Gazzetta n. 49 del 28 febbraio 2001 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 dicembre 2000, n. 448
Regolamento recante modalita' e procedure per il trasferimento del personale dell'Ente nazionale per le strade (ANAS) alle regioni ed agli enti locali, in attuazione dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa ed in particolare l'articolo 7, commi 1 e 2;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della citata legge n. 59 del 1997 ed in particolare l'articolo 7;
Visto l'accordo sancito, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e dell'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, dalla Conferenza unificata il 22 aprile 1999, come modificato in data 4 novembre 1999 ed integrato in data 20 gennaio 2000;
Visti in particolare gli articoli 99 e 101 del citato decreto legislativo n. 112 del 1998;
Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, recante disposizioni relative all'individuazione della rete autostradale e stradale nazionale a norma dell'articolo 98, comma 2, del citato decreto legislativo n. 112 del 1998;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2000 con il quale e' stata individuata la rete stradale regionale;
Considerato opportuno e necessario definire le modalita' e le procedure di individuazione del personale da trasferire dell'Ente nazionale per le strade (ANAS) alle regioni ed agli enti locali, nonche' quelle di trasferimento;
Considerato che nella seduta del 14 settembre 2000, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano unificata, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con la conferenza Stato, citta' ed autonomie locali ha espresso parere favorevole allo schema di protocollo d'intesa fra il Ministro per la funzione pubblica, il Presidente della conferenza dei presidenti delle regioni, il Presidente dell'Unione delle province d'Italia (UPI), il Presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI) e le organizzazioni sindacali confederali rappresentative sul piano nazionale, concernente l'individuazione delle procedure per il trasferimento del personale dell'Ente nazionale per le strade (ANAS) in attuazione dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il parere espresso, nella seduta del 14 settembre 2000, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano unificata, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con la Conferenza Stato, citta' ed autonomie locali;
Sentita l'Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
Acquisito il parere del Consiglio di Stato emesso nell'adunanza della Sezione consultiva degli atti normativi del 9 ottobre 2000;
Acquisito, in data 13 dicembre 2000, il parere della Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa istituita ai sensi dell'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 maggio 2000, recante delega al Ministro per la funzione pubblica per il coordinamento delle attivita' inerenti l'attuazione della legge n. 59 del 1997;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1.
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai trasferimenti del personale dell'Ente nazionale per le strade (ANAS) in attuazione del conferimento di funzioni dello Stato alle regioni ed agli enti locali.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge o
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legisiativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Gli articoli 5 e 7 della legge n. 59/1997 (Delega al
Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica
amministrazione e per la semplificazione amministrativa)
cosi' recitano:
"Art. 5. - 1. E' istituita una commissione
parlamentare, composta da venti senatori e venti deputati,
nominati rispettivamente dai Presidenti del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati, su designazione dei
gruppi parlamentari.
2. La commissione elegge tra i propri componenti un
presidente, due vicepresidenti e due segretari che insieme
con il presidente formano l'ufficio di presidenza. La
commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti
giorni dalla nomina dei suoi componenti, per l'elezione
dell'ufficio di presidenza. Sino alla costituzione della
commissione, il parere, ove occorra, viene espresso dalle
competenti commissioni parlamentari.
3. Alle spese necessarie per il funzionamento della
commissione si provvede, in parti uguali, a carico dei
bilanci interni di ciascuna delle due Camere.
4. La commissione:
a) esprime i pareri previsti dalla presente legge;
b) verifica periodicamente lo stato di attuazione
delle riforme o previste dalla presente legge e ne
riferisce ogni sei mesi alle Camere.
"Art. 7. - 1. Ai fini dell'attuazione dei decreti
legislativi di cui agli articoli 1, 3 e 4 e con le scadenze
temporali e modalita' dagli stessi previste, alla puntuale
individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane,
strumentali e organizzative da trasferire, alla loro
ripartizione tra le regioni e tra regioni ed enti locali ed
ai conseguenti trasferimenti si provvede con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri
interessati e il Ministro del tesoro. Il trasferimento dei
beni e delle risorse deve comunque essere congruo rispetto
alle competenze trasferite e al contempo deve comportare la
parallela soppressione o il ridimensionamento
dell'amministrazione statale periferica, in rapporto ad
eventuali compiti residui.
2. Sugli schemi dei provvedimenti di cui al comma 1 e'
acquisito il parere della commissione di cui all'art. 5,
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e
della Conferenza Stato-citta' e autonomie locali allargata
ai rappresentanti delle comunita' montane. Sugli schemi,
inoltre, sono sentiti gli organismi rappresentativi degli
enti locali funzionali ed e' assicurata la consultazione
delle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative. I pareri devono essere espressi entro
trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale
termine i decreti possono comunque ossere emanati.
3. Al riordino delle strutture di cui all'art. 3, comma
1, lettera d), si provvede, con le modalita' e i criteri di
cui al comma 4-bis dell'articolo 17 della legge 23 agosto
1988, n. 400, introdotto dall'articolo 13, comma 1, della
presente legge, entro novanta giorni dalla adozione di
ciascun decreto di attuazione di cui al comma 1 de presente
articolo, Per i regolamenti di riordino, il parere del
Consiglio di Stato e' richiesto entro cincantacinque giorni
ed e' reso entro trenta giorni dalla richiesta. In ogni
caso, trascorso inutilmente il termine di novanta giorni,
il regolamento e' adottato su proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri. In sede di prima emanazione gli
schemi di regolamento sono trasmessi alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica perche' su di essi
sia espresso il parere della Commissione di cui all'art. 5,
entro trenta giorni dalla data della loro trasmissione.
Decorso tale termine i regolamenti possono essere comunque
emanati.
3-bis. Il Governo e' delegato a emanare, sentito il
parere delle competenti commissioni parlamentari, entro il
30 settembre 1998, un decreto legislativo che istituisce
un'addizionale comunale all'IRPEF. Si applicano i principi
e i criteri direttivi di cui ai commi 10 e 11 dell'art. 48
della legge 27 dicembre 1997, n. 449".
- Gli articoli 7, 98, comma 2, 99 e 101 del decreto
legislativo n. 112/1998 (Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti
locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997,
n. 59) sono i seguenti:
"Art. 7 (Attribuzione delle risorse). - 1. I
provvedimenti di cui all'art. 7 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, determinano la decorrenza dell'esercizio da parte
delle regioni e degli enti locali delle funzioni conferite
ai sensi del presente decreto legislativo, contestualmente
all'effettivo trasferimento dei beni e delle risorse
finanziarie, umane, strumentali e organizzative. Con la
medesima decorrenza ha altresi' efficacia l'abrogazione
delle corrispondenti norme previste dal presente decreto
legislativo.
2. Per garantire l'effettivo esercizio delle funzioni e
dei compiti conferiti, i provvedimenti di cui all'art. 7
della legge 15 marzo 1997 n. 59, che individuano i beni e
le risorse da ripartire tra le regioni e tra le regioni e
gli enti locali, osservano i seguenti criteri:
a) la decorrenza dell'esercizio delle funzioni e dei
compiti conferiti contestualmente all'effettivo
trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane,
organizzative e strumentali, puo' essere graduata, secondo
date certe, in modo da completare il trasferimento entro il
31 dicembre 2000;
b) la devoluzione alle regioni e agli enti locali di
una quota delle risorse erariali deve garantire la congrua
copertura, ai sensi e nei termini di cui al comma 3 del
presente articolo, degli oneri derivanti dall'esercizio
delle funzioni e dei compiti conferiti nel rispetto
dell'autonomia politica e di programmazione degli enti; in
caso di delega regionale agli enti locali, la legge
regionale attribuisce ai medesimi risorse finanziarie tali
da garantire la congrua copertura degli oneri derivanti
dall'esercizio delle funzioni delegate, nell'ambito delle
risorse a tale scopo effettivamente traierite dallo Stato
alle regioni;
c) ai fini della determinazione delle risorse da
trasferire, si effettua la compensazione con la diminuzione
di entrate erariali derivanti dal conferimento delle
medesime entrate alle regioni ed agli enti locali ai sensi
del presente decreto legislativo.
3. Con i provvedimenti di cui all'art. 7 della legge
15 marzo 1997, n. 59, alle regioni e agli enti locali
destinatari delle funzioni e dei compiti conferiti sono
attribuiti beni e risorse corrispondenti per ammontare a
quelli utilizzati dallo Stato per l'esercizio delle
medesime funzioni e compiti prima del conferimento, ai fini
della quantificazione, si tiene conto:
a) dei beni e delle risorse utilizzati dallo Stato in
un arco temporale pluriennale, da un minimo di tre ad un
massimo di cinque anni;
b) dell'andamento complessivo delle spese finali
iscritte nel bilancio statale nel medesimo periodo di
riferimento;
c) dei vincoli, degli obiettivi e delle regole di
variazione delle entrate e delle spese pubbliche stabiliti
nei documenti di programmazione economico-finanziaria,
approvati dalle Camere, con riferimento sia agli anni che
precedono la data del conferimento, sia agli esercizi
considerati nel bilancio pluriennale in vigore alla data
del conferimento medesimo.
4. Con i provvedimenti, di cui all'art. 7 della legge
15 marzo 1997, n. 59, si provvede alla individuazione delle
modalita' e delle procedure di trasferimento, nonche' dei
criteri di ripartizione del personale. Ferma restando
l'autonomia normativa e organizzativa degli enti
territoriali riceventi, al personale trasferito e' comunque
garantito il mantenimento della posizione retributiva gia'
maturata. Il personale medesimo puo' optare per il
mantenimento del trattamento previdenziale previgente.
5. Al personale inquadrato nei ruoli delle regioni,
delle province, dei comuni e delle comunita' montane, si
applica la disciplina sul trattamento economico e
stipendiale e sul salario accessorio prevista dal contratto
collettivo nazionale di lavoro per il comparto
regioniautonomie locali.
6. Gli oneri relativi al personale necessario per le
funzioni conferite incrementano in pari misura il tetto di
spesa di cui all'art. 1, comma 9, della legge 28 dicembre
1995, n. 549.
7. Nelle materie oggetto di conferimento di funzioni e
di compiti ai sensi del presente decreto legislativo, lo
Stato provvede al finanziamento dei fondi previsti in leggi
pluriennali di spesa mantenendo gli stanziamenti gia'
previsti dalle leggi stesse o dalla programmazione
finanziaria triennale. Sono finanziati altresi', nella
misura prevista dalla legge istitutiva, i fondi geriti
mediante convenzione, sino alla scadenza delle convenzioni
stesse.
8. Al fine della elaborazione degli schemi di decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, la Conferenza
unificata Stato, regioni, citta' e autonomie locali, di cui
al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito
denominata "Conferenza unificata", promuove accordi tra
Governo, regioni ed enti locali, ai sensi dell'art. 9,
comma 2, lettera e), del medesimo decreto legislativo. Gli
schemi dei singoli decreti debbono contenere:
a) l'individuazione del termine, eventualmente
differenziato, da cui decorre l'esercizio delle funzioni
conferite e la contestuale individuazione delle quote di
tributi e risorse erariali da devolvere agli enti, fermo
restando quanto previsto dall'art. 48 della legge
27 dicembre 1997, n. 449;
b) l'individuazione dei beni e delle strutture da
trasferire, in relaziore alla ripartizione delle funzioni,
alle regioni e agli enti locali;
c) la definizione dei contingenti complessivi, per
qualifica e profilo professionale, del personale necessario
per l'esercizio delle funzioni amministrative conferite e
del personale da trasferire;
d) la congrua quantificazione dei fabbisogni
finanziari in relazione alla concreta ripartizione di
funzioni e agli oneri connessi al personale, con decorrenza
dalla data di effettivo esercizio delle funzioni medesime,
secondo i criteri stabiliti al comma 2 del presente
articolo.
9. In caso di mancato accordo, il Presidente del
Consiglio dei Ministri provvede, acquisito il parere della
Conferenza unificata, ai sensi dell'art. 7 della legge
15 marzo 1997, n. 59;
10. Nei casi in cui lo Stato non provveda ad adottare
gli atti e i provvedimenti di attuazione entro le scadenze
previste dalla legge 15 marzo 1997, n. 59, e dal presente
decreto legislativo, la Conferenza unificata puo'
predisporre lo schema dell'atto o del provvedimento e
invarlo al Presidente del Consiglio dei Ministri, per le
iniziative di cui all'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n.
59. Si applica a tal fine la disposizione di cui all'art.
2, comma 2, del decreto legislativo 8 agosto 1997, n. 281.
11. Ove non si provveda al trasferimento delle risorse
disposte ai sensi dell'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n.
59, nei termini previsti, la regione e gli enti locali
interessati chiedono alla Conferenza unificata di segnalare
il ritardo o l'inerzia al Presidente del Consiglio dei
Ministri, che indica il termine per provvedere. Decorso
inutilmente tale termine il Presidente del Consiglio dei
Ministri nomina un commissario ad acta".
"Art. 98 (Funzioni mantenute allo Stato).
(Omissis).
2. All'individuazione della rete autostradale e
stradale nazionale si provvede, entro novanta giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo,
attraverso intese nella conferenza unificata. In caso di
mancato raggiungimento delle intese nel termine suddetto,
si provvede nei successivi sessanta giorni con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, previa delibera del
Consiglio dei Ministri".
"Art. 99 (Funzioni conferite alle regioni e agli enti
locali). 1. Sono conferite alle regioni e agli enti locali,
ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 15 marzo 1997,
n. 59, tutte le funzioni amministrative non espressamente
indicate negli articoli del presente capo e tra queste, in
particolare, le funzioni di programmazione, progettazione,
esecuzione, manutenzione e gestione delle strade non
rientranti nella rete autostradale e stradale nazionale,
compresa la nuova costruzione o il miglioramento di quelle
esistenti, nonche' la vigilanza sulle strade conferite.
2. La progettazione, esecuzione, manutenzione e
gestione delle strade di cui al comma 1, puo' essere
affidata temporaneamente, dagli enti territoriali cui la
funzione viene conferita, all'Ente nazionale per le strade
(ANAS), sulla base di specifici accordi.
3. Sono, in particolare, trasferite alle regioni le
funzioni di programmazione e coordinamento della rete
viaria. Sono attribuite alle province le funzioni di
progettazione, costrizione e manutenzione della rete
stradale, secondo le modalita' e i criteri fissati dalle
leggi regionali.
4. Alle funzioni di progettazione, costruzione,
manutenzione di rilevanti opere di interesse interregionale
si provvede mediante accordi di programma tra le regioni
interessate".
"Art. 101 (Trasferimento delle strade non comprese
nella rete autostradale e stradale nazionale). - 1. Le
strade e autostrade, gia' appartenenti al demanio statale
ai sensi dell'art. 822 del codice civile e non comprese
nella rete autostradale e stradale nazionale, sono
trasferite, con il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri di cui all'art. 98, comma 2, del presente decreto
legislativo, al demanio delle regioni, ovvero, con le leggi
regionali di cui all'art. 4, comma 1, della legge 15 marzo
1997, n. 59, al demanio degli enti locali. Tali leggi
attribuiscono agli enti titolari anche il compito della
gestione delle strade medesime.
2. In seguito al trasferimento di cui al comma 1,
spetta alle regioni o agli enti locali titolari delle
strade la determinazione dei criteri e la fissazione e la
riscossione, come entrate proprie, delle tariffe relative
alle licenze, alle concessioni e alla esposizione della
pubblicita' lungo o in vista delle strade trasferite,
secondo i principi definiti con atto di indirizzo e di
coordinamento ai sensi dell'art. 8 della legge 15 marzo
1997, n. 59".
- Si trascrivono i testi degli articoli 8 e 9, comma 2,
lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281
(Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della
conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse
comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali).
"Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte molli quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17, della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1, e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno".
"Art. 9 (Funzioni).
(Omissis).
2. La Conferenza unificata e' comunque competente in
tutti i casi in cui regioni, province, comuni e comunita'
montane ovvero la Conferenza Stato-regioni e la Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali debbano esprimersi su un
medesimo oggetto. In particolare la Conferenza unificata:
a) - b)(Omissis);
c) promuove sancisce accordi tra Governo, regioni,
province, comuni e comunita' montane, al fine di coordinare
l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in
collaborazione attivita' di interesse comune.".
- Il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, e'
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 dicembre 1999,
n. 288.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
21 febbraio 2000, e' stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 13 giugno 2000, n. 136.
- La legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri) e' stata pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento
ordinario.



 
Art. 2.
1. L'Ente nazionale per le strade (ANAS), entro dieci giorni dalla deliberazione della Conferenza unificata, che individua le sedi di destinazione del personale all'interno di ciascun ambito regionale, comunica per iscritto ai dipendenti l'elenco di dette sedi.
2. Il personale presenta, a seguito della comunicazione di cui al comma 1, entro quindici giorni, domanda di trasferimento, indicando una o piu' sedi nell'ambito della propria o altra regione, in ordine di preferenza, tra quelle individuate dalla Conferenza unificata ovvero domanda di permanenza nei ruoli dell'Ente nazionale per le strade (ANAS). In tale ultima ipotesi la mancata presentazione della domanda equivale a richiesta di permanenza. La comunicazione dell'amministrazione contiene uno schema di domanda predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica.
 
Art. 3.
1. L'Ente nazionale per le strade (ANAS) predispone per ogni regione graduatorie provinciali sulla base dei criteri e dei punteggi di cui alla tabella A allegata al presente regolamento. Nel caso in cui le domande di trasferimento risultino inferiori al numero individuato per ciascuna regione si procede all'individuazione del restante personale da trasferire nell'ambito territoriale provinciale, attingendo dalle predette graduatorie provinciali predisposte per i dipendenti che hanno presentato domande di permanenza nei ruoli dell'Ente nazionale per le strade (ANAS) e per quelli che abbiano indicato sedi diverse da quelle della provincia di appartenenza e nelle quali non siano stati utilmente collocati.
2. Se le domande di trasferimento risultano superiori al contingente prefissato, l'Ente nazionale per le strade (ANAS) dispone il trasferimento sulla base dei criteri e punteggi indicati nella tabella A di cui al comma precedente.
3. Alla formazione delle graduatorie di cui ai commi 1 e 2 si provvede entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda di trasferimento. Le graduatorie sono immediatamente trasmesse al Dipartimento della funzione pubblica per gli adempimenti di cui al successivo articolo 7.
 
Art. 4.
1. Il personale trasferito conserva il trattamento economico fisso e continuativo acquisito secondo le seguenti voci: personale delle aree (stipendio, indennita' integrativa speciale, retribuzione individuale di anzianita', eventuale ad personam, arricchimento ed esperienza professionale, aumento periodico di anzianita' maturata, elemento distintivo della retribuzione, elemento retributivo differenziato, indennita' operativa, premio di produzione); personale dirigente (minimo contrattuale, mensilita' aggiuntiva, aumenti periodici di anzianita', indennita' di funzione e super minimo individuale) ferme restando le dinamiche retributive del comparto in cui e' ricompreso il personale dell'ente di destinazione.
2. Contestualmente al trasferimento del personale si procede al corrispondente trasferimento delle risorse finanziarie dell'Ente nazionale per le strade (ANAS) alle amministrazioni di destinazione. Le risorse finanziarie relative al personale trasferito sono determinate con riferimento al trattamento economico complessivo maturato all'atto del trasferimento, ivi compresi gli oneri riflessi.
 
Art. 5.
1. La equiparazione tra le professionalita' possedute dal personale dell'Ente nazionale per le strade (ANAS) da trasferire e quelle di eventuale inquadramento presso le regioni e gli enti locali e' la seguente:

=====================================================================
CCNL ANAS - Area | CCNL Enti locali - Categoria =====================================================================
C1, C | A1
B2 | B1
B1 | B3
B | C1
A1 | D1
A | D3
Dirigente | Dirigente
 
Art. 6.
1. Al personale trasferito e' riconosciuta a tutti gli effetti la continuita' del rapporto di lavoro e l'anzianita' di servizio maturata presso l'Ente nazionale per le strade (ANAS). Il personale trasferito puo' permanere, a domanda, nel regime previdenziale in godimento.
 
Art. 7.
1. Il Dipartimento della funzione pubblica di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dispone l'assegnazione alle regioni e agli enti locali del personale trasferito entro dieci giorni dalla formulazione delle graduatorie di cui al comma 3, dell'articolo 3.
Il presente regolamento munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 22 dicembre 2000
p. Il Presidente: Bassanini Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio 2001
Ministeri istituzionali, registro n. 1, foglio n. 292
 
----> vedere Tabella a pag. 11 della G.U. <----

La graduatoria del personale che ha presentato domanda di trasferimento e' predisposta sulla base dei punteggi attribuiti secondo i criteri indicati nella tabella A. I dipendenti beneficiari delle disposizioni di cui alla legge n. 104/1992 hanno diritto di precedenza.
La graduatoria del personale che ha optato per la permanenza nell'Ente e' predisposta sulla base dei punteggi attribuiti partendo dal punteggio piu' basso; i dipendenti beneficiari delle disposizioni di cui alla legge n. 104/1992 seguono in graduatoria gli altri dipendenti.

criterio conclusivo

A parita' di punteggio prevale la maggiore eta' anagrafica.



Nota alla tabella:
- La legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate) e' stata pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 17 febbraio 1992, n. 39, supplemento ordinario.



 
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