Gazzetta n. 37 del 14 febbraio 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SANITA'
DECRETO 16 gennaio 2001
Conferma del riconoscimento dell'acqua minerale "Regina", in comune di Montecatini Terme - Societa' Terme di Montecatini S.p.a.

IL DIRIGENTE GENERALE
del Dipartimento della prevenzione

Vista la domanda in data 25 maggio 1992, con la quale la Societa' Terme di Montecatini con sede in Montecatini Terme (Pistoia), viale Verdi n. 41, ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata "Regina" che sgorga nell'ambito dell'omonima concessione mineraria sita in comune di Montecatini Terme (Pistoia);
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;
Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;
Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993, relativo alle modalita' di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;
Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;
Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;
Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;
Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;
Esaminata la documentazione allegata alla domanda;
Visti gli atti d'ufficio;
Visto il parere della III sezione del Consiglio superiore di sanita' espresso nella seduta del 22 novembre 2000;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
Decreta:
Art. 1.
E' confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale "Regina" che sgorga nell'ambito dell'omonima concessione mineraria sita in comune di Montecatini Terme (Pistoia).
 
Art. 2.
L'indicazione che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, puo' essere riportata sulle etichette e' la seguente: "aumenta la secrezione biliare con effetto coleretico - colagogo e lassativo; puo' favorire l'abbassamento del colesterolo ematico. Da 1 a 3 bicchieri da 250 cc al mattino a digiuno, secondo le prescrizioni mediche; bere lentamente a temperatura normale o tiepida".
 
Art. 3.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
Art. 4.
Il presente decreto sara' trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.
Roma, 16 gennaio 2001
p. Il dirigente generale: Scriva
 
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