Gazzetta n. 45 del 23 febbraio 2001 (vai al sommario)
LEGGE 8 febbraio 2001, n. 21
Misure per ridurre il disagio abitativo ed interventi per aumentare l'offerta di alloggi in locazione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:
Art. 1. (Trasferimento ai comuni delle risorse di cui all'articolo 11 della
legge 9 dicembre 1998, n. 431)

1. Il comma 5 dell'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e' sostituito dal seguente: "5. Le risorse assegnate al Fondo di cui al comma 1 sono ripartite, entro il 31 gennaio di ogni anno, tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. A decorrere dall'anno 2001 la ripartizione e' effettuata dal Ministro dei lavori pubblici, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in relazione al fabbisogno accertato dalle regioni e dalle province autonome per l'anno precedente ed in rapporto alla quota di risorse messe a disposizione dalle singole regioni e province autonome, ai sensi del comma 6. Il fabbisogno e' comunicato al Ministero dei lavori pubblici entro il 30 ottobre di ciascun anno". 2. Al comma 7 dell'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Qualora le risorse di cui al comma 5 non siano trasferite ai comuni entro novanta giorni dall'effettiva attribuzione delle stesse alle regioni e alle province autonome, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, previa diffida alla regione o alla provincia autonoma inadempiente, nomina un commissario ad acta; gli oneri connessi alla nomina ed all'attivita' del commissario ad acta sono posti a carico dell'ente inadempiente".



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n.
431, cosi' come modificato dalla legge qui pubblicata e' il
seguente:
"Art. 11 (Fondo nazionale). - 1. Presso il Ministero
dei lavori pubblici e' istituito il Fondo nazionale per il
sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, la cui
dotazione annua e' determinata dalla legge finanziaria, ai
sensi dell'art. 11, comma 3, lettera d), della legge
5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
2. Per ottenere i contributi di cui al comma 3 i
conduttori devono dichiarare sotto la propria
responsabilita' che il contratto di locazione e' stato
registrato.
3. Le somme assegnate al Fondo di cui al comma 1 sono
utilizzate per la concessione, ai conduttori aventi i
requisiti minimi individuati con le modalita' di cui al
comma 4, di contributi integrativi per il pagamento dei
canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili,
di proprieta' sia pubblica sia privata, nonche', qualora le
disponibilita' del Fondo lo consentano, per sostenere le
iniziative intraprese dai comuni anche attraverso la
costituzione di agenzie o istituti per la locazione o
attraverso attivita' di promozione in convenzione con
cooperative edilizie per la locazione, tese a favorire la
mobilita' nel settore della locazione attraverso il
reperimento di alloggi da concedere in locazione per
periodi determinati.
4. Il Ministro dei lavori pubblici, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, previa intesa in sede di conferenza permanente per i
rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, definisce, con proprio decreto, i
requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi
integrativi di cui al comma 3 e i criteri per la
determinazione dell'entita' dei contributi stessi in
relazione al reddito familiare e all'incidenza sul reddito
medesimo del canone di locazione.
5. Le risorse assegnate al Fondo di cui al comma 1 sono
ripartite, entro il 31 gennaio di ogni anno, tra le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano. A decorrere
dall'anno 2001 la ripartizione e' effettuata dal Ministro
dei lavori pubblici, previa intesa in sede di conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, in relazione al
fabbisogno accertato dalle regioni e dalle province
autonome per l'anno precedente ed in rapporto alla quota di
risorse messe a disposizione dalle singole regioni e
province autonome, ai sensi del comma 6. Il fabbisogno e'
comunicato al Ministero dei lavori pubblici entro il
30 ottobre di ciascun anno.
6. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano possono concorrere al finanziamento degli
interventi di cui al comma 3 con proprie risorse iscritte
nei rispettivi bilanci.
7. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano provvedono alla ripartizione fra i comuni delle
risorse di cui al comma 6 nonche' di quelle ad esse
attribuite ai sensi del comma 5, sulla base di parametri
che premino anche la disponibilita' dei comuni a concorrere
con proprie risorse alla realizzazione degli interventi di
cui al comma 3. Qualora le risorse di cui al comma 5 non
siano trasferite ai comuni entro novanta giorni
dall'effettiva attribuzione delle stesse alle regioni e
alle provincie autonome, il Presidente del Consiglio dei
Ministri su proposta del Ministro dei lavori pubblici,
previa diffida alla regione o alla provincia autonoma
inadempiente, nomina un commissario ad acta; gli oneri
connessi alla nomina ed all'attivita' del commissario ad
acta sono posti a carico dell'ente inadempiente.
8. I comuni definiscono l'entita' e le modalita' di
erogazione dei contributi di cui al comma 3, individuando
con appositi bandi pubblici i requisiti dei conduttori che
possono beneficiarne, nel rispetto dei criteri e dei
requisiti minimi di cui al comma 4.
9. Per gli anni 1999, 2000 e 2001, ai fini della
concessione dei contributi integrativi di cui al comma 3,
e' assegnata al Fondo una quota, pari a lire 600 miliardi
per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, delle risorse di
cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, relative alle
annualita' 1996, 1997 e 1998. Tali disponibilita' sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, ad apposita
unita' previsionale di base dello stato di previsione del
Ministero dei lavori pubblici. Le predette risorse,
accantonate dalla deliberazione del C.I.P.E. 6 maggio 1998,
non sono trasferite ai sensi dell'art. 61 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e restano nella
disponibilita' della sezione autonoma della Cassa depositi
e prestiti per il predetto versamento.
10. Il Ministero dei lavori pubblici provvedera', a
valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, ad
effettuare il versamento all'entrata del bilancio dello
Stato nell'anno 2003 delle somme occorrenti per la
copertura delle ulteriori minori entrate derivanti, in tale
esercizio, dall'applicazione dell'art. 8, commi da 1 a 4,
pari a lire 67,5 miliardi, intendendosi ridotta per un
importo corrispondente l'autorizzazione di spesa per l'anno
medesimo determinata ai sensi del comma 1 del presente
articolo.
11. Le disponibilita' del Fondo sociale, istituito ai
sensi dell'art. 75 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate con decreto del Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica al Fondo di cui
al comma 1.".



 
Art. 2.
(Misure per l'emergenza abitativa)

1. Al fine di fronteggiare l'emergenza abitativa, fatte salve le riserve previste dalle vigenti disposizioni legislative, e' aumentata al 60 per cento la quota di cui al secondo comma dell'articolo 17 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94. Gli enti ivi previsti mettono a disposizione dei comuni gli alloggi non locati o che si rendono disponibili per la locazione. Detti alloggi dovranno essere assegnati dai comuni a famiglie per le quali sia avvenuta o debba avvenire azione di rilascio sulla base di appositi elenchi tenuti dai comuni stessi. Alle unita' immobiliari di cui al presente articolo si applicano i canoni di locazione stabiliti dagli accordi locali di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431.



Note all'art. 2:
- Il testo dell'art. 17 del decreto-legge 23 gennaio
1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge
25 marzo 1982, n. 94, e' il seguente:
"Art. 17. - Gli enti e le societa' indicati dall'art.
23 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito,
con modificazioni nella legge 25 febbraio 1980, n. 25,
tenuti per legge, statuto o disposizione dell'autorita' di
vigilanza ad effettuare investimenti immobiliari, nonche'
ogni altro ente pubblico non economico, ad eccezione
dell'istituto di emissione e della Cassa nazionale del
notariato, indipendentemente dalle finalita' istituzionali,
dalla natura e consistenza patrimoniale, devono mensilmente
comunicare al comune nel cui territorio e' sito ciascuno
degli immobili, l'elenco delle unita' immobiliari gia'
destinate ad uso di abitazione che siano o divengano
disponibili in un momento successivo, con l'indicazione
della data di effettiva disponibilita'.
Gli enti e le societa' di cui al primo comma devono,
nella locazione delle unita' immobiliari incluse negli
elenchi mensili, limitatamente ad una quota del trenta per
cento della disponibilita' annuale complessiva, dare
priorita' a coloro che dimostrino che nei loro confronti
sono stati emessi i provvedimenti di rilascio indicati
dell'art. 2, n. 2), del decreto-legge 30 gennaio 1979, n.
21, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo
1979, n. 93, nell'art. 59, numeri 1), 3), 4) e 5) della
legge 27 luglio 1978, n. 392, ovvero emessi per finita
locazione, nonche' a coloro che abbiano sottoscritto un
verbale di conciliazione.
Decorsi trenta giorni dall'invio della comunicazione di
cui al primo comma senza che i soggetti indicati nel comma
precedente abbiano richiesto all'ente o alla societa' la
locazione degli immobili compresi nell'elenco, gli enti e
le societa' possono liberamente disporre degli immobili
medesimi.
Il legale rappresentante degli enti e delle societa' di
cui al primo comma, il quale indebitamente ometta o ritardi
la comunicazione mensile ivi prevista, ovvero renda una
dichiarazione non veritiera e' soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire cinque
milioni.
Chiunque in qualita' di legale rappresentante ovvero di
mandatario di uno degli enti o societa' indicati nel primo
comma stipuli un contratto di locazione relativamente ad un
immobile la cui disponibilita' non sia stata
tempestivamente resa nota ai sensi del primo comma e'
soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire
trecentomila a lire un milione.
Competente ad accertare l'infrazione e ad ingiungere il
pagamento della sanzione e' il prefetto della provincia
nella quale si trova l'immobile la cui disponibilita' non
e' stata tempestivamente resa nota.
Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni
della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Nel primo comma dell'art. 21 del decreto-legge
25 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni
nella legge 15 febbraio 1980, n. 25, dopo le parole "sulla
necessita' del locatore sono inserite le parole "o sulla
finita locazione .
Nel secondo e nel terzo comma del medesimo articolo le
parole "20 per cento e "10 per cento sono rispettivamente
sostituite con le parole "40 per cento e "20 per cento .
Le disposizioni di cui al secondo e terzo comma del
medesimo articolo, come sopra modificato, si applicano fino
al 31 dicembre 1984.".
- Il testo dell'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre
1998, n. 431, e' il seguente:
"3. In alternativa a quanto previsto dal comma 1 le
parti possono stipulare contratti di locazione, definendo
il valore del canone, la durata del contratto, anche in
relazione a quanto previsto dall'art. 5, comma 1, nel
rispetto comunque di quanto previsto dal comma 5 del
presente articolo, ed altre condizioni contrattuali sulla
base di quanto stabilito in appositi accordi definiti in
sede locale fra le organizzazioni della proprieta' edilizia
e le organizzazioni dei conduttori maggiormente
rappresentative, che provvedono alla definizione di
contratti-tipo. Al fine di promuovere i predetti accordi, i
comuni, anche in forma associata, provvedono a convocare le
predette organizzazioni entro sessanta giorni dalla
emanazione del decreto di cui al comma 2 dell'art. 4. I
medesimi accordi sono depositati, a cura delle
organizzazioni firmatarie, presso ogni comune dell'area
territoriale interessata.".



 
Art. 3.
(Programma sperimentale per la riduzione del disagio abitativo)

1. Al fine di avviare a soluzione le piu' manifeste condizioni di disagio abitativo, il Ministro dei lavori pubblici promuove, ai sensi dell'articolo 59 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, un programma sperimentale di edilizia residenziale da realizzare con risorse attivate da comuni, IACP comunque denominati, imprese e cooperative di abitazione e con il concorso finanziario dello Stato. Il programma, i cui interventi sono preferibilmente localizzati nei comuni ad alta tensione abitativa e nelle aree soggette a recupero urbano, e' finalizzato ad incrementare l'offerta di alloggi da destinare permanentemente alla locazione a canone convenzionato di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, o da assegnare alle condizioni determinate in base alle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica, prioritariamente per rispondere alle esigenze abitative di categorie sociali deboli e di nuclei familiari soggetti a provvedimenti esecutivi di sfratto. 2. Sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 70 miliardi a decorrere dall'anno 2000 e di lire 11 miliardi a decorrere dall'anno 2001, quale concorso dello Stato alla realizzazione del programma di cui al comma 1 e da corrispondere sotto forma di contributi ai soggetti attuatori, con le modalita' stabilite dal decreto di cui al comma 4. 3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 70 miliardi per l'anno 2000 e a lire 81 miliardi a decorrere dall'anno 2001, si provvede, per gli anni 2000, 2001 e 2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici. 4. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici vengono definite, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalita' di applicazione ed erogazione dei finanziamenti.



Note all'art. 3:
- Il testo dell'art. 59 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112, e' il seguente:
"Art. 59 (Funzioni mantenute allo Stato). - 1. Sono
mantenute allo Stato le funzioni e i compiti relativi:
a) alla determinazione dei princi'pi e delle
finalita' di carattere generale e unitario in materia di
edilizia residenziale pubblica, anche nel quadro degli
obiettivi generali delle politiche sociali;
b) alla definizione dei livelli minimi del servizio
abitativo, nonche' degli standard di qualita' degli alloggi
di edilizia residenziale pubblica;
c) al concorso, unitamente alle regioni ed agli altri
enti locali interessati, all'elaborazione di programmi di
edilizia residenziale pubblica aventi interesse a livello
nazionale;
d) alla acquisizione, raccolta, elaborazione,
diffusione e valutazione dei dati sulla condizione
abitativa; a tali fini e' istituito l'Osservatorio della
condizione abitativa;
e) alla definizione dei criteri per favorire
l'accesso al mercato delle locazioni dei nuclei familiari
meno abbienti e agli interventi concernenti il sostegno
finanziario al reddito.".
- Per il comma 3, dell'art. 2, della legge 9 dicembre
1998, n. 431, vedi le note all'art. 2.



 
Art. 4.
(Programma innovativo in ambito urbano)

1. Il Ministero dei lavori pubblici promuove, coordinandolo, ai sensi dell'articolo 54, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con programmi di altre amministrazioni dello Stato gia' dotati di autonomi finanziamenti, un programma innovativo in ambito urbano finalizzato prioritariamente ad incrementare, con la partecipazione di investimenti privati, la dotazione infrastrutturale dei quartieri degradati di comuni e citta' a piu' forte disagio abitativo ed occupazionale e che preveda, al contempo, misure ed interventi per incrementare l'occupazione, per favorire l'integrazione sociale e l'adeguamento dell'offerta abitativa. 2. Per il finanziamento del programma di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa di lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici. Al relativo onere si provvede me- diante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici. 3. Le residue disponibilita' finanziarie di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, accertate al 31 dicembre 1999, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate al Ministero dei lavori pubblici per essere destinate al programma di cui al comma 1. 4. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici vengono definiti, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli indirizzi e i contenuti del programma di cui al comma 1 e le modalita' di attribuzione ed erogazione dei finanziamenti.



Note all'art. 4:
- Il testo della lettera e), comma 1, dell'art. 54, del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e' il seguente:
"1. Sono mantenute dallo Stato, ai sensi dell'art. 3,
comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, le
funzioni relative:
a)-d) (omissis);
e) alla promozione di programmi innovativi in ambito
urbano che implichino un intervento coordinato da parte di
diverse amministrazioni dello Stato".
- Il testo dell'art. 7, comma 1, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 284, e' il seguente:
"1. Sono abrogate le norme del titolo secondo della
legge 5 agosto 1978, n. 457, fermo restando quanto
stabilito dall'art. 18, comma 2, della legge 30 aprile
1999, n. 136. Le disponibilita' finanziarie della sezione
autonoma per l'edilizia residenziale, di cui all'art. 12,
comma 1, della legge 5 agosto 1978, n. 457, accertate al 31
dicembre 1999, sono devolute al fondo di dotazione della
Cassa depositi e prestiti. Il fondo di riserva della
sezione autonoma per l'edilizia residenziale, accertato al
31 dicembre 1999, confluisce nel fondo di riserva della
Cassa depositi e prestiti. Tutte le attivita' e le
passivita' della sezione autonoma per l'edilizia
residenziale, accertate al 31 dicembre 1999, al netto dei
fondi trasferiti alle regioni dall'art. 61 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, di quelli da destinare
ai programmi finanziati direttamente dal CER anteriormente
e posteriormente alla data di entrata in vigore della legge
5 agosto 1978, n. 457, le cui leggi di stanziamento sono
individuate nell'intesa da raggiungere in seno alla
Conferenza Stato-regioni di cui all'art. 63 dello stesso
decreto legislativo e di quelli di cui all'art. 11, comma
9, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, sono trasferite
alla Cassa depositi e prestiti. Le eventuali risorse
disponibili sono impiegate nelle forme ed ai tassi da
stabilirsi con decreto del Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, su proposta del
direttore generale, sentito il consiglio di
amministrazione.".



 
Art. 5. (Attuazione del programma straordinario di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 mag- gio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203)

1. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici sono stabiliti i limiti di reddito, i criteri per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione nonche' i requisiti degli assegnatari degli alloggi di edilizia sovvenzionata ed agevolata realizzati con i finanziamenti del programma straordinario di edilizia residenziale finalizzato a favorire la mobilita' dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato, ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203. 2. Gli alloggi finanziati ai sensi dell'articolo 18 del citato decreto-legge n. 152 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 203 del 1991, per i quali siano venute meno in tutto o in parte le finalita' originariamente attestate dal prefetto territorialmente competente, in mancanza di richieste da parte dei dipendenti dello Stato impegnati nella lotta alla criminalita' organizzata, sono assegnati sulla base delle norme relative all'edilizia residenziale pubblica vigenti in ogni regione.



Nota all'art. 5:
- Il testo dell'art. 18 del decreto-legge 13 maggio
1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
luglio 1991, n. 203, e' il seguente:
"Art. 18. - 1. Per favorire la mobilita' del personale
e' avviato un programma straordinario di edilizia
residenziale da concedere in locazione o in godimento ai
dipendenti delle amministrazioni dello Stato quanto e'
strettamente necessario alla lotta alla criminalita'
organizzata, con priorita' per coloro che vengano
trasferiti per esigenze di servizio. Alla realizzazione di
tale programma si provvede:
a) per l'edilizia agevolata, con limite d'impegno di
lire 50 miliardi a valere sul limite d'impegno di lire 150
miliardi relativo al 1990 previsto al comma 3, dell'art.
22, della legge 11 marzo 1988, n. 67;
b) per l'edilizia sovvenzionata, con un finanziamento
di 900 miliardi alla cui copertura si provvede con prelievo
di 300 miliardi per anno dei proventi relativi ai
contributi di cui al primo comma, lettere b) e c),
dell'art. 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, relativi
agli anni 1990, 1991 e 1992. La restante parte di tali
proventi e' ripartita fra le regioni, ferma restando la
riserva di cui all'art. 2, primo comma, lettera c), della
legge 5 agosto 1978, n. 457.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati dai
comuni, dagli IACP, da imprese di costruzione e loro
consorzi e da cooperative e da loro consorzi. I contributi
di cui al comma 1, lettera a), sono concessi, anche
indipendentemente dalla concessione di mutui fondiari ed
edilizi, a parita' di valore attuale in un'unica soluzione
o in un numero massimo di diciotto annualita' costanti,
ferma restando l'entita' annuale complessiva del limite di
impegno autorizzato a carico dello Stato. Il Comitato
esecutivo del CER determina gli ulteriori criteri per le
erogazioni dei contributi nonche' il loro ammontare
massimo.
In caso di alienazione degli alloggi di edilizia
agevolata l'atto di trasferimento deve prevedere
espressamente, a pena di nullita', il passaggio in capo
all'acquirente degli obblighi di locazione nei tempi e con
le modalita' stabilite dal CIPE.
3. Il programma di cui al comma 1 e' finalizzato alla
realizzazione di interventi di recupero del patrimonio
edilizio anche mediante l'acquisizione di edifici da
recuperare, di interventi di nuova costruzione, nonche'
alla realizzazione delle necessarie opere di
urbanizzazione.
Gli interventi possono far parte di programmi
integrati, ai quali si applica il disposto del comma 5.
4. Alla realizzazione del programma straordinario di
cui al comma 1 si applicano le procedure previste dall'art.
3, comma 7-bis, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985,
n. 118. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto il
comitato esecutivo del CER stabilisce le modalita' per la
presentazione delle domande.
5. Al fine di assicurare la disponibilita' delle aree
necessarie alla realizzazione del programma straordinario
di cui al comma 1, si applica l'art. 8, nono comma, del
decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25. Per
l'acquisizione delle aree e per la realizzazione delle
opere di urbanizzazione, la Cassa depositi e prestiti e'
autorizzata a concedere ai comuni interessati mutui
decennali senza interessi secondo le modalita' ed alle
condizioni da stabilire con apposito decreto del Ministro
del tesoro, di concerto con il Ministro dei lavori
pubblici, utilizzando le disponibilita' del Fondo speciale
costituito presso la Cassa stessa, ai sensi dell'art. 45
della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive
modificazioni ed integrazioni.
5-bis. Sono consentiti atti di cessione, con
destinazione vincolata alla realizzazione di programmi di
edilizia residenziale pubblica o convenzionata, di beni
immobili dello Stato e delle aziende autonome statali,
anche se dotate di personalita' giuridica, indicati nel
libro terzo, titolo I, capo II, del codice civile, non
indispensabili ad usi governativi, ai comuni che ne
facciano richiesta entro il 30 aprile di ogni anno e, in
sede di prima applicazione, entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.
5-ter. I Ministri competenti, sentiti l'intendenza di
finanza, gli uffici tecnici erariali e gli altri uffici
centrali e periferici competenti, procedono, entro
centoventi giorni dal ricevimento della domanda di cui al
comma 5-bis, all'individuazione delle aree disponibili per
le cessioni, alla loro valutazione con riferimento
all'attuale consistenza e destinazione nonche' alla
cessione al comune richiedente.
5-quater. Nella regione Trentino-Alto Adige il
programma straordinario di cui al comma 1 e' limitato agli
interventi diretti ai dipendenti dello Stato ivi trasferiti
per esigenze di servizio.
6. Gli enti pubblici comunque denominati, che
gestiscono forme di previdenza e di assistenza, sono tenuti
ad utilizzare per il periodo 1990-1995 una somma, non
superiore al 40% dei fondi destinati agli investimenti
immobiliari, per la costruzione e l'acquisto di immobili a
destinazione residenziale, da destinare a dipendenti
statali trasferiti per esigenze di servizio, tenendo conto
nella costruzione e nell'acquisto di immobili della
densita' abitativa e della consistenza degli uffici
statali. "L'acquisto da parte degli enti pubblici
previdenziali non puo' essere riferito agli immobili
costruiti con i contributi dello Stato .
7. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale determina,
con proprio decreto, di concerto con il Ministro del
tesoro, l'ammontare delle risorse da destinare agli
interventi di cui al comma 6.".



 
Art. 6.
(Riprogrammazione di fondi di edilizia residenziale pubblica)

1. I fondi di edilizia residenziale sovvenzionata ed agevolata, gia' attribuiti alle regioni, possono essere riprogrammati dalle stesse anche in difformita' dagli obiettivi fissati dalle delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai sensi dell'articolo 2 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni. 2. All'articolo 17 della legge 30 aprile 1999, n. 136, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "2-bis. Le regioni possono confermare, comunque, la destinazione dei fondi per l'acquisto da parte dei comuni di immobili da destinare ai soggetti di cui al comma 1". 3. Le regioni, qualora non abbiano ancora adottato apposite norme, provvedono alla programmazione delle risorse finanziarie di cui all'articolo 25 della legge 8 agosto 1977, n. 513, ed autorizzano gli enti gestori degli alloggi di edilizia residenziale pubblica all'utilizzo diretto delle risorse per le finalita' previste dal medesimo articolo 25 della legge n. 513 del 1977. 4. Nei limiti dei vigenti stanziamenti di bilancio, le eventuali economie di contributo derivanti dall'applicazione dell'articolo 29 della legge 13 maggio 1999, n. 133, sono destinate al finanziamento di programmi di edilizia residenziale finalizzati ad incrementare l'offerta di alloggi da destinare permanentemente alla locazione. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e il Ministero dei lavori pubblici, ciascuno per i fondi di propria competenza, determinano le modalita' di utilizzo di tali economie.



Note all'art. 6:
- Il testo dell'art. 2 della legge 5 agosto 1978, n.
457, e' il seguente:
"Art. 2 (Competenze del C.I.P.E.). - Il C.I.P.E.,
previo parere della commissione consultiva interregionale
per la programmazione economica, indica gli indirizzi
programmatici per l'edilizia residenziale e in particolare:
a) determina le linee d'intervento nel settore
dell'edilizia residenziale, secondo gli obiettivi della
programmazione economica nazionale, con particolare
riguardo al soddisfacimento dei fabbisogni abitativi
prioritari, alla riduzione dei costi di costruzione e di
gestione e all'esigenza dell'industrializzazione del
settore;
b) indica e quantifica le risorse finanziarie da
destinare all'edilizia residenziale;
c) determina la quota minima degli incrementi delle
riserve tecniche degli istituti di previdenza e delle
imprese di assicurazione da destinare al finanziamento
dell'edilizia convenzionata ed agevolata, anche attraverso
la sottoscrizione di titoli emessi dalla Cassa depositi e
prestiti nonche' da altri istituti autorizzati ad
esercitare il credito fondiario sul territorio della
Repubblica;
d) determina i criteri generali per la ripartizione
delle risorse finanziarie tra i vari settori d'intervento;
e) indica i criteri per la ripartizione delle risorse
finanziarie tra le regioni, ivi comprese quelle da
destinare all'edilizia rurale, e stabilisce la quota minima
degli interventi che non puo' comunque, essere inferiore al
40 per cento del complesso di essi da destinare ai
territori di cui all'art. 1 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, che approva il
testo unico delle norme sugli interventi straordinari nel
Mezzogiorno;
f) determina le quote, per un importo non superiore
all'1 per cento dei finanziamenti di edilizia sovvenzionata
ed al tre per cento dei finanziamenti di edilizia agevolata
da destinare all'anagrafe degli assegnatari di abitazioni
di edilizia residenziale comunque fruenti di contributi
dello Stato e ad iniziative di ricerca, studi e
sperimentazione nel settore dell'edilizia residenziale.
Il C.I.P.E. approva, su proposta del Comitato per
l'edilizia residenziale, il piano decennale, i programmi
quadriennali e le loro revisioni biennali. Inoltre, previo
parere della commissione consultiva interregionale per la
programmazione economica:
1) delibera, su proposta del Comitato per l'edilizia
residenziale, la misura dei tassi e gli aggiornamenti di
cui alla lettera o) dell'art. 3 della presente legge;
2) determina, su proposta del Comitato per l'edilizia
residenziale i criteri generali per le assegnazioni e per
la fissazione dei canoni delle abitazioni di edilizia
residenziale pubblica.
Per il biennio 1978-1979 si provvede alla formulazione
ed attuazione del programma secondo quanto previsto dal
successivo art. 41.".
- Il testo dell'art. 17 della legge 30 aprile 1999, n.
136, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il
seguente:
"Art. 17 (Modifiche alla disciplina dei programmi e
degli interventi di edilizia residenziale pubblica). - 1. I
fondi attribuiti ai comuni per l'acquisto di immobili da
destinare ai soggetti nei cui confronti sia stato emesso
provvedimento esecutivo di rilascio, devono essere
impiegati dai comuni stessi per le destinazioni previste
dalle leggi di finanziamento entro il termine di
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
2. I fondi si considerano impiegati se nel termine di
cui al comma 1 sia stato sottoscritto anche un contratto
preliminare. Trascorso inutilmente tale termine, i fondi si
intendono revocati di diritto ed attribuiti alle regioni
competenti per territorio che li utilizzano per la
concessione di contributi a cooperative edilizie di
abitazione e loro consorzi, a imprese di costruzione e loro
consorzi ed ad istituti autonomi per le case popolari per
la realizzazione o il recupero di alloggi destinati alla
locazione per uso abitativo primario.
Ai ai sensi dell'art. 8 della legge 17 febbraio 1992,
n. 179, come modificato dall'art. 1 della presente legge,
anche ad integrazione delle agevolazioni concesse ai sensi
dello stesso art. 8 e dell'art. 9 del decreto-legge
5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493. 2-bis. Le regioni
possono confermare, comunque, la destinazione dei fondi per
l'acquisto da parte dei comuni di immobili da destinare ai
soggetti di cui al comma 1.".
- Il testo dell'art. 25 della legge 8 agosto 1977, n.
513 e' il seguente:
"Art. 25. - I canoni di locazione degli alloggi di
edilizia residenziale pubblica di cui al precedente art.
22, al netto delle spese generali e di amministrazione e
delle spese di manutenzione di cui all'art. 19, lettere b)
e c), del decreto del Presidente della Repubblica
30 dicembre 1972, n. 1035, nonche' le somme ricavate
dall'alienazione degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica, sono contabilizzati dagli istituti autonomi case
popolari nella gestione speciale di cui all'art. 10 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972,
n. 1036.
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, la regione, su proposta degli IACP,
definisce entro i massimali determinati dal Ministro per i
lavori pubblici su proposta del CER, l'ammontare delle
quote di cui alle lettere b) e c) del citato art. 19, da
aggiornare annualmente.
Le somme di cui al primo comma sono destinate:
a) al pagamento delle rate residue dei mutui gravanti
sugli alloggi, al netto dei contributi statali;
b) all'esecuzione di opere di manutenzione
straordinaria e di risanamento del patrimonio di abitazioni
degli IACP o dello Stato;
c) al finanziamento dei programmi di edilizia
residenziale pubblica di cui all'art. 3 della legge
22 ottobre 1971, n. 865, per l'incremento del patrimonio di
proprieta' degli IACP destinato alla sola locazione;
d) al ripianamento dei disavanzi pregressi degli IACP
e di quelli eventualmente conseguenti all'applicazione
della presente legge;
e) alla realizzazione di servizi e di urbanizzazioni
in quartieri o immobili di edilizia pubblici carenti di
tali opere.
L'utilizzazione dei fondi da destinarsi alle finalita'
di cui alle lettere b), c), d), ed e) del precedente comma
e' autorizzata, su proposta della regione, con decreto del
Ministro per i lavori pubblici, sentito il Comitato per
l'edilizia residenziale.".
- Il testo dell'art. 29 della legge 13 maggio 1999, n.
133 e' il seguente:
"Art. 29 (Disposizioni per la rinegoziazione dei mutui
agevolati). - 1. Gli enti concedenti contributi agevolati
ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865, della legge
27 maggio 1975, n. 166, del decreto-legge 13 agosto 1975,
n. 376, convertito, con modificazioni, dalla legge
16 ottobre 1975, n. 492, della legge 5 agosto 1978, n. 457,
del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, del
decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, e della
legge 11 marzo 1988, n. 67, nonche' le persone fisiche e
giuridiche destinatarie di tali contributi, possono, in via
disgiunta, chiedere all'istituto mutuante la rinegoziazione
del mutuo nel caso in cui il tasso di interesse applicato
ai contratti di finanziamento stipulati risulti superiore
al tasso effettivo globale medio per le medesime
operazioni, determinato ai sensi dell'art. 2 della legge
7 marzo 1996, n. 108, alla data della richiesta, al fine di
ricondurre il tasso di interesse ad un valore non superiore
al citato tasso effettivo globale medio alla predetta data.
In tale ipotesi la quota a carico dei beneficiari delle
agevolazioni indicate per le alienazioni e per le
assegnazioni in godimento di immobili ad uso abitativo e',
rispettivamente, non superiore al 50 per cento ed al 20 per
cento del nuovo tasso di interesse stabilito. Resta fermo
in ogni caso quanto disposto dall'art. 7, commi 3 e 4,
della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano possono prevedere l'applicazione delle disposizioni
contenute nel presente articolo anche in relazione ai mutui
per edilizia residenziale pubblica di cui alle leggi di
agevolazione emanare dalle stesse.
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con regolamento emanato, ai
sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, dal Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, di concerto con il Ministro dei
lavori pubblici, previo parere della Conferenza permanente
per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono emanate le
disposizioni di attuazione del presente articolo.".



 
Art. 7.
(Promozione delle societa' di trasformazione urbana)

1. Il Ministero dei lavori pubblici, al fine di promuovere la costituzione da parte dei comuni delle societa' di cui all'articolo 17, comma 59, della legge 15 maggio 1997, n. 127, provvede al finanziamento degli studi di fattibilita', delle indagini conoscitive necessarie all'approfondimento della realizzabilita' economica, amministrativa, finanziaria e tecnica delle ipotesi di trasformazione deliberate dal consiglio comunale nonche' degli oneri occorrenti alla progettazione urbanistica. 2. Costituisce elemento prioritario di ammissione ai finanziamenti di cui al comma 1 la previsione, all'interno delle trasformazioni ipotizzate, di interventi, in misura non inferiore al dieci per cento delle risorse finanziarie pubbliche e private necessarie per la completa attuazione del programma di trasformazione, destinati all'edilizia residenziale pubblica. 3. Per il finanziamento delle attivita' di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa di lire 13,2 miliardi per l'anno 2000, di lire 15,2 miliardi per l'anno 2001 e di lire 13,2 miliardi per l'anno 2002, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale " Fondo speciale " dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 4. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalita' di presentazione delle domande per l'accesso ai finanziamenti di cui al comma 1.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 8 febbraio 2001

CIAMPI

Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Nesi, Ministro dei lavori pubblici Visto, il Guardasigilli: Fassino
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 6926):
Presentato dal Ministro dei lavori pubblici (Bordon) il
4 aprile 2000.
Assegnato alla VIII commissione (Ambiente, territorio e
lavori pubblici), in sede referente, il 23 maggio 2000 con
pareri delle commissioni I, II, V, VI, VII, XI, XII e
Parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla VIII commissione, in sede referente, il
15, 20, 22 giugno 2000; il 18, 19 luglio 2000; 21, 26 e 27
settembre 2000.
Assegnato nuovamente alla VIII commissione, in sede
legislativa, il 27 settembre 2000 con pareri delle
commissioni I, II, V, VI, VII, XI, XII e Parlamentare per
le questioni regionali.
Esaminato dalla VIII commissione, in sede legislativa
ed approvato il 28 settembre 2000.
Senato della Repubblica (atto n. 4818):
Assegnato alla 8a commissione (Lavori pubblici,
comunicazioni), in sede referente, il 6 ottobre 2000 con
pareri delle commissioni 1a, 2a, 5a, 6a, 11a, e
Parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla 8a commissione il 9 e 14 novembre 2000;
10 gennaio 2001.
Relazione scritta annunciata il 23 gennaio 2001 (atto
n. 4818/A - relatore sen. Vedovato).
Esaminato in aula ed approvato il 25 gennaio 2001.



Nota all'art. 7:
- Il testo dell'art. 17, comma 59, della legge
15 maggio 1997, n. 127, e' il seguente:
"Art. 59. - Le citta' metropolitane e i comuni, anche
con la partecipazione della provincia e della regione,
possono costituire societa' per azioni per progettare e
realizzare interventi di trasformazione urbana, in
attuazione degli strumenti urbanistici vigenti. A tal fine
le deliberazioni dovranno in ogni caso prevedere che gli
azionisti privati delle societa' per azioni siano scelti
tramite procedura di evidenza pubblica. Le societa' di
trasformazione urbana provvedono alla preventiva
acquisizione delle aree interessate dall'intervento, alla
trasformazione e alla commercializzazione delle stesse. Le
acquisizioni possono avvenire consensualmente o tramite
ricorso alle procedure di esproprio da parte del comune. Le
aree interessate dall'intervento di trasformazione sono
individuare con delibera del consiglio comunale.
L'individuazione delle aree di intervento equivale a
dichiarazione di pubblica utilita', anche per le aree non
interessate da opere pubbliche. Le aree di proprieta' degli
enti locali interessate dall'intervento possono essere
attribuite alla societa' a titolo di concessione. I
rapporti tra gli enti locali azionisti e la societa' per
azioni di trasformazione urbana sono disciplinati da una
convenzione contenente, a pena di nullita', gli obblighi e
i diritti delle parti.".



 
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