Gazzetta n. 43 del 21 febbraio 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
DECRETO 5 febbraio 2001
Recepimento della direttiva 2000/1/CE della Commissione del 14 gennaio 2000 che adegua al progresso tecnico la direttiva 89/173/CEE del Consiglio concernente taluni elementi e caratteristiche dei trattori agricoli o forestali a ruote.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI
E DELLA NAVIGAZIONE
di concerto con
IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie afferenti a materie disciplinate dallo stesso codice;
Visto l'art. 106 del nuovo codice della strada che ai commi 5 e 7 stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti e della navigazione e del Ministro dell'agricoltura e foreste nel frattempo divenuto Ministro delle politiche agricole e forestali a decretare in materia di norme costruttive e funzionali delle macchine agricole ispirandosi al diritto comunitario;
Vista la legge 8 agosto 1977, n. 572, recante le norme di attuazione delle direttive delle Comunita' europee concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei tipi di trattori agricoli o forestali a ruote, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 25 agosto 1977;
Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1991, recante le norme di attuazione di cui alla direttiva 89/173/CEE, relativo all'omologazione parziale CEE dei tipi di trattori agricoli o forestali a ruote per quanto concerne taluni dispositivi e caratteristiche, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 1992;
Vista la direttiva 2000/1/CE della commissione del 14 gennaio 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L21 del 26 gennaio 2000, che adegua al progresso tecnico la direttiva 89/173/CEE del consiglio relativa ai suddetti elementi e caratteristiche;

A d o t t a

il seguente decreto:
Art. 1.
1. Le prescrizioni del presente decreto si applicano: alla omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote indicati nella legge dell'8 agosto 1977, n. 572.
2. I capi I, II, IV e V dell'allegato 8 al decreto ministeriale 5 agosto 1991 sono modificati conformemente all'allegato al presente decreto.
 
Art. 2.
1. A decorrere dal 1o luglio 2000 non e' consentito:
rifiutare, per un tipo di trattore, l'omologazione CE o il rilascio del documento di cui all'art. 10, paragrafo 1, terzo trattino della direttiva 74/150/CEE, o l'omologazione di portata nazionale, oppure;
rifiutare la prima immissione in circolazione dei trattori, se tali trattori sono conformi alle prescrizioni del decreto ministeriale 5 agosto 1991 come modificato dal presente decreto.
2. A decorrere dal 1o gennaio 2001 non e' consentito:
rilasciare il documento di cui all'art. 10, paragrafo 1, terzo trattino, della direttiva 74/150/CEE per un tipo di trattore, se detto trattore non e' conforme alle prescrizioni del decreto ministeriale 5 agosto 1991 come modificato dal presente decreto;
accordare l'omologazione di portata nazionale di un tipo di trattore se esso non e' conforme alle prescrizioni del decreto ministeriale 5 agosto 1991 come modificato dal presente decreto.
 
Art. 3.
1. L'allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 febbraio 2001
Il Ministro
dei trasporti e della navigazione
Bersani
Il Ministro delle politiche agricole e forestali
Pecoraro Scanio
 
Allegato
----> vedere allegato da pag. 25 a pag. 29 della G.U. <----
 
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