Gazzetta n. 43 del 21 febbraio 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SANITA'
DECRETO 18 gennaio 2001
Conferma del riconoscimento dell'acqua minerale "Vis sorgente del Ciliegio", in comune di Carpineti.

IL DIRIGENTE GENERALE
del Dipartimento della prevenzione

Vista la domanda in data 30 aprile 1992 con la quale la Societa' Jofin S.r.l., con sede in Bologna, via Nosadella n. 34, ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata "Vis sorgente del Ciliegio" che sgorga nell'ambito della concessione mineraria "Battani" sita in comune di
Carpineti (Reggio Emilia);
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;
Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;
Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalita' di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;
Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;
Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;
Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;
Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;
Esaminata la documentazione allegata alla domanda;
Visti gli atti d'ufficio;
Visto il parere della III sezione del Consiglio superiore di sanita' espresso nella seduta del 22 novembre 2000: "favorevole affinche' la Societa' Jofin S.r.l. possa continuare l'utilizzazione dell'acqua minerale Vis sorgente del Ciliegio di Carpineti (Reggio Emilia) ai fini dell'imbottigliamento e della vendita riportando in etichetta la seguente dicitura: "Puo' avere effetti diuretici . La dicitura "stimola la digestione potra' essere confermata solo a seguito di una nuova sperimentazione clinica condotta con metodi piu' moderni e fondata su dati piu' oggettivi (quali ad esempio lo studio dello svuotamento gastrico, dello svuotamento colecistico)";
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
Decreta:
Art. 1.
E' confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale "Vis sorgente del Ciliegio" che sgorga nell'ambito della concessione mineraria "Battani" sita in comune di Carpineti (Reggio Emilia).
 
Art. 2.
L'indicazione che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, puo' essere riportata sulle etichette la seguente: "Puo' avere effetti diuretici".
 
Art. 3.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
Art. 4.
Il presente decreto sara' trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.
Roma, 18 gennaio 2001
p. Il dirigente generale: Scriva
 
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