica qualificazione
professionale, tenendo conto della temporaneita' del
rapporto e delle condizioni di mercato relative alle
specifiche competenze professionali, Per il periodo di
durata del contratto, i dipendenti di pubbliche
amministrazioni sono collocati in aspettativa senza
assegni, con riconoscimento dell'anzianita' di servizio.
7. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali
di cui ai commi precedenti sono revocati nelle ipotesi di
responsabilita' dirigenziale per inosservanza delle
direttive generali e per i risultati negativi
dell'attivita' amministrativa e della gestione,
disciplinate dall'art. 21, ovvero nel caso di risoluzione
consensuale del contratto individuale di cui al comma 2
dell'art. 24.
8. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali
di cui al comma 3 possono essere confermati, revocati,
modificati o rinnovati entro novanta giorni dal voto sulla
fiducia al Governo. Decorso tale termine, gli incarichi per
i quali non si sia provveduto si intendono confermati fino
alla loro naturale scadenza.
9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 e' data
comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei
deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle
esperienze professionali dei soggetti prescelti.
10. I dirigenti ai quali non sia affidata la
titolarita' di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta
degli organi di vertice delle amministrazioni che ne
abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza,
studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti
dall'ordinamento. Le modalita' per l'utilizzazione dei
predetti dirigenti sono stabilite con il regolamento di cui
all'art. 23, comma 3.
11. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per
il Ministero degli affari esteri nonche' per le
amministrazioni che esercitano competenze in materia di
difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia,
la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali
differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti.
12. Per il personale di cui all'art. 2, comma 4, il
conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali
continuera' ad essere regolato secondo i rispettivi
ordinamenti di settore.".
- L'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, cosi' dispone:
"Art. 3 (Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e
responsabilita'). - 1. Gli organi di Governo esercitano le
funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo
gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli
altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e
verificano la rispondenza dei risultati dell'attivita'
amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
Ad essi spettano, in particolare:
a) le decisioni in materia di atti normativi e
l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed
applicativo;
b) la definizione di obiettivi, priorita', piani,
programmi e direttive generali per l'azione amministrativa
e per la gestione;
c) la individuazione delle risorse umane, materiali
ed economico-finanziarie da destinare alle diverse
finalita' e la loro ripartizione tra gli uffici di livello
dirigenziale generale;
d) la definizione dei criteri generali in materia di
ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe,
canoni e analoghi oneri a carico di terzi;
e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi
attribuiti da specifiche disposizioni;
f) le richieste di pareri alle autorita'
amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato;
g) gli altri atti indicati dal presente decreto.
2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e
provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che
impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonche' la
gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante
autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse
umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili
in via esclusiva dell'attivita' amministrativa, della
gestione e dei relativi risultati.
3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2
possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera
di specifiche disposizioni legislative.
4. Le amministrazioni pubbliche, i cui organi di
vertice non siano direttamente o indirettamente espressione
di rappresentanza politica, adeguano i propri ordinamenti
al principio della distinzione tra indirizzo e controllo,
da un lato, e attuazione e gestione dall'altro.".
- Per l'art. 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 303, si veda le note alle premesse.
- L'art. 10 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n.
368, cosi' recita:
"Art. 10 (Accordi e forme associative). - 1. Il
Ministero ai fini del piu' efficace esercizio delle sue
funzioni e, in particolare, per la valorizzazione dei beni
culturali e ambientali puo':
a) stipulare accordi con amministrazioni pubbliche e
con soggetti privati;
b) costituire o partecipare ad associazioni,
fondazioni o societa'.
2. Al patrimonio delle associazioni, delle fondazioni e
delle societa' il Ministero puo' partecipare anche con il
conferimento in uso di beni culturali che ha in consegna.
L'atto costitutivo e lo statuto delle associazioni, delle
fondazioni e delle societa' debbono prevedere che, in caso
di estinzione o di scioglimento, i beni culturali ad esse
conferiti in uso dal Ministero ritornano nella
disponibilita' di quest'ultimo.
3. Il Ministro presenta annualmente alle Camere una
relazione sulle iniziative adottate ai sensi del comma 1.".
- Il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490,
recante: "Testo unico delle disposizioni legislative in
materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1
della legge 8 ottobre 1997, n. 352", e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 27 dicembre
1999, n. 302, supplemento ordinario.
- Il testo del decreto-legge 14 novembre 1992, n. 433,
coordinato con la legge di conversione 14 gennaio 1993, n.
4, recante: "Misure urgenti per il funzionamento dei musei
statali", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana 15 gennaio 1993, n. 11.
- L'art. 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
286, cosi' recita:
"Art. 11 (Qualita' dei servizi pubblici). - 1. I
servizi pubblici nazionali e locali sono erogati con
modalita' che promuovono il miglioramento della qualita' e
assicurano la tutela dei cittadini e degli utenti e la loro
partecipazione, nelle forme, anche associative,
riconosciute dalla legge, alle inerenti procedure di
valutazione e definizione degli standard qualitativi.
2. Le modalita' di definizione, adozione e
pubblicizzazione degli standard di qualita', i casi e le
modalita' di adozione delle carte dei servizi, i criteri di
misurazione della qualita' dei servizi, le condizioni di
tutela degli utenti, nonche' i casi e le modalita' di
indennizzo automatico e forfettario all'utenza per mancato
rispetto degli standard di qualita' sono stabilite con
direttive, aggiornabili annualmente, del Presidente del
Consiglio dei Ministri. Per quanto riguarda i servizi
erogati direttamente o indirettamente dalle regioni e dagli
enti locali, si provvede con atti di indirizzo e
coordinamento adottati d'intesa con la Conferenza unificata
di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. Le iniziative di coordinamento, supporto operativo
alle amministrazioni interessate e monitoraggio
sull'attuazione del presente articolo sono adottate dal
Presidente del Consiglio dei Ministri, supportato da
apposita struttura della Presidenza del Consiglio dei
Ministri. E' ammesso il ricorso a un soggetto privato, da
scegliersi con gara europea di assistenza tecnica, sulla
base di criteri oggettivi e trasparenti.
4. Sono in ogni caso fatte salve le funzioni e i
compiti legislativamente assegnati, per alcuni servizi
pubblici, ad autorita' indipendenti.
5. E' abrogato l'art. 2 della legge 11 luglio 1995, n.
273. Restano applicabili, sino a diversa disposizione
adottata ai sensi del comma 2, i decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri recanti gli schemi generali di
riferimento gia' emanati ai sensi del suddetto articolo.".
- L'art. 3 del decreto legislativo 6 ottobre 1989, n.
322, cosi' recita:
"Art. 3 (Uffici di statistica). - 1. Presso le
amministrazioni centrali dello Stato e presso le aziende
autonome sono istituiti uffici di statistica, posti alle
dipendenze funzionali dell'ISTAT.
2. Gli uffici di statistica sono ordinati anche secondo
le esigenze di carattere tecnico indicate dall'ISTAT. Ad
ogni ufficio e' preposto un dirigente o funzionario
designato dal Ministro competente, sentito il presidente
dell'ISTAT.
3. Le attivita' e le funzioni degli uffici statistici
delle province, dei comuni e delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura sono regolate dalla
legge 16 novembre 1939, n. 1823, e dalle relative norme di
attuazione, nonche' dal presente decreto nella parte
applicabile. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, gli enti locali, ivi comprese le
unita' sanitarie locali che non vi abbiano ancora
provveduto istituiscono l'ufficio di statistica anche in
forma associata o consortile. I comuni con piu' di 100.000
abitanti istituiscono con effetto immediato un ufficio di
statistica che fa parte del Sistema statistico nazionale.
4. Gli uffici di statistica costituiti presso le
prefetture assicurano, fatte salve le competenze a livello
regionale del commissario del Governo previste dall'art.
13, comma 1, lettera c), della legge 23 agosto 1988, n.
400, anche il coordinamento, il collegamento e
l'interconnessione a livello provinciale di tutte le fonti
pubbliche preposte alla raccolta ed alla elaborazione dei
dati statistici, come individuate dall'ISTAT.
5. Gli uffici di statistica di cui ai commi 2, 3 e 4
esercitano le proprie attivita' secondo le direttive e gli
atti di indirizzo emanati dal comitato di cui all'art.
17.".
- Il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39,
recante: "Norme in materia di sistemi informativi
automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma
dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre
1992, n. 421", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana 20 febbraio 1993, n. 42.
- L'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, e' il seguente:
"2. I Ministeri che si avvalgono di propri sistemi
informativi automatizzati sono tenuti ad assicurarne
l'interconnessione con i sistemi informativi automatizzati
delle altre amministrazioni centrali e locali per il
tramite della rete unitaria delle pubbliche
amministrazioni.".
- L'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n.
279, cosi' dispone:
"Art. 3 (Gestione del bilancio). - 1. Contestualmente
all'entrata in vigore della legge di approvazione del
bilancio il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, con proprio decreto, d'intesa con
le amministrazioni interessate, provvede a ripartire le
unita' previsionali di base in capitoli, ai fini della
gestione e della rendicontazione.
2. I Ministri, entro dieci giorni dalla pubblicazione
della legge di bilancio, assegnano, in conformita'
dell'art. 14 del citato decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, le
risorse ai dirigenti generali titolari dei centri di
responsabilita' delle rispettive amministrazioni, previa
definizione degli obiettivi che l'amministrazione intende
perseguire e indicazione del livello dei servizi, degli
interventi e dei programmi e progetti finanziati
nell'ambito dello stato di previsione. Il decreto di
assegnazione delle risorse e' comunicato alla competente
ragioneria anche ai fini della rilevazione e del controllo
dei costi, e alla Corte dei conti.
3. Il titolare del centro di responsabilita'
amministrativa e' il responsabile della gestione e dei
risultati derivanti dall'impiego delle risorse umane,
finanziarie e strumentali assegnate.
4. Il dirigente generale esercita autonomi poteri di
spesa nell'ambito delle risorse assegnate, e di
acquisizione delle entrate; individua i limiti di valore
delle spese che i dirigenti possono impegnare ai sensi
dell'art. 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni ed integrazioni.
5. Variazioni compensative possono essere disposte, su
proposta del dirigente generale responsabile, con decreti
del Ministro competente, esclusivamente nell'ambito della
medesima unita' previsionale di base. I decreti di
variazione sono comunicati, anche con evidenze
informatiche, al Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per il tramite della competente
ragioneria, nonche' alle Commissioni parlamentari
competenti e alla Corte dei conti.".
- L'art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, cosi'
recita:
"Art. 1 (Costituzione di unita' tecniche di supporto
alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio
degli investimenti pubblici). - 1. Al fine di migliorare e
dare maggiore qualita' ed efficienza al processo di
programmazione delle politiche di sviluppo, le
amministrazioni centrali e regionali, previa intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
istituiscono e rendono operativi, entro il 31 ottobre 1999,
propri nuclei di valutazione e verifica degli investimenti
pubblici che, in raccordo fra loro e con il Nucleo di
valutazione e verifica degli investimenti pubblici del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, garantiscono il supporto tecnico nelle fasi di
programmazione, valutazione, attuazione e verifica di
piani, programmi e politiche di intervento promossi e
attuati da ogni singola amministrazione. E' assicurata
l'integrazione dei nuclei di valutazione e verifica degli
investimenti pubblici con il Sistema statistico nazionale,
secondo quanto previsto dall'art. 6 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112.
2. I nuclei di valutazione e verifica di cui al comma 1
operano all'interno delle rispettive amministrazioni, in
collegamento con gli uffici di statistica costituiti ai
sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, ed
esprimono adeguati livelli di competenza tecnica ed
operativa al fine di poter svolgere funzioni tecniche a
forte contenuto di specializzazione, con particolare
riferimento per:
a) l'assistenza e il supporto tecnico per le fasi di
programmazione, formulazione e valutazione di documenti di
programma, per le analisi di opportunita' e fattibilita'
degli investimenti e per la valutazione ex ante di progetti
e interventi, tenendo conto in particolare di criteri di
qualita' ambientale e di sostenibilita' dello sviluppo
ovvero dell'indicazione della compatibilita' ecologica
degli investimenti pubblici;
b) la gestione del sistema di monitoraggio di cui al
comma 5, da realizzare congiuntamente con gli uffici di
statistica delle rispettive amministrazioni;
c) l'attivita' volta alla graduale estensione delle
tecniche proprie dei fondi strutturali all'insieme dei
programmi e dei progetti attuati a livello territoriale,
con riferimento alle fasi di programmazione, valutazione,
monitoraggio e verifica.
3. Le attivita' volte alla costituzione dei nuclei di
valutazione e verifica di cui al comma 1 sono attuate
autonomamente sotto il profilo amministrativo,
organizzativo e funzionale dalle singole amministrazioni
tenendo conto delle strutture similari gia' esistenti e
della necessita' di evitare duplicazioni. Le
amministrazioni provvedono a tal fine ad elaborare, anche
sulla base di un'adeguata analisi organizzativa, un
programma di attuazione comprensivo delle connesse
attivita' di formazione e aggiornamento necessarie alla
costituzione e all'avvio dei nuclei.
4. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, sono indicate le caratteristiche
organizzative comuni dei nuclei di cui al presente
articolo, ivi compresa la spettanza di compensi agli
eventuali componenti estranei alla pubblica
amministrazione, nonche' le modalita' e i criteri per la
formulazione e la realizzazione dei programmi di attuazione
di cui al comma 3.
5. E' istituito presso il Comitato interministeriale
per la programmazione economica (CIPE) il "Sistema di
monitoraggio degli investimenti pubblici" (MIP), con il
compito di fornire tempestivamente informazioni
sull'attuazione delle politiche di sviluppo, con
particolare riferimento ai programmi cofinanziati con i
Fondi strutturali europei, sulla base dell'attivita' di
monitoraggio svolta dai nuclei di cui al comma 1. Tale
attivita' concerne le modalita' attuative dei programmi di
investimento e l'avanzamento tecnico-procedurale,
finanziario e fisico dei singoli interventi. Il Sistema di
monitomaggio degli investimenti pubblici e' funzionale
all'alimentazione di una banca dati tenuta nell'ambito
dello stesso CIPE, anche con l'utilizzazione del Sistema
informativo integrato del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica. Il CIPE, con
propria deliberazione, costituisce e definisce la
strutturazione del Sistema di monitoraggio degli
investimenti pubblici disciplina il suo funzionamento ed
emana indirizzi per la sua attivita', previa intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
6. Il Sistema di monitoraggio degli investimenti
pubblici deve essere flessibile ed integrabile in modo tale
da essere funzionale al progetto "Rete unitaria della
pubblica amministrazione", di cui alla direttiva del
Presidente del Consiglio dei Ministri 5 settembre 1995,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 21 novembre
1995. Le informazioni derivanti dall'attivita' di
monitoraggio sono trasmesse dal CIPE alla Cabina di regia
nazionale di cui all'art. 6 del decreto-legge 23 giugno
1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge
8 agosto 1995, n. 341, alla sezione centrale
dell'Osservatorio dei lavori pubblici e, in relazione alle
rispettive competenze, a tutte le amministrazioni centrali
e regionali. Il CIPE invia un rapporto semestrale al
Parlamento.
7. Per le finalita' di cui al presente articolo, ivi
compreso il ruolo di coordinamento svolto dal CIPE, e'
istituito un fondo da ripartire, previa deliberazione del
CIPE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica. Per la dotazione del

fondo e' autorizzata la spesa di lire 8 miliardi per l'anno
1999 e di lire 10 miliardi annue a decorrere dall'anno
2000.
8. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, pari a 8 miliardi di lire per l'anno 1999 e 10
miliardi di lire per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si
provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero.
9. Per le finalita' di cui al comma 1, il CIPE, sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e
previo parere delle competenti Commissioni parlamentari
permanenti, entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, indica i criteri ai quali
dovranno attenersi le regioni e le province autonome al
fine di suddividere il rispettivo territorio in sistemi
locali del lavoro, individuando tra questi i distretti
economico-produttivi sulla base di una metodologia e di
indicatori elaborati dall'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT), che ne curera' anche l'aggiornamento periodico.
Tali indicatori considereranno fenomeni demografici,
sociali, economici, nonche' la dotazione infrastrutturale e
la presenza di fattori di localizzazione, situazione
orografica e condizione ambientale ai fini della
programmazione delle politiche di sviluppo di cui al comma

1. Sono fatte salve le competenze in materia delle regioni,
delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti
locali.".
- La legge 30 aprile 1985, n. 163, recante: "Nuova
disciplina degli interventi dello Stato a favore dello
spettacolo", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana 4 maggio 1985, n. 104.
- L'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica
3 dicembre 1975, n. 805, cosi' recita:
"Art. 10. - L'amministrazione centrale del Ministero
per i beni culturali e ambientali e' articolata nei
seguenti uffici centrali:
1) ufficio centrale per i beni ambientali,
architettonici, archeologici, artistici e storici;
2) ufficio centrale per i beni archivistici;
3) ufficio centrale per i beni librari e gli istituti
culturali;
4) Direzione generale per gli affari generali
amministrativi e del personale, cui e' preposto un
dirigente generale.
Nell'ambito della Direzione generale suddetta e'
costituito l'ufficio studi.
Gli uffici centrali coordinano le attivita' degli
organi periferici e degli istituti centrali; predispongono
quanto necessario per i lavori del Consiglio nazionale e
dei comitati di settore; attuano le determinazioni del
Ministro.
Con decreto del Ministro e' fissata, sentito il
consiglio di amministrazione, la ripartizione interna degli
uffici di cui ai numeri da 1) a 4) del primo comma e la
loro competenza.
A ciascun ufficio centrale, di cui ai numeri da 1) a 3)
del primo comma, e' preposto un dirigente generale che e'
membro di diritto del corrispondente comitato di settore.".
- Per l'art. 17, comma 4-bis, lettera e), della legge
23 agosto 1988, n. 400, si veda la nota alle premesse.



 
Art. 2
Direzioni generali

1. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali, di seguito denominato "Ministero" si articola nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale: a) la direzione generale per il patrimonio storico, artistico e
demoetnoantropologico; b) la direzione generale per i beni architettonici ed il paesaggio; c) la direzione generale per l'architettura e l'arte contemporanee; d) la direzione generale per i beni archeologici; e) la direzione generale per gli archivi; f) la direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali; g) la direzione generale per il cinema; h) la direzione generale per lo spettacolo dal vivo.
2. Le direzioni generali costituiscono centri di responsabilita' amministrativa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e a ciascuno di essi afferiscono le soprintendenze di settore, fatto salvo quanto previsto per le soprintendenze e le gestioni autonome. Nel caso di soprintendenze con compiti afferenti a piu' direzioni generali, il decreto di cui al comma 3, definisce il centro di responsabilita' di riferimento.
3. L'articolazione degli uffici dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali, e' definita con decreto ministeriale, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400. Alla ripartizione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie tra gli uffici di livello dirigenziale generale si provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
4. Le direzioni generali di cui al comma 1, provvedono, ciascuna nel proprio ambito, alla gestione del personale loro assegnato, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, fatte salve le competenze del Segretariato generale, di cui all'articolo 1.



Note all'art. 2:
- Per l'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997,
n. 279, si veda la nota all'art. 1.
- Per l'art. 17, comma 4-bis, lettera e), della legge
23 agosto 1988, n. 400, si veda la nota alle premesse.
- Per l'art. 3 del decreto legislativo 2 febbraio 1993,
n. 29, si veda la nota all'art. 1.



 
Art. 3
Direzione generale per il patrimonio storico
artistico e demoetnoantropologico

1. La direzione generale per il patrimonio storico, artistico e demoetnoantropologico svolge le funzioni ed i compiti in materia di beni artistici, storici e demoetnoantropologici, previsti dal testo unico e da ogni altra disposizione in materia.
2. La direzione, in particolare, con riferimento al settore di competenza, impartisce direttive ai soprintendenti di settore nelle materie ad essi attribuite o delegate; esercita i diritti dell'azionista e cura la partecipazione alle persone giuridiche private di settore, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo; verifica l'attuazione dei piani e dei programmi ed il raggiungimento degli obiettivi da parte degli organi periferici.
 
Art. 4
Direzione generale per i beni architettonici ed il paesaggio

1. La direzione generale per i beni architettonici ed il paesaggio svolge le funzioni ed i compiti in materia di beni architettonici e paesaggistici, previsti dal testo unico e da ogni altra disposizione in materia. Svolge, in particolare, i compiti di cui all'articolo 3, comma 2.
2. Nell'esercizio delle funzioni relative al settore dei beni ambientali, la direzione, in particolare: a) esprime il parere di competenza del Ministero nei procedimenti di
valutazione di impatto ambientale, ai sensi della legge 8 luglio
1986, n. 349; b) autorizza, ai sensi dell'articolo 156 del testo unico, i progetti
relativi alle opere pubbliche di rilevanza ultraregionale; c) propone gli interventi sostitutivi nella redazione dei piani
territoriali paesistici.



Note all'art. 4:
- La legge 8 luglio 1986, n. 349, recante: "Istituzione
del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno
ambientale", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana 15 luglio 1986, n. 162, supplemento
ordinario.
- Per i riferimenti del testo unico delle disposizioni
legislative in materia di beni culturali e ambientali, si
veda la nota all'art. 1. L'art. 156 del testo unico e' il
seguente:
"Art. 156 (Opere da eseguirsi da parte di
amministrazioni statali) (decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82, commi 10 e 11
aggiunti dal decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312,
convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985,
n. 431, art. 1; legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 17, comma
24; legge 8 luglio 1986, n. 349, art. 2, comma 1, lettera
d) e art. 6). - 1. Qualora la richiesta di autorizzazione
prevista dall'art. 151 riguardi opere da eseguirsi da parte
di amministrazioni statali, ivi compresi gli alloggi di
servizio per il personale militare, il Ministero puo' in
ogni caso rilasciare o negare entro sessanta giorni
l'autorizzazione, anche in difformita' della decisione
regionale.
2. Per i progetti di opere comunque soggetti a
valutazione di impatto ambientale a norma dell'art. 6 della
legge 8 luglio 1986, n. 349, e da eseguirsi da parte di
amministrazioni statali, l'autorizzazione prescritta dal
comma 1, e' rilasciata secondo le procedure previste
all'art. 26.
3. Per le attivita' minerarie di ricerca ed estrazione
di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443,
l'autorizzazione del Ministero prevista dal comma 1, e'
rilasciata sentito il Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato. Restano ferme le competenze
del Ministero dell'ambiente in materia di cave e torbiere".



 
Art. 5
Direzione generale per l'architettura e l'arte contemporanee

1. La direzione generale per l'architettura e l'arte contemporanee ha competenza in materia di promozione della cultura architettonica ed urbanistica e dell'arte contemporanea.
2. La direzione generale provvede, in particolare, alle seguenti attivita': a) promozione della qualita' del progetto e dell'opera architettonica
e urbanistica, anche mediante ideazione e, d'intesa con le
amministrazioni interessate, consulenza alla progettazione di
opere pubbliche di rilevante interesse architettonico, con
particolare riguardo alle opere destinate ad attivita' culturali,
ovvero che incidano in modo particolare sulla qualita' del
contesto storico-artistico e paesaggistico-ambientale; b) dichiarazione di importante carattere artistico delle opere di
architettura contemporanea, ai sensi dell'articolo 20 della legge
22 aprile 1941, n. 633; c) ammissione ai contributi economici delle opere architettoniche
dichiarate di importante carattere artistico e degli interventi
riconosciuti di particolare qualita' architettonica o urbanistica; d) promozione della formazione, in collaborazione con le universita',
le regioni e gli enti locali, in materia di conoscenza e tutela
del paesaggio, della cultura e della qualita' architettonica e
urbanistica; e) vigilanza sulla realizzazione delle opere d'arte negli edifici
pubblici; f) promozione della conoscenza dell'arte contemporanea italiana
all'estero, fatte salve le competenze del Ministero degli affari
esteri e d'intesa con il medesimo; g) diffusione della conoscenza dell'arte contemporanea, e
valorizzazione, anche mediante concorsi, delle opere di giovani
artisti.
3. La direzione generale vigila sulla societa' di cultura "La Biennale di Venezia", sulla fondazione "La Triennale di Milano" e sull'Ente Esposizione nazionale "La Quadriennale d'arte di Roma".
4. Il Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee ed il Museo della fotografia, istituiti dall'articolo 1 della legge 12 luglio 1999, n. 237, sono disciplinati dal regolamento di cui al comma 6 del medesimo articolo.



Note all'art. 5:
- L'art. 20 della legge 22 aprile 1941, n. 633, cosi'
dispone:
"Art. 20. - Indipendentemente dai diritti esclusivi di
utilizzazione economica dell'opera, previsti nelle
disposizioni della sezione precedente, ed anche dopo la
cessione dei diritti stessi, l'autore conserva il diritto
di rivendicare la paternita' dell'opera e di opporsi a
qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione,
ed a ogni atto a danno dell'opera stessa, che possano
essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione.
Tuttavia nelle opere dell'architettura l'autore non
puo' opporsi alle modificazioni che si rendessero
necessarie nel corso della realizzazione. Del pari non
potra' opporsi a quelle altre modificazioni che si rendesse
necessario apportare all'opera gia' realizzata. Pero', se
all'opera sia riconosciuto dalla competente autorita'
statale importante carattere artistico, spetteranno
all'autore lo studio e l'attuazione di tali modificazioni".
- L'art. 1 della legge 12 luglio 1999, n. 237, cosi'
dispone:
"Art. 1 (Istituzione del Centro per la documentazione e
la valorizzazione delle arti contemporanee e di nuovi
musei). - 1. E' istituito in Roma il Centro per la
documentazione e la valorizzazione delle arti
contemporanee, di seguito denominato "Centro , con il
compito di raccogliere, conservare, valorizzare ed esporre
le testimonianze materiali della cultura visiva
internazionale, favorire la ricerca, nonche' svolgere
manifestazioni e attivita' connesse. Il Centro e' sede del
museo delle arti contemporanee. Nell'a'mbito del Centro e'
istituito il museo dell'architettura con il compito di
raccogliere, conservare, valorizzare ed esporre disegni,
progetti, plastici, modelli ed ogni altro elemento
significativo della cultura architettonica del novecento e
contemporanea.
2. Il Centro collabora con il Ministero degli affari
esteri ai fini della programmazione di mostre ed
esposizioni all'estero.
3. E' istituito, nell'ambito della discoteca di Stato,
il museo dell'audiovisivo con il compito di raccogliere,
conservare e assicurare la fruizione pubblica dei materiali
sonori, audiovisivi, multimediali, realizzati con metodi
tradizionali o con tecnologie avanzate.
4. E' istituito il museo della fotografia con il
compito di raccogliere, conservare, valorizzare ed esporre
al pubblico materiale fotografico e tutto quanto attiene
alla fotografia e con funzioni di ricerca nel campo delle
attivita' di conservazione dei materiali e in quello delle
tecnologie.
5. Il Centro, la discoteca di Stato e il museo della
fotografia hanno autonomia scientifica, organizzativa,
amministrativa e finanziaria. L'autonomia finanziaria
comprende la gestione dei proventi esterni che a qualsiasi
titolo affluiscono al bilancio dei predetti istituti e
delle somme ad essi assegnate a carico dello stato di
previsione del Ministero per i beni e le attivita'
culturali, ad eccezione delle spese relative al personale.
6. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma
4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, sono stabiliti l'ordinamento interno e le
modalita' di funzionamento degli istituti di cui al comma
5.
7. Agli istituti di cui al comma 5, sono assegnate le
dotazioni di personale stabilite dal Ministro per i beni e
le attivita' culturali, sentiti i rispettivi direttori o
sovrintendenti.
8. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali
affida la progettazione degli interventi di
ristrutturazione edilizia e di adeguamento strutturale e
funzionale degli edifici sede del Centro e dei musei con le
modalita' di cui all'art. 26 del decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 157.
9. Per le attivita' di progettazione connesse alla
realizzazione delle opere del Centro e dei musei, nonche'
per gli interventi di adeguamento delle sedi degli stessi,
e' autorizzata la spesa di lire 10 miliardi nel 1998 e di
lire 10 miliardi nel 1999.
10. Per la ristrutturazione edilizia del complesso sede
del Centro e' autorizzata la spesa di lire 40 miliardi nel
1998, lire 25 miliardi nel 1999 e lire 45 miliardi nel
2000, da parte del Ministero dei lavori pubblici.
11. Per l'organizzazione, ivi comprese le connesse
attivita' propedeutiche, e per il funzionamento del Centro
e dei musei e' autorizzata la spesa di lire 6.200 milioni a
decorrere dall'anno 2000.
12. E' autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per
ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, per l'acquisto,
anche mediante mostre con premi, di opere e beni da esporre
nei musei istituiti con la presente legge".



 
Art. 6
Direzione generale per i beni archeologici

1. La direzione generale per i beni archeologici svolge le funzioni ed i compiti in materia di beni ed aree archeologici, come previsti dal testo unico e da ogni altra disposizione in materia. Svolge, in particolare, i compiti di cui all'articolo 3, comma 2.
 
Art. 7
Direzione generale per gli archivi

1. La direzione generale per gli archivi svolge le funzioni e i compiti in materia di beni archivistici, previsti dal testo unico e da ogni altra disposizione in materia. In particolare, essa cura i rapporti con gli organi del Ministero dell'interno, in materia di documenti statali e non statali riservati. Svolge, in particolare, i compiti di cui all'articolo 3, comma 2.
2. La direzione generale per gli archivi cura, in particolare, i rapporti con gli organismi nazionali e internazionali del settore; coordina l'attivita' delle scuole di archivistica istituite presso gli archivi di Stato; approva i piani di conservazione e lo scarto degli archivi degli uffici dell'amministrazione statale; concede contributi per interventi sugli archivi vigilati.
 
Art. 8
Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali

1. La direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali svolge le funzioni e i compiti in materia di biblioteche pubbliche statali, di servizi bibliografici e bibliotecari nazionali, di istituti culturali, di promozione del libro e della lettura, secondo le disposizioni del testo unico e delle altre leggi in materia.
2. La direzione svolge, in particolare, i compiti di cui all'articolo 3, comma 2. Essa provvede, inoltre, allo svolgimento dell'attivita' istruttoria per la concessione di contributi e alle conseguenti verifiche amministrative e contabili, ispezioni e controlli sui soggetti beneficiari ai sensi della legge 17 ottobre 1996, n. 534.
3. Per l'esercizio dei compiti in materia di promozione del libro e della lettura, e' costituito, nell'ambito della direzione, un apposito servizio di livello dirigenziale, il quale, in particolare: a) incentiva l'ideazione, la progettazione e la realizzazione di
programmi editoriali tematici, volti in particolare a valorizzare
le opere di saggistica, di narrativa e di poesia di autori
contemporanei, italiani e stranieri; b) promuove, attraverso manifestazioni nazionali e internazionali, la
lettura del libro ed eventuali scuole di lettura; c) promuove, presso le scuole di ogni ordine e grado, la diffusione
della letteratura e della saggistica attinente alle materie
insegnate, attraverso programmi concordati con il Ministero della
pubblica istruzione; d) incentiva, anche attraverso iniziative promozionali, la diffusione
di libri.
4. La Discoteca di Stato ed il Museo dell'audiovisivo, costituito ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 luglio 1999, n. 237, sono disciplinati dal regolamento previsto dal comma 5 del medesimo articolo.



Note all'art. 8:
- Per i riferimenti del testo unico delle disposizioni
legislative in materia di beni culturali e ambientali, si
veda la nota all'art. 1.
- La legge 17 ottobre 1996, n. 534, recante "Nuove
norme per l'erogazione di contributi statali alle
istituzioni culturali", e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 22 ottobre 1996, n.
248.
- Per l'art. 1 della legge 12 luglio 1999, n. 237, si
veda la nota all'art. 5.



 
Art. 9
Direzione generale per il cinema

1. La direzione generale per il cinema ha competenza in materia di attivita' cinematografica.
2. La direzione, in particolare: a) dispone interventi finanziari di sostegno e promozione della
cultura cinematografica; b) interviene con ausili finanziari in materia di produzione e di
distribuzione cinematografica, nonche' in favore dell'esercizio
cinematografico; c) autorizza l'apertura di sale cinematografiche nei casi previsti
dall'articolo 5 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3; d) provvede alla revisione delle opere cinematografiche, di cui alla
legge 21 aprile l962, n. 161; e) esercita i diritti dell'azionista nelle societa' operanti nel
settore, nonche' la vigilanza sulla Scuola nazionale di cinema; f) svolge verifiche amministrative e contabili, ispezioni e controlli
sugli enti sottoposti a vigilanza e sui soggetti beneficiari di
contributi del Ministero.
3. La direzione si avvale dell'attivita' della commissione per i lungometraggi, i cortometraggi ed i film per ragazzi, della commissione consultiva per il cinema e della commissione per il credito cinematografico, di cui agli articoli 4, 5 e 6 del decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492, ed utilizza le somme stanziate in favore delle attivita' cinematografiche dal fondo unico dello spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163.



Note all'art. 9:
- L'art. 5 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n.
3, cosi' recita:
"Art. 5 (Revisione dei film). - 1. (Omissis).
2. Nel primo comma dell'art. 3 della legge 21 aprile
1962, n. 161, le parole: "di volta in volta dal Ministro
del turismo e dello spettacolo" sono sostituite dalle
seguenti: "ad inizio di ogni anno dall'autorita' di Governo
competente in materia di spettacolo".
3. (Omissis).
4. Al fine di consentire il piu' efficiente lavoro
della commissione di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161,
il Dipartimento dello spettacolo puo' stipulare convenzioni
per l'assistenza tecnica alle proiezioni, ai sensi
dell'art. 5 della legge 30 aprile l985, n. 163".
- La legge 21 aprile 1962, n. 161, recante "Revisione
dei film e dei lavori teatrali", e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 aprile
1962, n. 109.
- Gli articoli 4, 5 e 6 del decreto legislativo
21 dicembre 1998, n. 492, cosi' recitano:
"Art. 4 (Commissione per i lungometraggi, i
cortometraggi ed i film per ragazzi). - 1. All'art. 48
della legge 4 novembre 1965, n. 1213, come modificato
dall'art. 3 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) (omissis);
b) al comma 2, le parole: "dell'Autorita' di Governo
competente in materia di spettacolo" sono sostituite dalle
seguenti: "del Ministro per i beni e le attivita'
culturali, e' composta dal capo del Dipartimento dello
spettacolo, o da altro dirigente, ed";
c) (omissis).
2. Alla legge 4 novembre 1965, n. 1213, sono apportate
le seguenti modifiche:
a) (omissis);
b) (omissis);
c) nel primo comma dell'art. 11, le parole: "in
ciascun trimestre" sono sostituite dalle seguenti: "in
ciascun semestre";
d) (omissis);
e) all'art. 18, primo comma, le parole: "sentito il
parere di una delle commissioni di cui all'art. 46 se a
lungometraggio, e della commissione di cui all'art. 49 se a
cortometraggio,", sono sostituite dalle seguenti: "sentito
il parere della commissione di cui all'art. 48,"; al terzo
comma, le parole: "commissione di cui all'art. 49", sono
sostituite dalle seguenti: "commissione di cui all'art.
48";
f) (omissis);
g) l'art. 46, come da ultimo modificato dall'art. 2
del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, e' abrogato.
3. Resta ferma l'applicazione dell'art. 7 della legge
4 novembre 1965, n. 1213, nel testo precedente alla
modifica di cui al comma 2, lettera d), fino alla data di
entrata in vigore del regolamento ivi previsto, e per i
film che abbiano avuto la prima proiezione in pubblico
anteriormente a tale data.
"Art. 5 (Commissione consultiva per il cinema). - 1. La
commissione consultiva per il cinema, di cui all'art. 1,
comma 59, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre
1996, n. 650, ha funzioni consultive in ordine alla
valutazione dei requisiti qualitativi dei progetti e delle
iniziative culturali in materia di cinema. In particolare,
essa esprime parere:
a) in ordine al riconoscimento della qualifica di:
"film di interesse culturale nazionale", ai sensi dell'art.
4, commi 4 e 7, della legge 4 novembre 1965, n. 1213;
b) in ordine al riconoscimento dei premi per le
sceneggiature, nonche' alla selezione dei progetti di opere
filmiche, di cui all'art. 28 della legge 4 novembre 1965,
n. 1213;
c) in ordine alla erogazione del fondo di cui
all'art. 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, nei casi
previsti dalla legge.
2. Alla legge 4 novembre 1965, n. 1213, sono apportate
le seguenti modifiche:
a) al comma 3 dell'art. 4, le parole: "su conforme
parere della sottocommissione di cui all'art. 30." sono
sostituite dalle seguenti: "con provvedimento del capo del
Dipartimento dello spettacolo.";
b) (omissis);
c) all'art. 19, quarto comma, le parole: "sentito il
parere della sottocommissione istituita nell'ambito della
commissione centrale per la cinematografia a norma
dell'art. 3,", sono sostituite dalle seguenti: "con
provvedimenti del capo del Dipartimento dello spettacolo;";
d) al terzo comma dell'art. 28, le parole: "sentita
la commissione centrale per la cinematografia" sono
soppresse, ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I
premi sono concessi su conforme parere della commissione
consultiva per il cinema."; all'ottavo comma del medesimo
art. 28 le parole: "su proposta della commissione centrale
per la cinematografia" sono soppresse";
e) (omissis);
f) nel comma 1 dell'art. 44, le parole: "sentita la
commissione centrale per la cinematografia,", sono
sostituite dalle seguenti: "sentita la commissione
consultiva per il cinema,";
g) nel primo comma, lettera c), dell'art. 45, le
parole: "delle iniziative promozionali, culturali e
informative", sono soppresse".
"Art. 6 (Commissione per il credito cinematografico). -
1. La commissione per il credito cinematografico, di cui
all'art. 1, comma 59, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n.
545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre
1996, n. 650, ha funzioni consultive in ordine:
a) alla valutazione tecnico-finanziaria dei progetti
di opere filmiche assistite dal Fondo di garanzia, di cui
all'art. 16 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1o marzo 1994,
n. 153;
b) alla definizione della misura del contributo in
conto interessi sui mutui contratti con istituti bancari
dalle imprese operanti nel settore della cinematografia.
2. (omissis).
3. (omissis).".
- La legge 30 aprile 1985, n. 163, e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 4 maggio 1985, n. 104.



 
Art. 10
Direzione generale per lo spettacolo dal vivo

1. La direzione generale per lo spettacolo dal vivo ha competenza in materia di attivita' di spettacolo dal vivo, con riferimento alla musica, alla danza, al teatro, ai circhi ed allo spettacolo viaggiante.
2. La direzione, in particolare: a) adotta provvedimenti per interventi finanziari a favore dei
soggetti operanti nei settori di cui al comma 1; b) esercita la vigilanza sull'Ente teatrale italiano e sull'Istituto
nazionale per il dramma antico; c) esercita i diritti dell'azionista nelle societa' operanti nel
settore; d) dispone verifiche amministrative e contabili sugli enti sottoposti
a vigilanza e sui soggetti beneficiari di contributi del
Ministero.
3. La direzione si avvale dell'attivita' delle commissioni consultive per il teatro, per la musica, per la danza, per i circhi e lo spettacolo viaggiante, rispettivamente previste dagli articoli 8, 9 e 10 del decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492, ed utilizza le somme stanziate in favore delle attivita' di musica, danza, teatro e per i circhi e lo spettacolo viaggiante dal fondo unico dello spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163.
4. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492.



Note all'art. 10:
- Gli articoli 8, 9 e 10 del decreto legislativo
21 dicembre 1998, n. 492, cosi' recitano:
"Art. 8 (Commissione consultiva per il teatro). - 1. La
commissione consultiva per la prosa, di cui all'art.1,
comma 59, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre
1996, n. 650, modifica la propria denominazione in:
"commissione consultiva per il teatro". Essa ha funzioni
consultive in ordine alla valutazione dei requisiti
qualitativi dei progetti e delle iniziative culturali in
materia di teatro. In particolare, essa esprime parere
sugli aspetti qualitativi:
a) in ordine ai contributi, definiti con cadenza
triennale, ed erogati annualmente, ai soggetti operanti
nell'ambito del teatro, con le somme a tal fine destinate
dal Fondo unico per lo spettacolo, sulla base di un
regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400;
b) in ordine ai contributi all'Ente teatrale
italiano, alla fondazione "Istituto nazionale per il dramma
antico", alla "Societa' di cultura la Biennale di Venezia",
relativamente al settore teatro, ed alla Accademia
nazionale di arte drammatica "Silvio d'Amico";
c) in ordine alla concessione di ausili finanziari
agli autori e soggetti teatrali impegnati nella produzione
contemporanea, sulla base di criteri stabiliti con
regolamento del Ministro per i beni e le attivita'
culturali, adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400.".
"Art. 9 (Commissione consultiva per la musica). - 1. La
commissione consultiva per la musica, di cui all'art. 1,
comma 59, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre
1996, n. 650, ha funzioni consultive in ordine alla
valutazione degli aspetti qualitativi dei progetti e delle
iniziative culturali in materia di musica, nei settori
disciplinati dalla legge 14 agosto 1967, n. 800. In
particolare, essa esprime parere sugli aspetti qualitativi:
a) in ordine ai contributi, definiti con cadenza
triennale ed erogati annualmente, ai soggetti operanti
nell'a'mbito dei settori disciplinati dalla legge 14 agosto
1967, n. 800, sulla base di un regolamento adottato ai
sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
b) in ordine alla parte del contributo assegnato alle
Fondazioni lirico-sinfoniche, in conseguenza della
valutazione qualitativa del programma di attivita';
c) in ordine alla concessione di ausili finanziari in
favore delle composizioni operistiche e concertistiche, in
favore di giovani musicisti, cantanti ed esecutori, nonche'
di orchestre giovanili e di istituzioni di alta formazione
musicale, sulla base di criteri stabiliti con regolamento
adottato dal Ministro per i beni e le attivita' culturali,
ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400.".
"Art. 10 (Commissione consultiva per la danza). - 1. La
commissione consultiva per la danza, di cui all'art. 1,
comma 60, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre
1996, n. 650, ha funzioni consultive in ordine alla
valutazione degli aspetti qualitativi dei progetti e delle
iniziative culturali in materia di danza. In particolare,
essa esprime parere sugli aspetti qualitativi:
a) in ordine ai contributi, definiti con cadenza
triennale ed erogati annualmente ai soggetti operanti nel
campo della danza, sulla base di un regolamento adottato ai
sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
b) unitamente alla commissione consultiva per la
musica, in ordine a quanto previsto dalla lettera b)
dell'art. 9.
2. Anche al fine di definire la percentuale del Fondo
unico per lo spettacolo destinata alle attivita' di danza,
il Ministro per i beni e le attivita' culturali determina,
con efficacia triennale, le percentuali di ripartizione del
medesimo Fondo, sentito il comitato per i problemi dello
spettacolo, con riferimento ai diversi settori dello
spettacolo e valutato quanto previsto dall'art. 2, primo
comma, della legge 30 aprile l985, n. 163.".
- Per i riferimenti della legge 30 aprile 1985, n. 163,
si veda la nota all'art. 9.
- L'art. 11, comma 2, del decreto legislativo
21 dicembre 1998, n. 492, cosi' dispone:
"2. Al fine della piena integrazione del Dipartimento
dello spettacolo presso il Ministero per i beni e le
attivita' culturali e per consentire il migliore
funzionamento di quest'ultimo, il Ministro per i beni e le
attivita' culturali puo' conferire ulteriori incarichi,
comunque in numero non superiore a sette, presso il
Gabinetto del Ministero per i beni e le attivita'
culturali, ai sensi dell'art. 5 della legge 30 aprile l985,
n. 163. Ai consulenti nominati spetta, oltre al compenso,
il rimborso delle spese nei limiti previsti per i casi di
missione dei dipendenti del Ministero per i beni e le
attivita' culturali".



 
Art. 11
Istituti centrali

1. Gli istituti centrali svolgono in autonomia funzioni di ricerca, indirizzo e coordinamento tecnico nei settori della inventariazione, catalogazione, conservazione e restauro. Ai fini della catalogazione essi possono agire in collaborazione con le regioni e gli enti locali, sulla base degli accordi generali stipulati in attuazione dell'articolo 16 del testo unico. Ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo, presso l'Istituto centrale del restauro, l'Opificio delle pietre dure e l'Istituto centrale per la patologia del libro operano scuole di alta formazione e di studio.
2. Con uno o piu' regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati l'Istituto centrale per gli archivi, l'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione, l'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche, nonche' gli altri istituti di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo, ivi compresa la Biblioteca nazionale centrale di Firenze. Con uno o piu' regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla disciplina dell'ordinamento didattico dell'Istituto centrale del restauro, dell'Opificio delle pietre dure e dell'Istituto centrale per la patologia del libro, nonche' alla disciplina di quanto previsto dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo.
3. Ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo, nulla e' innovato relativamente all'ordinamento dell'Archivio centrale dello Stato. Il soprintendente dell'Archivio centrale dello Stato rappresenta il Ministero nella commissione consultiva per le questioni inerenti alla riservatezza, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281.



Nota all'art. 11:
- L'art. 16 del testo unico delle disposizioni
legislative in materia di beni culturali e ambientali cosi'
recita:
"Art. 16 (Catalogazione). (Decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, art. 149, comma 4, lettera e) - 1. Il
Ministero assicura la catalogazione dei beni culturali per
il censimento del patrimonio storico ed artistico
nazionale.
2. Le regioni, le province e i comuni curano la
catalogazione dei beni culturali loro appartenenti e,
informatone il Ministero, degli altri beni culturali
presenti sul proprio territorio. I dati affluiscono al
catalogo nazionale dei beni culturali.
3. La catalogazione e' effettuata secondo le procedure
e con le modalita' stabilite dal regolamento, previa
definizione, con la cooperazione delle regioni, di
metodologie comuni per la raccolta e l'elaborazione dei
dati a livello nazionale e la integrazione in rete delle
banche dati regionali o locali.
4. I dati concernenti le dichiarazioni a norma
dell'art. 6 e gli elenchi previsti dall'art. 5, affluiscono
nella catalogazione e sono trattati separatamente dagli
altri; la loro consultabilita' e' disciplinata in modo da
garantire la sicurezza dei beni e la tutela della
riservatezza".
- Gli articoli 6 e 9, del decreto legislativo
20 ottobre 1998, n. 368, sono i seguenti:
"Art. 6 (Organizzazione del Ministero). - 1. Il
Ministero e' organizzato secondo i principi di distinzione
fra direzione politica e gestione amministrativa, di
decentramento e autonomia delle strutture, di efficienza e
semplificazione delle procedure.
2. Il Ministero si articola in non piu' di dieci uffici
dirigenziali generali con competenze nei seguenti settori:
beni archeologici, demoetnoantropologici, architettonici,
storici e artistici, musei, arte e architettura
contemporanee, beni paesaggistici, beni librari, editoria
di elevato valore culturale, istituzioni culturali, beni
archivistici, attivita' di spettacolo, e in materia di
sport per quanto previsto dall'art. 2, comma 2, lettera g),
affari generali e personale. L'individuazione e
l'ordinamento degli uffici sono stabiliti con i
provvedimenti di cui all'art. 11, comma 1. Su base
territoriale il Ministero si articola nelle soprintendenze
regionali di cui all'art. 7, nelle soprintendenze di cui
all'art. 30, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto
del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, in
archivi di Stato. Sono altresi' organi del Ministero le
biblioteche pubbliche statali, nonche' i musei dotati di
autonomia ai sensi dell'art. 8.
3. Restano in vigore le norme relative all'archivio
centrale dello Stato, alla biblioteca nazionale Vittorio
Emanuele II e agli istituti di cui agli articoli 12, 17,
23, 24, 27 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica
3 dicembre 1975, n. 805.
4. Presso il Ministero e' istituito l'Istituto centrale
per gli archivi con compiti di definizione degli standard
per l'inventariazione e la formazione degli archivi, di
ricerca e studio, di applicazione di nuove tecnologie.
L'organizzazione e le funzioni dell'istituto sono
disciplinate con i provvedimenti di cui all'art. 11, comma
1. Con i medesimi provvedimenti possono essere riordinati
gli organi e gli istituti di cui al comma 3 e possono
essere costituiti istituti speciali per lo svolgimento di
compiti di studio, ricerca, sperimentazione e
documentazione, consulenza tecnico-scientifica alle
amministrazioni pubbliche e ai privati, elaborazione di
norme e standard metodologici per il settore di
appartenenza.".
"Art. 9 (Scuole di formazione e studio). - 1. Presso i
seguenti istituti operano scuole di alta formazione e di
studio: Istituto centrale del restauro; Opificio delle
pietre dure; Istituto centrale per la patologia del libro.
2. Gli istituti di cui al comma 1, organizzano corsi di
formazione e di specializzazione anche con il concorso di
universita' e altre istituzioni ed enti italiani e
stranieri e possono, a loro volta, partecipare e
contribuire alle iniziative di tali istituzioni ed enti.
3. L'ordinamento dei corsi delle scuole, i requisiti di
ammissione e i criteri di selezione del personale docente
sono stabiliti con regolamenti ministeriali adottati, ai
sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, con decreto del Ministro, d'intesa con la Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione
pubblica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica. Con decreto del Ministro possono
essere istituite sezioni distaccate delle scuole gia'
istituite.
4. Con regolamento adottato con le modalita' di cui al
comma 3, si provvede al riordino delle scuole di cui
all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica
30 settembre 1963, n. 1409".
- Per l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, si
veda in note alle premesse.
- L'art. 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
281, cosi' dispone:
"Art. 8 (Consultabilita' di documenti). - 1. (omissis).
2. All'art. 21 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, recante "Norme
relative all'ordinamento ed al personale degli archivi di
Stato", sono apportate le seguenti modifiche:
a) nel primo comma, le parole da: ", e di quelli
riservati relativi a situazioni puramente private" fino
alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "e di
quelli contenenti i dati di cui agli articoli 22 e 24 della
legge 31 dicembre 1996, n. 675, che diventano liberamente
consultabili quaranta anni dopo la loro data. Il termine e'
di settanta anni se i dati sono idonei a rivelare lo stato
di salute o la vita sessuale o rapporti riservati di tipo
familiare. Anteriormente al decorso dei termini di cui al
presente comma, i documenti restano accessibili ai sensi
della disciplina sull'accesso ai documenti amministrativi;
sull'istanza di accesso provvede l'amministrazione che
deteneva il documento prima del versamento o del deposito";
b) (omissis);
c) nel terzo comma, sono aggiunte in fine le parole:
"nonche' dell'art. 21-bis".



 
Art. 12
Organi periferici del Ministero

1. Sono organi periferici del Ministero: a) le soprintendenze regionali per i beni e le attivita' culturali; b) le soprintendenze per i beni architettonici e per il paesaggio; c) le soprintendenze per il patrimonio storico, artistico e
demoetnoantropologico; d) le soprintendenze per i beni archeologici; e) le soprintendenze archivistiche; f) gli archivi di Stato; g) le biblioteche statali; h) i musei e gli altri istituti di conservazione dotati di autonomia.
2. Gli organi indicati al comma 1 sono uffici di livello dirigenziale non generale, e, con riferimento a quelli di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, puo' essere prevista l'attribuzione di piu' competenze tra quelle indicate. L'incarico di direzione dei medesimi, ad eccezione delle soprintendenze regionali e di quanto previsto al comma 3, e' affidato dai direttori generali competenti, ai sensi dell'articolo 19, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
3. Al fine di realizzare la piu' completa autonomia delle soprintendenze e delle gestioni autonome, attuando i principi e le modalita' indicate dall'articolo 8 del decreto legislativo, si provvede con decreto ministeriale, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e l'individuazione avviene, sentito il comitato tecnico-scientifico competente per settore, sulla base di criteri oggettivi che tengono conto della qualita' e quantita' dei beni tutelati e dei servizi svolti, della rilevanza dei compiti e delle funzioni, con riferimento anche al bacino di utenza ed all'ambito territoriale, nonche' dell'organico. Si applicano l'articolo 7, commi 1 e 5, del decreto legislativo e l'articolo 9, commi 2, 3 e 4, della legge 8 ottobre 1997, n. 352.



Note all'art. 12:
- Per l'art. 19 del decreto legislativo 2 febbraio
1993, n. 29, si veda le note all'art. 1.
- L'art. 8 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n.
368 e' il seguente:
"Art. 8 (Soprintendenze e gestioni autonome). - 1. Con
i provvedimenti di cui all'art. 11, comma 1, le
soprintendenze di cui all'art. 30, comma 1, lettere a), b)
e c), del decreto del Presidente della Repubblica
3 dicembre 1975, n. 805, possono essere trasformate in
soprintendenze dotate di autonomia scientifica,
finanziaria, organizzativa e contabile qualora abbiano
competenza su complessi di beni distinti da eccezionale
valore archeologico, storico, artistico o architettonico. A
ciascun provvedimento e' allegato l'elenco delle
soprintendenze gia' dotate di autonomia. Ai dirigenti
preposti alle soprintendenze dotate di autonomia spetta il
trattamento economico previsto dall'art. 7, comma 5.
2. Con i provvedimenti di cui al comma 1, l'autonomia
puo' essere attribuita anche a musei, a biblioteche
pubbliche statali, ad archivi di Stato e a soprintendenze
archivistiche.".
- Per l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, si
veda in note alle premesse.
- L'art. 7 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n.
368, cosi' recita:
"Art. 7 (Il soprintendente regionale). - 1. In ogni
regione a statuto ordinario e nelle regioni Friuli-Venezia
Giulia e Sardegna ai dirigenti individuati a norma dei
provvedimenti di cui all'art. 11, comma 1, e' conferito,
previa comunicazione al presidente della regione, con
decreto del Ministro, l'incarico di dirigente della
soprintendenza regionale per i beni culturali e ambientali,
d'ora indicato come soprintendente regionale.
2. Il soprintendente regionale coordina le attivita'
delle soprintendenze operanti nella regione di cui all'art.
30, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto del
Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805. Con i
provvedimenti di cui all'art. 11, comma 1, puo' essere
attribuito al soprintendente regionale il coordinamento di
altre attivita' del Ministero nella regione. A tal fine
provvede:
a) alla programmazione degli interventi delle spese
ordinarie e straordinarie, individuando le priorita' sulla
base delle indicazioni delle soprintendenze e formulando le
conseguenti proposte ai fini del programma di cui all'art.
3, comma 3;
b) alla verifica dell'attuazione degli indirizzi del
Ministro e degli interventi e delle spese programmate
riferendo agli organi centrali;
c) all'analisi delle esigenze funzionali delle
soprintendenze e alla conseguente distribuzione ottimale
delle risorse umane.
3. Il soprintendente regionale esercita i poteri di cui
agli articoli 3 e 5 della legge 1o giugno 1939, n. 1089, su
proposta dei soprintendenti di settore, i quali provvedono
all'istruttoria dei relativi procedimenti di iniziativa
ovvero su impulso delle regioni e degli enti locali, e
segnala agli organi centrali competenti ogni elemento utile
ai fini dell'esercizio della facolta' di cui all'art. 31
della legge 1o giugno 1939, n. 1089. Esercita altresi' i
poteri di cui all'art. 82, comma 2, lettera a) del decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e
quelli a lui attribuiti dai provvedimenti di cui all'art.
11, comma 1.
4. Il soprintendente regionale e' componente della
commissione di cui all'art. 154 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112, su designazione del Ministro
nell'ambito di quelle a lui spettanti.
5. Per il periodo di svolgimento dell'incarico di cui
al comma 1 e' attribuito al soprintendente regionale il
trattamento economico di cui all'art. 24, comma 2, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Gli incarichi
di soprintendente regionale possono essere conferiti, nel
limite del cinque per cento degli stessi, con contratto a
tempo determinato, a persone aventi i requisiti di cui
all'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29.".
- L'art. 9, commi 2, 3 e 4, della legge 8 ottobre 1997,
n. 352, e' il seguente:
"2. Presso la soprintendenza di Pompei e' istituito il
consiglio di amministrazione che delibera il programma, il
bilancio di previsione, le relative variazioni, il conto
consuntivo e si esprime su ogni altra questione che gli
venga sottoposta dal soprintendente. Il bilancio di
previsione, le variazioni e il rendiconto sono trasmessi
entro quindici giorni al Ministero per i beni culturali e
ambientali e al Ministero del tesoro per l'approvazione.
3. Fanno parte del consiglio di amministrazione di cui
al comma 2:
a) il soprintendente, che lo presiede;
b) il direttore amministrativo;
c) il funzionario piu' elevato in grado, appartenente
all'ex carriera direttiva, in servizio presso la
soprintendenza.
4. E' istituito il collegio dei revisori dei conti
della soprintendenza, composto da due funzionari del
Ministero per i beni culturali e ambientali e da un
funzionario del Ministero del tesoro, con funzioni di
presidente.".



 
Art. 13
Soprintendenze regionali per i beni e le attivita' culturali

1. Le soprintendenze regionali per i beni e le attivita' culturali sono istituite ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo. Esse coordinano l'attivita' delle altre soprintendenze, degli archivi di Stato e delle biblioteche pubbliche statali presenti nel territorio regionale, curano i rapporti del Ministero con le regioni, gli enti locali e con le altre istituzioni presenti nella regione, ed hanno sede nel capoluogo di regione.
2. Il soprintendente regionale e' nominato ai sensi dell'articolo 7 del citato decreto legislativo, tra i dirigenti del ruolo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150, inseriti nell'ambito delle professionalita' tecnico-scientifiche dell'area dei beni culturali, sulla base di comprovati requisiti di professionalita' ed esperienza nella materia dei beni culturali. Il soprintendente, in particolare: a) propone gli interventi da inserire nei piani di spesa,
individuando le priorita' sulla base delle indicazioni delle
soprintendenze di settore, dei direttori degli archivi di Stato e
delle biblioteche e dei programmi di valorizzazione approvati
dalla commissione regionale per i beni e le attivita' culturali; b) adotta, su proposta dei soprintendenti di settore, i provvedimenti
previsti dagli articoli 6 e 7 del testo unico e si esprime sui
ricorsi proposti dagli intetessati avverso i provvedimenti di
annullamento adottati ai sensi dell'articolo 151 del medesimo
testo unico; c) puo' proporre l'intervento sostitutivo dello Stato per l'adozione
dei piani paesistici; d) comunica alla regione e agli enti locali le denunce di
trasferimento a titolo oneroso di beni culturali; trasmette al
direttore generale competente le proposte di prelazione da parte
degli enti predetti e, sentite le soprintendenze di settore,
propone l'esercizio del diritto di prelazione; e) predispone, d'intesa con le regioni, programmi e piani finalizzati
all'attuazione degli interventi di riqualificazione, recupero e
valorizzazione delle aree sottoposte alle disposizioni di tutela
paesaggistico-ambientale; f) collabora con le regioni al catalogo dei beni culturali regionali,
secondo gli standard fissati dagli istituti centrali; g) propone al segretario generale, sentiti i soprintendenti di
settore, la distribuzione del personale ai fini
dell'ottimizzazione dei servizi; h) partecipa alle riunioni della commissione regionale per i beni e
le attivita' culturali, nominata dal Ministro ai sensi
dell'articolo 154 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.



Note all'art. 13:
- Per l'art. 7 del decreto legislativo 20 ottobre 1998,
n. 368, si veda le note all'art. 12.
- Il decreto del Presidente della Repubblica
26 febbraio 1999, n. 150, recante "Regolamento recante
disciplina delle modalita' di costituzione e tenuta del
ruolo unico della dirigenza delle amministrazioni statali,
anche ad ordinamento autonomo, e della banca dati
informatica della dirigenza, nonche' delle modalita' di
elezione del componente del Comitato di garanti" e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana 26 maggio 1999, n. 121.
- Gli articoli 6, 7 e 151 del testo unico delle
disposizioni legislative in materia di beni culturali e
ambientali cosi' recitano:
"Art. 6 (Dichiarazione). - (Legge 1o giugno 1939, n.
1089, art. 2, comma 1; 3, comma 1; 5, comma 1; decreto del
Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409,
art. 36, comma 1; decreto del Presidente della Repubblica
14 gennaio 1972, n. 3, art. 9, comma 1, lettera b) - 1.
Salvo quanto disposto dal comma 4, il Ministero dichiara
l'interesse particolarmente importante delle cose indicate
all'art. 2, comma 1, lettera a), appartenenti a soggetti
diversi da quelli indicati all'art. 5, comma 1.
2. Il Ministero dichiara altresi' l'interesse
particolarmente importante delle cose indicate all'art. 2,
comma 1, lettera b), l'eccezionale interesse delle
collezioni o serie di oggetti indicati all'art. 2, comma 1,
lettera ⁣c) e il notevole interesse storico dei beni
indicati all'art. 2, comma 4, lettera c).
3. Gli effetti della dichiarazione sono stabiliti
dall'art. 10.
4. La regione competente per territorio dichiara
l'interesse particolarmente importante delle cose indicate
nell'art. 2, comma 2, lettera c) di proprieta' privata. In
caso di inerzia della regione, il Ministero procede a norma
dell'art. 9, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3.".
"Art. 7 (Procedimento di dichiarazione). - (Legge
7 agosto 1990, n. 241, art. 7, comma 1; 8) - 1. Il
Ministero avvia il procedimento di dichiarazione previsto
dell'art. 6 direttamente o su proposta formulata dal
soprintendente, anche su richiesta della regione, della
provincia o del comune, dandone comunicazione al
proprietario, possessore o detentore.
2. La comunicazione ha per oggetto gli elementi
identificativi del bene e la sua valutazione risultante
dall'atto di iniziativa o dalla proposta, l'indicazione
degli effetti previsti dal comma 4 nonche' l'indicazione
del termine, comunque non inferiore a trenta giorni, per la
presentazione di eventuali osservazioni.
3. Allorche' il procedimento riguardi complessi
immobiliari, la comunicazione e' inviata anche al comune
interessato.
4. La comunicazione comporta l'applicazione, in via
cautelare, delle disposizioni previste dalla sezione I del
capo II e dalla sezione I del capo III di questo titolo.

5. Gli effetti indicati al comma 4 cessano alla
scadenza del termine del procedimento di dichiarazione che
il Ministero stabilisce a norma dell'art. 2, comma 2, della
legge 7 agosto 1990, n. 241.
6. Le regioni applicano le disposizioni indicate ai
commi precedenti nell'esercizio delle funzioni indicate
all'art. 6, comma 4.".
"Art. 151 (Alterazione dello stato dei
luoghi). - (Legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 7; decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616,
art. 82, commi 1 e 2 e comma 9, aggiunto dal decreto-legge
27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni nella
legge 8 agosto 1985, n. 431, art. 1) - 1. I proprietari,
possessori o detentori a qualsiasi titolo di beni
ambientali inclusi negli elenchi pubblicati a norma
dell'art. 140 o dell'art. 144 o nelle categorie elencate
all'art. 146 non possono distruggerli ne' introdurvi
modificazioni, che rechino pregiudizio a quel loro
esteriore aspetto che e' oggetto di protezione.
2. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi
titolo dei beni indicati al comma 1, hanno l'obbligo di
sottoporre alla regione i progetti delle opere di qualunque
genere che intendano eseguire, al fine di ottenerne la
preventiva autorizzazione.
3. L'autorizzazione e' rilasciata o negata entro il
termine perentorio di sessanta giorni.
4. Le regioni danno immediata comunicazione delle
autorizzazioni rilasciate alla competente soprintendenza,
trasmettendo contestualmente la relativa documentazione. Il
Ministero puo' in ogni caso annullare, con provvedimento
motivato, l'autorizzazione regionale entro i sessanta
giorni successivi alla ricezione della relativa
comunicazione.
5. Decorso inutilmente il termine indicato al comma 3,
nei successivi trenta giorni e' data facolta' agli
interessati di richiedere l'autorizzazione al Ministero che
si pronuncia entro il termine di sessanta giorni dalla data
di ricevimento della richiesta. L'istanza, corredata da
triplice copia del progetto di realizzazione dei lavori e
da tutta la relativa documentazione, e' presentata alla
competente soprintendenza e ne e' data comunicazione alla
regione.".
- L'art. 154 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112, cosi' dispone:
"Art. 154 (Commissione per i beni e le attivita'
culturali). - 1. E' istituita in ogni regione a statuto
ordinario la commissione per i beni e le attivita'
culturali, composta da tredici membri designati:
a) tre dal Ministro per i beni culturali e
ambientali;
b) due dal Ministro per l'universita' e la ricerca
scientifica e tecnologica;
c) due dalla regione; due dall'associazione regionale
dei comuni; uno dall'associazione regionale delle province;
d) uno dalla conferenza episcopale regionale;
e) due dal CNEL tra le forze imprenditoriali locali.
2. I componenti di cui al comma 1, lettere a) e c) sono
individuati tra i dirigenti delle rispettive
amministrazioni o anche tra esperti esterni.
3. Il presidente della commissione e' scelto tra i suoi
componenti dal Presidente della Giunta regionale d'intesa
con il Ministro per i beni culturali e ambientali. I
componenti della commissione restano in carica tre anni e
possono essere confermati.".



 
Art. 14
Compiti delle soprintendenze

1. Le soprintendenze per il patrimonio storico-artistico, le soprintendenze per i beni architettonici e per il paesaggio, le soprintendenze per i beni archeologici e quelle per i beni archivistici sono organi periferici dell'amministrazione e dipendono dalla competente direzione generale.
2. Il soprintendente, nell'ambito della autonomia gestionale riconosciuta dal presente regolamento ed in conformita' dell'articolo 17 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, partecipa ai procedimenti di competenza della soprintendenza regionale, ai sensi dell'articolo 13, e in particolare: a) attua gli indirizzi impartiti dal direttore generale competente
per settore e gli interventi previsti dai piani di spesa; b) approva i progetti per l'esecuzione degli interventi sui beni,
entro il limite stabilito con decreto del direttore generale e,
oltre tale somma, cura l'istruttoria relativa, ai fini
dell'approvazione dei progetti da parte del soprintendente
regionale; c) provvede, nell'ambito delle proprie competenze di settore, alla
tutela, conservazione e valorizzazione dei beni culturali, e
vigila sull'osservanza degli obblighi imposti dalla legislazione
di tutela ai soggetti pubblici e privati proprietari, possessori o
detentori di tali beni, anche intervenendo in via sostitutiva; d) si pronuncia sull'ammissione ai contributi statali degli
interventi relativi ai beni di cui alla lettera c) e ne certifica
il carattere necessario ai fini delle agevolazioni tributarie
previste dalla legge; e) cura l'attivazione dei servizi di assistenza culturale e di
ospitalita'; f) promuove l'organizzazione di studi, ricerche ed iniziative
culturali, anche in collaborazione con universita' ed istituzioni
culturali e di ricerca, in attuazione dell'articolo 152, comma 3,
lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
3. In particolare, il soprintendente per i beni architettonici e per il paesaggio autorizza ai sensi dell'articolo 156 del testo unico, i progetti relativi alle opere pubbliche ricadenti nel territorio di competenza e adotta i provvedimenti di annullamento di cui all'articolo 157 del testo unico.
4. Il soprintendente per i beni archeologici puo' sottoscrivere accordi con le universita' statali per l'esecuzione di scavi archeologici in regime di titolarita', nel quadro di programmi pluriennali di ricerca.
5. Il soprintendente per i beni archivistici, in deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 2, lettera b), adotta i provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse storico di archivi e documenti di soggetti privati; cura l'istruttoria per l'acquisizione di archivi non statali; rivendica i beni archivistici demaniali ed esercita i compiti di ufficio esportazione per i beni archivistici.
6. Nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, il soprintendente per i beni archivistici fornisce assistenza ai soggetti proprietari, possessori o detentori degli archivi nella formazione dei massimari di conservazione e di scarto e dei quadri di classificazione dei documenti, nonche' nella definizione delle procedure di protocollazione e archiviazione, con particolare riferimento al protocollo informatico e informatizzato; fornisce, altresi', assistenza alle regioni e agli enti locali, su richiesta degli stessi, nell'attivita' di formazione degli addetti agli archivi.



Note all'art. 14:
- L'art. 17 della legge 3 febbraio 1993, n. 29, cosi'
dispone:
"Art. 17 (Funzioni dei dirigenti). - 1. I dirigenti,
nell'ambito di quanto stabilito dall'art. 3, esercitano,
fra gli altri, i seguenti compiti e poteri:
a) formulano proposte ed esprimono pareri ai
dirigenti degli uffici dirigenziali generali;
b) curano l'attuazione dei progetti e delle gestioni
ad essi assegnati dai dirigenti degli uffici dirigenziali
generali, adottando i relativi atti e provvedimenti
amministrativi ed esercitando i poteri di spesa e di
acquisizione delle entrate;
c) svolgono tutti gli altri compiti ad essi delegati
dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali;
d) dirigono, coordinano e controllano l'attivita'
degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei
procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi
in caso di inerzia;
e) provvedono alla gestione del personale e delle
risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri
uffici".
- L'art. 152 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112, e' il seguente:
"Art. 152 (La valorizzazione). - 1. Lo Stato, le
regioni e gli enti locali curano, ciascuno nel proprio
ambito, la valorizzazione dei beni culturali. Ai sensi
dell'art. 3, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo
1997, n. 59, la valorizzazione viene di norma attuata
mediante forme di cooperazione strutturali e funzionali tra
Stato, regioni ed enti locali, secondo quanto previsto
dagli articoli 154 e 155 del presente decreto legislativo.
2. Per le regioni a statuto speciale le norme di
attuazione possono prevedere forme di cooperazione anche
mediante l'istituzione di organismi analoghi a quello di
cui al predetto art. 154.
3. Le funzioni e i compiti di valorizzazione
comprendono in particolare le attivita' concernenti:
a) il miglioramento della conservazione fisica dei
beni e della loro sicurezza, integrita' e valore;
b) il miglioramento dell'accesso ai beni e la
diffusione della loro conoscenza anche mediante
riproduzioni, pubblicazioni ed ogni altro mezzo di
comunicazione;
c) la fruizione agevolata dei beni da parte delle
categorie meno favorite;
d) l'organizzazione di studi, ricerche ed iniziative
scientifiche anche in collaborazione con universita' ed
istituzioni culturali e di ricerca;
e) l'organizzazione di attivita' didattiche e
divulgative anche in collaborazione con istituti di
istruzione;
f) l'organizzazione di mostre anche in collaborazione
con altri soggetti pubblici e privati;
g) l'organizzazione di eventi culturali connessi a
particolari aspetti dei beni o ad operazioni di recupero,
restauro o ad acquisizione;
h) l'organizzazione di itinerari culturali,
individuati mediante la connessione fra beni culturali e
ambientali diversi, anche in collaborazione con gli enti e
organi competenti per il turismo".
- Per il testo dell'art. 156 del testo unico delle
disposizioni legislative in materia di beni culturali e
ambientali, vedasi in note all'art. 4.
- Si riporta il testo dell'art. 157:
"Art. 157 (Cartelli pubblicitari). - (Legge 29 giugno
1939, n. 1497, art. 14, commi 1 e 2; decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, art. 23, commi 3 e 4). - 1.
Nell'ambito e in prossimita' dei beni ambientali indicati
nell'art. 138 e' vietato collocare cartelli e altri mezzi
pubblicitari se non previa autorizzazione della regione.
2. Lungo le strade site nell'ambito e in prossimita'
dei beni indicati nel comma 1 e' vietato collocare cartelli
o altri mezzi pubblicitari, salvo autorizzazione rilasciata
a norma dell'art. 23, comma 4, del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, previo parere favorevole della
regione sulla compatibilita' della collocazione o della
tipologia dell'insegna con l'aspetto, il decoro e il
pubblico godimento degli edifici o dei luoghi soggetti a
tutela".



 
Art. 15
Archivi di Stato

1. Gli archivi di Stato dipendono dalla direzione generale degli archivi e svolgono funzioni di tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio documentario dello Stato, secondo le disposizioni vigenti.
2. A tal fine, in particolare: a) conservano, tutelano e valorizzano:
1) gli archivi degli Stati italiani preunitari;
2) i documenti degli organi giudiziari e amministrativi dello
Stato non piu' occorrenti alle ordinarie esigenze del servizio,
acquisiti a norma dell'articolo 30 del testo unico;
3) tutti gli altri archivi e singoli documenti che lo Stato abbia
in proprieta' o in deposito per disposizione di legge o a
qualsiasi titolo; b) esercitano la sorveglianza, mediante la partecipazione alle
commissioni istituite ai sensi dell'articolo 30 del testo unico,
sugli archivi correnti e di deposito degli organi amministrativi e
giudiziari dello Stato e sulla gestione dei flussi documentali,
qualunque ne sia il supporto, anche in base alla normativa vigente
in materia di riproduzione sostitutiva di documenti digitali e
gestione elettronica dei documenti a norma dell'articolo 18 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513,
e del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n.
428; c) esplicano i compiti relativi al trattamento e alla comunicazione
dei documenti riservati; d) svolgono le attivita' di promozione, di cui all'articolo 14, comma
2, lettera f); e) curano lo studio, la ricerca, l'ordinamento, l'inventariazione, la
riproduzione e la conservazione dei documenti conservati, e
possono sottoscrivere, per tali fini e per quelli di didattica e
valorizzazione, convenzioni con enti pubblici ed istituti di
studio e ricerca.



Note all'art. 15:
- L'art. 30 del testo unico delle disposizioni
legislative in materia di beni culturali e ambientali cosi'
recita:
"Art. 30 (Vigilanza sugli archivi delle amministrazioni
statali e versamenti agli archivi di Stato). (Decreto del
Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409,
articoli 23, 24, 25, 27, 32; decreto del Presidente della
Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, art. 47; decreto del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 1975, n. 854,
articoli 1 e 3). - 1. Gli organi giudiziari e
amministrativi dello Stato versano all'archivio centrale
dello Stato e agli archivi di Stato i documenti relativi
agli affari esauriti da oltre quarant'anni, unitamente agli
strumenti che ne garantiscono la consultazione. Le liste di
leva e di estrazione sono versate settant'anni dopo l'anno
di nascita della classe cui si riferiscono. Gli archivi
notarili versano gli atti notarili ricevuti dai notai che
cessarono l'esercizio professionale anteriormente
all'ultimo centennio.
2. Il soprintendente all'archivio centrale dello Stato
e i direttori degli archivi di Stato possono accettare
versamenti di documenti piu' recenti, quando vi sia
pericolo di dispersione o di danneggiamento.
3. Nessun versamento puo' essere ricevuto se non sono
state effettuate le operazioni di scarto. Le spese per il
versamento sono a carico delle amministrazioni versanti.
4. Gli archivi degli uffici statali soppressi e degli
enti pubblici estinti sono versati all'archivio centrale
dello Stato e agli archivi di Stato, a meno che non se ne
renda necessario il trasferimento, in tutto o in parte, ad
altri enti.
5. Presso gli organi indicati nel comma 1 sono
istituite commissioni, delle quali fanno parte
rappresentanti del Ministero e del Ministero dell'interno,
con il compito di vigilare sulla corretta tenuta degli
archivi correnti e di deposito, di collaborare alla
definizione dei criteri di organizzazione, gestione e
conservazione dei documenti, di proporre gli scarti di cui
al comma 3, di curare i versamenti previsti al comma 1, di
identificare gli atti di natura riservata. La composizione
e il funzionamento delle commissioni sono disciplinati con
regolamento. Gli scarti sono autorizzati dal Ministero.
6. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano al Ministero per gli affari esteri; non si
applicano altresi' agli stati maggiori dell'esercito, della
marina e dell'aeronautica per quanto attiene la
documentazione di carattere militare e operativo".
- L'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica
10 novembre 1997, n. 513, cosi' recita:
"Art. 18 (Documenti informatici delle pubbliche
amministrazioni). - 1. Gli atti formati con strumenti
informatici, i dati e i documenti informatici delle
pubbliche amministrazioni, costituiscono informazione
primaria ed originale da cui e' possibile effettuare, su
diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi
consentiti dalla legge.
2. Nelle operazioni riguardanti le attivita' di
produzione, immissione, archiviazione, riproduzione e
trasmissione di dati, documenti ed atti amministrativi con
sistemi informatici e telematici, ivi compresa l'emanazione
degli atti con i medesimi sistemi, devono essere indicati e
resi facilmente individuabili sia i dati relativi alle
amministrazioni interessate sia il soggetto che ha
effettuato l'operazione.
3. Le regole tecniche in materia di formazione e
conservazione di documenti informatici delle pubbliche
amministrazioni sono definite dall'Autorita' per
l'informatica nella pubblica amministrazione, d'in-tesa con
l'amministrazione degli archivi di Stato e, per il
materiale classificato, con le Amministrazioni della
difesa, dell'interno e delle finanze, rispettivamente
competenti".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre
1998, n. 428, "Regolamento recante norme per la gestione
del protocollo informatico da parte delle amministrazioni
pubbliche", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana 14 dicembre 1998, n. 291.



 
Art. 16
Biblioteche pubbliche statali

1. Le biblioteche pubbliche statali dipendono dalla competente direzione generale e svolgono funzioni di tutela e valorizzazione delle raccolte e degli altri beni librari che lo Stato ha in proprieta' o in deposito per disposizione di legge o per altro titolo.
2. Tenuto conto della specificita' delle raccolte, della tipologia degli utenti e del contesto territoriale in cui ciascuna e' inserita, le biblioteche pubbliche statali svolgono, in particolare, i seguenti compiti: a) acquisire, raccogliere e conservare la produzione editoriale
italiana e straniera; b) conservare, accrescere e valorizzare le proprie raccolte; c) realizzare con altre biblioteche, con istituti ed enti, sistemi
integrati di informazione e servizi; d) attivita' di promozione di cui all'articolo 14, comma 2, lettera
f).
3. Le biblioteche universitarie, in particolare, svolgono le proprie funzioni in coordinamento con le universita' nelle forme ritenute piu' idonee sul piano dei servizi e delle acquisizioni.
4. Le biblioteche nazionali centrali di Firenze e di Roma, in attuazione dei servizi bibliografici e bibliotecari nazionali, assicurano altresi' in autonomia la tutela, la conservazione, la gestione, la documentazione e la disponibilita' della produzione editoriale italiana raccolta per deposito legale.
 
Art. 17
Disposizioni transitorie e finali

1. Dall'attuazione del presente regolamento non possono derivare effetti di aumento della spesa del Ministero.
2. In relazione a quanto disposto dall'articolo 1 le dotazioni organiche dei dirigenti di prima e di seconda fascia del Ministero sono modificate in conformita' all'allegato A. Al fine di assicurare l'invarianza della spesa a fronte dell'incremento di due posti di funzioni dirigenziali generali i posti di funzioni dirigenziali non generali sono conseguentemente ridotti di quattro unita' a valere sui posti funzione resisi vacanti a seguito del collocamento a riposo di un pari numero di dirigenti nel corso dell'anno 1999 e del primo semestre dell'anno 2000 che, pertanto, non verranno sostituiti.
3. Al riordino delle soprintendenze di cui all'articolo 14 ed alla individuazione delle soprintendenze speciali si provvede, anche mediante distinti decreti, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Nella fase di prima applicazione del presente regolamento, e comunque non oltre il complessivo riordino delle soprintendenze di cui all'articolo 14, il soprintendente regionale puo' essere contemporaneamente titolare anche di una soprintendenza di settore nell'ambito della regione.
4. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati il decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1975, n. 5, ed il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, fatti salvi gli articoli da 12 a 29 e 33, per ciascuno dei quali l'abrogazione decorre dalla data di entrata in vigore del corrispettivo regolamento di organizzazione di ciascuno degli istituti ivi contemplati.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 29 dicembre 2000
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Melandri, Ministro per i beni e le
attivita' culturali
Visco, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica
Bassanini, Ministro per la funzione
pubblica Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 7 febbraio 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 70



Nota all'art. 17:
- Il testo del decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657,
recante "Istituzione del Ministero per i beni culturali e
ambientali", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana 19 dicembre 1974, n. 332, ed e' stato
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1975,
n. 5, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana 14 febbraio 1975, n. 43.



 
Allegato A (1)
(previsto dall'art. 17, comma 2)
Dotazioni organiche dei dirigenti del
Ministero per i beni e le attivita' culturali

=====================================================================
| D.P.C.M. 8 gennaio | |
| 1997 (G.U. n. 153 | |
| del 3 luglio 1997) |Ruolo unico|Nuove dotazioni ===================================================================== Dirigenti di prima | | | fascia | 6 | 11 (*) | 17 (*) --------------------------------------------------------------------- Dirigenti seconda | | | fascia | 251 | 267 (**) | 259 (**)
(*) Compresi due dirigenti del Dipartimento dello spettacolo e dell'ufficio per i rapporti con gli organismi sportivi.
(**) Compresi sedici dirigenti del Dipartimento dello spettacolo e dell'ufficio per i rapporti con gli organismi sportivi. ((1))

--------------- AGGIORNAMENTO (1)
Si riporta il testo dell'allegato A come modificato dall'errata-corrige in G.U. 16/2/2001, n. 39:
Allegato A (1)
(previsto dall'art. 17, comma 2)

Dotazioni organiche dei dirigenti del
Ministero per i beni e le attivita' culturali

=====================================================================
| D.P.C.M. 8 gennaio | |
| 1997 (G.U. n. 153 | |
| del 3 luglio 1997) |Ruolo unico|Nuove dotazioni ===================================================================== Dirigenti di prima | | | fascia | 6 | 11 (*) | (( 12 (*) )) --------------------------------------------------------------------- Dirigenti seconda | | | fascia | 251 | 267 (**) | (( 263 (**) ))
(*) Compresi due dirigenti del Dipartimento dello spettacolo e dell'ufficio per i rapporti con gli organismi sportivi.
(**) Compresi sedici dirigenti del Dipartimento dello spettacolo e dell'ufficio per i rapporti con gli organismi sportivi.".
 
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