Gazzetta n. 45 del 23 febbraio 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 16 febbraio 2001
Proroga del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2001.

IL MINISTRO DELL'INTERNO
d'intesa con
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine puo' essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali;
Visto il precedente decreto del 21 dicembre 2000 con il quale e' stato rinviato al 28 febbraio 2001 il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione per l'anno 2001 da parte degli enti locali;
Considerato che gli enti locali, in sede di predisposizione dei bilanci di previsione per l'anno 2001, non dispongono di dati certi in ordine ai trasferimenti erariali, in quanto si sta ancora procedendo al loro riparto;
Considerato che recentemente sono stati emanati e stanno per essere emanati provvedimenti amministrativi e normativi dettanti i criteri per l'attribuzione di contributi erariali per il cui riparto si attendono specifiche richieste da parte degli enti locali;
Considerato che il processo relativo all'attuazione del federalismo amministrativo comporta scelte organizzative che influiscono conseguentemente sulla predisposizione dei bilanci di previsione;
Considerate le difficolta' riscontrate dagli enti locali in sede di prima predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e dell'elenco annuale dei lavori, cosi' come definiti negli schemi-tipo dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 21 giugno 2000;
Tenuto conto del fatto che il programma triennale dei lavori pubblici e' un necessario ed indispensabile allegato del bilancio di previsione e che, secondo quanto previsto dall'art. 14, comma 10, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, la mancata approvazione del programma annuale impedisce agli enti locali di finanziare qualsiasi opera pubblica;
Ritenuto che appare necessario ed urgente prorogare ulteriormente il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione per l'anno 2001 da parte degli enti locali;
Sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali;
Decreta:
Art. 1.
Il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione per l'anno 2001 da parte degli enti locali e' differito al 31 marzo 2001.
Roma, 16 febbraio 2001

Il Ministro dell'interno
Bianco Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica
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