Gazzetta n. 47 del 26 febbraio 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 22 dicembre 2000
Modalita' di attuazione della misura di "Arresto definitivo" delle attivita' di pesca delle navi prevista dallo SFOP 2000/2006.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Visto il regolamento (CE) n. 1263/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, relativo allo SFOP - Strumento finanziario di orientamento della pesca;
Visto il regolamento (CE) n. 2792 del Consiglio del 17 dicembre 1999, che definisce modalita' e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca;
Vista la decisione della Commissione 2000/279/CE del 30 marzo 2000 di modifica della decisione 98/123/CE recante approvazione del POP per la flotta peschereccia dell'Italia relativo al periodo dal 1o gennaio 1997 al 31 dicembre 2001;
Visto l'art. 4, comma 11, del decreto-legge 26 settembre 2000, n. 265, recante misure urgenti per i settori dell'autotrasporto e della pesca, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 343;
Considerata la necessita' di provvedere alla emanazione di norme di applicazione dei suddetti regolamenti in materia di arresto definitivo delle attivita' di pesca delle navi;
Sentiti la Commissione consultiva centrale della pesca marittima ed il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare, nella seduta del 6 giugno 2000;
Decreta:
Art. 1.
Normativa di riferimento
1. Per l'attuazione della misura di arresto definitivo dell'attivita' di pesca delle navi (di seguito, per brevita' "arresto definitivo"), perseguito attraverso una delle modalita' di cui all'art. 2, si applicano le norme previste dal regolamento (CE) n. 1263/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 e dal regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio del 17 dicembre 1999.
2. La misura di arresto definitivo si applica solo alle unita', di eta' pari o superiore a 10 anni, che siano state armate, ai sensi dell'art. 164 del codice della navigazione, per almeno settantacinque giorni in ciascuno dei due periodi di 12 mesi precedenti la data di richiesta di arresto definitivo, ovvero, per almeno l'80% del numero dei giorni consentiti dalla normativa vigente.
3. Ai fini del presente provvedimento, l'eta' della nave e' un numero intero pari alla differenza tra l'anno in cui la domanda di adesione all'arresto definitivo viene ammessa a finanziamento e l'anno di costruzione della nave. In mancanza di quest'ultimo viene considerato quale termine di riferimento l'anno di entrata in esercizio come definito dall'art. 6 del regolamento CEE n. 2930/1986 del Consiglio del 22 settembre 1986.
4. Le navi per le quali e' richiesto il premio di arresto definitivo devono rispettare le seguenti condizioni:
a) la nave deve risultare iscritta nei registri delle navi da pesca della Comunita' europea;
b) al momento dell'ammissione al premio (data del provvedimento ministeriale) la nave deve essere operativa. E' definita operativa la nave armata ed equipaggiata, ai sensi dell'art. 164 del codice della navigazione.
 
Art. 2.
Modalita' di arresto definitivo
1. L'arresto definitivo delle attivita' di pesca delle navi e' conseguito attraverso una delle seguenti modalita':
a) la demolizione della nave;
b) il trasferimento definitivo della nave verso un paese terzo nell'ambito di una societa' mista: sono escluse le navi di stazza inferiore a 20 tsl o 22 GT e le navi di eta' pari o superiore a 30 anni. Per la concessione del premio si applicano le condizioni previste dal regolamento n. 2792/1999;
c) il trasferimento definitivo della nave verso un paese terzo in contesto diverso dalla societa' mista: sono escluse le navi di stazza inferiore a 20 tsl o 22 GT e le navi di eta' pari o superiore a 30 anni. La nave deve essere immediatamente iscritta nei registri del paese terzo ed e' soggetta al divieto definitivo di ritorno nelle acque comunitarie;
d) la destinazione definitiva alla conservazione del patrimonio storico nel territorio italiano, ad attivita' di ricerca o formazione nel settore alieutico svolte da organismi pubblici o parapubblici italiani, oppure al controllo delle attivita' di pesca, in particolare da parte di un Paese terzo;
e) la destinazione definitiva della nave a fini diversi dalla pesca non inclusi al punto d): sono escluse le navi di stazza inferiore a 20 tsl o 22 GT.
2. Per le modalita' di trasferimento definitivo della nave verso un Paese terzo, di cui alle lettere b) e c) del comma 1, e' necessario, ai fini del riconoscimento del premio, che vengano soddisfatti i seguenti criteri:
a) rispetto del diritto internazionale, in particolare per quanto riguarda la conservazione e la gestione delle risorse marine o altri obiettivi della politica comune della pesca, nonche' le condizioni di lavoro dei pescatori;
b) il Paese terzo verso il quale sara' trasferita la nave non e' uno dei Paesi candidati all'adesione all'Unione europea;
c) il trasferimento comporta una riduzione dello sforzo di pesca che interessa le risorse precedentemente sfruttate dalla nave trasferita. Tale criterio non si applica se la nave ha perso la possibilita' di pesca nell'ambito di un accordo di pesca.
 
Art. 3.
Presentazione della domanda e iter istruttorio
1. L'originale della domanda di ammissione al premio di arresto definitivo, redatta in carta semplice, e' presentata o fatta pervenire all'ufficio di iscrizione della nave che provvede al procedimento istruttorio.
2. Nella domanda, di cui si allega fac-simile, devono essere indicati:
a) le generalita' complete del proprietario/i: cognome e nome; luogo e data di nascita; codice fiscale; residenza; telefono e fax. Per le societa': ragione sociale completa; sede legale; codice fiscale; partita IVA; telefono; fax e generalita' complete del legale rappresentante;
b) gli elementi identificativi della nave: numero di matricola o numero RR.NN.MM.GG.; ufficio di iscrizione della nave; numero UE (obbligatorio);
c) la modalita' di arresto definitivo (scelta tra quelle consentite, indicate all'art. 2 del presente provvedimento);
d) le coordinate bancarie per l'accreditamento del premio: istituto di credito, numero di conto corrente; codice ABI; codice CAB, specificando la modalita' di pagamento prescelta (euro o lire);
e) la seguente dichiarazione: "Il/i sottoscritto/i autorizza/no codesta amministrazione, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, al trattamento dei dati riservati riportati nella presente domanda e nei documenti richiamati, per il perseguimento delle finalita' per le quali vengono acquisiti".
2. Qualora l'importo del premio risulti superiore a 300 milioni alla domanda deve essere allegata copia della richiesta antimafia presentata alla prefettura competente ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.
3. La sottoscrizione della domanda non e' soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del funzionario addetto, ovvero, l'istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica di un documento di identita' del/i sottoscrittore/i in corso di validita'.
4. L'esito istruttorio da parte dell'ufficio marittimo deve essere reso al Ministero entro trenta giorni dall'acquisizione della domanda, ovvero entro sessanta giorni in caso di integrazione documentale, secondo lo schema allegato (allegato A).
5. L'esito negativo dell'istruttoria e' notificato direttamente al richiedente precisando gli elementi che caratterizzano il non accoglimento dell'istanza e le modalita' per impugnare il provvedimento.
6. Il Ministero, acquisito il parere di cui al comma 4 e verificata la disponibilita' finanziaria, notifica al richiedente la decisione di ammissione fissando in trenta giorni dalla notifica il termine per la riconsegna all'ufficio marittimo della licenza di pesca o dell'autorizzazione provvisoria. La riconsegna dell'atto abilitativo alla pesca e' atto irrevocabile: il titolo e' annullato, la nave viene cancellata dall'archivio licenze (ALP) e dal registro comunitario. La mancata restituzione del titolo entro il termine prescritto comporta l'archiviazione della domanda senza preavviso ai sensi della legge n. 241/1990. In tal caso non puo' essere ripresentata istanza prima che siano trascorsi dodici mesi dalla data della decisione di ammissione.
7. L'autorita' marittima trasmette al Ministero la licenza di pesca unitamente all'attestazione di cui all'allegato B.
8. Entro il termine di dodici mesi dalla data di riconsegna della licenza di pesca il richiedente procede all'arresto definitivo. Il mancato rispetto di detto termine pone a carico del richiedente il rischio connesso alla ridotta o incompleta disponibilita' di risorse finanziarie.
9. L'ufficio marittimo trasmette al Ministero la certificazione comprovante l'arresto definitivo redatta secondo l'allegato C.
 
Art. 4.
Calcolo del premio
1. Per il calcolo del premio da riconoscere per ciascuna modalita' di arresto definitivo dell'attivita' di pesca delle navi, si applicano le tabelle riportate nell'allegato D.
2. La tabella 1 si applica per le navi con lunghezza tra le perpendicolari superiore a 24 metri. La tabella 2 si applica per le navi con lunghezza tra le perpendicolari uguale o inferiore a 24 metri le cui richieste di premio saranno presentate entro il 30 settembre 2003. Dopo tale data si applica la tabella 1 per tutte le navi.
3. La stazza per il calcolo del premio e' rilevata dall'ufficio marittimo dai registri in proprio possesso. Solo per le navi di lunghezza tra le perpendicolari superiore a 24 metri, qualora il valore di stazza e' espresso in tsl, e' necessario acquisire il certificato di stazza in GT.
4. Il premio per ciascuna modalita' di arresto definitivo, calcolato come segue, e' arrotondato alle dieci unita' inferiori, per i pagamenti in euro, o alle 5.000 lire inferiori, per i pagamenti in lire:
a) premi per la demolizione della nave:
I. per le navi da 10 a 15 anni: importo indicato nelle tabelle;
II. per le navi da 16 a 29 anni: l'importo di cui alle tabelle e' diminuito dell'1,5% per ogni anno in piu' rispetto ai 15 anni;
III. per le navi di 30 anni e piu': l'importo di cui alle tabelle e' diminuito del 22,5%;
b) premi per il trasferimento definitivo della nave nell'ambito di una societa' mista: il premio e' pari all'80% dell'importo calcolato per la demolizione;
c) premi per il trasferimento definitivo della nave verso un paese terzo in contesto diverso dalla societa' mista: il premio e' pari al 50% dell'importo per la demolizione;
d) premi per la destinazione definitiva alla conservazione del patrimonio storico, ecc.: il premio e' pari all'importo calcolato per la demolizione;
e) premi per la destinazione definitiva della nave a fini diversi dalla pesca non inclusi al punto d): il premio e' pari al 50% dell'importo calcolato per la demolizione.
5. In caso di perdita della nave nel periodo compreso tra la decisione relativa alla concessione del premio e l'arresto definitivo effettivo, l'importo del premio calcolato con le modalita' di cui al punto 2 e' ridotto dell'indennizzo pagato dalla compagnia di assicurazione.
6. Una nave che venga trasferita in un paese terzo ai fini della sostituzione di una nave sinistrata di una societa' mista non puo' beneficiare del premio di arresto definitivo.
 
Art. 5.
Modalita' di erogazione del premio
1. Il premio di arresto definitivo e' liquidato come segue:
a) 50% a titolo di acconto, entro quindici giorni dalla riconsegna della licenza di pesca o dell'attestazione provvisoria previa riconsegna del titolo abilitativo all'attivita' di pesca, previo impegno da parte del richiedente a procedere all'arresto definitivo della nave nel termine prescritto all'art. 3, comma 8, conformemente alla modalita' prescelta. Per le navi con stazza inferiore a 20 tsl o 22 GT, l'acconto e' liquidato previa presentazione di nulla osta da parte degli istituti previdenziali ed assistenziali e di eventuali creditori ipotecari alla demolizione dell'unita';
b) saldo ad avvenuta demolizione della nave o, nei casi previsti, ad avvenuta radiazione della stessa dai registri d'iscrizione.
 
Art. 6.
Cumulabilita' degli aiuti pubblici
1. In ordine al cumulo degli aiuti pubblici alla flotta peschereccia si applicano le seguenti disposizioni. L'entita' del premio determinato con le modalita' di cui all'art. 4 e' diminuito:
a) di una parte dell'importo riscosso, in caso di aiuto per l'ammodernamento, calcolata pro rata temporis per il periodo vincolativo residuo;
b) dell'intero aiuto per l'arresto temporaneo erogato ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio del 17 dicembre 1999 e dell'art. 14 del regolamento (CE) n. 2468/98 del Consiglio del 3 novembre 1998, riscosso nei due anni che hanno preceduto l'ammissione al premio di arresto definitivo.
2. Per il calcolo della quota pro rata temporis di cui alla lettera a), del punto precedente si tiene conto del numero dei mesi interi (la frazione di mese superiore a quindici giorni e' considerata mese intero) che intercorrono tra la scadenza del vincolo e la data di decisione del premio di arresto definitivo.
3. Il premio di arresto definitivo e' interamente liquidato nel caso in cui la decisione di ammissione e' effettuata alla scadenza del periodo vincolativo.
 
Art. 7.
Registrazione vincoli
1. Al fine di consentire il rispetto dei vincoli derivanti dalla concessione di agevolazioni, gli enti pubblici erogatori sono tenuti a comunicare all'ufficio di iscrizione della nave, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, le agevolazioni concesse e la scadenza del vincolo. L'autorita' marittima avra' cura di annotare i vincoli tra i gravami o, in caso di intervenuto trasferimento del peschereccio, di darne comunicazione all'ufficio di destinazione.
 
Art. 8.
Norme transitorie
1. Le semplificazioni procedimentali e le modalita' di erogazione del premio, introdotte con il presente provvedimento si applicano anche alle istanze gia' presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 2080/93 del Consiglio del 20 luglio 1993 qualora le stesse non siano in contrasto con le disposizioni recate dallo stesso regolamento n. 2080/93.
2. Le domande presentate dal 1o gennaio 2000 devono essere integrate con l'autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi della legge n. 675/1996, prevista all'art. 3 del presente provvedimento, e con gli altri elementi riportati nell'allegato fac-simile.
Il presente provvedimento e' trasmesso all'organo di controllo per la registrazione ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 22 dicembre 2000
Il Ministro: Pecoraro Scanio
 
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