Gazzetta n. 49 del 28 febbraio 2001 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2001, n. 25
Attuazione della direttiva 1999/34/CE, che modifica la direttiva 85/374/CEE, in materia di responsabilita' per danno da prodotti difettosi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare gli articoli 1 e 2 e l'allegato A;
Vista la direttiva 1999/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 1999, che modifica la direttiva 85/374/CEE del Consiglio relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di responsabilita' per danno da prodotti difettosi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 224, con il quale e' stata data attuazione alla direttiva 85/374/CEE del Consiglio del 25 luglio 1985, e successive modificazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 gennaio 2001;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 febbraio 2001;
Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie e dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della sanita' e delle politiche agricole e forestali;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 224, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 3 dell'articolo 2 e' abrogato;
b) il comma 1 dell'articolo 3 e' sostituito dal seguente:
"1. Produttore e' il fabbricante del prodotto finito o di una sua componente, il produttore della materia prima, nonche', per i prodotti agricoli del suolo e per quelli dell'allevamento, della pesca e della caccia, rispettivamente l'agricoltore, l'allevatore, il pescatore ed il cacciatore.";
c) il comma 2 dell'articolo 3 e' abrogato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 2 febbraio 2001

CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Mattioli, Ministro per le politiche
comunitarie
Letta, Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e del
commercio con l'estero
Dini, Ministro degli affari esteri
Fassino, Ministro della giustizia
Visco, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica
Veronesi, Ministro della sanita'
Pecoraro Scanio, Ministro delle
politiche agricole e forestali Visto, il Guardasigilli: Fassino



Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato
redatto dall'amministrazione competente per materia ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di princi'pi
e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- La legge 21 dicembre 1999, n. 526, reca:
"Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'apppartenenza dell'Italia alle Comunita' europee -
legge comunitaria 1999".
- Gli articoli 1 e 2, della citata legge cosi'
recitano:
"Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di
direttive comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato ad
emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata
in vigore della presente legge, i decreti legislativi
recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle
direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e
B.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con
competenza istituzionale prevalente per la materia, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, della
giustizia e del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e con gli altri Ministri interessati in relazione
all'oggetto della direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui
all'allegato B sono trasmessi, dopo che su di essi sono
stati acquisiti gli altri pareri previsti da disposizioni
di legge ovvero sono trascorsi i termini prescritti per
l'espressione di tali pareri, alla Camera dei deputati e al
Senato della Repubblica perche' su di essi sia espresso,
entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere
delle commissioni competenti per materia; decorso tale
termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto
parere. Qualora il termine previsto per il parere delle
commissioni scada nei trenta giorni che precedono la
scadenza dei termini previsti al comma 1 o successivamente,
questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.
4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, nel rispetto dei princi'pi e criteri
direttivi da essa fissati, il Governo puo' emanare, con la
procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni
integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai
sensi del comma 1.
5. Il termine per l'esercizio della delega per
l'attuazione della direttiva 97/5/CE e' di sei mesi.
Art. 2 (Criteri e princi'pi direttivi generali della
delega legislativa). - 1. Salvi gli specifici princi'pi e
criteri direttivi stabiliti negli articoli seguenti ed in
aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i
decreti legislativi di cui all'art. 1 saranno informati ai
seguenti princi'pi e criteri generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate
provvederanno all'attuazione dei decreti legislativi con le
ordinarie strutture amministrative;
b) per evitare disarmonie con le discipline vigenti
per i singoli settori interessati dalla normativa da
attuare, saranno introdotte le occorrenti modifiche o
integrazioni alle discipline stesse;
c) salva l'applicazione delle norme penali vigenti,
ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, saranno
previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali,
nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a lire 200
milioni e dell'arresto fino a tre anni, saranno previste,
in via alternativa o congiunta, solo nel casi in cui le
infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi generali
dell'ordinamento interno. In tali casi saranno previste: la
pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni
che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto;
la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le
infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'. E'
fatta salva la previsione delle sanzioni alternative o
sostitutive della pena detentiva di cui all'art. 10, comma
1, lettera a), della legge 25 giugno 1999, n. 205. La
sanzione amministrativa del pagamento di una somma non
inferiore a lire 50 mila e non superiore a lire 200 milioni
sara' prevista per le infrazioni che ledano o espongano a
pericolo interessi diversi da quelli sopra indicati.
Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le
sanzioni sopra indicate saranno determinate nella loro
entita', tenendo conto della diversa potenzialita' lesiva
dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
astratto, di specifiche qualita' personali del colpevole,
comprese quelle che impongono particolari doveri di
prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del vantaggio
patrimoniale che l'inflazione puo' recare al colpevole o
alla persona o ente nel cui interesse egli agisce. In ogni
caso, in deroga ai limiti sopra indicati, per le infrazioni
alle disposizioni dei decreti legislativi saranno previste
sanzioni penali o amministrative identiche a quelle
eventualmente gia' comminate dalle leggi vigenti per le
violazioni che siano omogenee e di pari offensivita'
rispetto alle infrazioni medesime;
d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e
che non riguardano l'attivita' ordinaria delle
amministrazioni statali o regionali potranno essere
previste nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli
obblighi di attuazione delle direttive; alla relativa
copertura, in quanto non sia possibile far fronte con i
fondi gia' assegnati alle competenti amministrazioni si
provvedera' a norma degli articoli 5 e 21 della legge
16 aprile 1987, n. 183, osservando altresi' il disposto
dell'art. 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n.
468, introdotto dall'art. 7 della legge 23 agosto 1988, n.
362;
e) all'attuazione di direttive che modificano
precedenti direttive gia' attuate con legge o decreto
legislativo si procedera', se la modificazione non comporta
ampliamento della materia regolata, apportando le
corrispondenti modifiche alla legge o al decreto
legislativo di attuazione della direttiva modificata;
f) i decreti legislativi assicureranno in ogni caso
che, nelle materie trattate dalle direttive da attuare, la
disciplina disposta sia pienamente conforme alle
prescrizioni delle direttive medesime, tenuto anche conto
delle eventuali modificazioni comunque intervenute fino al
momento dell'esercizio della delega;
g) nelle materie di competenza delle regioni a
statuto ordinario e speciale e delle province autonome di
Trento e di Bolzano saranno osservati l'art. 9 della legge
9 marzo 1989, n. 86, l'art. 6, primo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e
l'art. 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
2. Nell'attuazione delle normative comunitarie, gli
oneri di prestazioni e controlli da eseguirsi da parte di
uffici pubblici in applicazione delle normative medesime
sono posti a carico dei soggetti interessati in relazione
al costo effettivo del servizio, ove cio' non risulti in
contrasto con la disciplina comunitaria. Le tariffe di cui
al precedente periodo sono predeterminate e pubbliche.".
- L'allegato A della citata legge riporta l'elenco
delle direttive da attuare con decreto legislativo.
- La direttiva 1999/34/CE e' pubblicata in GUCE n. L.
141 del 4 giugno 1999.
- La direttiva 85/374/CEE e' pubblicata in GUCE n. L.
210 del 7 agosto 1985.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio
1988, n. 224, reca: "Attuazione della direttiva CEE n.
85/374 relativa al ravvicinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative degli Stati
membri in materia di responsabilita', per danno da prodotti
difettosi, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile
1987, n. 183".
Note all'art. 1:
- Per il decreto del Presidente della Repubblica
24 maggio 1988, n. 224, vedasi le premesse.
- Il testo vigente dell'art. 2, del citato decreto del
Presidente della Repubblica cosi' come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
"Art. 2 (Prodotto). - 1. Prodotto, ai fini delle
presenti disposizioni, e' ogni bene mobile, anche se
incorporato in altro bene mobile o immobile.
2. Si considera prodotto anche l'elettricita'.
3. (Abrogato)".
- Il testo vigente dell'art. 3 del citato decreto del
Presidente della Repubblica cosi' come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
"1. Produttore e' il fabbricante del prodotto finito o
di una sua componente, il produttore della materia prima,
nonche', per i prodotti agricoli del suolo e per quelli
dell'allevamento, della pesca e della caccia,
rispettivamente l'agricoltore, l'allevatore, il pescatore
ed il cacciatore.
2. (Abrogato).
3. Si considera produttore anche chi si presenti come
tale apponendo il proprio nome, marchio o altro segno
distintivo sul prodotto o sulla sua confezione.
4. E' sottoposto alla stessa responsabilita' del
produttore chiunque, nell'esercizio di un'attivita'
commerciale, importi nella Comunita' europea un prodotto
per la vendita, la locazione, la locazione finanziaria, o
qualsiasi altra forma di distribuzione, e chiunque si
presenti come importatore nella Comunita' europea apponendo
il proprio nome, marchio o altro segno distintivo sul
prodotto o sulla sua confezione.".



 
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