Gazzetta n. 37 del 14 febbraio 2001 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 gennaio 2001
Fissazione dei criteri per la determinazione dei compensi dei componenti di organi di amministrazione e di controllo degli enti e organismi pubblici.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ai fini della determinazione dei compensi relativi agli organi di amministrazione e controllo di enti pubblici e di organismi pubblici i cui ordinamenti prevedono almeno un organo collegiale di amministrazione o di controllo, e coerentemente con il piu' ampio quadro della loro riforma generata dalla legge n. 59/1997 e successive disposizioni, si rende necessario individuare dei parametri di riferimento idonei ad assecondare scelte equilibrate ed organiche, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di tutte le altre amministrazioni interessate, sottratte ad una logica di intervento settoriale ed in un'ottica aziendalistica.
Si tratta in sostanza di delineare un quadro decisionale omogeneo, adatto a sostenere la valutazione di tutte le fattispecie sottoposte all'esame pur tenendo conto delle differenti tipologie, funzioni e rilevanza di enti e organismi nonche' delle peculiari componenti soggettive, ovvero dei profili professionali e dei requisiti posseduti da coloro i quali sono destinati a ricoprire uno specifico incarico.
Si ravvisa pertanto l'opportunita' di stabilire appositi criteri basati su elementi oggettivi desumibili dai documenti di bilancio o dalle discipline ordinamentali dei singoli enti o organismi che vengono aggregati per la natura delle funzioni svolte e/o per la collocazione in un settore omogeneo e considerati poi nello specifico per la reale valenza strategica in un determinato contesto, per il livello di responsabilita' e per i requisiti di professionalita' richiesti agli interessati. In questo modo e' possibile la ponderazione di tutte le fattispecie significative per le finalita' che qui interessano, in base alla quale pervenire all'individuazione di misure indicative dei relativi compensi.
In primo luogo vanno considerati:
a) gli indici finanziari (entrate proprie o spese) e patrimoniali dell'ente;
b) la consistenza di personale utilizzato;
c) il reale assetto organizzativo;
d) l'eventuale articolazione territoriale;
e) la specifica t'unzione ed il livello di complessita' dell'organo.
Attraverso l'utilizzazione dei predetti elementi indicativi sara' possibile giungere ad un primo livello di "pesatura" degli enti, da cui ricavare - mediante l'utilizzo di un compenso mediano (c.d. "piede") determinato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri d'intesa con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ed adeguato con cadenza triennale - gli importi base degli emolumenti da riconoscere: questi sono coerenti con il livello di complessita' e rilevanza riscontrato, anche in relazione alle peculiarita' delle funzioni istituzionali e proporzionati all'incidenza dei parametri considerati.
Il secondo livello di analisi e valutazione sara' mirato invece a garantire piu' analiticamente un congruo apprezzamento di tutte le peculiarita' degli enti ed organismi, suddivisi per comparti e tipologie di attivita' omogenee.
Per il perseguimento di tali finalita' si terra' conto in particolare:
della collocazione nella scala di priorita' politico-strategiche definite dal Governo o dalle autorita' vigilanti - priorita' oggettivamente individuabili e come tali da esplicitare nella parte motiva del provvedimento da assumere - e dell'eventuale necessita' di riconsiderarne o valorizzarne il ruolo, anche attraverso l'acquisizione di professionalita' specialistiche funzionali allo scopo;
dell'effettivo livello di responsabilita', non sempre efficacemente espresso dalla dimensione dell'ente e dal livello di spesa;
della specifica qualificazione professionale dell'interessato, delle condizioni di mercato esistenti per la specifica professionalita' necessaria, nonche' del regime d'impegno richiesto.
L'utilizzazione di tutti i parametri e criteri illustrati, che coprono l'intero ventaglio dei fattori di ponderazione necessari, rendera' possibile definire in modo equilibrato gli importi degli emolumenti da riconoscere.
Sul piano operativo si precisa poi che, nell'osservanza delle disposizioni di legge. regolamentari o statutarie che disciplinano i singoli enti od organismi pubblici. di regola la determinazione dei compensi verra' effettuata con delibera dell'organo di amministrazione a decorrere dalla data di assunzione della stessa o data successiva ed a valere per il residuo mandato dei componenti dell'organo per il quale i compensi sono fissati.
La eventuale richiesta di revisione dei compensi da parte degli enti ed organismi pubblici. nel corso di svolgimento del mandato, puo' essere presa in considerazione soltanto se correlata a sostanziali modifiche intervenute negli ordinamenti degli enti ed organismi stessi.
La delibera di determinazione dovra' certificare la sussistenza in bilancio dei mezzi di copertura dei nuovi o maggiori oneri.
Le delibere di cui sopra, sempre nell'osservanza delle disposizioni di legge, regolamentari o statutarie concernenti il singolo ente, sono trasmesse alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento amministrativo - al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - e all'amministrazione vigilante, che ne valutano la congruenza con il quadro d'insieme delineato dalla presente direttiva.
La presente direttiva opera dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 9 gennaio 2001
Il Presidente: Amato

Registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 2001 Registro n. 1 Ministeri istituzionali, foglio n. 162
 
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