Gazzetta n. 44 del 22 febbraio 2001 (vai al sommario)
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERAZIONE 21 dicembre 2000
Criteri e relativo riparto dei mutui previsti dalla legge n. 144/1999, art. 28, comma 2, nonche' dell'annualita' residua di cui al decreto-legge n. 8/1993, art. 1, comma 3, convertito nella legge n. 68/1993, a favore dei comuni montani del centro-nord e dei loro consorzi. (Deliberazione n. 129).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, ed in particolare l'art. 1, comma 3, convertito nella legge 19 marzo 1993 n. 68, che attiva limiti di impegno quindicennali per la realizzazione di reti di metanizzazione nei comuni del centro-nord;
Visto l'art. 28 della legge 17 maggio 1999, n. 144, riguardante il completamento del programma di metanizzazione del Mezzogiorno e dei comuni montani del centro-nord;
Visto in particolare il comma 2 del predetto art. 28, della legge n. 144/1999, che concede un contributo decennale a decorrere dall'anno 2000, di lire 10 miliardi annui quale concorso dello Stato nell'ammortamento dei mutui che la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere ai comuni montani del centro-nord o ai loro consorzi, anche non compresi nelle aree in cui opera la legislazione per le aree depresse di cui al regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988;
Visto il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, formulato in data 23 novembre 2000;
Considerato che il citato art. 28, comma 2, della legge n. 144/1999, rifinanzia gli interventi di metanizzazione gia' avviati e finanziati con la legge n. 68/1993, e che a valere su quest'ultima permangono quote di limiti di impegno non ancora attivate;
Ritenuto opportuno ripartire le complessive disponibilita' finanziarie a livello regionale proporzionalmente alla superficie e popolazione montana di ciascuna regione interessata e di applicare i medesimi indicatori, sia alle risorse provenienti dall'art. 28, comma 2, della legge n. 144/1999, che a quelle provenienti dalla legge n. 68/1993, e non ancora utilizzate;
Considerato che il riparto dei contributi, che decorrono dall'anno 2000, deve essere effettuato dal CIPE;
Su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
Delibera:
Sono approvati i seguenti criteri e modalita' per la concessione dei mutui da parte della Cassa depositi e prestiti ai comuni montani del centro-nord e loro consorzi, secondo quanto stabilito dall'art. 28, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144.
E' approvato, sulla base di tali criteri, il riparto tra le regioni e le province autonome delle annualita' di cui all'art. 28, comma 2, della legge n. 144/1999, nonche' delle annualita' residue di cui al decreto-legge n. 8/1993, art. 1, comma 3, convertito in legge n. 68/1993, secondo le allegate tabelle A e B che fanno parte integrante della presente delibera. Soggetti beneficiari:
a) comuni montani e loro consorzi non metanizzati, intendendo non metanizzati tutti i comuni che non hanno completato la rete di distribuzione all'utenza;
b) comuni montani e loro consorzi che devono completare la metanizzazione del loro territorio gia' avviata e finanziata con la legge n. 68/1993, o con altre fonti di finanziamento;
c) comuni montani e loro consorzi che prevedono l'approvvigionamento e la realizzazione di reti alimentate con fonti energetiche alternative al metano o rinnovabili. Riparto.
Tutte le risorse, compresi i residui di cui alla legge n. 68/1993, sono ripartite su base regionale.
Il riparto regionale viene effettuato nella misura proporzionale del 50% in funzione della popolazione montana e nella misura del 50% in funzione del territorio montano. Concorso dello Stato all'ammortamento del mutuo.
Lo Stato concorre per il 50% agli oneri derivanti dalle rate di ammortamento (comprensivi di capitale e interessi). La quota e' elevata all'80% per i comuni compresi nella zona climatica F (con gradi giorno superiori a 3000).
Nel caso in cui le risorse non siano sufficienti a garantire a livello regionale l'intero contributo dell'ultimo progetto inserito utilmente in graduatoria, allo stesso verra' assegnata la disponibilita' residua, a condizione che il soggetto beneficiario assicuri la copertura finanziaria della restante quota. Procedure.
I comuni, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale, devono presentare alle regioni le domande di mutuo sulla base del progetto preliminare.
Le regioni, entro nove mesi dalla data di pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale, devono valutare i progetti sulla base di specifici criteri di priorita' e formulare la relativa graduatoria.
La Cassa depositi e prestiti:
sulla base delle disponibilita' finanziarie regionali e rispettando la graduatoria regionale, richiedera' il progetto definitivo dell'opera ai comuni ammissibili al contributo;
entro tre mesi dalla ricezione della documentazione completa procedera' alla concessione definitiva dei relativi mutui.
Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province Autonome di Trento e Bolzano.
Roma, 21 dicembre 2000
Il Presidente delegato: Visco Registrato alla Corte dei conti l'8 febbraio 2001 Registro n. 1 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 218
 
Tabella A
----> vedere tabella a pag. 60 della G.U. <----
 
Tabella B
----> vedere tabella a pag. 61 della G.U. <----
 
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