Gazzetta n. 36 del 13 febbraio 2001 (vai al sommario)
AGENZIA DELLE ENTRATE
DELIBERAZIONE 30 novembre 2000
Regolamento di amministrazione. (Deliberazione n. 4)

IL COMITATO DIRETTIVO

(Omissis);
Ai sensi dell'art. 7, comma 1, dello statuto dell'Agenzia delle entrate, approvato con decreto ministeriale 14 marzo 2000 il quale dispone che il comitato direttivo delibera, su proposta del direttore, i regolamenti;
Sulla proposta del direttore;
Delibera l'unito regolamento di amministrazione ai sensi dell'art. 71, comma 3, del decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999, che e' sottoposto al Ministro delle finanze.
Roma, 30 novembre 2000
Il presidente: Romano
 
REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE .bro; Titolo I
ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Art. 1.
P r i n c i' p i
1. L'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia delle entrate, di seguito denominata "Agenzia", si ispirano ai seguenti princi'pi:
a) semplificazione dei rapporti con i contribuenti mediante l'adozione di procedure atte ad agevolare l'adempimento degli obblighi fiscali;
b) facilitazione dell'accesso ai servizi di assistenza e informazione, privilegiando lo sviluppo dei canali di comunicazione telematica e prevedendo, nel rispetto dei criteri di economicita' e di razionale impiego delle risorse disponibili, un'adeguata diffusione sul territorio delle strutture di servizio;
c) potenziamento dell'azione di contrasto ai fenomeni evasivi ed elusivi, anche individuando per gli organi centrali, regionali e locali dell'Agenzia aree differenziate di intervento;
d) ordinamento interno delle strutture centrali e regionali dell'Agenzia secondo criteri di sussidiarieta' rispetto ai compiti degli uffici locali e di funzionalita' rispetto al loro modello organizzativo;
e) gestione per progetti di attivita' a termine di carattere innovativo e di particolare rilevanza e complessita';
f) sviluppo di metodi di pianificazione aziendale e di forme di organizzazione del lavoro basate sull'interazione di gruppo e sulla attivazione di logiche di controllo sui risultati, ai fini di una gestione flessibile dei servizi e di una efficace integrazione delle attivita';
g) valorizzazione di stili di gestione orientati al conseguimento dei risultati, alla sperimentazione di soluzioni innovative, all'assunzione responsabile di decisioni, allo sviluppo di rapporti cooperativi, alla consapevolezza della dimensione economica delle scelte gestionali, all'affermazione del senso etico dei fini pubblici primari perseguiti e al rispetto dei princi'pi di legalita', trasparenza e imparzialita'.
2. L'Agenzia si conforma ai princi'pi della legge 7 agosto 1990, n. 241, adottando propri regolamenti in materia di termini e di responsabili dei procedimenti e di disciplina dell'accesso ai documenti amministrativi.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa rinvio ai princi'pi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
Art. 1.
Struttura organizzativa
1. Sono organi dell'Agenzia: il direttore, il comitato direttivo e il collegio dei revisori dei conti che esercitano le attribuzioni loro demandate dallo statuto.
2. L'Agenzia si articola in uffici centrali e regionali, con funzioni prevalenti di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo, e in uffici locali, con funzioni operative.
3. Il presente regolamento individua le strutture di vertice a livello centrale e regionale e definisce il modello organizzativo degli uffici locali.
4. L'organizzazione interna delle strutture di vertice e delle relative posizioni dirigenziali e' stabilita con atto del direttore dell'Agenzia, previo parere del comitato direttivo.
Art. 2.
Strutture centrali di vertice
1. A livello centrale costituiscono strutture di vertice:
a) la direzione centrale gestione tributi, che cura l'assistenza, informazione e comunicazione al contribuente; predispone la modulistica; governa i processi di acquisizione e di gestione delle dichiarazioni e degli atti ed i relativi servizi svolti in via telematica; definisce gli strumenti di supporto per la liquidazione, l'acquisizione e la restituzione dei tributi;
b) la direzione centrale accertamento, che cura le funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento dell'azione di controllo, mediante l'analisi dei fenomeni di evasione ed elusione, la ricerca, l'acquisizione e l'elaborazione di elementi utili all'investigazione fiscale; definisce le strategie e le metodologie di controllo, nonche' le procedure e gli strumenti di supporto per l'accertamento e la conseguente acquisizione dei tributi e delle sanzioni; svolge compiti operativi di particolare rilevanza;
c) la direzione centrale rapporti con enti esterni, che cura i rapporti e le convenzioni con le regioni, le province, i comuni e gli altri enti pubblici e sovrintende ai rapporti con gli intermediari per la riscossione e con i concessionari per la gestione delle entrate di competenza dell'Agenzia, esercitando la relativa vigilanza;
d) la direzione centrale normativa e contenzioso, che cura, per i tributi di competenza dell'Agenzia, l'interpretazione delle norme e la formulazione di pareri sulla loro corretta applicazione, nonche' la definizione degli indirizzi per la gestione del contenzioso tributario;
e) la direzione centrale del personale, che svolge le funzioni connesse alla selezione, all'inserimento, alla gestione e all'amministrazione del personale, alle relazioni sindacali, alla formazione e sviluppo del personale e all'organizzazione del lavoro;
f) la direzione centrale amministrativa, che esercita le funzioni inerenti alla gestione della contabilita', alla predisposizione del bilancio e dei rendiconti, agli approvvigionamenti e alla logistica;
g) la direzione centrale sistemi e processi, che governa il sistema informatico e supporta lo sviluppo dei processi organizzativi.
2. Sono, altresi', strutture di vertice a livello centrale i seguenti uffici alle dirette dipendenze del direttore dell'Agenzia:
a) l'ufficio pianificazione e controllo, che definisce la metodologia del processo di pianificazione, ne gestisce l'attuazione e verifica la congruenza tra i risultati conseguiti dall'Agenzia e gli obiettivi della pianificazione strategica; coordina le attivita' relative alla definizione e alla gestione della convenzione con il Ministero; cura i rapporti con la Corte dei conti per i controlli sulla gestione finanziaria;
b) l'ufficio relazioni esterne, che gestisce i rapporti con gli organi di informazione e gli enti esterni, con il compito di curare la comunicazione istituzionale riguardo ai programmi e all'attivita' dell'Agenzia;
c) l'ufficio ispettivo centrale, che provvede a controlli di regolarita' amministrativa e contabile sulle strutture di vertice e, per particolari esigenze, sugli uffici locali e svolge indagini conoscitive volte a verificare la corretta applicazione della normativa da parte degli uffici;
d) l'ufficio studi, che effettua analisi e studi di carattere economico-fiscale, al fine di fornire, anche mediante comparazioni con le esperienze delle amministrazioni tributarie estere, elementi utili per la definizione dei piani e dei programmi dell'Agenzia e per l'individuazione degli interventi correttivi.
Art. 3.
Strutture regionali di vertice
1. A livello periferico costituiscono strutture di vertice:
a) le direzioni regionali, con sede nel capoluogo di ogni regione, eccetto quella del Trentino-Alto Adige;
b) le direzioni provinciali, con sede nei capoluoghi delle province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Nelle disposizioni del presente regolamento la locuzione "direzioni regionali" si riferisce anche alle direzioni provinciali.
3. Gli organi di cui al comma 1 esercitano, nell'ambito della rispettiva regione o provincia, funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo nei confronti degli uffici, curano i rapporti con gli enti pubblici locali e svolgono attivita' operative di particolare rilevanza nei settori della gestione dei tributi, dell'accertamento e del contenzioso.
4. Per motivi di economicita' e di razionale organizzazione dei servizi, le attivita' relative all'amministrazione ed alla gestione delle risorse, possono essere svolte con la collaborazione di altra direzione regionale.
Art. 4.
Uffici locali
1. Le funzioni operative dell'Agenzia sono svolte da uffici locali di livello dirigenziale. Essi curano, in particolare, l'attivita' di informazione ed assistenza ai contribuenti, la gestione dei tributi, l'accertamento, la riscossione e la trattazione del contenzioso.
2. Il numero, la dimensione e la competenza territoriale degli uffici sono determinati tenendo conto dei carichi di lavoro sia effettivi che potenziali, sulla base di parametri quali il numero e la tipologia dei contribuenti, la consistenza demografica, il volume del gettito fiscale, gli obiettivi di incremento dell'attivita' di controllo e l'esigenza di diffusione dei servizi ai contribuenti in relazione anche alla maggiore o minore facilita' di comunicazioni nelle diverse aree territoriali. Nei comuni maggiori sotto l'aspetto demografico ed economico possono essere istituiti uffici a base circoscrizionale, la cui competenza territoriale puo' essere estesa ai comuni limitrofi. Per particolari necessita' di carattere locale e nel rispetto dei criteri di economicita' e di razionale impiego delle risorse, le attivita' di servizio ai contribuenti possono essere svolte anche in sedi decentrate rispetto a quella principale dell'ufficio.
3. Gli uffici locali sono strutturati in due aree, dedicate, l'una, alle funzioni di servizio ai contribuenti e, l'altra, a quelle di controllo fiscale e alle conseguenti attivita'. Nelle sedi di maggiore rilevanza le due aree costituiscono posizioni di funzione dirigenziale. L'organizzazione interna degli uffici si basa sull'integrazione delle attivita' per processi, sullo sviluppo di figure polivalenti e sulla promozione del lavoro in team, al duplice fine di favorire la crescita professionale degli addetti e di rendere piu' flessibile la gestione dei servizi grazie all'intercambiabilita' dei ruoli e all'autoregolazione di gruppo nella suddivisione dei compiti e nella ripartizione dei carichi di lavoro.
4. L'individuazione degli uffici locali, delle aree interne di livello dirigenziale e delle strutture decentrate per la gestione di attivita' di servizio ai contribuenti e' effettuata con atto del direttore dell'Agenzia.
Art. 5.
Strutture di controllo interno
1. Nelle direzioni centrali e regionali, le attivita' connesse al controllo di gestione sono svolte nell'ambito di unita' organizzative di livello dirigenziale, che verificano, anche mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, il conseguimento degli obiettivi operativi, l'efficienza e l'economicita' della gestione delle risorse assegnate.
2. Ai controlli interni di regolarita' amministrativa e contabile sugli uffici locali provvedono appositi uffici ispettivi di livello dirigenziale istituiti presso le direzioni regionali.
Art. 6.
Disposizioni finali e transitorie
1. I poteri e le competenze gia' attribuiti da norme di legge o di regolamento ai direttori centrali e regionali del Dipartimento delle entrate, sono rispettivamente devoluti ai direttori delle strutture di vertice centrali e regionali dell'Agenzia. Analogamente, i poteri e le competenze dei dirigenti degli uffici delle entrate e dei preesistenti uffici distrettuali delle imposte dirette, provinciali dell'imposta sul valore aggiunto e del registro sono attribuiti ai dirigenti degli uffici locali dell'Agenzia.
2. I centri di servizio delle imposte dirette ed indirette continuano ad operare, quali uffici periferici dell'Agenzia, fino a quando le attivita' conseguenti al controllo formale delle dichiarazioni relative agli anni d'imposta sino al 1997 non sono completate o assegnate ad altri uffici.
3. In sede di prima attuazione del presente regolamento, la determinazione del numero, la dislocazione, la competenza territoriale e l'articolazione interna in aree dirigenziali degli uffici locali dell'Agenzia corrispondono a quelle dei preesistenti uffici delle entrate.
4. Gli uffici distrettuali delle imposte dirette, gli uffici provinciali dell'imposta sul valore aggiunto, gli uffici del registro e le sezioni staccate delle Direzioni regionali continuano ad operare, quali uffici periferici dell'Agenzia, fino alla data di attivazione dei corrispondenti uffici locali.
5. Fino all'emanazione dei regolamenti di cui al comma 2 dell'art. 1 si applicano le disposizioni contenute nei regolamenti di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, in vigore per il Ministero delle finanze.

Titolo II
PERSONALE
Capo I
Ordinamento del personale
Art. 7.
Relazioni sindacali
1. L'Agenzia, conformemente allo statuto, adotta, nell'ambito della gestione del personale, relazioni sindacali improntate alla massima collaborazione con le organizzazioni sindacali ai fini del rispetto del sistema di relazioni delineato dal contratto di lavoro.
2. Preliminarmente alla stipula della convenzione, le linee aziendali di pianificazione sono oggetto di concertazione con le organizzazioni sindacali, quanto alla ricaduta sull'organizzazione e i rapporti di lavoro.
Art. 9.
Inquadramento professionale
1. L'ordinamento professionale del personale non dirigenziale dell'Agenzia e' determinato dalle disposizioni previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle agenzie fiscali.
2. I dirigenti sono inquadrati nel ruolo dell'Agenzia in un'unica qualifica e secondo le disposizioni del contratto collettivo nazionale.
Art. 10.
Dotazioni organiche
1. Le dotazioni organiche complessive del personale dipendente dell'Agenzia sono cosi' determinate:
a) dirigenti 1.479;
b) non dirigenti 45.791.
2. Per la ridefinizione delle dotazioni organiche si procede periodicamente e comunque con cadenza almeno triennale nel rispetto della programmazione prevista per legge, previa consultazione delle organizzazioni sindacali.
3. La ripartizione delle dotazioni organiche complessive e' determinata dal direttore dell'Agenzia, sentito il comitato direttivo, previa concertazione con le organizzazioni sindacali.
Capo II
Personale dirigente
Art. 11.
Dirigenza
1. I dirigenti sono responsabili degli obiettivi loro assegnati ed assicurano il rispetto degli indirizzi e l'attuazione delle direttive dei vertici dell'Agenzia.
Sono preposti ad unita' organizzative di livello dirigenziale, ovvero incaricati di funzioni ispettive, di assistenza e consulenza all'alta direzione, di studio e ricerca, di coordinamento di specifici progetti.
2. I dirigenti sono responsabili della gestione del personale e delle risorse finanziarie e materiali finalizzate al conseguimento dei risultati sulla base degli obiettivi loro assegnati, disponendo dei necessari poteri di coordinamento e di controllo.
Art. 12.
Accesso alla dirigenza
1. L'accesso al ruolo di dirigente dell'Agenzia avviene, per i posti vacanti e disponibili, con procedure selettive pubbliche sia dall'esterno che dall'interno, nel rispetto dei princi'pi di cui all'art. 36 del decreto legislativo n. 29 del 1993.
2. Alle procedure selettive esterne sono ammessi a partecipare soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' ed esperienza di volta in volta specificati in relazione alle posizioni da ricoprire. Tali procedure prevedono una prima fase, la cui gestione puo' essere affidata anche ad organismi esterni specializzati, consistente nello svolgimento di prove teorico-pratiche volte ad accertare la preparazione professionale dei candidati e la loro capacita' di applicare le proprie conoscenze alla soluzione di problemi operativi inerenti all'esercizio delle funzioni dirigenziali. Coloro che abbiano superato le prove partecipano, nei limiti e secondo le regole di cui al comma 4, ove non abbiano gia' maturato un'esperienza dirigenziale, a un periodo di applicazione presso gli uffici dell'Agenzia, della durata massima di sei mesi, finalizzato a verificarne le capacita' organizzative, gestionali e relazionali. Il periodo di applicazione termina con una prova finale di idoneita' allo svolgimento delle finzioni dirigenziali.
3. Alle procedure selettive interne sono ammessi a partecipare i dipendenti dell'Agenzia che abbiano prestato servizio, per almeno cinque anni, in posizioni funzionali per l'accesso alle quali e' richiesto il possesso del diploma di laurea. La selezione ha inizio con la valutazione comparativa dei meriti, dell'esperienza lavorativa e delle capacita' e conoscenze dimostrate nel corso dell'attivita' di servizio. In base all'esito della valutazione, i candidati sono ammessi ad un periodo di applicazione presso gli uffici dell'Agenzia, che si svolge e si conclude con le medesime modalita' previste per la procedura selettiva di cui al comma 2.
4. I requisiti specifici e le procedure di selezione di cui ai commi precedenti sono stabiliti nei relativi avvisi o bandi, con i quali si stabilisce, anche, il trattamento giuridico ed economico del periodo di applicazione.
5. La retribuzione dei dirigenti di cui al presente articolo e' stabilita con contratto individuale. Il trattamento economico fondamentale e quello accessorio, collegato al livello di responsabilita' attribuito con l'incarico di finzione, ai risultati conseguiti ed alla professionalita' posseduta, sono calcolati sulla base dei contratti collettivi per l'area dirigenziale. Fino alla stipulazione del contratto collettivo nazionale di lavoro il trattamento economico complessivo dei dirigenti delle strutture di vertice di cui agli articoli 3 e 4 e' quello previsto per i dirigenti preposti ad uffici dirigenziali generali delle amministrazioni dello Stato; per gli altri dirigenti il trattamento economico complessivo continua ad essere regolato dal vigente contratto di lavoro.
Art. 13.
Dirigenti con contratto a tempo determinato
1. Per particolari esigenze possono essere assunti come dirigenti con contratto a tempo determinato da due a sette anni, entro i limiti del cinque per cento della dotazione organica dirigenziale complessiva, persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attivita' in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche e private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro, o provenienti dai settori della ricerca universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato.
2. Il trattamento economico e' commisurato alla specifica qualificazione professionale, tenendo anche conto della temporaneita' del rapporto e dei livelli retributivi correnti nel mercato del lavoro per analoghe professionalita'.
Art. 14.
Incarichi di funzioni dirigenziali
1. Gli incarichi di funzione dirigenziale sono conferiti tenendo conto delle caratteristiche della posizione dirigenziale da ricoprire e dei programmi da realizzare. I soggetti in grado di soddisfare tali esigenze vengono individuati sulla base delle conoscenze, delle attitudini e delle capacita' professionali possedute, anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza.
2. Gli incarichi medesimi sono conferiti a tempo determinato, da due a cinque anni, con facolta' di rinnovo, ai dirigenti appartenenti al ruolo dell'Agenzia ovvero, ricorrendone i presupposti, a quelli di cui all'art. 13.
3. Gli incarichi dei dirigenti responsabili delle strutture di vertice a livello centrale e periferico sono sottoposti dal direttore dell'Agenzia alla preventiva valutazione del comitato direttivo.
4. Gli altri incarichi dirigenziali sono conferiti dal direttore, su proposta del dirigente di vertice della struttura interessata, ai medesimi soggetti di cui al comma 2.
5. I risultati negativi della gestione o il mancato raggiungimento degli obiettivi, valutati secondo i princi'pi ed i criteri del decreto legislativo n. 286 del 1999, o la grave inosservanza di direttive comportano la destinazione ad altro incarico, ovvero, nei casi di maggiore gravita', il recesso dal rapporto di lavoro, secondo le disposizioni del codice civile e del contratto collettivo.
6. In caso di assenza fino ad un mese, il dirigente e' di regola sostituito da altro funzionario da lui preventivamente designato o, in mancanza, da quello gerarchicamente superiore; per periodi superiori al mese, i poteri e la responsabilita' dell'unita' organizzativa sono provvisoriamente attribuiti ad un altro dirigente ovvero mediante la procedura di cui all'art. 24.
7. Continua ad applicarsi in materia di conferimento di incarichi l'art. 8 del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556.
Capo III
Selezione e assunzione del personale non dirigente
Art. 15.
Procedure di selezione per l'accesso dall'esterno
1. Il processo di selezione e inserimento dall'esterno dei funzionari prevede una fase di tirocinio teorico-pratico retribuito, di regola della durata di un anno, cui si e' ammessi a seguito del superamento di procedure selettive, di norma decentrate, conformi ai princi'pi dell'art. 36, comma 3, del decreto legislativo n. 29 del 1993.
2. Il tirocinio sara' svolto, nei modi e nei termini stabiliti nei bandi di selezione, presso strutture dell'Agenzia, con fasi di formazione sul posto di lavoro od anche presso istituzioni pubbliche o private. Il numero di partecipanti ammessi al tirocinio e' fissato nei bandi in misura tale da consentire una adeguata selezione. Negli stessi bandi e' stabilito il trattamento giuridico ed economico del periodo di tirocinio.
3. Alla fine del tirocinio si procede ad una valutazione complessiva dei risultati conseguiti e delle capacita' espresse, integrata da una prova, finalizzata ad accertare il possesso delle attitudini e delle professionalita' richieste per l'assunzione.
4. Per il reclutamento del restante personale si provvede, nel rispetto dei princi'pi di cui all'art. 36 del decreto legislativo n. 29 del 1993, con procedure di norma decentrate, assicurando trasparenza, economicita' e celerita' di svolgimento. L'Agenzia puo' avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa e dai contratti collettivi di lavoro.
5. Le regole delle procedure di selezione di cui ai commi precedenti sono stabilite nei relativi avvisi o bandi.
6. Le determinazioni relative all'avvio delle procedure di reclutamento sono adottate dall'Agenzia sulla base dei fabbisogni di personale, nei limiti delle risorse disponibili, salvaguardando, comunque, le procedure di selezione del personale interno e le riserve previste.
Art. 16.
Incarichi professionali
1. L'Agenzia puo' stipulare, per periodi di tempo limitato, contratti di collaborazione coordinata e continuativa o di consulenza e di prestazione professionale per specifiche professionalita' non disponibili nell'Agenzia. Il compenso e' commisurato alle condizioni di mercato e alla professionalita' richiesta.
2. Per i contratti di cui al comma 1 si applica quanto disposto dall'art. 36, comma 8, del decreto legislativo n. 29 del 1993.
Capo IV
Gestione e sviluppo professionale del personale
Art. 17.
Formazione
1. Le attivita' di formazione sono rivolte a:
a) valorizzare il patrimonio professionale dell'Agenzia;
b) assicurare la continuita' operativa dei servizi migliorandone la qualita' e l'efficienza;
c) sostenere i processi di cambiamento organizzativo.
2. L'Agenzia promuove ed attua, nel rispetto delle disposizioni contrattuali, interventi e programmi di formazione permanente e di aggiornamento continuo del personale per migliorarne il livello di prestazione nelle posizioni attualmente ricoperte e accrescerne le capacita' potenziali in funzione dell'affidamento di incarichi diversi, anche ai fini dello sviluppo di professionalita' polivalenti e della progressione di carriera.
Art. 18.
Valutazione del personale
1. L'Agenzia adotta adeguate metodologie per la valutazione periodica delle prestazioni, delle conoscenze professionali e delle capacita' dei dipendenti, al fine di governare, in coerenza con i contratti collettivi, lo sviluppo delle competenze, gli incentivi economici, le progressioni di carriera e gli interventi formativi.
2. A tale scopo sono individuati, nel rispetto del sistema di relazioni sindacali, metodi e tecniche di valutazione che garantiscano il massimo di efficienza, trasparenza ed oggettivita'.
Art. 19.
Mobilita' e trasferimenti d'ufficio
1. L'Agenzia assicura la mobilita' del personale in linea con quanto stabilito nell'art. 33 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e nei contratti collettivi.
2. Nei trasferimenti di personale per esigenze di servizio sono previste adeguate forme di incentivazione, sulla base degli accordi con le organizzazioni sindacali.
3. L'Agenzia puo' ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto del personale appartenente a livelli equivalenti in servizio presso le altre Agenzie fiscali e il Ministero delle finanze anche attraverso la stipula di apposite convenzioni.
Art. 20.
Comando presso amministrazioni pubbliche
1. Nell'interesse dell'Agenzia, o su richiesta di pubbliche amministrazioni, enti pubblici, istituzioni ed organismi internazionali, il personale che esprime il proprio assenso puo' essere comandato a prestare servizio per periodi determinati presso i predetti enti, rimanendo, nella prima ipotesi, il relativo onere a carico dell'Agenzia.
2. Nell'ambito della convenzione e' fissata la disciplina economica per l'utilizzazione del personale dell'Agenzia da parte del Ministero delle finanze.
3. Il periodo trascorso in posizione di comando e' utile a tutti gli effetti giuridici ed economici.
Art. 21.
Tutela del rischio professionale e patrocinio legale del personale
1. L'Agenzia, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilita' civile, penale o amministrativa-contabile nei confronti del dipendente, per fatti o atti compiuti nell'espletamento del servizio e nell'adempimento dei compiti d'ufficio eroga al dipendente stesso, su sua richiesta e previo parere di congruita' dell'Avvocatura generale dello Stato, il rimborso e, tenuto conto della sua situazione economica, eventuali anticipazioni per gli oneri di difesa, a condizione che non sussista conflitto di interesse.
2. In caso di condanna con sentenza passata in giudicato o di beneficio dell'applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 e seguenti del codice di procedura penale, l'Agenzia puo' chiedere al dipendente il rimborso delle eventuali anticipazioni ricevute per gli oneri di difesa.
3. L'Agenzia provvede a tutelare il personale che svolge attivita' ad alto rischio professionale mediante la stipulazione di appositi contratti assicurativi per la responsabilita' civile derivante da danni patrimoniali cagionati involontariamente a terzi nello svolgimento delle proprie funzioni, nonche' mediante la stipulazione di appositi contratti assicurativi per la copertura delle spese di giudizio e di difesa per fatti non dolosi.
Capo V
Norme finali e transitorie
Art. 22.
Inquadramento nei ruoli dell'Agenzia
1. In applicazione del comma 5 dell'art. 74 del decreto legislativo n. 300 del 1999, il personale non dirigente proveniente dal ruolo speciale e distaccato presso l'Agenzia e' inquadrato definitivamente nel ruolo dell'Agenzia stessa, entro sei mesi dalla data fissata dal decreto ministeriale di cui comma 4 dell'art. 73 del decreto legislativo n. 300 del 1999, secondo l'ordinamento professionale stabilito nel contratto collettivo nazionale in vigore fino alla stipulazione dei nuovi contratti collettivi nazionali di lavoro di cui al comma 1 dell'art. 71 del decreto legislativo n. 300 del 1999.
2. Per la dirigenza si provvede ai sensi del comma 3 dell'art. 74 del decreto legislativo n. 300 del 1999.
Art. 23.
Missioni
1. In attesa della definizione del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto, l'Agenzia, in coordinamento con le altre Agenzie fiscali, previo accordo con le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro, delibera le modalita' ed il trattamento di missione del personale dipendente.
Art. 24.
Copertura provvisoria di posizioni dirigenziali
1. Fatta salva l'applicazione dell'art. 12, per la copertura delle posizioni dirigenziali vacanti all'atto del proprio avvio, l'Agenzia puo' stipulare, previa specifica valutazione dell'idoneita' a ricoprire provvisoriamente l'incarico, contratti individuali di lavoro a termine con propri funzionari, con l'attribuzione dello stesso trattamento economico dei dirigenti, con l'obbligo di avviare nei sei mesi successivi la procedura selettiva.
2. Nei primi tre anni di funzionamento dell'Agenzia le eventuali vacanze sopravvenute possono comunque essere coperte, fatta salva l'applicazione dell'art. 12, previo interpello e salva l'urgenza, con le stesse modalita' di cui al comma 1, sempreche' sia contestualmente iniziata la procedura selettiva.
Art. 25.
Contratti individuali di lavoro per particolari professionalita'
1. Al fine di facilitare l'avvio dell'Agenzia, quest'ultima puo' sottoscrivere, per specifiche professionalita' non dirigenziali, non presenti nel proprio ambito, contratti individuali di lavoro a tempo indeterminato, nella misura massima di dieci unita', con persone esterne all'Agenzia, che abbiano svolto funzioni di gestione di strutture o che abbiano assunto responsabilita' per il raggiungimento dei risultati.
Art. 26.
Accordo sul sistema di relazioni sindacali
1. Nella fase transitoria e fino all'entrata in vigore del primo contratto collettivo nazionale di lavoro delle Agenzie fiscali - compresa l'area della dirigenza - le previsioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto ministeri, del contratto collettivo nazionale del Ministero delle finanze e il contratto collettivo nazionale di lavoro di area dirigenziale, che rimangono in vigore, vengono integrate con uno specifico accordo da stipularsi entro un mese dalla data fissata dal decreto ministeriale di cui all'art. 73, comma 4, del decreto legislativo n. 300 del 1999. L'accordo definira' soggetti, procedure, garanzie e materie oggetto delle relazioni sindacali tra le parti.
2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, gli effetti derivanti dalla sua applicazione saranno esaminati congiuntamente con le organizzazioni sindacali.
 
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