Gazzetta n. 41 del 19 febbraio 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE FINANZE
CIRCOLARE 29 dicembre 2000, n. 244
Zona franca della Valle d'Aosta - Contingenti di merci in esenzione fiscale previsti dalla legge 3 agosto 1949, n. 623.

Alle Direzioni compartimentali
delle dogane e delle II.II.
Alla Direzione compartimentale per
le contabilita' centralizzate
Alle Direzioni delle circoscrizioni
doganali
Alle Dogane
Agli U.T.F.
e, per conoscenza:
Alla Direzione centrale dei servizi
doganali
Alla Direzione centrale A.G.P. e
servizi informatici e tecnici
Alla Direzione centrale della
imposizione indiretta sulla
produzione e sui consumi
Alla Direzione centrale per
l'analisi merceologica ed il
laboratorio chimico
Al Servizio ispettivo centrale
Al Comando generale della Guardia
di finanza
Al Servizio consultivo ispettivo
tributario
Al Dipartimento delle entrate
Al Ministero per le politiche
agricole
Alla Regione autonoma della Valle
d'Aosta
Alla Camera di commercio, industria
e artigianato di Aosta
Alla Camera di commercio
internazionale
Alla Confederazione generale
dell'industria italiana
Alla confederazione generale
dell'agricoltura
Alla Confederazione generale
italiana del commercio, del turismo
e dei servizi
All'Unione italiana camere di
commercio, industria ed artigianato
Al Consiglio nazionale degli
spedizionieri doganali
Alla Federazione nazionale
spedizionieri italiani
All'Associazione nazionale
commercio estero (A.N.C.E.)
All'Associazione fra le societa'
italiane per azione - ASSONIME

E' stato segnalato a questo Dipartimento:
a) che alcune aziende della Valle d'Aosta, anziche' collocare nell'ambito della propria regione, per essere quivi consumati, prodotti ottenuti con l'impiego di zucchero importato in esenzione dai diritti doganali, vendono, ai sensi e per gli effetti del regolamento regionale n. 1/1994, tali prodotti fuori della Valle medesima con gravi distorsioni della concorrenza;
b) che in conseguenza di cio' si e' determinata una situazione particolare che ha dato origine ad un'evoluzione tutt'altro che univoca dei contesti accesi a fronte dei processi verbali elevati dai militari della Guardia di finanza operanti alle dipendenze della compagnia di Aosta, essendo state assunte posizioni contrastanti a fronte di situazioni del tutto identiche.
Al riguardo, premesso che la problematica e' circoscritta all'importazione dei contingenti di zucchero in esenzione dai diritti doganali, con esclusione, quindi, dell'imposta di fabbricazione sullo zucchero, essendo stata la stessa abolita dall'art. 35 del decreto-legge n. 331/1993, convertito con la legge n. 427/1993, la scrivente osserva che dalla lettura letterale ed ontologica dei dati normativi del regime di esenzione previsto dalla legge originaria n. 623 del 3 agosto 1949 e dal regolamento 29 gennaio 1973 emerge che detto regime e' rivolto esclusivamente a vantaggio della popolazione locale per il soddisfacimento dei propri bisogni personali.
Il regolamento regionale n. 1 del 14 marzo 1994, di interpretazione autentica del predetto regolamento 29 gennaio 1973, affermando che l'utilizzazione dei prodotti contingentati nei processi produttivi contemplati nel regolamento del 1973 "... deve essere considerata a tutti gli effetti consumo nel territorio regionale" consente, a sua volta, ai produttori locali l'adozione di procedure formalmente legittime, ma sostanzialmente distorsive del mercato, consistenti, appunto, nel destinare alla vendita fuori della Valle d'Aosta merce prodotta in territorio valdostano con l'impiego di prodotti contingentati, beneficiando, percio' stesso di costi produttivi ridotti.
Tale sistema commerciale, benche' consentito dal regolamento regionale, si colloca al di fuori dell'operativita' teleologica sia della legge n. 623/1949 che del regolamento del 1973, i cui motivi ispiratori vanno rintracciati ed identificati con le disagiate condizioni economiche e geografiche della Valle d'Aosta elevata, per cio' stesso, a zona franca dalla predetta legge n. 623/1949, i cui caratteri derogatori del modello di zona franca prevista dal codice doganale comunitario, fatti salvi dall'art. 307, 1o comma, del trattato di Roma.
Ne consegue che il regolamento regionale in questione non puo' che essere interpretato, come suggerito dall'Avvocatura generale dello Stato col parere prot. n. 142239 del 29 dicembre 1998, nel senso che il prodotto di cui all'oggetto gode dell'esenzione fiscale se e' venduto nel territorio regionale o e' inserito in un prodotto trasferito al consumatore finale regionale, con l'esclusione di benefici fiscali in caso di successive fasi di commercializzazione che destinino il prodotto fuori dall'ambito regionale.
Alla luce delle considerazioni svolte, per quanto concerne il contenzioso che si e' determinato in materia, tenuto conto delle condizioni di incertezza sulla portata del menzionato regolamento regionale nell'ambito del quadro normativo di riferimento, si ritiene, in base alle disposizioni contenute nell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e nell'art. 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212, di dover soprassedere, limitatamente alle fattispecie pregresse ancora pendenti, dal recupero delle somme, eventualmente dovute dagli operatori economici interessati a titolo di sanzione amministrativa.
Cio' posto e dovendo, per il futuro, ancorare, per ragioni collegate ad esigenze di certezza e stabilita', l'irrogazione delle sanzioni in materia ad una data ben precisa, si ritiene che tale data possa coincidere, come suggerito dall'ufficio del coordinamento legislativo, appositamente interpellato al riguardo, con quella della presente circolare che verra' portata a conoscenza degli interessati con i consueti mezzi di pubblicita'.
Pertanto, allo scopo di consentirne la completa e agevole conoscenza, si ritiene che la data medesima possa farsi coincidere con il quindicesimo giorno dalla data di divulgazione della presente.
Roma, 29 dicembre 2000
Il direttore generale: Guaiana
 
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