Gazzetta n. 39 del 16 febbraio 2001 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 dicembre 2000
Criteri di ripartizione e ripartizione tra le regioni delle risorse per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di polizia amministrativa

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 15 marzo 1997, n.59 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Delega al governo per il conferimento di Funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112 e successive modifiche ed integrazioni, recante " Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
Visto, in particolare, l'articolo 10 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, che prevede: "Con le modalita' previste dai rispettivi statuti si provvede a trasferire alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, in quanto non siano gia' attribuite, le funzioni ed i compiti conferiti dal presente decreto legislativo alle regioni a statuto ordinario";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 settembre 2000, recante "individuazione dei beni delle risorse finanziarie, strumentali, umane ed organizzative trasferite alle regioni e agli enti locali per l'esercizio delle Funzioni in materia di polizia amministrativa";
Visto il decreto del Presidente del Consiglia dei Ministri del 8 maggio 2000 recante delega al Ministro per la funzione pubblica per il coordinamento delle attivita' inerenti l'attuazione della legge 59/97;
Visto l'accordo generale quadro sancito, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 31 agosto 1997, n. 281, e dell'articolo del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 del 1998, dalla Conferenza unificata in data 22 aprile 1999, come successivamente modificato ed integrato;
Considerati i risultati dell'istruttoria, concordemente raggiunti in sede tecnica tra Governo, regioni ed enti locali in merito al riparto delle risorse in materia di polizia amministrativa, sulla base dei criteri definiti dall'accordo quadro generale;
Acquisito, in data 20 luglio 2000, il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano unificata, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con la Conferenza Stato, citta' e autonomie locali;
Sentita l'Unione Italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
Acquisito, in data 11 ottobre 2000, il parere della Commissione parlamentare consultiva in ardine all'attuazione della riforma amministrativa, istituita ai sensi dell'art. 5 della legge 15 marzo 1997, n.59 e successive modificazioni;
Sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro della funzione pubblica, il Ministro per gli affari regionali e il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Decreta:
Articolo 1
(ambito operativo)

1. Il presente decreto ripartisce tra le regioni, le province autonome e gli enti locali i beni, le risorse finanziane, umane, strumentali e organizzative ad essi trasferite per l'esercizio delle funzioni e dei compiti in materia di polizia amministrativa, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 settembre 2000 recante "individuazione dei beni delle risorse finanziarie, strumentali, umane ed organizzative trasferite alle regioni e agli enti locali in materia di polizia ammistrativa".
 
Articolo 2
(riparto delle risorse finanziarie)

1. Le risorse finanziarie, individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 settembre 2000 nell'ammontare complessivo di lire 6100 milioni, sono ripartite tra le regioni, province e comuni sulla base dell'entita' delle funzioni assegnate, nelle percentuale del 30% per le regioni, del 30% per le province e del 40% per i comuni.
2. Le risorse finanziarie assegnate alle regioni, pari a complessive lire 180 milioni, sono ripartite tra le singole regioni, sulla base dell'entita' demografica di ognuna di esse, cosi come specificato nell'allegata tabella A), che fa parte integrante del presente decreto.
3. Con successivo DPCM verranno individuati i criteri di riparto ed i riparti, tra le singole province e i singoli comuni, delle risorse finanziarie complessivamente attribuite ai predetti enti, per l'esercizio delle funzioni ad essi direttamente conferite dal decreto legislativo 112/98.
 
Articolo 3
(riparto delle risorse umane)

1. Le risorse umane, individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 settembre 2000, nel numero complessivo di 123 unita', sono ripartite per ambiti territoriali regionali, sulla base del peso demografico di ogni regione, come indicato nella tabella B), che fa parte integrante del presente decreto.
2. Le risorse umane assegnate a ciascun ambito territoriale regionale sono ripartite tra le regioni, le province e i comuni sulla base dell'entita' delle funzioni assegnate, nelle percentuali del 30% per le regioni, del 30% per le province e del 40%, per i comuni.
3. Con successivo D.PCM verranno individuati i criteri di riparto ed i riparti, tra le singole province e i singoli comuni, delle risorse umane complessivamente attribuite ai predetti enti, per l'esercizio delle funzioni ad essi direttamente conferite dal decreto legislativo 112/98.
 
Articolo 4
(regioni a statuto speciale)

1. Ai fini dell'esercizio da parte delle regi oni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano delle funzioni e dei compiti di cui all'articolo 1, le risorse ripartite con presente decreto, sono trasferite contestualmente al conferimento delle funzioni stesse e sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e nei limiti e con le modalita' previste dal rispettivi statuti.
Roma. 14 dicembre 2000
p. Il Presidente: BASSANINI
 
Tabella A
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Tabella B
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