Gazzetta n. 39 del 16 febbraio 2001 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 dicembre 2000
Criteri di ripartizione e ripartizione tra le regioni delle risorse per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di opere pubbliche

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche, recante "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modifiche, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n.59";
Visto, in particolare, l'articolo 10 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112 che prevede: "Con le modalita' previste dai rispettivi statuti si provvede a trasferire alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, in quanto non siano gia' attribuite, le funzioni ed i compiti conferiti dal presente decreto legislativo alle regioni a statuto ordinario";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 2000 recante "Individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni o agli enti locali per l'esercizio delle funzioni conferite ai sensi del d.lgs n.112 del 1998 in materia di opere pubbliche";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell' maggio 2000 recante delega al Ministro per la funzione pubblica per il coordinamento delle attivita' inerenti l'attuazione della legge n.59 del 1997;
Visto l'accordo sancito nella Conferenza unificata Stato, regioni, citta' ed autonomie locali, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281 in data 4 agosto 2000;
Sentita l'Unione Italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
Acquisito il parere della Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa, istituita ai sensi dell'art. 5 della legge 15 marzo 1997, n.59 e successive modificazioni;
Sentiti il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro dei trasporti e della navigazione, il Ministro della funzione pubblica, il Ministro per gli affari regionali, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze ed il Ministro dell'interno;

Decreta:
Articolo 1
(Ambito operativo)

Il presente decreto ripartisce tra le regioni e le province autonome i beni e le risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative per l'esercizio delle funzioni e dei compiti in materia di opere pubbliche, individuate il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 2000 "Individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni o agli enti locali per l'esercizio delle funzioni conferite ai sensi del d.lgs. n.112 del 1998 in materia di opere pubbliche".
 
Articolo 2
(Riparto delle risorse finanziarie)

1. Le risorse finanziarie a carattere continuativo, incluse nell'importo di cui all'articolo 2, comma 1, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 2000, relative all'edilizia statale sono ripartite tra le regioni, tenendo conto delle destinazioni specifiche previste dalle relative leggi di autorizzazione di spesa e della programmazione effettuata nel triennio 1995/1997 dall'Amministrazione centrale sulla base delle proposte presentate dai Provveditorati regionali alle opere pubbliche relative sempre all'edilizia statale, secondo quanto indicato nella tabella "A", allegata al presente decreto. Per le spese di carattere pluriennale previste da leggi speciali e per i relativi residui di stanziamento, trasferite con i commi 2 e 3 dell'articolo 2 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 2000, permane il vincolo di destinazione risultante dall'attivita' di programmazi'one o dalle leggi speciali, salvo verifica congiunta delle regioni con l'Amministrazione centrale interessata; qualora parte delle risorse non siano state oggetto di programmazione, le regioni si impegnano ad effettuare la ripartizione entro il 15 settembre 2000. L'importo di lire 26.841 milioni, sul capitolo 8289 (ex 9064) dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici da trasferire nell'anno 2001, come previsto dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 2000, e' ridotto per l'importo di lire 13.802 milioni, relativo a programmi di intervento in materia di sicurezza, rientranti nella competenza statale, cosi' come riportato nella medesima tabella "A".
2. Le risorse finanziarie a carattere continuativo, incluse nell'importo di cui all'articolo 2, comma 1 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 2000, relative alle opere marittime sono ripartite tra le regioni, tenendo conto della lunghezza delle coste, della densita' abitativa e dei posti letto turistico -alberghi'ero, secondo le percentuali previste nella tabella 'B', allegata al presente decreto.
3. Le risorse finanziarie relative alla difesa del suolo sono ripartite tra le regioni, tenendo conto della programmazione effettuata dall'Amministrazione centrale, sulla base delle proposte presentate dal Magistrato alle acque, dal Magistrato per il Po e dai Provveditorati regionali alle opere pubbliche competenti, nel triennio 1995/1997 sia per le spese a carattere continuativo che per le spese a carattere pluriennale e per i relativi residui di stanziamento, secondo le percentuali previste nelle tabelle "Cl" (risorse finanziarie per spese a carattere continuativo incluse nell'importo di cui all'articolo 2, comma 1, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 2000) e "C2" (risorse finanziarie per spese a carattere pluriennale previste da leggi speciali e relativi residui di stanziamento inclusi negli importi di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 2000) , allegate al presente decreto.
4. Le risorse finanziarie per le spese di funzionamento, quantificate dall'articolo 2, comma 4, del citato decreto del Presidente del Consigli'o dei Ministri del 12 ottobre 2000 in 4,2 miliardi, sono ripartite tra le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano nella stessa percentuale del personale trasferito a ciascuna regione.
 
Articolo 3
(Riparto delle risorse umane)

1. Il contingente di personale, individuato dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 2000 , nonche' le relative risorse finanziarie da trasferire alle regioni e province autonome, e' ripartito tra le stesse, secondo la tabella "D", allegata al presente decreto, tenendo conto delle funzioni attualmente svolte dal personale operante nelle sedi periferiche e, per quanto riguarda il personale relativo alle opere marittime, di specifiche richieste avanzate dalle regioni.
2. Per quanto riguarda la destinazione dei 9 dirigenti in servizio presso il Magistrato per il Po, nonche' dei 9 ingegneri dei programma di assunzioni del medesimo Magistrato, resta fermo quanto previsto dall'articolo 4.
3. 13 dirigenti provenienti dai Provveditorati sono destinati almeno uno per regione, escluse le regioni ricadenti nel bacino del Po. Verranno comunque garantite alle regioni le corrispondenti risorse finanziarie.
 
Articolo 4
(Riordino del Magistrato per il Po)

1. Il conferimento alle regioni delle risorse relative al Magistrato per il Po ha effetto contestualmente al subentro nelle funzioni dell'Istituto di un apposito organismo interregionale costituito dalle regioni, che garantisca la gestione unitaria delle funzioni trasferite, cosi' come disciplinate dalle regioni stesse. Nelle more dell'isti'tuzione di detto organismo dopo il 1o gennaio 2001, il Magistrato per il Po continua ad esercitare le funzioni ad esso attribuite, previo accordo tra le regioni interessate e il Ministero dei lavori pubblici. Le risorse finanziarie a carattere continuativo correlate continuano ad essere gestite dal medesimo Magistrato.
 
Articolo 5
(Magistrato alle Acque di Venezia)

1. Le 142 unita' di personale relative al Magistrato alle Acque di Venezia da trasferire alle Regioni Veneto e Friuli Venezia-Giulia, sono ripartite in: 122 unita' da trasferire alla Regione Veneto, per l'esercizio delle funzioni in materia di difesa suolo e in materia di edilizia demaniale, e 20 unita' da trasferire alla Regione Friuli Venezia-Giulia, ai sensi dell'art. 6, per le funzioni relative alle opere idrauliche del Genio Civile di Udine, Gorizia e Pordenone.
 
Articolo 6
(Regioni a statuto speciale e province autonome)

Le risorse destinate alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano. sulla base della ripartizione di cui alle tabelle allegate al presente decreto, saranno trasferite alle stesse, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, nei limiti e con le modalita' previste dai rispettivi statuti
 
Articolo 7
(Variazioni di bilancio)

1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 2000, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede alle occorrenti variazioni di bilancio, previa comunicazione da parte del Ministero dei lavori pubblici degli importi spettanti a ciascuna regione o a ciascun ente locale.

Roma, 14 dicembre 2000

p. Il Presidente: BASSANINI
 
Tabella A
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Tabella B
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Tabella C1
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Tabella C2
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Tabella D
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