Gazzetta n. 50 del 1 marzo 2001 (vai al sommario)
AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI
DETERMINAZIONE 15 febbraio 2001
Chiarimenti in merito ai criteri cui devono attenersi le SOA (societa' organismi di attestazione) nella loro attivita' di attestazione per qualificare le imprese nella categoria OG11 (articoli 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000). (Determinazione n. 7/2001).

IL CONSIGLIO DELL'AUTORITA'
PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI
Premesso che:
1) sono state formulate da alcune SOA e associazioni di imprese richieste di chiarimenti in merito alle disposizioni contenute negli articoli 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 e nelle determinazioni dell'Autorita' n. 47/2000, n. 48/2000 e n. 50/2000;
2) l'Autorita' ha dato un primo riscontro a tali richieste con la determinazione n. 56/2000 riservandosi di dare risposta con una successiva determinazione a quelle relative a problemi che comportano interpretazioni delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 e per le quali e' stato opportuno acquisire, preliminarmente, il parere della Commissione consultiva;
Considerato:
la introduzione della categoria OG11 (allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34), con connotati differenti rispetto alla categoria G11 di cui al decreto ministeriale 15 maggio 1998, n. 304 e alla categoria 5/A e 5/C di cui al decreto ministeriale 25 febbraio 1982, n. 770, ha posto problemi di diritto transitorio consistenti nella necessita' di individuare, in sede di prima applicazione, quali certificati e quindi requisiti, in possesso delle imprese e conformi alla precedente normativa, fossero sufficienti per consentire il rilascio della qualificazione in detta categoria.
A questo problema e' stata data una soluzione con la determinazione dell'Autorita' n. 48/2000 sulla base del criterio di fondo, che la richiesta normativa della idoneita' a realizzare un "insieme coordinato di impianti da realizzare congiuntamente" non poteva ritenersi dimostrabile se non attraverso un procedimento che vedeva prima la qualificazione in almeno tre categorie specializzate e, poi, il possesso degli altri requisiti ed, in particolare, per quello di cui all'art. 18, comma 1, lettera b), cioe', la idoneita' tecnica e organizzativa, dimostrabile con la presentazione di certificati di esecuzione di lavori, anche se attuati in subappalto, purche' coordinati e congiunti, sempre di almeno tre impianti.
In seguito a segnalazioni pervenute in ordine alla rappresentazione della difficolta' concreta di operativita' diffusa di detti criteri e ai fini di consentire la piu' ampia partecipazione agli appalti, si e' ritenuto di valorizzare, per la qualificazione di cui trattasi, altre situazioni quali rappresentate.
In considerazione di quanto sopra e alla luce delle indicazioni contenute nel parere del 19 e 24 gennaio 2001 della Commissione consultiva ex art. 8, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, si formulano le seguenti indicazioni aggiuntive che consentono soluzioni alternative alla definizione dei problemi emersi.
Ritenuto che:
si premette che la presente determinazione si limita alla sola contingente problematica dell'attestazione di qualificazione nella cat. OG11 attraverso i certificati di esecuzione lavori eseguiti in vigenza di disposizioni anteriori al decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, senza interferire con il distinto profilo - necessariamente gia' "a regime" - dell'indicazione della cat. OG11 nei bandi di gara, per i quali le Stazioni appaltanti non possono che fare applicazione della declaratoria riportata nell'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, con le ulteriori precisazioni gia' fornite da questa Autorita' con le Tipologie unitarie di bandi di gara per l'affidamento di lavori pubblici (Nota illustrativa, pag. 10, 1o capoverso, supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 206, del 4 settembre 2000) e con la determinazione 12 ottobre 2000, n. 48 (punto 12 dei considerato).
Va altresi' precisato che la nuova disciplina riguardante la categoria OG11, pur essendo innovativa rispetto a quella previgente, puo' essere considerata una evoluzione di questa. Cio' consente di ritenere che nella declaratoria della nuova categoria generale OG11 sono indicati impianti riconducibii a due diversi sottosistemi impiantistici - rispettivamente di impiantistica "termofluidica" e di impiantistica "elettrica" in senso lato - che riproducono la duplicita' gia' presente nella precedente categoria G11. Si ritiene, pertanto, che per la qualificazione nella categoria OG11 possano essere utilizzati anche i certificati dei lavori eseguiti in vigenza delle disposizioni antecedenti al decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, qualora detti certificati si riferiscano ad un insieme di almeno due impianti, eseguiti tra loro congiuntamente e relativi ciascuno ad un distinto sottosistema impiantistico.
Ne segue che, ai fini della qualificazione nella categoria OG11, in via alternativa rispetto alle condizioni previste dalla determinazione n. 48/2000, possano valere, altresi', direttamente, i certificati dei lavori eseguiti in vigenza delle disposizioni antecedenti al decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 alle seguenti condizioni:
ognuno di essi si riferisca ad un insieme di almeno due impianti, eseguiti direttamente, nonche' congiuntamente, secondo la previsione normativa vigente all'epoca, e relativi il primo al sottosistema degli "impianti termofluidici" ed il secondo al sottosistema degli "impianti elettrici" in senso lato;
nel loro complesso riguardino almeno tre tipi di impianti menzionati nella declaratoria OG11, ognuno dei quali deve concorrere alla qualificazione con presenza significativa e, quindi, in misura pressoche' equivalente ad un quarto dei valori minimi dei requisiti previsti per la classifica da attribuire.
Roma, 15 febbraio 2001
Il presidente: Garri Il segretario: Esposito
 
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