Gazzetta n. 46 del 24 febbraio 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 28 settembre 2000
Approvazione dello statuto dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA).

IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI
di concerto con
IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
e
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, ed in particolare l'art. 10, comma 1;
Visto il decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188;
Viste le delibere n. 3 del 1o febbraio 2000, n. 16 del 26 giugno 2000, n. 23 del 19 luglio 2000, n. 27 del 13 settembre 2000 n. 28 del 21 settembre 2000 del consiglio di amministrazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), di approvazione dello statuto dell'ente;
Decreta:
Art. 1.
1. E' approvato lo statuto dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) nel testo allegato al presente decreto.
Il presente provvedimento sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 settembre 2000
Il Ministro delle politiche agricole e forestali
Pecoraro Scanio
Il Ministro per la funzione pubblica
Bassanini
Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica
Visco
Avvertenza:
Il presente decreto non e' soggetto al "Visto" di
controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte
dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio
1994, n. 20.
 
Allegato

STATUTO DELL'AGEA
Titolo I
Natura giuridica ed articolazioni
Art. 1.
Natura giuridica e principi organizzativi
1. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), di seguito denominata Agenzia, e' un ente di diritto pubblico non economico, istituito con decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni. Essa e' sottoposta alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole e forestali.
2. L'Agenzia e' dotata di autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile.
3. L'Agenzia ha la sede legale in Roma e puo' dotarsi di una sede di rappresentanza presso l'Unione europea.
4. L'organizzazione, la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia sono definite e disciplinate, oltre che dal decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni, dal presente statuto.
Art. 2.
F u n z i o n i
1. All'Agenzia sono attribuite le funzioni di organismo di coordinamento e di organismo pagatore, di cui ai successivi articoli 3 e 4. Le due funzioni restano nettamente distinte sotto l'aspetto organizzativo, amministrativo funzionale e gestionale-contabile, ai sensi e nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale.
2. I suddetti organismi hanno separate gestioni dei fondi utilizzando anche distinti conti di tesoreria. In particolare, la gestione e l'utilizzazione dei fondi per l'erogazione degli aiuti comunitari, connessi e cofinanziati sono di competenza dell'organismo pagatore, restando distinti dai fondi destinati al funzionamento e all'erogazione degli aiuti nazionali. A tal fine, l'assetto organizzativo dell'agenzia, conformemente alla struttura del proprio bilancio, si articola in centri di costo e in centri di responsabilita' amministrativa, assicurando conseguentemente la completa separatezza ed autonomia delle funzioni dell'organismo pagatore.
3. L'Agenzia fornisce il necessario supporto al Ministero delle politiche agricole e forestali per le funzioni di rappresentanza a livello comunitario ed internazionale delle scelte di politica agricola ed agroalimentare, di competenza del Ministero, cosi' come definite dal protocollo di intesa di cui all'art. 10, comma 4, del decreto legislativo n. 165/1999, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 188/2000.
4. L'agenzia esplica inoltre, ogni altra attivita' prevista da leggi nazionali ed in particolare:
a) interviene sul mercato agricolo ed agroalimentare, in attuazione della normativa nazionale, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per sostenere comparti in situazioni contingenti, per periodi temporalmente circoscritti, al fine di riassorbire la temporanea sovracapacita' produttiva per ristabilire l'equilibrio del mercato stesso, provvedendo alla successiva collocazione dei prodotti;
b) esegue le forniture dei prodotti agroalimentari disposte dalla Stato italiano.
5. Per l'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui al presente articolo, l'Agenzia:
a) si avvale per lo svolgimento dei compiti di rilievo nazionale, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, dei servizi del SIAN sulla base di apposite convenzioni anche al fine di assicurare la realizzazione, l'aggiornamento e la tenuta del sistema integrato di gestione e controllo, degli schedari, degli inventari ed anagrafi;
b) puo' avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato;
c) collabora con il Ministero delle finanze, nel quadro della prevenzione delle violazioni in danno dei fondi comunitari e nazionali nel caso in cui i prodotti agroalimentari siano destinati ad essere assoggettati ad un regime doganale;
d) puo' stipulare convenzioni con altri enti ed organismi per lo svolgimento delle proprie attivita'.
Art. 3.
Organismo di coordinamento
1. All'Agenzia, quale organismo di coordinamento, sono attribuite le funzioni di:
a) coordinamento di cui all'art. 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 729/70 del Consiglio del 21 aprile 1970, come modificato dal regolamento (CE) n. 1287/95 del Consiglio del 22 maggio 1995 e dal regolamento (CE) n. 1258/99 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativi al finanziamento della politica agricola comune;
b) responsabilita', nei confronti dell'Unione europea, degli adempimenti connessi alla gestione degli aiuti derivanti dalla politica agricola comune (PAC) nonche' degli interventi sul mercato e sulle strutture del settore agricolo finanziati dal Feoga;
c) raccolta e validazione dei dati e delle informazioni provenienti dagli organismi pagatori occorrenti per le comunicazioni alla Commissione europea previste dal regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, nonche' dal regolamento (CE) n. 1258/99 del Consiglio.
2. In particolare, all'organismo di coordinamento, nel rispetto di quanto stabilito al comma 3 dell'art. 2, e' attribuito di:
a) rappresentare gli organismi pagatori dell'italia nel comitato Feoga e negli altri comitati e gruppi di lavoro previsti dalla normativa comunitaria per la trattazione delle materie di competenza del Feoga;
b) rendicontare all'Unione europea, in qualita' di organismo di coordinamento, i pagamenti effettuati dall'Agenzia stessa, quale organismo pagatore, e da tutti gli altri organismi pagatori, secondo le procedure, i formati e le scadenze previsti dalla normativa comunitaria;
c) promuovere l'applicazione armonizzata della normativa comunitaria e verificare la conformita' ed i tempi delle procedure istruttorie e di controllo eseguite dall'Agenzia stessa, quale organismo pagatore, e da tutti gli altri organismi pagatori, effettuando il monitoraggio ed il coordinamento delle attivita' svolte dagli stessi in attuazione della normativa comunitaria di riferimento;
d) curare i rapporti con i servizi della Commissione europea in ordine alle questioni attinenti la gestione dei fondi del Feoga;
e) esprimere parere tecnico per il riconoscimento degli organismi pagatori nonche' gli altri pareri previsti per legge;
f) ricevere le anticipazioni dei fondi provenienti dal Feoga per il pagamento di aiuti, premi e contributi comunitari;
g) assegnare agli organismi pagatori i fondi per le spese comunitarie, tenuto conto delle esigenze e delle previsioni di spesa formulate dagli stessi;
h) assicurare l'omogeneita' tra gli organismi pagatori delle procedure di autorizzazione, di controllo ed erogazione degli aiuti comunitari, fornendo le necessarie istruzioni operative anche avvalendosi dei servizi di cui al precedente art. 2, comma 5, lettera a);
i) vigilare sul rispetto dei termini di pagamento;
l) verificare che l'organizzazione e le strutture degli organismi pagatori siano coerenti e conformi alla normativa comunitaria;
m) assicurare la regolare tenuta degli albi a valenza nazionale;
n) provvedere alla distribuzione dei testi e dei relativi orientamenti comunitari agli organismi pagatori, assicurandone l'applicazione armonizzata;
o) rilevare, per la segnalazione al Ministro delle politiche agricole e forestali e alle regioni interessate, i casi di inerzia ed inadempimento nell'esercizio delle funzioni svolte dagli organismi pagatori.
Art. 4.
Organismo pagatore
1. L'Agenzia, quale organismo pagatore, ha competenza per l'erogazione di aiuti, contributi, premi ed interventi comunitari previsti dalla normativa dell'Unione europea non attribuita ad altri organismi pagatori.
2. In particolare, l'organismo pagatore svolge, nel rispetto delle disposizioni comunitarie e degli indirizzi del Ministro delle politiche agricole e forestali, i seguenti compiti:
a) uniforma la propria struttura alla separazione delle funzioni di autorizzazione, esecuzione e contabilizzazione dei pagamenti effettuati in qualita' di organismo pagatore per la politica agricola comune;
b) esegue le forniture dei prodotti agroalimentari disposte dall'Unione europea per gli aiuti alimentari e per la cooperazione economica con altri Paesi;
c) cura la provvista e l'acquisto sul mercato interno ed internazionale di prodotti agroalimentari per la formazione delle scorte necessarie e di quelle relative all'immissione regolata sul mercato interno ed alla collocazione sui mercati comunitari ed extracomunitari dei suddetti. prodotti, compresi i Paesi dell'Europa centroorientale e le repubbliche dell'ex Unione sovietica, tranne i casi in cui risulti piu' conveniente procedere ad acquisti in loco nei paesi in via di sviluppo, oppure sia piu' opportuno avvalersi di organizzazioni internazionali;
d) puo' essere incaricato, in qualita' di organismo pagatore, a seguito delle procedure di cui all'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, di sostituire organismi pagatori inadempienti;
e) in mancanza o nelle more del riconoscimento degli organismi pagatori regionali puo' avvalersi, per lo svolgimento delle funzioni di autorizzazione relative alla gestione degli aiuti e degli interventi derivanti dalla PAC, degli uffici regionali o di eventuali altri organismi previsti per legge, ai sensi e nel rispetto della normativa comunitaria, previa intesa con le regioni e di concerto con l'organismo di coordinamento, nell'ambito delle attribuzioni di cui al precedente art. 3, comma 2, lettere c) ed h).
3. Nell'ambito delle competenze dell'Agenzia, restano attribuiti all'organismo pagatore, la gestione degli ammassi pubblici comunitari, degli aiuti comunitari agli indigenti ed i programmi comunitari di miglioramento della qualita' dei prodotti agricoli, nonche' ogni altro intervento comunitario non affidato, dalla normativa comunitaria o nazionale, ad altri organismi.
Titolo II
Organizzazione e funzionamento degli organi
Art. 5.
O r g a n i
1. Sono organi dell'Agenzia:
a) il presidente;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il collegio dei revisori.
2. I componenti degli organi dell'Agenzia durano in carica tre anni e sono rinnovabili una sola volta. I compensi sono determinati ai sensi dell'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e dell'art. 13, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419.
Art. 6.
Il presidente
1. Il presidente, nominato con le procedure di cui all'art. 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, ha la rappresentanza legale dell'Agenzia ed esercita i poteri previsti dal presente statuto e quelli eventualmente delegatigli dal consiglio di amministrazione.
2. Al presidente sono affidate funzioni propositive in ordine all'indirizzo politico-amministrativo, alla programmazione e alla verifica della rispondenza dei risultati dell'attivita' amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
3. In particolare, il presidente:
a) tiene i rapporti con le istituzioni nazionali e comunitarie;
b) convoca e presiede il consiglio di amministrazione, fissando il relativo ordine del giorno;
c) puo' designare tra i componenti del consiglio d'amministrazione, in coerenza a quanto previsto dall'art. 13, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, per gli enti di grande rilievo, un vicepresidente, con incarico a titolo gratuito;
d) sottopone alla deliberazione del consiglio di amministrazione lo statuto, i regolamenti di amministrazione e di contabilita', del personale, nonche' le modifiche ai predetti atti;
e) vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, compiendo gli atti anche di ordinaria amministrazione deliberati dal predetto organo;
f) assume, ove necessario, deliberazioni d'urgenza e le sottopone a ratifica, nella prima seduta successiva, al consiglio di amministrazione;
g) provvede nelle materie e per gli atti delegati dal consiglio di amministrazione;
h) segnala, previa delibera del consiglio di amministrazione, al Ministro delle politiche agricole e forestali, per i provvedimenti di competenza, i casi di inerzia ed inadempimento dell'esercizio delle funzioni svolte dagli organismi pagatori;
i) segnala, previa delibera del consiglio di amministrazione, al Ministro delle politiche agricole e forestali, per i provvedimenti di competenza, comportamenti dei componenti del comitato di cui all'art. 11, comma 4, concretizzariti fattispecie analoghe a quelle disciplinate, per i dirigenti, dall'art. 21, comma 1 e comma 2, del decreto legislativo n. 29/1993 e successive modificazioni ed integrazioni;
l) formula al consiglio di amministrazione la proposta per il conferimento dell'incarico di direttore generale;
m) formula al consiglio di amministrazione la proposta per l'assegnazione dei dirigenti preposti alle aree funzionali, fatta eccezione per il dirigente assegnato all'area funzionale dell'organismo pagatore per il quale la proposta e' formulata dal comitato di cui all'art. 11, comma 4 o, in assenza, dal presidente;
n) sottopone al consiglio d'amministrazione l'individuazione delle risorse umane, strumentali ed economico-finanziarie da destinare al funzionamento degli organi dell'Agenzia e degli uffici di supporto e di diretta collaborazione;
o) puo' attribuire, per motivate esigenze, incarichi di collaborazione ad esperti nelle materie istituzionali. Agli effetti e nel rispetto di quanto previsto all'art. 13, comma 1, lettera p), nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, il limite numerico agli incarichi di cui sopra viene predeterminato in sette;
p) impartisce le direttive generali nel rispetto delle linee organizzative stabilite dal consiglio di amministrazione.
Art. 7.
Il consiglio di amministrazione
1. Il consiglio di amministrazione, composto dal presidente e da cinque membri, nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, svolge funzioni d'indirizzo politico-amministrativo, di programmazione e di verifica dei risultati dell'attivita' dell'Agenzia e stabilisce in via generale le linee organizzative dell'Agenzia stessa.
2. Il consiglio:
a) delibera lo statuto, il regolamento di amministrazione e di contabilita' ed il regolamento del personale con annessa dotazione organica, nonche' le relative modifiche, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti;
b) delibera, previo parere del collegio dei revisori, i programmi annuali e pluriennali, i bilanci preventivi ed i conti consuntivi, la relazione consuntiva sull'attivita' dell'Agenzia per l'attuazione degli interventi disposti dall'Unione europea. Approva altresi' gli atti allegati ai predetti documenti previsti da disposizioni di legge o da norme comunitarie;
c) delibera, previo parere del collegio dei revisori, le variazioni ai bilanci di previsione dell'Agenzia e gli storni di fondi nell'ambito delle singole categorie tra capitoli per adeguare le previsioni di spesa alle effettive esigenze finanziarie delle gestioni, oltre che sulla gestione dei residui attivi e passivi;
d) individua, su proposta del presidente, le risorse umane, strumentali ed economico-finanziarie da destinare al funzionamento degli organi dell'Agenzia e degli uffici di supporto e di diretta collaborazione;
e) esprime, su proposta dell'organismo di coordinamento, parere tecnico in ordine al riconoscimento dei servizi ed organismi pagatori;
f) delibera, su proposta del presidente, la segnalazione al Ministro delle politiche agricole e forestali, per i provvedimenti di competenza, dei casi di inerzia ed inadempimento nell'esercizio delle funzioni svolte dagli organismi pagatori;
g) delibera, su proposta del presidente, la segnalazione al Ministro delle politiche agricole e forestali, per i provvedimenti di competenza, dei comportamenti del comitato di cui all'art. 11, comma 4, concretizzanti comportamenti analoghi a quelli disciplinati, per i dirigenti, dall'art. 21, comma 1 e comma 2, del decreto legislativo n. 29/1993 e successive modificazioni ed integrazioni;
h) su proposta del Presidente, nomina il direttore generale, e lo puo' revocare con le procedure di cui agli articoli 19 e 21 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni. Il trattamento economico e' determinato, sempre nel rispetto dell'art. 19 del decreto legislativo n. 29/1993, assumendo come parametro di riferimento il trattamento economico in essere per i direttori generali degli altri enti del medesimo livello dell'AGEA e tenendo inoltre conto delle responsabilita' connesse all'incarico;
i) delibera il conferimento ad esperti, nelle materie economiche, merceologiche, giuridiche, informatiche, di organizzazione del personale, fiscali e di tecnica commerciale, di incarichi per prestazioni professionali ai fini dell'attuazione dei compiti demandati all'Agenzia, sempre che l'Agenzia non vi possa provvedere con il proprio personale;
l) delibera, sentito il direttore generale, su proposta del presidente, l'assegnazione dei dirigenti preposti alle aree funzionali dell'Agenzia, e, su proposta del comitato di cui all'art. 11, comma 4, il dirigente da assegnare all'area funzionale dell'organismo pagatore;
m) delibera, per i dirigenti assunti ai sensi dell'art. 6, comma 5, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, l'indennita' di cui all'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
n) delibera la nomina del presidente e dei componenti del servizio di controllo interno, incaricato della valutazione e del controllo strategico, determinando anche i compensi per i componenti esterni;
o) ratifica i provvedimenti che il presidente ha adottato per far fronte a situazioni di necessita' e di urgenza;
p) delibera o si pronuncia sulle proposte e sulle questioni che siano ad esso sottoposte dal presidente, anche a richiesta del comitato di cui all'art. 11, comma 4;
q) esercita tutte le competenze, con l'esclusione delle attivita' di carattere gestionale, non espressamente riservate ad altri da disposizioni normative o dal presente statuto.
3. Il consiglio di amministrazione e' convocato dal presidente sulla base di ordini del giorno, distinti nel caso di eventuale trattazione di argomenti che rientrano nelle funzioni dell'organismo pagatore. In tal caso vengono redatti separati processi verbali.
4. Il consiglio e' convocato dal presidente, ovvero su richiesta di almeno due dei suoi componenti, con l'invio degli ordini del giorno, di regola con cinque giorni di anticipo, a tutti i componenti, al collegio dei revisori, al magistrato della Corte dei conti delegato al controllo e al direttore generale, e al comitato preposto all'organismo pagatore, in relazione agli argomenti all'ordine del giorno che rientrano nelle funzioni dell'organismo stesso. In caso d'urgenza, il termine puo' essere ridotto a due giorni.
5. Le riunioni del consiglio sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono valide quando ottengono il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parita' dei voti, prevale il voto del presidente.
6. I consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipano a tre sedute consecutive del consiglio sono dichiarati decaduti con decreto motivato dal Ministro vigilante su proposta del presidente. Le dimissioni dei componenti del consiglio sono accettate con decreto del Ministro vigilante.
7. Il collegio dei revisori, nonche', per gli argomenti di rispettiva competenza, il direttore generale e il comitato preposto all'organismo pagatore, partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio. Alle riunioni del consiglio assiste il magistrato della Corte dei conti.
8. Le funzioni di segretario del consiglio sono svolte da un dirigente o da altro dipendente dell'Agenzia nominato dal consiglio stesso su proposta del presidente. Il verbale di ciascuna adunanza e' sottoposto dal presidente all'approvazione del consiglio nella seduta immediatamente successiva, ed e' sottoscritto dal presidente e dal segretario del consiglio medesimo.
Art. 8.
Il collegio dei revisori
1. Il collegio dei revisori e' composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali. Il presidente ed uno dei membri supplenti del collegio dei revisori sono designati dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. I revisori devono essere iscritti nel registro di cui all'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.
2. Le dimissioni dei componenti del collegio dei revisori sono accettate con decreto del Ministro vigilante.
3. Il collegio effettua il controllo sulle attivita' dell'Agenzia secondo le modalita' e la disciplina previste dalla vigente normativa nazionale e comunitaria, nel presente statuto e nel regolamento di amministrazione e contabilita'. A tal fine partecipa senza diritto di voto alle riunioni del consiglio di amministrazione.
Art. 9.
La Corte dei conti
Ai sensi dell'art. 8, comma 5, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, la Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione finanziaria dell'Agenzia secondo le modalita' previste dall'art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ed i principi contenuti nel decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.
Titolo III
Organizzazione e funzionamento della struttura operativa
Art. 10.
Il direttore generale
1. L'incarico di direttore generale e' attribuito dal consiglio di amministrazione, su proposta del presidente, in conformita' alle disposizioni dell'art. 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, e puo' essere revocato ai sensi degli articoli 19 e 21 dello stesso decreto. In sede di prima applicazione, l'incarico di direttore generale puo' essere conferito con le modalita' di cui all'art. 6, comma 5, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165.
2. Il direttore generale e' preposto alla gestione delle strutture dell'Agenzia, assicurandone il coordinamento delle funzioni, fatta eccezione per le specifiche funzioni attribuite all'organismo pagatore, in attuazione degli indirizzi deliberati dal consiglio di amministrazione e delle direttive generali impartite dal presidente.
3. In particolare il direttore generale:
a) sulla base delle linee programmatiche e degli indirizzi economico-finanziari definiti dal presidente, predisporne, relativamente alle entrate ed alle spese di funzionamento e per gli interventi nazionali, i bilanci preventivi, i conti consuntivi, gli assestamenti e le variazioni di bilancio nonche' le situazioni dei residui attivi e passivi;
b) esercita, secondo criteri e limiti prefissati ai sensi del regolamento di amministrazione e contabilita', i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate, rientranti nelle competenze dei propri uffici, salvo quelli da lui delegati ai dirigenti;
c) predispone il rendiconto annuale della gestione;
d) provvede, informandone il presidente, all'assegnazione dei dirigenti preposti alle unita' organizzative, su proposta del dirigente preposto alla competente area funzionale;
e) individua le risorse umane, strumentali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalita' e le ripartisce tra le aree funzionali, sentito il dirigente preposto alla competente area;
f) cura la gestione dei rapporti di lavoro, con la capacita' ed i poteri del privato datore di lavoro.
Art. 11.
Articolazione della struttura operativa
1. L'Agenzia definisce ed organizza la propria struttura operativa ispirandosi a criteri di flessibilita', di semplificazione delle procedure, di rispetto della normativa comunitaria in materia di funzionamento degli organismi di coordinamento e pagatori, assicurando, altresi', la coerenza e la compatibilita' delle scelte organizzative e di funzionamento alla stessa normativa comunitaria in materia di autonomia e separazione delle funzioni dell'organismo di coordinamento e dell'organismo pagatore.
2. La struttura operativa della Direzione generale, si articola su due livelli:
a) in aree funzionali omogenee per materia che costituiscono centri di imputazioni di responsabilita', al fine di assicurare il necessario coordinamento ed omogeneita' nell'attivita' delle unita' organizzative, cui e' preposto un dirigente di prima fascia. Le aree funzionali, articolate in unita' organizzative, costituiscono la struttura attraverso la quale l'Agenzia, nello svolgimento dei compiti istituzionali, raggiunge gli obiettivi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale;
b) in unita' organizzative di gestione, cui e' preposto un dirigente di seconda fascia. Le unita' organizzative di gestione svolgono le attivita' amministrative, contabili e tecniche occorrenti per il conseguimento degli obiettivi nelle rispettive aree di appartenenza.
3. Gli incarichi di responsabilita' delle unita' organizzative, di cui al comma 2, lettera b), sono conferiti dal direttore generale, su proposta del competente dirigente di area.
4. Alla struttura operativa dell'organismo pagatore e' preposto il Comitato di cui all'art. 10, comma 4, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come sostituito dall'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, i cui membri durano in carica tre anni e sono rinnovabili una sola volta, i compensi per l'esercizio delle funzioni sono stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
5. Al comitato preposto all'esercizio delle funzioni di organismo pagatore sono attribuiti i seguenti compiti:
a) predisporre, in conformita' ai criteri ed alle linee di indirizzo politico e programmatiche del consiglio di amministrazione dell'Agenzia e nel rispetto del principio della distinta gestione e della contabilita' separata e della normativa comunitaria, i bilanci della gestione per spese comunitarie, connesse e coofinanziate, corredati dalla relazione al consiglio di amministrazione per la necessaria approvazione;
b) disciplinare, con proprio atto generale e su proposta del dirigente assegnato all'area funzionale, le modalita' operative a valenza interna dei compiti affidati all'organismo pagatore di cui all'art. 4;
c) valutare e monitorare la rispondenza dei risultati dell'attivita' amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti, assumendo, anche in corso di gestione, i provvedimenti necessari per assicurarne l'efficienza e l'efficacia;
d) fare proposte in materia di organismo pagatore, tramite il presidente, al consiglio di amministrazione.
6. All'area funzionale dell'organismo pagatore e' assegnato un dirigente di prima fascia, nominato dal consiglio di amministrazione su proposta del comitato o, in assenza, su proposta del presidente.
7. L'area funzionale dell'organismo pagatore e' articolata in unita' organizzative di gestione, attribuite a dirigenti di seconda fascia. Gli incarichi di responsabilita' delle unita' organizzative sono attribuiti, su proposta del dirigente assegnato all'area, dal comitato o, in assenza, dal presidente.
Art. 12.
Regolamento del personale
1. Il regolamento del personale determina la struttura operativa e la sua articolazione in aree funzionali omogenee per materia e unita' organizzative di gestione, anche prevedendo modalita' per l'istituzione di uffici distaccati, nonche' la dotazione organica e le qualifiche del personale dell'Agenzia, con riferimento alle separate funzioni di organismo di coordinamento e di organismo pagatore, nonche' le norme di assunzione nel rispetto dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni. Nello stesso regolamento vengono, inoltre, disciplinate le strutture di supporto e diretta collaborazione con gli organi.
2. Il numero massimo degli uffici e' determinato, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera m), del decreto legislativo n. 419/1999, in cinque uffici di livello dirigenziale generale e in diciotto uffici di livello dirigenziale.
3. Sono alle dirette dipendenze del direttore generale le unita' organizzative cui sono attribuite le funzioni:
a) attivita' e consulenze legali;
b) ragioneria e bilancio;
c) aiuti ed interventi nazionali;
d) controllo di gestione.
4. Il regolamento del personale determina l'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio relazioni con il pubblico, nonche' dell'ufficio stampa, in applicazione dei principi e delle direttive della legge 7 giugno 2000, n. 150.
Art. 13.
Regolamento di amministrazione e contabilita'
1. Il regolamento determina i principi contabili e la disciplina di bilancio dell'Agenzia, nel rispetto della normativa comunitaria ed anche in deroga alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696, e alle norme sulla contabilita' di Stato, la durata dell'esercizio finanziario, la composizione e le poste da inserire nel bilancio nazionale di previsione e nel conto consuntivo, le modalita' ed i criteri di contabilizzazione e rendicontazione al Feoga.
2. In particolare, il regolamento prevede la separazione tra la gestione degli aiuti e interventi comunitari, connessi e cofinanziati e la gestione nazionale, determinando separate procedure amministrative e contabili per l'acquisizione delle entrate e per l'erogazione delle spese distintamente per quelle comunitarie, connesse e cofinanziate e per quelle nazionali, e relativi fondi.
3. Con il regolamento di amministrazione e contabilita' e' istituito un sistema di controlli coerente con i principi fissati dal decreto legislativo n. 286/1999, la cui articolazione ed organizzazione e' disciplinata con il regolamento del personale.
Art. 14.
Formazione del personale
L'Agenzia, al fine di una costante qualificazione del personale, promuove ed organizza sistematiche iniziative di formazione, aggiornamento e qualificazione del personale.
Art. 15.
Beni e dotazioni finanziarie
I beni e le dotazioni finanziarie sono quelli di cui all'art. 11 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni.
Titolo IV
Disposizioni finali e transitorie
Art.16.
Commissariamento
1. In caso di mancato funzionamento del consiglio di amministrazione, da ravvisarsi nella mancata riunione dell'organo collegiale per piu' di tre mesi ancorche' piu' volte convocato, o nel caso di impossibilita' del raggiungimento degli scopi, l'Agenzia, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, puo' essere commissariata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro vigilante. Con la stessa procedura puo' essere disposta la nomina di subcommissari, nel numero massimo di due.
2. Il termine per la durata massima del commissariamento e' fissato in un anno.
Art. 17.
Revisione dello statuto
1. Le modifiche e le integrazioni al presente statuto sono approvate con le procedure previste dall'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165.
 
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