Gazzetta n. 42 del 20 febbraio 2001 (vai al sommario)
LEGGE 2 febbraio 2001, n. 15
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina, fatto a Buenos Aires il 6 aprile 1998.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:
Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo di collaborazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina, fatto a Buenos Aires il 6 aprile 1998.
 
Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, dalla data della sua entrata in vigore, secondo quanto disposto dall'articolo 28 dell'Accordo.
 
Art. 3. 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1.581 per l'anno 2000, in lire 1.562 milioni per l'anno 2001 ed in lire 1.581 milioni annue a decorrere dal 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
Art. 4. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 2 febbraio 2001

CIAMPI

Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Dini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Fassino
 
ACCORDO DI COLLABORAZIONE CULTURALE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA
ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARGENTINA

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Argentina, nel prosieguo denominate le "Parti":
desiderosi di rafforzare i legami di amicizia fra i due Stati e di promuovere la reciproca comprensione e conoscenza attraverso lo sviluppo delle relazioni culturali e educative;
concordando sul fatto che l'origine italiana di una parte rilevante della popolazione argentina contribuisce al rafforzamento degli scambi culturali in tutti i settori della creativita' artistica;
riconoscendo l'esistenza di un collegamento stabile fra un Paese di grande tradizione latino americana e un Paese europeo che custodisce, oltre ad una vasta eredita' culturale, una parte cospicua del patrimonio artistico mondiale;
hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Le Parti incrementeranno la cooperazione culturale e educativa e la realizzazione di attivita' che favoriscano la conoscenza dei rispettivi patrimoni culturali.

Art. 2

Le Parti promuoveranno lo scambio di artisti e di manifestazioni nei settori della musica, danza, teatro, cinema, arti figurative. Ugualmente si scambieranno periodicamente di mostre rappresentative del patrimonio artistico e culturale di ciascuno dei due Paesi, e promuoveranno la partecipazione a festival, rassegne cinematografiche e altre manifestazioni di rilievo rappresentative del patrimonio artistico e culturale di ciascuno dei due Paesi.
Ciascuna Parte favorira' la promozione e la divulgazione delle manifestazioni culturali della controparte nel proprio territorio, attraverso i mezzi di comunicazione disponibili.

Art. 3

Al fine di favorire la conoscenza delle rispettive letterature, ciascuna Parte promuovera' l'edizione, la coedizione e la traduzione delle principali opere letterarie di autori nazionali dell'altro Paese e stimolera' le istituzioni pubbliche e private, specialmente le associazioni, di scrittori e artisti, nonche' gli Enti promotori di pubblicazioni, affinche' inviino le proprie pubblicazioni di qualunque tipo, alle biblioteche nazionali dell'altro Paese.

Art. 4

Le Parti si impegnano a favorire quelle iniziative che, nel rispetto della legislazione interna, promuovano e sviluppino la conoscenza, la diffusione e l'insegnamento della propria lingua e letteratura anche mediante l'istituzione nel territorio dell'altro Paese di cattedre, centri linguistici, corsi e lettorati presso scuole, universita' e istituti di istruzione superiore.

Art. 5

Le Parti promuoveranno l'organizzazione e la produzione di iniziative culturali congiunte per la presentazione in Paesi terzi.

Art. 6

Le Parti favoriranno la realizzazione di produzioni cinematografiche in regime di coproduzione e codistribuzione nell'ambito della legislazione interna di ciascuna Parte e degli accordi bilaterali esistenti in materia.

Art. 7

Le Parti incoraggeranno i contatti e la collaborazione tra i rispettivi Organismi radio-televisivi.

Art. 8

Le Parti favoriranno la registrazione di opere musicali di autori originari di ambedue i Paesi, su qualsiasi supporto cosi' come la successiva edizione e diffusione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 12.

Art. 9

Le Parti favoriranno la collaborazione in campo archeologico, attraverso scambi di informazioni e di esperienze, simposi, seminari e ricerche comuni, favorendo altresi' l'attivita' delle missioni archeologiche di ciascuno Paese nel territorio dell'altro.

Art.10

Le Parti promuoveranno lo sviluppo delle iniziative e l'interscambio in materia di ricerca storica, di compilazione del materiale bibliografico e di informazione.

Art. 11

Le Parti, si impegnano a mantenere una stretta collaborazione al fine di impedire e reprimere il traffico illegale di opere d'arte, beni culturali, mezzi audiovisivi, documenti e altri oggetti di valore storico, beni soggetti a protezione secondo le rispettive legislazioni sulla proprieta' intellettuale.

Art. 12

Le Parti si impegnano a proteggere nel proprio territorio i diritti di proprieta' intellettuale delle opere dell'altro Paese ai sensi delle convenzioni internazionali alle quali abbiano aderito, ovvero aderiranno in futuro e secondo le rispettive legislazioni interne attualmente in vigore.

Art. 13

Nell'intento di contribuire alla conservazione dei patrimoni artistici dei due Paesi, le Parti favoriranno la realizzazione congiunta di specifici progetti di restauro di monumenti e di opere d'arte di alto valore per la storia dei due Paesi nonche' lo scambio di informazioni ed esperienze nel settore della protezione, conservazione, restauro e valorizzazione dei beni culturali.

Art. 14

Le Parti favoriranno sul proprio territorio, conformemente alle rispettive legislazioni interne, l'attivita' di istituzioni accademiche, scolastiche e culturali dell'altra Parte.
Dette istituzioni e il relativo personale usufruiranno di facilitazioni per il proprio funzionamento, purche' previste da specifiche norme in vigore nel Paese in cui operano.
Le Parti disciplineranno lo status degli Istituti di Cultura attraverso un Accordo specifico.
L'Istituto italiano di Cultura rappresentera' per la parte Italiana la struttura operativa di cui si avvalgono l' Ambasciata d'Italia a Buenos Aires ed i Consolati dipendenti per la realizzazione, delle attivita' di collaborazione culturale tra i due Paesi.

Art. 15

Le Parti incoraggeranno la collaborazione tra Archivi, Biblioteche e i Musei dei due Paesi, attraverso lo scambio di esperti e di materiale.

Art. 16

Le Parti stimoleranno la cooperazione nella modernizzazione delle Amministrazioni dell'istruzione.

Art. 17

Le Parti favoriranno lo sviluppo della collaborazione accademica tra i due Paesi attraverso l'intensificazione delle intese fra universita', l'istituzione di dottorati e lo scambio di docenti e ricercatori.
Le due Parti favoriranno la realizzazione congiunta di programmi di ricerca nonche' l'organizzazione di congressi seminari conferenze e altre attivita' accademiche per la partecipazione di specialisti dei due Stati, al fine di arricchire l'esperienza in tutti i campi della conoscenza.
Nel quadro delle rispettive partecipazioni ai processi di integrazione regionale, le Parti favoriranno la realizzazione di progetti di esecuzione congiunta e associata nei settori della cultura, dell'istruzione e della formazione al fine di promuovere attivita' accademiche comuni, mobilita' di docenti, ricercatori e studenti.
Per realizzare la partecipazione congiunta ai programmi dell'Unione Europea, le Parti favoriranno anche tramite i rispettivi istituti di Cultura, la messa a punto dei progetti e la presentazione degli stessi alle istanze comunitarie.
Nel quadro delle disposizioni previste nell'art. 14 sara' favorita in particolare la creazione di sedi di istituzioni Universitarie di un Paese nell'altro Paese.

Art. 18

Il riconoscimento dei titoli di studio a livello primario e secondario e' regolato attraverso l'Accordo tra i Governi della Repubblica Italiana e della Repubblica Argentina sul "Riconoscimento dei titoli di studio a livello primario e secondario e delle loro denominazioni corrispondenti", firmato a Bologna il 3.12.1997.
Le Parti esamineranno la possibilita' di regolare, attraverso un Accordo specifico in materia, i meccanismi di riconoscimento degli studi, diplomi, certificati e titoli universitari, a fini accademici.
Le Parti si impegnano a riconoscere a tutti gli effetti, i titoli di studio rilasciati, dagli Enti scolastici e universitari legalmente riconosciuti da uno stato e funzionanti nel territorio dell'altro, sempreche' questi siano stati autorizzati al funzionamento in conformita' con le norme di regolamento che ciascun Paese stabilisce agli effetti della realizzazione del presente Accordo e sempreche' i programmi e i piani di studio siano compatibili con quelli vigenti nel Pese dove si richiede il riconoscimento.
Saranno particolarmente favorite le intese dirette tra Universita' dei due Paesi finalizzate all'istituzione di corsi universitari aventi piani di studio congiunti e che prevedano il reciproco riconoscimento degli studi parziali compiuti e dei titoli accademici finali.
Le Parti favoriranno infine il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti nell'ambito di progetti congiunti realizzati nel quadro dei programmi comunitari di cui all'art. 17.

Art. 19

La cooperazione in materia tecnologica e la formazione tecnico-professionale tra le Parti, si realizzera' con gli accordi che su questa materia specifica esse sottoscrivano.

Art. 20

Le Parti offriranno reciprocamente borse di studio a laureati dell'altro Paese, per studi e ricerche a livello postuniversitario.

Art. 21

Le Parti stimoleranno l'organizzazione di corsi per la formazione delle risorse umane, in particolare nelle aree incluse nel presente Accordo.
Le Parti promuoveranno lo scambio di docenti, ricercatori, esperti e altre personalita' del settore educativo e della legislazione, di pubblicazioni, materiale, didattico, specialmente nelle aree dell'Educazione Speciale e dell'educazione Artistica e ogni altro tipo di documentazione relativa all'Educazione.

Art. 22

Le due Parti favoriranno l'invio di attrezzature e materiale per la realizzazione di progetti specifici nel quadro dell'intensificazione della collaborazione educativa, accademica e tra Amministrazioni.

Art. 23

Le Parti potranno, ove lo ritengano necessario, richiedere di comune accordo la partecipazione di Organizzazioni Internazionali, quali l'UNESCO e l'Unione Latina, all'attuazione di programmi o di progetti nei settori contemplati nel presente Accordo e negli accordi complementari da esso derivanti.

Art. 24

Ciascuna Parte favorira', mediante facilitazioni amministrative e fiscali l'ingresso e la permanenza e l'uscita delle persone che partecipano a progetti realizzati nell'ambito del presente Accordo, conformemente alla legislazione sanitaria emigratoria e alla sicurezza interna del proprio Paese.
Per quanto riguarda le attrezzature, e tutto il materiale culturale che possa contribuire all'efficace sviluppo delle iniziative previste nel presente Accordo, le Parti ne faciliteranno l'ingresso e l'uscita nel e dal proprio territorio, conformemente alle disposizioni di legge vigenti, e per il tempo necessario allo svolgimento di dette manifestazioni.

Art. 25

Per dare applicazione al presente Accordo, le parti hanno deciso di istituire una Commissione mista, incaricata di esaminare il progresso della cooperazione culturale e di concretizzare programmi esecutivi pluriennali.
La Commissione, che sara' convocata attraverso i canali diplomatici, si riunira' alternativamente nelle rispettive capitali.

Art. 26

I mezzi finanziari necessari all'esecuzione del Programmi Culturali congiunti, previsti dal presente Accordo saranno fissati secondo le disposizioni della legislazione interna di ciascun Paese.

Art. 27

I suoli, gli edifici o parte di edifici di proprieta' dello Stato o delle istituzioni culturali di ciascuna delle Parti sono esentati, nel territorio dell'altra, dalle imposte dirette erariali che colpiscono detti immobili e i loro redditi, a condizione che gli immobili stessi siano adibiti da dette istituzioni alle finalita' del presente Accordo.
Alla stessa condizione e' esente dalle proposte e tasse il trasferimento dei diritti di proprieta' degli immobili a favore degli Istituti Culturali
Le Parti favoriranno inoltre reciprocamente le esenzioni dai diritti doganali per l'importazione di oggetti di arredamento, di materiale didattico, di studio o scientifico e di altro materiale richiesto per la costituzione e il funzionamento delle istituzioni culturali di cui all'art. 14, ivi compresi libri riviste, giornali, pubblicazioni periodiche, registrazioni, riproduzioni artistiche, dischi CD ROM, cassette e video cassette, cosi' come di altro materiale che contribuisca allo sviluppo, delle attivita' previste nel presente Accordo, nella misura in cui non costituiscano oggetti di lusso. Per i film didattici, di informazione e di documentazione verra' agevolata l'importazione in franchigia con l'obbligo della riesportazione. sp;
Art. 28

Il presente Accordo sara' soggetto a ratifica ed entrera' in vigore nella data in cui le Parti si scambieranno i rispettivi strumenti.
Il presente Accordo sostituisce l'Accordo culturale del 12 aprile 1961.

Art. 29

1. Il presente Accordo avra' durata illimitata e potra' essere modificato per iscritto per mutuo consenso.
2. Il presente Accordo potra' essere denunciato per iscritto da ognuna delle Parti in qualsiasi momento. La denuncia avra' effetto sei mesi dopo la notifica all'altra Parte contraente e non incidera' sull'esecuzione dei Programmi in corso concordati durante il periodo di vigenza del presente Accordo, salvo che entrambe le Parti decidano diversamente.
In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.
Fatto a Buenos Aires il sei aprile millenovecentonovantotto in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e spagnola, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA REPUBBLICA ARGENTINA

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 4571):
Presentato dal Ministro degli affari esteri (Dini) il
6 aprile 2000.
Assegnato alla 3a commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 23 maggio 2000 con pareri delle commissioni
1a, 5a, 6a, 7a, 10a.
Esaminato dalla 3a commissione il 1o giugno 2000.
Relazione scritta annunciata l'11 luglio 2000 (atto n.
4571/A - relatore sen. Corrao).
Esaminato in aula ed approvato il 12 luglio 2000.
Camera dei deputati (atto n. 7211):
Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 18 luglio 2000 con pareri delle commissioni
I, II, V, VI, VII, XI.
Esaminato dalla III commissione il 20 dicembre 2000 e
il 17 gennaio 2001.
Esaminato in aula il 22 gennaio 2001 e approvato il
23 gennaio 2001.
 
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