Gazzetta n. 49 del 28 febbraio 2001 (vai al sommario)
LEGGE 28 febbraio 2001, n. 24
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394, concernente interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

promulga la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394, concernente interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 28 febbraio 2001

CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Visco, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica Visto, il Guardasigilli: Fassino



LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 4941):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
(Amato) e dal Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica (Visco) il 30 dicembre 2000.
Assegnato alle commissioni riunite 2a (Giustizia) e 6a
(Finanze), in sede referente, il 5 gennaio 2001, con parere
delle commissioni 1a per presupposti di costituzionalita';
1a, 5a, 10a e Giunta per gli affari delle Comunita'
europee.
Esaminato dalla 1a commissione (Affari costituzionali),
in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di
costituzionalita' il 9 gennaio 2001.
Esaminato dalle commissioni riunite (2a e 6a) l'11, il
17, 18, 23 e 24 gennaio 2001.
Esaminato in aula il 30 gennaio 2001 e approvato il
31 gennaio 2001.
Camera dei deputati (atto n. 7583):
Assegnato alla VI commissione (Finanze), in sede
referente, il 5 febbraio 2001 con pareri delle commissioni
I, II, V e XIV e del Comitato per la legislazione.
Esaminato dalla VI commissione il 6, 7, 8 e 13 febbraio
2001.
Esaminato in aula il 19 e 20 febbraio 2001 e approvato
con modificazioni il 21 febbraio 2001.
Senato della Repubblica (atto n. 4941-B):
Assegnato alle commissioni riunite 2a (Giustizia) e 6a
(Finanze), in sede referente, il 21 febbraio 2001 con
parere delle commissioni 1a e 5a.
Esaminato dalle commissioni riunite (2a e 6a) il 22 e
il 27 febbraio 2001.
Esaminato in aula e approvato il 27 gennaio 2001.

Avvertenza:
Il decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
303 del 30 dicembre 2000.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
le modifiche apportate dalla presente legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta
Ufficiale alla pag. 26.



 
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 29 DICEMBRE 2000, N. 394

All'Articolo 1:
il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. In considerazione dell'eccezionale caduta dei tassi di interesse verificatasi in Europa e in Italia nel biennio 1998-1999, avente carattere strutturale, il tasso degli interessi pattuito nei finanziamenti non agevolati, stipulati nella forma di mutui a tasso fisso rientranti nella categoria dei mutui, individuata con il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica previsto dall'articolo 2, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' sostituito, salvo diversa pattuizione piu' favorevole per il debitore, dal tasso indicato al comma 3. Il tasso di sostituzione e' altresi' ridotto all'8 per cento con riferimento ai mutui ovvero a quote di mutuo di importo originario non superiore a 150 milioni di lire, o all'equivalente importo in valuta al cambio vigente al momento della stipulazione del contratto, accesi per l'acquisto o la costruzione di abitazioni, diverse da quelle rientranti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per i quali spettano le detrazioni di cui alla lettera b) del comma 1 e al comma 1-ter dell'articolo 13-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. La sostituzione di cui al presente comma non ha efficacia novativa, non comporta spese a carico del mutuatario e si applica alle rate che scadono successivamente al 2 gennaio 2001";
il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Il tasso di sostituzione e' stabilito, per le rate con scadenza a decorrere dal 3 gennaio 2001, in misura non superiore al valore medio per il periodo gennaio 1986-ottobre 2000 dei rendimenti lordi dei buoni del Tesoro poliennali con vita residua superiore ad un anno".
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone