Gazzetta n. 50 del 1 marzo 2001 (vai al sommario)
ISVAP - ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO
PROVVEDIMENTO 21 febbraio 2001
Disposizioni per la determinazione del rendimento prevedibile delle attivita' rappresentative delle riserve tecniche per le imprese di assicurazione esercenti i rami vita. (Provvedimento n. 01801).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante la semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante la razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), ed in particolare l'art. 4, comma 4, che sostituisce l'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, disponendo, tra l'altro, che all'ISVAP sono trasferite le funzioni e le competenze gia' attribuite al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in materia assicurativa;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, recante attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita, ed in particolare, l'art. 25, comma 12, il quale dispone che il rendimento prevedibile delle attivita' rappresentative delle riserve tecniche dovra' essere definito dall'impresa in conformita' alle specifiche indicazioni fornite dall'ISVAP, con particolare riguardo agli attivi di futura acquisizione;
Visto l'art. 119, comma 1, del decreto legislativo n. 174/1995 che stabilisce che per i contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore del citato decreto, le imprese di cui ai titoli II e IV continuano ad utilizzare i principi di calcolo vigenti a tale data in deroga a quanto disposto dagli articoli 24 e 25;
Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante attuazione della direttiva 79/267/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita ed in particolare l'art. 31, comma 6, che attribuisce al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato la facolta' di imporre l'adozione di basi tecniche piu' adeguate per il calcolo delle riserve tecniche;
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 2 luglio 1987 recante disposizioni sulla determinazione del livello minimo delle riserve tecniche che debbono essere costituite dalle imprese che esercitano le assicurazioni private sulla vita;
Considerato che la determinazione del rendimento prevedibile non puo' prescindere da un'analisi integrata degli impegni derivanti dai contratti in vigore e dei relativi investimenti;
Considerato che i contratti di cui all'art. 30 del decreto legislativo n. 174/1995 presentano caratteristiche tali da non rientrare nelle previsioni del comma 12 dell'art. 25 del citato decreto;
Considerato che per i contratti con specifica provvista di attivi di cui agli articoli 5 e 7 del provvedimento n. 1036-G del 6 novembre 1998, questo Istituto ha definito, ai fini dell'individuazione del tasso massimo garantibile, i criteri per la determinazione del rendimento atteso degli attivi acquisiti dall'impresa per la copertura degli impegni assunti;
Ritenuta la necessita' di emanare disposizioni che introducano elementi di prudenza ed obiettivita' nella determinazione del rendimento prevedibile delle attivita' rappresentative delle riserve tecniche per i contratti che prevedono una garanzia di tasso di interesse;
Dispone:
Art. 1.
1. Per rendimento prevedibile delle attivita' rappresentative delle riserve tecniche deve intendersi, per i contratti a prestazione rivalutabile collegati a gestioni interne separate, il rendimento della singola gestione riferito ai periodi di osservazione che hanno inizio a partire dalla data di chiusura di quello in corso al momento delle valutazioni previste al comma 12 dell'art. 25 del decreto legislativo n. 174/1995, da stimare sulla base dei criteri indicati al successivo art. 3.
2. Ai fini della valutazione del rendimento prevedibile le imprese esercenti i rami vita devono disporre di procedure che consentano di effettuare un'analisi congiunta del portafoglio delle attivita' e delle passivita' per singola gestione separata. Al riguardo le imprese stabiliscono i criteri di organizzazione e di analisi dei dati piu' idonei alla propria struttura aziendale ed alle caratteristiche tecniche e dimensionali dei portafogli tenuto conto dei livelli minimi di indagine e di informativa richiesti dal presente provvedimento.
3. Le procedure informative devono consentire di rilevare e analizzare gli elementi caratteristici delle attivita' e delle passivita' idonei ad identificarne i flussi prospettici ed a valutarne la sensibilita' al variare del contesto economico e finanziario.
4. L'analisi puo' essere limitata alle sole gestioni separate ritenute dalle imprese significative per livello dimensionale o per livello di rischiosita' delle garanzie finanziarie offerte. In ogni caso l'analisi deve riguardare almeno l'ottanta per cento del complesso delle riserve tecniche relative alle polizze collegate a gestioni separate.
5. Per quanto riguarda il portafoglio delle attivita' le imprese, per ciascuna gestione separata ritenuta significativa, devono tener conto almeno dei seguenti elementi:
a) le date di scadenza e gli importi delle cedole, degli incassi periodici, dei rimborsi, dei dividendi e degli altri redditi di ciascuna categoria di attivita' ivi compresi gli strumenti derivati;
b) l'ipotesi di uscita dal portafoglio per i titoli senza scadenza definita, per i titoli di capitale, per gli OICR e per gli altri attivi;
c) gli indicatori relativi al rischio di credito;
d) gli indicatori di volatilita' e correlazione;
e) le opzionalita' presenti nei singoli attivi ed il loro impatto sui flussi di cassa attesi;
f) le strutture delle curve di rendimento dei tassi di interesse ed i tassi di cambio degli attivi interessati;
g) il rendimento effettivo dei singoli titoli a reddito fisso in riferimento ai valori di carico nella gestione separata;
h) i valori di carico nella gestione separata e i valori correnti degli attivi;
i) gli attivi ad utilizzo durevole e non durevole.
6. Per quanto concerne il portafoglio del passivo l'analisi deve essere finalizzata al monitoraggio degli impegni assunti con particolare riferimento ai livelli di garanzia finanziaria ed alle dinamiche di adeguamento delle prestazioni contrattualmente previsti. A tal fine le imprese devono tener conto almeno dei seguenti elementi:
a) la struttura dell'impegno finanziario;
b) la misura della garanzia finanziaria;
c) la misura del tasso tecnico di tariffa;
d) la forma contrattuale;
e) la tipologia tariffaria;
f) la tipologia del premio;
g) la periodicita' del premio;
h) l'ammontare del premio e delle somme assicurate;
i) le basi tecniche, diverse da quelle finanziarie, impiegate in tariffa;
j) le opzioni contrattuali;
k) la durata residua degli impegni contrattuali e delle garanzie finanziarie;
l) il canale di acquisizione;
m) le frequenze di eliminazione per singola causa;
n) gli effetti dei trattati di riassicurazione passiva sugli impegni contrattuali.
 
Art. 2.
1. L'orizzonte temporale per la definizione del rendimento prevedibile deve essere almeno pari ai quattro periodi di osservazione immediatamente successivi alla chiusura di quello in corso al momento delle valutazioni, ovvero alla durata residua del portafoglio polizze, se minore.
2. Il portafoglio di riferimento ai fini della stima e' costituito dai contratti in vigore all'epoca della valutazione.
 
Art. 3.
1. Il rendimento prevedibile delle singole gestioni separate di cui al precedente art. 1, comma 4, dovra' essere calcolato determinando, per ciascuno dei periodi di osservazione che cadono nell'orizzonte temporale da prendere a riferimento per le valutazioni, il rapporto tra i redditi e le giacenze medie attesi del complesso degli attivi inseriti nelle gestioni. I redditi attesi dovranno essere computati al netto delle spese direttamente imputabili alla gestione separata.
2. Per gli attivi in portafoglio i redditi da considerare sono costituiti da:
a) i redditi di competenza, conosciuti o stimati sulla base della struttura dei tassi forward derivata dai tassi swap, connessa alla valuta di riferimento dell'attivo considerato, rilevata al momento della valutazione;
b) i dividendi azionari ed i redditi di competenza degli altri attivi inseriti nelle gestioni. Il livello di redditivita' dovra' essere stimato in modo prudente, tenendo conto anche delle aspettative coerenti con la situazione di mercato al momento della valutazione;
c) le differenze positive o negative dei titoli in scadenza o dei valori mobiliari che si riterra' opportuno alienare per esigenze di liquidita' determinate sulle previsioni dei flussi del passivo o per esigenze di mercato. Tali differenze, rispetto al valore di carico nella gestione separata, dovranno essere valutate:
per i titoli obbligazionari sulla base del prezzo forward determinato in base alle curve spot di riferimento alla data di valutazione;
per gli altri valori mobiliari nel limite complessivo delle plusvalenze implicite nette esistenti al momento della valutazione.
3. Per gli attivi di futura acquisizione dovranno essere presi in considerazione i soli redditi ordinari di cui alle lettere a) e b) del comma precedente, stimati secondo le modalita' ivi previste.
4. Gli attivi di futura acquisizione, dovranno:
a) derivare dal reinvestimento delle cedole o degli attivi scaduti o venduti e dall'impiego dei premi da incassare sul portafoglio dei contratti in vigore al momento della valutazione;
b) essere inseriti nel calcolo di cui al comma 1 del presente articolo, considerando tipologie di attivo coerenti con la complessiva previsione di flussi dell'attivo e del passivo e comunque basate su criteri di prudenza.
5. Qualora l'impresa, in coerenza con i principi di cui ai commi precedenti, intenda avvalersi di elementi tali da garantire alla stima una maggiore aderenza alle caratteristiche delle proprie gestioni separate, dovra' trasmettere in via preventiva a questo Istituto una nota nella quale siano dettagliatamente illustrate le motivazioni che ne suggeriscono l'utilizzo nonche' i criteri adottati per le valutazioni.
 
Art. 4.
1. Per i contratti le cui prestazioni non sono legate ai risultati derivanti dalle gestioni separate ma che tuttavia prevedono una garanzia di rendimento minimo, ad eccezione dei contratti con specifica provvista di attivi di cui al successivo art. 6, il rendimento prevedibile viene posto pari alla media aritmetica ponderata dei rendimenti prevedibili delle singole gestioni separate di cui all'art. 1, comma 4, con pesi pari alla giacenza media attesa dei relativi periodi di osservazione.
Analogo criterio dovra' essere considerato anche per i contratti le cui prestazioni sono collegate a gestioni separate non ritenute significative ai sensi dell'art. 1, comma 4, del presente provvedimento.
2. Qualora l'impresa non abbia costituito gestioni separate per i contratti che prevedono una garanzia di rendimento minimo dovra' essere comunicata all'ISVAP la metodologia adottata per il calcolo del rendimento prevedibile, tenuto conto dei principi di prudenza e dei criteri previsti dal presente provvedimento.
 
Art. 5.
1. L'attuario incaricato di cui all'art. 20-bis del decreto legislativo n. 174/1995, sulla base del vettore dei risultati derivanti dalle valutazioni di cui al presente provvedimento, e' tenuto ad operare i confronti previsti dal primo e ultimo periodo del comma 12 dell'art. 25 del citato decreto legislativo per ognuno dei livelli di garanzia finanziaria prestati sui contratti le cui prestazioni sono legate al risultato della gestione separata in esame.
2. La stessa metodologia dovra' essere applicata ai contratti di cui all'art. 4 del presente provvedimento.
 
Art. 6.
1. Per i contratti con specifica provvista di attivi di cui agli articoli 5 e 7 del provvedimento n. 1036-G del 6 novembre 1998, l'attuario incaricato e' tenuto ad operare il confronto, previsto all'ultimo periodo del comma 12 dell'art. 25 del decreto legislativo n. 174/1995, tra il livello della garanzia finanziaria offerta ed il tasso di rendimento atteso lordo degli attivi rappresentativi delle riserve tecniche rilevato al momento delle valutazioni.
 
Art. 7.
1. Per i contratti emessi in data antecedente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 174/1995 l'attuario incaricato e' tenuto a confrontare il rendimento prevedibile, cosi' come determinato in base al presente provvedimento, con gli impegni assunti in termini di tasso di interesse sui contratti in vigore e ad operare le eventuali integrazioni delle riserve tecniche cosi' come calcolate in base ai disposti dell'art. 31 della legge 22 ottobre 1986, n. 742.
 
Art. 8.
1. In occasione della redazione del bilancio di esercizio e della relazione semestrale le imprese dovranno predisporre una relazione, da conservare presso l'impresa, sottoscritta da un responsabile per l'impresa e dall'attuario incaricato.
2. Nella relazione di cui al comma 1 dovranno essere illustrati gli elementi di valutazione e le ipotesi poste alla base della quantificazione del rendimento prevedibile, con particolare riferimento ai criteri considerati per gli attivi di futura acquisizione e per le vendite dei valori mobiliari determinate da esigenze di mercato. La relazione dovra' inoltre riportare i vettori dei risultati delle stime dei rendimenti determinati secondo le modalita' indicate agli articoli 3, 4 e 6 del presente provvedimento.
3. L'impresa e' tenuta a conservare su supporto informatico i flussi analitici necessari per la determinazione dei vettori dei risultati delle stime dei rendimenti prevedibili relativi all'ultimo bilancio e relazione semestrale approvati.
 
Art. 9.
1. Le disposizioni del presente provvedimento si applicano a decorrere dal bilancio dell'esercizio 2001.
Il presente provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 febbraio 2001
Il presidente: Manghetti
 
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