Gazzetta n. 36 del 13 febbraio 2001 (vai al sommario)
ISVAP - ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO
PROVVEDIMENTO 6 febbraio 2001
Modificazioni allo statuto della DB Assicura Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.a. (in breve DB Assicura S.p.a.), in Milano. (Provvedimento n. 01789).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative; in particolare, l'art. 40, comma 4, che prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;
Visti il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il "Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria" ed il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva n. 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo ed, in particolare, l'art. 4 concernente le disposizioni applicabili al collegio sindacale delle imprese di assicurazione con azioni non quotate;
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in particolare, l'art. 2, concernente la pubblicita' degli atti;
Visto il provvedimento ISVAP del 14 gennaio 1999 di autorizzazione all'esercizio dell'attivita' assicurativa e riassicurativa in tutti i rami danni rilasciata alla DB Assicura Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.a. (in breve DB Assicura S.p.a.), con sede in Milano, via della Chiusa n. 15;
Vista la delibera assunta in data 7 luglio 2000 dall'assemblea straordinaria degli azionisti della DB Assicura S.p.a. che ha approvato le modifiche apportate agli articoli 2 (trasferimento della sede sociale), 4, 13, 14 e 18 dello statuto sociale;
Vista la successiva delibera assunta in data 17 novembre 2000 dall'assemblea straordinaria degli azionisti della medesima societa' che ha apportato un ulteriore modifica all'art. 2 dello statuto sociale, annullando gli effetti della delibera assunta in precedente data 7 luglio 2000 relativamente al trasferimento della sede sociale;
Considerato che non emergono elementi ostativi in merito all'approvazione delle predette variazioni allo statuto sociale dell'impresa di cui trattasi;
Dispone:
E' approvato il nuovo testo dello statuto sociale della DB Assicura Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.a. (in breve DB Assicura S.p.a.), con sede in Milano, con le modifiche apportate agli articoli:
Art. 2.
Denominazione, sede, durata ed oggetto
Attuale sede sociale dell'impresa: Milano, via della Chiusa n. 15 ["ritrasferimento , con decorrenza immediata dal 17 novembre 2000, della sede legale dell'impresa all'indirizzo sopra indicato, con conseguente annullamento degli effetti del trasferimento - deliberato in precedente data 7 luglio 2000 e differito, come decorrenza, al 1o dicembre 2000 - della sede a Milano, via Andrea Ponti n. 8/10, non andato a buon fine];
Art. 4.
Denominazione, sede, durata ed oggetto
In relazione alle operazioni escluse dall'oggetto sociale, con particolare riferimento alla disciplina dell'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi di investimento ...", modifica del correlato riferimento normativo: "... decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 ..." (in luogo del precedente riferimento statutario previsto: "... decreto legislativo 23 luglio 1996 n. 415);
Art. 13.
Consiglio di amministrazione
In relazione alle modalita' di convocazione deI Consiglio di amministrazione, con particolare riferimento ai soggetti abilitati ad attivare, "su richiesta" la convocazione medesima, introduzione dell'inciso "almeno" (riferito ai componenti del Consiglio abilitati) e soppressione delle parole "o dal Presidente del Collegio Sindacale";
Art. 14.
Consiglio di amministrazione
Introduzione dell'obbligo di informativa al Collegio sindacale, da parte del Consiglio di amministrazione "... anche attraverso il Comitato Esecutivo, ove istituito, il Presidente, o l'Amministratore delegato, se nominato ...", sull'attivita' svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla societa' e/o dalle societa' controllate ed, in particolare, sulle operazioni in potenziale conflitto di interesse: modalita' di comunicazione, anche in presenza di particolari circostanze;
Art. 18.
Collegio sindacale
Riformulazione dell'articolo in materia di nomina del Collegio sindacale, ivi compreso il Presidente: "L'Assemblea ordinaria nomina il Collegio sindacale, composto da ... Provvede inoltre alla nomina del Presidente del Collegio ..." (in luogo della precedente previsione statutaria: "La societa' e' controllata da un Collegio sindacale, composto da ... Spetta all'assemblea la nomina dei componenti il Collegio sindacale ... e la designazione del Presidente").
Riformulazione dell'articolo con nuova disciplina in materia di retribuzione dei sindaci e del Presidente del Collegio sindacale, a cura dell'assemblea: "L'Assemblea ... provvede ... alla determinazione della retribuzione annuale spettante aI Presidente del Collegio ed a ciascun Sindaco effettivo per l'intero periodo di durata dell'ufficio ..." (in luogo della precedente previsione statutaria: "Spetta all'assemblea ... la determinazione della loro retribuzione per l'intera durata del loro ufficio ...".
Nuova disciplina in materia di:
a) criteri di nomina del Presidente deI Collegio sindacale: "... con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino piu' della meta' del capitale sociale ...";
b) funzioni dei sindaci: rinvio alle norme di legge;
c) possibilita' per il Collegio sindacale, o almeno due suoi membri, di convocare l'assemblea, il Consiglio di amministrazione od il Comitato esecutivo, ove istituito: modalita';
d) possibilita' per il Collegio sindacale, o almeno due suoi membri, di richiedere altresi' la collaborazione di dipendenti della societa' per l'espletamento delle proprie funzioni;
e) cause di ineleggibilita', di decadenza e limiti al cumulo degli incarichi per i membri del Collegio sindacale.
Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 6 febbraio 2001
Il presidente: Manghetti
 
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