Gazzetta n. 36 del 13 febbraio 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE FINANZE
DECRETO 24 ottobre 2000
Approvazione della convenzione che accede alle concessioni per l'affidamento dei servizi relativi alla raccolta delle scommesse ippiche a quota fissa da parte degli allibratori.

IL MINISTRO DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni, concernente la disciplina delle attivita' di gioco;
Visto l'art. 3, comma 77, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che prevede che l'organizzazione e la gestione dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli sono riservate ai Ministeri delle finanze e delle politiche agricole e forestali;
Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, in attuazione del predetto art. 3, comma 78, della citata legge n. 662 del 1996, con il quale si e' provveduto al riordino della materia dei giochi e delle scommesse relative alle corse dei cavalli, per quanto attiene agli aspetti organizzativi, funzionali, fiscali e sanzionatori, nonche' al riparto dei relativi proventi;
Visto l'art. 2, comma 1, del regolamento approvato con il citato decreto presidenziale n. 169, in base al quale, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, sono approvate le convenzioni tipo che accedono alle concessioni di cui al medesimo regolamento;
Vista la nota n. 86584/1509 del 15 settembre 1999 dell'Unione nazionale incremento razze equine concernente proposte relative al numero dei picchetti da assegnare in concessione;
Vista la convenzione tipo allegata al presente decreto;
Udito il parere n. 1813/99 reso dalla sezione III del Consiglio di Stato nell'adunanza del 14 dicembre 1999;
Ritenuta la necessita' e l'urgenza di procedere all'approvazione della convenzione medesima;
Decreta:
Art. 1.
1. E' approvata la convenzione tipo, allegata al presente decreto, che accede alle concessioni per l'affidamento dei servizi relativi alla raccolta delle scommesse ippiche a quota fissa da parte degli allibratori.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 24 ottobre 2000
Il Ministro delle finanze
Del Turco
Il Ministro delle politiche agricole e forestali
Pecoraro Scanio
 
Allegato

SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI ALLA RACCOLTA DELLE SCOMMESSE A QUOTA FISSA ALL'INTERNO DEGLI IPPODROMI
SULL'ESITO DELLE CORSE DEI CAVALLI CHE IVI SI SVOLGONO.

Preambolo
La presente convenzione, in ottemperanza alle disposizioni contenute nel regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169 (di seguito: "regolamento"), viene stipulata tra il Ministero delle finanze e il Ministero delle politiche agricole e forestali, da una parte ed il soggetto che, a seguito di gara espletata ai sensi dell'art. 2 del regolamento, risultera' aggiudicatario per l'affidamento dei servizi relativi alla raccolta delle scommesse a quota fissa all'interno degli ippodromi sull'esito delle corse dei cavalli che ivi si svolgono, dall'altra parte.
Art. 1.
Modalita' e luogo di esercizio dell'attivita'
1. La presente convenzione costituisce parte integrante e sostanziale della concessione per l'esercizio delle scommesse ippiche a quota fissa all'interno degli ippodromi sull'esito delle corse dei cavalli che ivi si svolgono (di seguito "scommesse a quota fissa") e si conforma al regolamento disciplinante la materia.
2. L'esercizio delle scommesse oggetto della concessione deve essere effettuato con diligenza e zelo dal concessionario (di seguito "allibratore") presso le postazioni autorizzate dal Ministero delle finanze di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali all'interno degli ippodromi. Dette postazioni (di seguito "picchetti") sono adibite esclusivamente alla raccolta delle scommesse a quota fissa sull'esito delle corse di cavalli che si svolgono nell'ippodromo ove e' situato il picchetto. Eventuali modifiche della dislocazione dei picchetti all'interno degli ippodromi dovranno essere concordate dagli allibratori con il soggetto gestore dell'ippodromo ed autorizzate dal Ministero delle finanze di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali.
Ove nel medesimo ippodromo siano presenti piu' picchetti assegnati in concessione a soggetti diversi, questi dovranno comunicare al Ministero delle finanze e a quello delle politiche agricole e forestali, entro il 31 ottobre di ogni anno, un piano riferito all'anno successivo, nel quale siano indicati i tempi e le modalita' di rotazione dei picchetti ovvero di avvicendamento degli allibratori nei vari picchetti presenti nell'ippodromo. Ove il piano di rotazione dei picchetti non venga comunicato entro la data anzidetta, lo stesso e' stabilito dal Ministero delle finanze di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali, e quindi, entro il 31 dicembre, comunicato agli allibratori interessati.
3. Entro la data di inizio dell'attivita' di accettazione delle scommesse, l'allibratore deve essere in regola con tutte le prescrizioni di legge e le autorizzazioni amministrative previste, pena la revoca della concessione.
4. L'allibratore sara' tenuto ad adeguarsi agli eventuali canoni di uniformita', anche in materia di modulistica relativa alle giocate, di identita' di marchio e di logo, cosi' come stabilito dal Ministero delle finanze.
5. Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia alle previsioni di legge vigenti in materia.
Art. 2.
Definizione dell'attivita' oggetto della Concessione
1. L'attivita' oggetto della concessione e' costituita dall'accettazione delle scommesse ippiche a quota fissa, cosi' come definite e disciplinate dal regolamento, riferite esclusivamente all'esito delle corse dei cavalli che si svolgono nell'ippodromo ove e' situato il picchetto.
2. Le scommesse possono essere accettate anche a mezzo telefonico o telematico, nel rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 4, comma 5, del regolamento.
3. L'allibratore, se persona fisica, puo' avvalersi, per il migliore esercizio dell'attivita' in concessione, di collaboratori i cui nominativi debbono essere resi noti al Ministero delle finanze e al Ministero delle politiche agricole e forestali per il relativo gradimento. L'allibratore, in caso di mancato gradimento da parte del Ministero delle finanze e del Ministero delle politiche agricole e forestali, si obbliga a far cessare immediatamente i rapporti di collaborazione anzidetti con l'applicazione delle misure previste negli articoli 11 e 12.
Art. 3.
Obblighi dell'allibratore
1. L'allibratore si impegna espressamente a:
a) osservare, oltre alla presente convenzione, al regolamento e alle disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, tutte le norme di legge e le disposizioni di ogni altra autorita' vigenti in materia, presenti e future;
b) presentare, prima dell'inizio delle attivita', la dichiarazione di cui all'art. 19 del regolamento;
c) fermo restando quanto disposto dall'art. 6, comma 2, del regolamento, provvedere alle dotazioni del picchetto, mediante la puntuale realizzazione dei lavori e l'installazione degli strumenti informatici e multimediali conformi alle specifiche tecniche definite dal Ministero delle finanze entro due mesi dalla sottoscrizione della presente convenzione; la concessione non potra' essere rilasciata e, se rilasciata, sara' revocata nei confronti dei soggetti che non provvedano ad adeguarsi a siffatte specifiche;
d) procedere alla manutenzione delle attrezzature di cui alla lettera c) e ai miglioramenti che risulteranno man mano necessari o che saranno disposti dal Ministero delle finanze;
e) accettare, secondo le modalita' previste dalla presente convenzione, le scommesse indicate esplicitamente nell'atto di concessione e registrare immediatamente tutte le scommesse accettate, secondo il loro effettivo ammontare;
f) provvedere all'esposizione delle quote di apertura relative ai cavalli partecipanti ad una determinata giornata di corse almeno quindici minuti prima dell'orario ufficiale di partenza della prima corsa della giornata. Per ogni singola corsa l'esposizione delle quote deve avvenire all'atto dell'entrata dei cavalli in pista, per il trotto, e al momento dell'ingresso dei cavalli nel "tondino", per le corse al galoppo;
g) trasmettere all'Anagrafe tributaria, al termine di ogni giornata di corse, tramite l'ente o la societa' che gestisce l'ippodromo, il rendiconto delle scommesse accettate e versare all'UNIRE secondo le modalita' da questo indicate, l'ammontare della quota ad essa spettante;
h) garantire la continuita' del servizio nelle giornate di svolgimento delle corse indicate nel calendario redatto periodicamente dall'UNIRE;
i) tenere a disposizione, presso il proprio picchetto, per l'eventuale esibizione al pubblico, se richiesta, copia del regolamento, copia dell'atto di concessione, nonche' l'indicazione dell'ammontare della garanzia costituita a tutela degli scommettitori a quota fissa;
l) consentire l'accesso alla documentazione relativa all'attivita' in concessione al personale del Ministero delle finanze e del Ministero delle politiche agricole e forestali, anche disgiuntamente, per l'effettuazione dei controlli previsti dal regolamento;
m) vigilare sulla condotta dei propri collaboratori affinche' nessun danno possa derivarne all'andamento della raccolta delle scommesse;
n) rispettare le percentuali di allibramento indicate nelle disposizioni regolamentari approvate dall'UNIRE con propria delibera n. 363 del 7 novembre 1995;
o) osservare il piano di rotazione dei picchetti eventualmente stabilito dal Ministero delle finanze di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali;
p) costituire una garanzia per il pagamento delle scommesse mediante fideiussione bancaria ovvero mediante polizza fidejussoria rilasciate con le modalita' previste dall'art. 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348. L'importo di detta garanzia e' determinato dallo stesso allibratore e non puo' in ogni caso essere inferiore a L. .... Su richiesta degli scommettitori, l'allibratore e' tenuto a comunicare l'importo della predetta garanzia e ad esibire copia della documentazione ad essa relativa.
Art. 4.
Divieti per l'allibratore
1. All'allibratore e' fatto divieto di:
a) svolgere all'interno dell'ippodromo ove e' situato il proprio picchetto attivita' diverse dall'esercizio e dall'accettazione di scommesse ippiche a quota fissa;
b) svolgere attivita' di raccolta delle scommesse in locali diversi dal picchetto assegnato;
c) trasferire ad altri la concessione senza il preventivo assenso del Ministero delle finanze di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali.
Art. 5.
Minimo garantito
1. Qualora, nell'esercizio annuale, gli incassi dell'allibratore non consentano di raggiungere la somma di L. .... (....) garantita dal concessionario stesso e corrispondente alla quota annuale di cui all'art. 12 del regolamento, spettante all'UNIRE in relazione al minimo annuo garantito, in base al quale e' stata aggiudicata la gara, l'allibratore e' tenuto a versare una somma, per differenza, tale da consentire all'amministrazione di coprire il suddetto importo a favore dell'UNIRE. Entro il primo trimestre di ciascun anno, il Ministero delle finanze verifica l'andamento delle quote di prelievo versate nell'esercizio precedente in relazione all'obbligo del pagamento del corrispondente minimo garantito annuo che deve, comunque, essere effettuato entro il 31 dicembre di ogni anno.
Nel caso in cui le quote versate risultino inferiori al suddetto minimo garantito annuo, l'allibratore deve versare il relativo conguaglio entro il secondo trimestre del medesimo anno.
2. L'ammontare del minimo garantito annuo puo' essere aggiornato annualmente in misura stabilita dal Ministero delle finanze di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali. In ogni caso, il minimo garantito annuo offerto in sede di aggiudicazione della gara dovra' essere sempre rispettato per tutta la durata del rapporto.
3. Qualora, per un determinato ippodromo, il numero annuale delle giornate di gare dovesse subire variazioni rispetto a quello dell'anno di aggiudicazione della concessione, verra' proporzionalmente ricalcolato il minimo garantito annuo di cui ai commi precedenti.
Art. 6.
Spese ed oneri di gestione
1. Tutte le spese inerenti o connesse alle attivita' oggetto della concessione, comprese quelle relative all'acquisizione, all'installazione ed alla gestione degli strumenti informatici e multimediali sono, ad esclusivo carico dell'allibratore.
2. L'allibratore assume, altresi', l'onere delle eventuali perdite dipendenti dalle scommesse e da ogni genere di contestazione che possa comunque derivare all'esercizio delle scommesse, mantenendo indenne il Ministero delle finanze e il Ministero delle politiche agricole e forestali da ogni responsabilita' per fatti imputabili all'allibratore stesso.
Art. 7.
Cauzione
1. L'allibratore, per l'importo offerto in sede di aggiudicazione della gara, e' tenuto a prestare una cauzione pari al 20% del minimo garantito annuo, con un minimo di L. 5.000.000. La cauzione ha una durata di sei anni dalla data di inizio dell'attivita' di accettazione delle scommesse ippiche e deve essere costituita secondo le seguenti forme:
a) in valuta legale, mediante versamento a favore del Ministero delle finanze presso una banca operante nel territorio nazionale. La ricevuta del suddetto e' considerata documento probatorio dell'avvenuta costituzione;
b) in titoli al portatore, di Stato o garantiti dallo Stato, provvisti delle cedole in corso, valutati al prezzo della valutazione della borsa di Roma nel giorno precedente quello del versamento;
c) mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria, rilasciata con le modalita' previste dall'art. 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348.
2. La fidejussione bancaria e la polizza fidejussoria devono essere "a prima richiesta", ogni eccezione esclusa, senza il beneficio della preventiva escussione del debitore principale. La cauzione resta a disposizione del Ministero delle finanze a specifica garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte dall'allibratore con la presente convenzione e scadra' trascorsi novanta giorni dal termine di durata della medesima.
Art. 8.
Trasferimento della concessione
1. Il trasferimento della concessione e' consentito previo assenso del Ministero delle finanze di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali.
2. Il trasferimento non puo' avvenire nei primi due anni di esercizio della concessione, salvo che per cause di forza maggiore non imputabili all'allibratore la sussistenza delle quali sara' riconosciuta e valutata dal Ministero delle finanze di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali.
Art. 9.
Regole della concorrenza
1. Qualora, nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, l'allibratore, direttamente oppure attraverso soggetti controllati o collegati, acquisti la titolarita' di un numero di concessioni superiore al 5%, arrotondato per difetto, nell'ambito nazionale e al 50% o al 25%, arrotondato per difetto, in ambito provinciale se, rispettivamente, il numero di concessioni rilasciabili e' compreso tra 2 e 6, ovvero e' superiore a 6, il Ministero delle finanze, d'intesa con il Ministero delle politiche agricole e forestali, procede alla revoca delle concessioni eccedenti la percentuale massima consentita, a partire da quelle di piu' recente acquisizione.
2. Nell'ambito di un medesimo ippodromo, un allibratore non puo' essere titolare di piu' di un picchetto.
Art. 10.
Chiusura del picchetto
1. L'eventuale chiusura del picchetto nelle giornate di calendario di cui all'art. 3, comma 1, lettera h) della presente convenzione, salvo che non dipenda da fatti imprevedibili, urgenti ed estranei alla volonta' dell'allibratore, deve essere autorizzata dal Ministero delle finanze di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali. In ogni caso le giornate di chiusura non autorizzate debbono essere giustificate mediante idonea documentazione da prodursi tempestivamente ai predetti Ministeri.
Art. 11.
Responsabilita' per i danni
1. L'allibratore, nel caso di violazione dei divieti ed obblighi posti a suo carico, e' tenuto al risarcimento dei danni eventualmente causati, per l'ammontare determinato con provvedimento del Ministero delle finanze di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali, avuto riguardo alla gravita' della situazione e sulla base di un'istruttoria condotta dai competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria.
2. Salva l'applicabilita' di altre sanzioni previste dalla presente convenzione e dal regolamento e della revoca prevista dall'art. 13, comma 1, lettera b), la sospensione non autorizzata delle attivita' di accettazione delle scommesse, a qualsiasi titolo messa in atto dall'allibratore, salvo che non dipenda da cause di forza maggiore imprevedibili e indipendenti dal fatto o dalla volonta' dell'allibratore, comporta l'applicazione di una penale, per ogni giorno di sospensione, pari al doppio del prelievo medio giornaliero calcolato sui dodici mesi precedenti, ovvero, nella fase di avvio delle scommesse ippiche, sui mesi di attivita'.
Art. 12.
Sospensione della concessione
1. Il Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali, con decreto direttoriale, dichiara la sospensione della concessione qualora nei confronti dell'allibratore o ove questo abbia natura associativa, degli amministratori, per irregolarita' da questi commessi nell'esercizio della loro funzione, siano adottate misure cautelari o provvedimenti di rinvio a giudizio per tutte le ipotesi di reato di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 55, e per ogni altra ipotesi di reato suscettibile di far venir meno il rapporto fiduciario con l'Amministrazione.
2. La sospensione della concessione avra' validita' fino alla revoca delle misure cautelari, ovvero fino alla conclusione del giudizio, al termine del quale, in caso di emanazione di provvedimento di condanna nei confronti dei soggetti anzidetti, la concessione verra' revocata come previsto all'art. 13, mentre, in caso di proscioglimento degli stessi, verra' revocato il provvedimento di sospensione della concessione.
Art. 13.
Decadenza, revoca della concessione. Recesso dell'allibratore
1. Il Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali, con decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale dichiara la decadenza o la revoca della concessione, oltre che nei casi espressamente previsti nella convenzione, anche:
a) quando vengano meno i requisiti per l'attribuzione della concessione di cui al bando di gara;
b) in caso di interruzione dell'attivita' per un periodo superiore ai trenta giorni per cause non dipendenti da forza maggiore ne' autorizzata dal Ministero delle finanze di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali;
c) quando nello svolgimento dell'attivita', siano commesse gravi violazioni delle disposizioni del regolamento o della normativa tributaria;
d) quando, nei confronti dell'allibratore ovvero, ove questo abbia forma associativa, degli amministratori dell'ente e in relazione ad atti posti in essere nell'esercizio della loro funzione, sia accertato il compimento di reati di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 55 ovvero di reati suscettibili di far venire meno il rapporto fiduciario con l'Amministrazione;
e) quando venga trasferita la gestione senza il previo assenso del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali.
2. Qualora, con provvedimenti legislativi emanati dopo la data della presente convenzione, dovessero disporsi nuovi criteri di calcolo dell'imposta unica di cui al decreto legislativo 24 dicembre 1998, n. 504, ovvero delle quote di prelievo fissate con decreto ministeriale 15 febbraio 1999, con decorrenza dall'entrata in vigore dei provvedimenti emanati, l'allibratore, con preavviso di sei mesi, da notificare all'Amministrazione con raccomandata con avviso di ricevimento, puo' recedere dalla convenzione.
3. Nessun indennizzo spetta all'allibratore per effetto di eventuale revoca della concessione.
Art. 14.
Elezione di domicilio
1. Per ogni comunicazione e notificazione l'allibratore elegge il proprio domicilio nel luogo indicato nell'atto di concessione.
Art. 15.
Durata
1. La presente convenzione ha durata di sei anni a decorrere dall'inizio dell'attivita' di accettazione delle scommesse ippiche fissato per il .................... ed e' rinnovabile per una sola volta per un uguale periodo.
2. La convenzione e' impegnativa per le parti all'atto della sottoscrizione.
Art. 16.
Oneri fiscali
1. Sono a carico dell'allibratore gli oneri fiscali presenti e futuri derivanti dal rilascio e dall'esercizio della concessione, nonche' gli oneri di registrazione della presente convenzione.
Art. 17.
Risoluzione delle controversie
1. Tutte le controversie tra il Ministero delle finanze con il Ministero delle politiche agricole e forestali e l'allibratore, nascenti dall'esecuzione, interpretazione e risoluzione della presente convenzione possono essere decise da un collegio arbitrale di tre membri dei quali uno designato dal Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali, uno dall'allibratore ed il terzo, con funzioni di presidente, dai primi due arbitri di comune accordo, ovvero, in mancanza di tale accordo, dal Presidente del tribunale di Roma, il quale nomina anche l'arbitro della parte che non vi abbia provveduto nel termine indicato nell'atto introduttivo del giudizio arbitrale. Resta salva la facolta' della declinatoria della competenza arbitrale da parte dell'allibratore.
2. Gli arbitri giudicano secondo diritto applicando le norme del codice di procedura civile in materia di arbitrato rituale. Il collegio arbitrale opera in Roma ed emette il proprio lodo entro centottanta giorni dalla data di accettazione della nomina da parte dell'ultimo arbitro. Il termine puo' essere prorogato una sola volta, su decisione del collegio e per un periodo non superiore ad ulteriori novanta giorni.
3. La controversia insorta non e' causa che possa giustificare il mancato rispetto di alcuno degli obblighi derivanti dalla presente convenzione.
4. Le controversie, escluse quelle di natura fiscale, insorte tra lo scommettitore, l'allibratore e/o il Ministero delle finanze e il Ministero delle politiche agricole e forestali, in sede di interpretazione e di esecuzione del regolamento e delle scommesse dallo stesso disciplinate sono sottoposte alla disciplina prevista dall'art. 11 del medesimo regolamento.
Art. 18.
Comunicazioni
Ove non diversamente disposto, le comunicazioni del Ministero delle finanze e del Ministero delle politiche agricole e forestali sono valide anche se effettuate per telegramma, fax, posta elettronica.
 
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