Gazzetta n. 50 del 1 marzo 2001 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2001, n. 28
Attuazione della direttiva 1999/35/CE relativa a un sistema di visite obbligatorie per l'esercizio in condizioni di sicurezza di traghetti roll-on/roll-off e di unita' veloci da passeggeri adibiti a servizi di linea, nonche' disciplina delle procedure di indagine sui sinistri marittimi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBIICA

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
VISTA la direttiva 1999/35/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999, relativa a un sistema di visite obbligatorie per l'esercizio in condizioni di sicurezza di traghetti roll-on/roll-off di unita' veloci da passeggeri adibiti a servizi di linea;
VISTA la legge 21 dicembre 1999, n. 526, legge comunitaria 1999, e, in particolare, gli articoli 1 e 2 e l'allegato A;
VISTA la legge 5 giugno 1962, n. 616;
VISTA la legge 23 maggio 1980, n. 313;
VISTA la legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni;
VISTO il decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e successive modificazioni;
VISTO il decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 5;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1997, n. 293;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407;
VISTO il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 248 del 23 ottobre 2000;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 19 aprile 2000, n. 432;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 febbraio 2001;
SULLA PROPOSTA del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'ambiente;

EMANA
Il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto e dei suoi allegati, si intende per: a) "traghetto ro-ro": una nave marittima da passeggeri avente
dispositivi che consentono di caricare e scaricare direttamente i
veicoli (stradali o ferroviari) e che trasporta piu' di dodici
passeggeri; b) "unita' veloce da passeggeri": un'unita' veloce come definita
all'articolo 2, lettera f), della regola I del capitolo X della
"Convenzione Solas del 1974", che trasporti piu' di dodici
passeggeri nel testo vigente alla data del 29 aprile 1999; c) "passeggero": qualsiasi persona che non sia:
1) il comandante, ne' un membro dell'equipaggio, ne' altra persona
impiegata o occupata in qualsiasi qualita' a bordo di una nave per
i suoi servizi,
2) un bambino di eta' inferiore a un anno; d) "Convenzione Solas del 1974": la convenzione internazionale per la
salvaguardia della vita umana in mare, firmata a Londra nel 1974 e
resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980 n. 313 e con la legge 4
giugno 1982, n. 438, che ha approvato il successivo protocollo del
17 febbraio 1978, e successivi emendamenti in vigore alla data del
29 aprile 1999; e) "codice per le unita' veloci (HSC Code)": il codice internazionale
di sicurezza per le unita' veloci (International Code for Safety
of High Speed Craft) adottato dal comitato della sicurezza
marittima dell'IMO con risoluzione MSC 36(63) del 20 maggio 1994,
nel testo modificato alla data del 29 aprile 1999; f) "servizio di linea": una serie di collegamenti effettuati da un
traghetto ro-ro o da un'unita' veloce da passeggeri in modo da
assicurare il traffico fra gli stessi due o piu' porti, oppure una
serie di viaggi da e verso lo stesso porto senza scali intermedi:
1) in base ad un orario pubblicato; oppure
2) con collegamenti tanto regolari o frequenti da Costituire una
serie sistematica evidente; g) "certificati":
1) con riferimento ai traghetti ro-ro e alle unita' veloci da
passeggeri che effettuano viaggi internazionali, i certificati di
sicurezza emessi a norma della convenzione Solas del 1974,
unitamente ai pertinenti elenchi dotazioni e, se del caso, ai
certificati di esenzione e alle autorizzazioni all'esercizio;
2) con riferimento ai traghetti ro-ro e alle unita' veloci da
passeggeri che effettuano viaggi nazionali, i certificati di
sicurezza emessi a norma del decreto legislativo 4 febbraio 2000,
n. 45, unitamente ai pertinenti elenchi dotazioni e, se del caso,
ai certificati di esenzione e alle autorizzazioni all'esercizio; h) "certificato di esenzione": qualsiasi certificato emesso a norma
del capitolo I regola B/12, lettera a), punto VI), della
"convenzione Solas del 1974"; i) "amministrazione": il Ministero dei trasporti e della navigazione
- Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto; l) "autorita' marittima": gli uffici locali di cui all'articolo 17
del codice della navigazione secondo funzioni delegate con
direttive del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di
porto; m) "amministrazione dello Stato di bandiera": le autorita' competenti
dello Stato la cui bandiera il traghetto ro-ro o l'unita' veloce
e' autorizzata a battere; n) "Stato ospite": lo Stato membro dell'Unione europea dal cui porto,
o verso il cui porto un traghetto ro-ro o un'unita' veloce da
passeggeri effettua un servizio di linea; o) "viaggio nazionale": un viaggio effettuato in tratti di mare da e
verso lo stesso porto nazionale, o tra due porti nazionali; p) "organismo riconosciuto": l'organismo riconosciuto a norma
dell'articolo 4 della direttiva 94/57/CE del Consiglio del 22
novembre 1994; q) "societa'": una societa' che gestisce uno o piu' traghetti ro-ro
per i quali e' stato rilasciato un documento di conformita' a
norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n.
3051/95 del Consiglio, dell'8 dicembre 1995, come modificato dal
Regolamento CE n. 179/98 della Commissione, sulla gestione della
sicurezza dei traghetti passeggeri roll-on/roll-off (traghetto
ro-ro), o una societa' che gestisce unita' veloci da passeggeri
alla quale e' stato rilasciato un documento di conformita' ai
sensi della regola IX/4 della convenzione Solas del 1974, ovvero
ogni altra impresa di navigazione esercente unita' veloci da
passeggeri in navigazione nazionale; r) "visita specifica": una visita effettuata ai sensi degli articoli
6 e 8; s) "ispettore qualificato": ufficiale del Corpo delle Capitanerie di
Porto avente i requisiti di cui all'allegato V; t) "I.MO.": Organizzazione Internazionale Marittima; u) "I.L.O.": Organizzazione Internazionale del Lavoro.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- La direttiva 1999/35/CE e' pubblicata nella GUCE
legge n. 138 del 1o giugno 1999.
- La legge 21 dicembre 1999, n. 526, reca:
"Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee -
legge comunitaria 1999.
- Gli articoli 1 e 2 della citata legge cosi' recitano:
"Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di
direttive comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato ad
emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata
in vigore della presente legge, i decreti legislativi
recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle
direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e
B.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con
competenza istituzionale prevalente per la materia, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, della
giustizia e del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e con gli altri Ministri interessati in relazione
all'oggetto della direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui
all'allegato B sono trasmessi, dopo che su di essi sono
stati acquisiti gli altri pareri previsti da disposizioni
di legge ovvero sono trascorsi i termini prescritti per
l'espressione di tali pareri, alla Camera dei deputati e al
Senato della Repubblica perche' su di essi sia espresso,
entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere
delle Commissioni competenti per materia; decorso tale
termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto
parere. Qualora il termine previsto per il parere delle
Commissioni scada nei trenta giorni che precedono la
scadenza dei termini previsti al comma 1, o
successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta
giorni.
4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, nel rispetto dei principi e criteri
direttivi da essa fissati, il Governo puo' emanare, con la
procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni
integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai
sensi del comma 1.
5. Il termine per l'esercizio della delega per
l'attuazione della direttiva 97/5/CE e' di sei mesi".
"Art. 2 (Criteri e principi direttivi generali della
delega legislativa). - 1. Salvi gli specifici principi e
criteri direttivi stabiliti negli articoli seguenti ed in
aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i
decreti legislativi di cui all'art. 1 saranno informati ai
seguenti principi e criteri generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate
provvederanno all'attuazione dei decreti legislativi con le
ordinarie strutture amministrative;
b) per evitare disarmonie con le discipline vigenti
per i singoli settori interessati dalla normativa da
attuare, saranno introdotte le occorrenti modifiche o
integrazioni alle discipline stesse;
c) salva l'applicazione delle norme penali vigenti,
ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, saranno
previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali,
nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a lire 200
milioni e dell'arresto fino a tre anni, saranno previste,
in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le
infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi generali
dell'ordinamento interno. In tali casi saranno previste: la
pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni
che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto;
la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le
infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'. E'
fatta salva la previsione delle sanzioni alternative o
sostitutive della pena detentiva di cui all'art. 10, comma
1, lettera a), della legge 25 giugno 1999, n. 205. La
sanzione amministrativa del pagamento di una somma non
inferiore a lire 50 mila e non superiore a lire 200 milioni
sara' prevista per le infrazioni che ledano o espongano a
pericolo interessi diversi da quelli sopra indicati.
Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le
sanzioni sopra indicate saranno determinate nella loro
entita', tenendo conto della diversa potenzialita' lesiva
dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
astratto, di specifiche qualita' personali del colpevole,
comprese quelle che impongono particolari doveri di
prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del vantaggio
patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole o
alla persona o ente nel cui interesse egli agisce. In ogni
caso, in deroga ai limiti sopra indicati, per le infrazioni
alle disposizioni dei decreti legislativi saranno previste
sanzioni penali o amministrative identiche a quelle
eventualmente gia' comminate dalle leggi vigenti per le
violazioni che siano omogenee e di pari offensivita'
rispetto alle infrazioni medesime;
d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e
che non riguardano l'attivita' ordinaria delle
amministrazioni statali o regionali potranno essere
previste nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli
obblighi di attuazione delle direttive; alla relativa
copertura, in quanto non sia possibile far fronte con i
fondi gia' assegnati alle competenti amministrazioni si
provvedera' a norma degli articoli 5 e 21 della legge
16 aprile 1987, n. 183, osservando altresi il disposto
dell'art. 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n.
468, introdotto dall'art. 7 della legge 23 agosto 1988, n.
362;
e) all'attuazione di direttive che modificano
precedenti direttive gia' attuate con legge o decreto
legislativo si procedera', se la modificazione non comporta
ampliamento della materia regolata, apportando le
corrispondenti modifiche alla legge o al decreto
legislativo di attuazione della direttiva modificata;
f) i decreti legislativi assicureranno in ogni caso
che, nelle materie trattate dalle direttive da attuare, la
disciplina disposta sia pienamente conforme alle
prescrizioni delle direttive medesime, tenuto anche conto
delle eventuali modificazioni comunque intervenute fino al
momento dell'esercizio della delega;
g) nelle materie di competenza delle regioni a
statuto ordinario e speciale e delle province autonome di
Trento e di Bolzano saranno osservati l'art. 9 della legge
9 marzo 1989, n. 86, l'art. 6, primo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e
l'art. 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
2. Nell'attuazione delle normative comunitarie, gli
oneri di prestazioni e controlli da eseguirsi da parte di
uffici pubblici in applicazione delle normative medesime
sono posti a carico dei soggetti interessati in relazione
al costo effettivo del servizio, ove cio' non risulti in
contrasto con la disciplina comunitaria. Le tariffe di cui
al precedente periodo sono predeterminate e pubbliche".
- L'allegato A della citata legge riporta l'elenco
delle direttive da attuare con decreto legislativo.
- La legge 5 giugno 1962, n. 616, reca: "Sicurezza
della navigazione e della vita umana in mare".
- La legge 23 maggio 1980, n. 313, reca: "Adesione alla
convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia
della vita umana in mare, con allegato, aperta alla firma a
Londra il 1o novembre 1974, e sua esecuzione".
- La legge 28 gennaio 1994, n. 84, reca: "Riordino
della legislazione in materia portuale".
- Il decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, reca:
"Attuazione della direttiva 94/57/CE, relativa alle
disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che
effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi
e per le pertinenti attivita' delle amministrazioni
marittime, e della direttiva 97/58/CE che modifica la
direttiva 94/57/CE".
- Il decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, reca:
"Attuazione della direttiva 98/18/CE relativa alle
disposizioni e alle norme di sicurezza per le navi da
passeggeri adibite a viaggi nazionali".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre
1991, n. 435, reca: "Approvazione del regolamento per la
sicurezza della navigazione e della vita umana in mare".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile
1997, n. 293, reca: "Regolamento recante norme per la
disciplina delle nuove unita' veloci di navigazione
nazionale o minore".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre
1999, n. 407, reca: "Regolamento recante norme di
attuazione delle direttive 96/98/CE e 98/85/CE relative
all'equipaggiamento marittimo".
- Il decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione 5 ottobre 2000, reca: "Requisiti, limiti delle
abilitazioni e certificazioni della gente di mare".
- Il decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione 19 aprile 2000, n. 432, reca: "Regolamento di
recepimento della direttiva 95/21/CE relativa
all'attuazione di norme internazionali per la sicurezza
delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le
condizioni di vita e di lavoro a bordo, come modificata
dalle direttive 98/25/CE, 98/42/CE e 99/97/CE".
Note all'art. 1:
- Per la legge 23 maggio 1980, n. 313, vedi note alle
premesse.
- La legge 4 giugno 1982, n. 438, reca: "Adesione ai
protocolli relativi alle convenzioni internazionali
rispettivamente per la prevenzione dell'inquinamento
causato da navi e per la salvaguardia della vita umana in
mare, con allegati, adottati a Londra il 17 febbraio 1978,
e loro esecuzione".
- Per il decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45,
vedi note alle premesse.
- La direttiva 94/57/CE e' pubblicata nella GUCE n.
L 319 del 12 dicembre 1994.
- L'art. 4 della citata direttiva cosi' recita:
"Art. 4. - 1. Gli Stati membri possono riconoscere
unicamente gli organismi che si conformano ai principi di
cui all'allegato. Gli organismi presentano agli Stati
membri cui hanno richiesto il riconoscimento informazioni
esaurienti e documenti di prova per dimostrare la
conformita' a detti principi. Gli Stati membri notificano
opportunamente il riconoscimento agli organismi.
2. Ciascuno Stato membro notifica alla commissione e
agli altri Stati membri gli organismi da esso riconosciuti.
3. Gli Stati membri possono presentare alla Commissione
una richiesta di riconoscimento per la durata di tre anni
per gli organismi che si conformano a tutti i principi di
cui all'allegato diversi da quelli fissati al punti 2 e 3
della sezione "Criteri generali" dell'allegato stesso.
Il riconoscimento e' concesso secondo la procedura di
cui all'art. 13. Gli effetti di tale riconoscimento si
limitano agli Stati membri che hanno presentato una
richiesta in tal senso.
4. Tutti gli organismi cui e' concesso il
riconoscimento sono soggetti alla stretta sorveglianza da
parte del comitato istituito a norma dell'art. 7, anche per
decisioni in merito alla proroga del riconoscimento degli
organismi di cui al paragrafo 3. La decisione sulla proroga
di tale riconoscimento non tiene conto dei criteri fissati
ai punti 2 e 3 della sezione "Criteri generali"
dell'allegato. Non e' piu' applicabile la limitazione degli
effetti del riconoscimento prevista dal paragrafo 3.
5. La commissione redige e tiene aggiornato un'elenco
di tutti gli organismi notificati dagli Stati membri in
conformita' dei paragrafi 1, 3 e 4. L'elenco e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee".
- Il regolamento (CE) n. 3051/95 e' pubblicato nella
GUCE n. L 320 del 30 dicembre 1995.
- L'art. 5, paragrafo 2, del citato regolamento, cosi'
recita:
"2. Ai fini del paragrafo 1, gli Stati membri possono
autorizzare, in tutto o in parte, esclusivamente un
organismo riconosciuto, oppure rivolgersi ad esso.
Ai fini del paragrafo 13.2 del codice ISM, uno Stato
membro puo' rilasciare documenti di conformita' soltanto ad
una societa' di navigazione che svolge l'attivita'
principale nel suo territorio. Prima del rilascio lo Stato
membro consulta l'amministrazione degli Stati di cui i
traghetti roro di tale societa' sono autorizzati a battere
bandiera, qualora detta amministrazione non sia quella
dello Stato membro che rilascia i documenti".
- Il regolamento (CE) n. 179/98 e' pubblicato nella
GUCE, n. L 019 del 24 gennaio 1998.



 
Art. 2.
Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai traghetti ro-ro e alle unita' veloci da passeggeri, di seguito denominati complessivamente "unita'", indipendentemente dalla bandiera che essi battono, impiegati in servizi di linea.
2. Le disposizioni del presente capo non si applicano alle unita' veloci da passeggeri, non dotate di dispositivi che consentono di caricare e scaricare direttamente i veicoli, che effettuano viaggi nazionali entro 20 miglia dalla costa e che, per rispondendo ai requisiti dell'HSC Code, hanno un dislocamento rispetto alla linea di galleggiamento corrispondente a meno di 500 mc e una velocita' massima, come definita dal paragrafo 1.4.30 del Codice per le unita' veloci inferiore a 20 nodi.
 
Art. 3.
Verifiche e visite

1. Le societa' sono sottoposte alle verifiche iniziali di cui all'articolo 4.
2. Le unita' sono sottoposte alle seguenti verifiche e visite: a) verifiche iniziali di cui all'articolo 5; b) visite specifiche iniziali di cui all'articolo 6; c) visite specifiche periodiche di cui all'articolo 8, comma 1, lett.
a); d) visite specifiche periodiche di esercizio di cui all'articolo 8,
comma 1, lett. b); e) visite specifiche occasionali, di cui all'articolo 8, comma 2.
 
Art. 4.
Verifiche iniziali richieste per le societa'

1. Prima che un'unita' sia adibita a un servizio di linea, oppure entro la data del 1o dicembre 2001, nel caso in cui alla data del 1o dicembre 2000 l'unita' stessa sia gia' adibita a un servizio di linea, l'autorita' marittima verifica che la relativa societa': a) abbia adottato le misure necessarie per assicurare l'applicazione
delle prescrizioni di cui all'allegato I del presente decreto e
gestisca unita' rispondenti alle prescrizioni dell'articolo 5; b) si sia impegnata formalmente, in caso di sinistro marittimo a
consentire l'esecuzione della relativa indagine secondo le
modalita' di cui agli articoli 15 e seguenti, nonche' a fornire le
indicazioni ricavate dal registratore dei dati di viaggio (VDR)
dell'unita' coinvolta nel sinistro stesso; c) abbia ottenuto dall'autorita' competente dello Stato del quale
l'unita' batte bandiera, eventualmente non appartenente all'Unione
europea, formale accettazione dell'impegno assunto dalla societa'
medesima di conformarsi ai requisiti imposti dal presente decreto.

2. Ai fini della verifica, la societa' deposita presso gli uffici dell'autorita' marittima competente la certificazione e la documentazione attestante la conformita' ai requisiti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1.
 
Art. 5
Verifiche richieste per le unita'

1. Prima che un'unita' sia adibita a un servizio di linea, oppure entro il 1 dicembre 2001, nel caso in cui alla data del 1 dicembre 2000 l'unita' sia gia' adibita a un servizio di linea, l'autorita' marittima verifica che detta unita': a) sia munita dei prescritti certificati di sicurezza in regolare
corso di validita', rilasciati dall'amministrazione dello Stato di
bandiera o da un organismo riconosciuto, autorizzato o affidato da
quest'ultima a seguito di accertamenti eseguiti in conformita'
alle procedure e agli orientamenti applicabili di cui agli
allegati alla risoluzione A. 746(18) dell'assemblea dell'IMO
"Survey Guidelines under the harmonised system of survey and
certification" (Linee guida per le visite eseguite nell'ambito del
sistema armonizzato di ispezione e certificazione), nella versione
in vigore alla data del 29 aprile 1999, oppure, per le navi non
battenti la bandiera italiana, seguendo procedure volte al
perseguimento degli stessi scopi, espressamente e formalmente
dichiarate equivalenti dall'amministrazione dello Stato sotto la
cui la bandiera opera l'unita'; b) sia in possesso di certificazione di classe in corso di validita'
rilasciata da un organismo riconosciuto secondo le proprie
prescrizioni per la classificazione o secondo norme riconosciute
dall'amministrazione dello Stato di bandiera; c) sia dotata di un dispositivo di registrazione dei dati di viaggio
(VDR) in grado di fornire informazioni utili per lo svolgimento di
un'inchiesta in caso di sinistro. Il VDR deve essere conforme alle
norme tecniche contenute nella risoluzione A. 861(20)
dell'assemblea dell'IMO del 27 novembre 1997 ed essere sottoposto
ai collaudi di cui alla norma della Commissione elettrotecnica
internazionale (CEI) n. 61996. I VDR destinati ad essere
installati sulle unita' costruite anteriormente alla data del 29
aprile 1999 possono essere parzialmente esentati dall'obbligo di
conformita' ai predetti requisiti, secondo i criteri e le
condizioni stabilite dal Comitato di regolamentazione di cui alla
direttiva 93/75/CE recepita con D.P.R. 19 maggio 1997, n. 268.
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c) si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2002 ovvero a decorrere dalla data di scadenza del trentesimo mese dalla pubblicazione della norma CEI n. 61996 qualora tale data sia successiva alla prima.



Note all'art. 5:
- La direttiva 93/75/CE e' pubblicata nella GUCE, n.
L 247 del 5 ottobre 1993.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio
1997, n. 268, reca: "Regolamento di attuazione della
direttiva 93/75/CEE concernente le condizioni minime
necessarie per le navi dirette a porti marittimi della
Comunita' o che ne escono e che trasportano merci
pericolose o inquinanti, nonche' della direttiva 96/39/CE
che modifica la predetta direttiva".



 
Art. 6.
Visite specifiche iniziali

1. Prima che un'unita' sia adibita a un servizio di linea, oppure entro il 1o dicembre 2001, nel caso in cui alla data del 1o dicembre 2000 l'unita' stessa sia gia' adibita a un servizio di linea, dopo l'esecuzione delle verifiche di cui all'articolo 5, l'autorita' marittima sottopone l'unita' stessa a una visita specifica iniziale secondo le modalita' indicate nell'allegato III ed accerta la sussistenza dei requisiti specifici di cui all'allegato I nonche' la conformita' dell'unita' ai requisiti necessari per l'effettuazione di un servizio di linea in condizioni di sicurezza.
2. Qualora debba sottoporsi a visita specifica iniziale un'unita' ancora non in esercizio, l'autorita' marittima provvede entro un mese dalla data di deposito della documentazione necessaria, a norma dell'articolo 4, comma 2.
 
Art. 7.
Disposizioni speciali

1. Le disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6 non si applicano qualora un'unita', in precedenza destinata ad un servizio di linea presso uno o piu' porti di Stati membri dell'Unione europea, venga adibita ad altro servizio di linea presso uno o piu' porti nazionali se ricorra una delle seguenti circostanze: a) l'autorita' marittima, valutate le verifiche e le visite gia'
effettuate su tale unita' in relazione al precedente servizio, le
ritenga soddisfacenti ed applicabili alle nuove condizioni di
esercizio; b) l'amministrazione, se del caso in accordo con gli Stati ospiti
interessati valuta le caratteristiche della nuova rotta simili a
quelle del precedente servizio di linea e ritiene che l'unita'
soddisfi tutti i requisiti per effettuare il nuovo servizio in
condizioni di sicurezza. Su richiesta della societa',
l'amministrazione puo' formalizzare preventivamente il suo
giudizio sulla similarita' delle caratteristiche di rotta.

2. Quando, a seguito di circostanze imprevedibili, si deve tempestivamente sostituire un'unita' per assicurare la continuita' dei collegamenti e non sono applicabili le disposizioni del comma 1, l'autorita' marittima consente che una diversa unita' entri in servizio purche', dall'esito di un'ispezione a bordo e dal controllo dei documenti si possa ragionevolmente ritenere che la stessa soddisfa i necessari requisiti per operare in condizioni di sicurezza e purche' la societa' si impegni ad assolvere tempestivamente all'adempimento di cui all'articolo 4, comma 2, cosi' da consentire che vengano eseguite entro un mese le verifiche e le visite a norma degli articoli 4, 5 e 6.
 
Art. 8.
Visite specifiche periodiche e altre visite

1. Ogni dodici mesi decorrenti dalla data di una visita specifica iniziale ai sensi dell'articolo 6, l'autorita' marittima effettua: a) una visita specifica periodica secondo le modalita' di cui
all'allegato III; b) una visita specifica periodica di esercizio durante il servizio di
linea, intesa a prendere in esame un sufficiente numero di
elementi elencati negli allegati I, III e IV, per accertarsi che
l'unita' continui a soddisfare tutti i necessari requisiti per
operare in condizioni di sicurezza.

2. L'autorita' marittima esegue una visita specifica occasionale in conformita' all'allegato III ogni volta che le unita': a) subiscono riparazioni o modificazioni rilevanti; ovvero b) sia intervenuto un cambiamento di gestione o di bandiera o di
organismo di classifica, a meno che l'autorita' marittima,
valutate le precedenti verifiche e visite dell'unita', stimi che
non siano state compromesse le condizioni di sicurezza di
esercizio della stessa.
 
Art. 9.
Divieto di esercizio

1. L'autorita' marittima adotta un provvedimento di divieto di esercizio di un'unita' a servizio di linea, fino a che non abbia verificato la rimozione del pericolo e il rispetto delle disposizioni del presente decreto, qualora: a) non sia stata confermata, nel caso di cui all'articolo 7, comma 2,
la rispondenza ai requisiti fissati dagli articoli 4 e 5; b) siano state accertate irregolarita' nell'ambito di una visita
specifica, ai sensi degli articoli 6 e 8, che costituiscano un
pericolo immediato per la sicurezza dell'unita' o per la vita del
suo equipaggio nonche' dei passeggeri; c) sia stata accertata una non conformita' agli strumenti comunitari
elencati nell'allegato II che rappresenti un pericolo immediato
per la sicurezza dell'unita' o per la vita del suo equipaggio
nonche' dei passeggeri; d) l'amministrazione non sia stata consultata dall'autorita' di
bandiera nelle fattispecie di cui all'articolo 12, comma 1 o comma
4.

2. L'autorita' marittima adotta il provvedimento di cui al comma 1 qualora un'unita' abbia effettuato una serie di collegamenti qualificabili come servizio di linea ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera f) punto 2, senza aver ottemperato alle prescrizioni del presente capo.
3. Nel caso in cui in un'unita' sia gia' adibita a un servizio di linea siano state accertate irregolarita' dalle quali non derivi pericolo immediato per la sicurezza dell'unita', dell'equipaggio o dei passeggeri, l'autorita' marittima prescrive alla societa' di adottare le misure necessarie per eliminarle immediatamente o entro un congruo termine. L'autorita' marittima verifica che le irregolarita' siano state eliminate in maniera soddisfacente e, in caso contrario, vieta la navigazione dell'unita'.
4. Il provvedimento motivato di divieto di esercizio di un'unita' ancora non adibita a servizio di linea e' adottato al termine della visita specifica iniziale.
5. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 3, le spese inerenti alle visite specifiche di cui agli articoli 6 e 8, nonche' quelle per le verifiche di cui all'articolo 7, comma 2, sono poste a carico della societa', sulla base del costo effettivo del servizio reso, secondo tariffe e modalita' stabilite con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro dell'ambiente e il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le tariffe sono aggiornate ogni due anni.
 
Art. 10.
Informazioni

1. L'autorita' marittima informa sollecitamente e per iscritto la societa' circa l'esito delle verifiche e delle visite effettuate a norma degli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 9, comma 2, laddove possibile a mezzo del comandante dell'unita'.
2. L'autorita' marittima comunica sollecitamente alla societa' il provvedimento motivato di divieto adottato ai sensi dell'articolo 9, informandola del diritto al ricorso e del termine entro il quale e' possibile ricorrere dinanzi all'autorita' giurisdizionale.
 
Art.11.
Procedure per le visite specifiche

1 Le visite specifiche sono eseguite da un ispettore qualificato, dipendente dall'amministrazione. L'amministrazione puo' consentire che una visita sia effettuata per suo conto da un altro Stato ospite interessato.
2. Nel caso sia necessaria una valutazione qualitativa dell'adempimento delle disposizioni inerenti alla classe, l'ispettore, se privo delle necessarie competenze tecniche, si avvale di un rappresentante di un organismo riconosciuto, con spese a carico della societa'.
3 L'ispettore riporta gli esiti delle visite specifiche in un apposito verbale, e qualora siano state accertate irregolarita' ne riferisce alle amministrazioni degli Stati ospiti interessati alla visita.
4. L'amministrazione da' comunicazione dell'esito della visita all'amministrazione dello Stato di bandiera qualora quest'ultima non sia uno Stato ospite interessato alla visita. Detta disposizione non si applica qualora, su richiesta della societa' formulata all'autorita' marittima e previo invito di quest'ultima, un rappresentante dell'amministrazione dello Stato di bandiera, diversa da uno Stato ospite, abbia assistito alle visite specifiche previste dal presente decreto.
5 Nella programmazione delle visite di cui agli articoli 6 e 8, l'autorita' marittima, tiene debito conto dei piani operativi e di manutenzione dell'unita'.
6. Le unita' che hanno superato con esito positivo le visite specifiche eseguite dall'autorita' marittima o da altri Stati ospiti interessati sono esentate dalle visite estese di cui all'articolo 5, commi 1 e 4, del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 19 aprile 2000, n. 432, e da quelle previste dall'allegato V, parte A, punto 3, del predetto decreto.
7. In caso di persistente disaccordo tra Stati ospiti circa la conformita' alle prescrizioni dell'articolo 4 comma 1, lettere a) e b), e dell'articolo 5, l'amministrazione informa la Commissione europea sui motivi di tale disaccordo.
8. La visita specifica di un'unita' e' svolta da un gruppo di ispettori qualificati qualora ad essa siano interessati piu' Stati ospiti.



Note all'art. 11:
- Per il decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione 19 aprile 2000, n. 432, vedi note alle
premesse.
- L'art. 5, commi 1 e 4, del citato decreto cosi'
recitano:
"1. L'ispettore effettua il controllo delle navi,
osservando le procedure previste dall'allegato IV.
(omissis).
4. Nei casi di cui al comma 3, nei confronti di navi
appartenenti alle categorie elencate nell'allegato V
l'ispettore sottopone la nave ad un'ispezione estesa
basandosi sugli orientamenti indicati nella sezione B del
medesimo allegato. L'Autorita' competente si astiene dal
procedere ad un'ispezione estesa piu' di una volta
nell'arco di dodici mesi. Un'ispezione estesa e' compiuta
per le navi passeggeri che effettuano servizi di linea da o
verso porti dello Stato, purche' le stesse, nell'arco dei
dodici mesi precedenti, non siano state sottoposte a visita
da parte di uno Stato".
- L'allegato V, parte A, punto 3, del predetto decreto
cosi' recita:
"A. Categorie di navi da sottoporre ad ispezione estesa
(di cui all'art. 5, comma 4).
1-2 (omissis).
3. Navi passeggeri".



 
Art. 12
Disposizioni complementari

1. L'amministrazione nel rilasciare o riconoscere un certificato di esenzione per una unita', collabora con lo Stato ospite o con l'amministrazione dello Stato di bandiera interessati per conseguire a tal fine unanimita' di valutazioni prima che sia eseguita la visita specifica iniziale. Allo stesso fine l'amministrazione, in qualita' di Stato ospite o di amministrazione di bandiera, collabora con le amministrazioni di altri Stati che rilasciano o riconoscono un certificato di esenzione.
2. L'amministrazione trasmette alla Commissione europea copia delle relazioni di cui all'articolo 12, comma 3, eventualmente corredate del numero di identificazione IMO dell'unita'.
3. L'autorita' marittima si assicura che le societa' siano in grado di mantenere e attuare un sistema integrato di pianificazione per i casi di emergenza a bordo, secondo la disciplina contenuta nella risoluzione A.852(20) dell'assemblea dell'IMO, recante "Guidelines for a structure of an integrated system of contingency planning" (Linee guida per la strutturazione di un sistema integrato di emergenza). Tali sistemi integrati di pianificazione sono stabiliti di comune accordo con gli eventuali altri Stati ospiti, interessati al medesimo servizio di linea.
4. L'amministrazione, qualora Stato ospite, collabora con l'amministrazione dello Stato di bandiera, preliminarmente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per unita' veloci da passeggeri ai sensi del paragrafo 1.9.3 del codice per le unita' veloci.
5. L'amministrazione provvede affinche' siano imposte e mantenute in vigore tutte le restrizioni all'esercizio della navigazione richieste dalla situazione locale per tutelare la fauna, le risorse naturali e le attivita' costiere e vigila sull'effettiva applicazione di tali restrizioni.
 
Art. 13.
Informazioni ai Paesi non appartenenti all'Unione europea

1. L'amministrazione informa, circa le prescrizioni imposte alle societa' dalla presente normativa, le amministrazioni degli Stati non appartenenti all'Unione europea la cui bandiera batte un'unita' soggetta alla disciplina del presente decreto, ovvero nel cui porto fa scalo detta unita'.
 
Art. 14.
Integrazioni e modifiche al codice della navigazione

1. All'articolo 579 del codice della navigazione e' aggiunto il seguente comma:
" L'inchiesta formale e' sempre disposta per accertare le cause e
le circostanze per cui un sinistro si e' verificato quando
interessa navi da carico o passeggeri, ivi comprese quelle di
bandiera comunitaria, in acque soggette alla sovranita' italiana,
con l'obiettivo di un costante miglioramento delle condizioni di
sicurezza, per la salvaguardia della vita umana in mare e
dell'ambiente marino".

2. Il secondo comma dell'articolo 580 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
"Nel caso in cui si sia perduta la nave e tutte le persone
imbarcate siano perite, ovvero se l'autorita' consolare abbia
trasmesso il processo verbale d'inchiesta, con dichiarazione
dell'impedimento a costituire la commissione inquirente,
l'inchiesta formale e' eseguita dalla Direzione marittima nella
cui giurisdizione e' compreso il porto di iscrizione della nave".



Note all'art. 14:
- Il testo vigente dell'art. 579 del codice della
navigazione, cosi' come modificato dal presente decreto,
cosi' recita:
"Art. 579 (Inchiesta formale). - L'inchiesta formale
sulle cause e sulle responsabilita' del sinistro e'
disposta dal direttore marittimo o dall'autorita' consolare
competenti, ad istanza degli interessati o delle
associazioni sindacali che li rappresentano, e deve essere
disposta d'ufficio se dal processo verbale di inchiesta
sommaria o da informazioni attendibili risulta che il fatto
puo' essere avvenuto per dolo o per colpa.
Se l'autorita' competente ritiene di non disporre
d'ufficio l'inchiesta, fa di cio' dichiarazione motivata in
calce al processo verbale di inchiesta sommaria, che
trasmette al Ministro per le comunicazioni.
L'inchiesta formale puo' essere disposta anche se il
sinistro riguarda una nave che batte bandiera straniera.
L'inchiesta formale e' sempre disposta per accertare le
cause e le circostanze per cui un sinistro si e verificato
quando interessa navi da carico o passeggeri, ivi comprese
quelle di bandiera comunitaria in acque soggette alla
sovranita' italiana, con l'obiettivo di un costante
miglioramento delle condizioni di sicurezza. per la
salvaguardia della vita umana in mare e dell'ambiente
marino".
- Il testo vigente del secondo comma dell'art. 580 del
codice della navigazione, cosi' come modificato dal
presente decreto cosi' recita:
"Art. 580 (Autorita' competente). - La competenza e'
determinata dal luogo del sinistro, se avvenuto nel mare
territoriale e, altrimenti, dal luogo di primo approdo
della nave danneggiata o da quello d'arrivo della maggior
parte dei naufraghi.
Nel caso in cui si sia perduta la nave e tutte le
persone imbarcate siano perite, ovvero se l'autorita'
consolare abbia trasmesso il processo verbale d'inchiesta,
con dichiarazione dell'impedimento a costituire la
commissione inquirente, l'inchiesta formale e' eseguita
dalla Direzione marittima nella cui giurisdizione e'
compreso il porto di iscrizione della nave.
Il Ministro stesso ha facolta' di affidare le inchieste
formali a commissioni speciali, nonche' di sottoporre a
revisione quelle compiute nella forma ordinaria".



 
Art. 15. Integrazioni e modifiche al regolamento per l'esecuzione del codice
della navigazione - navigazione marittima

1. Dopo l'articolo 466 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione e' aggiunto il seguente:
"Articolo 466-bis (Commissione centrale di indagine sui sinistri
marittimi)

1. E' istituita presso il Ministero dei trasporti e della navigazione - Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto - la commissione centrale di indagine sui sinistri marittimi con il compito di monitorare i sinistri al fine di proporre interventi di modifica delle regole tecniche o normative che risultino necessari o opportuni per il costante miglioramento delle condizioni della sicurezza della navigazione, di salvaguardia della vita umana in mare e di tutela dell'ambiente marino; per tale ultima finalita', la composizione della commissione centrale e' integrata da un esperto dotato di specifica professionalita' e comprovata esperienza in materia, designato dal Ministero dell'ambiente.
2. All'attivita' della commissione centrale di indagine sui sinistri marittimi possono partecipare i rappresentanti di altri Stati membri dell'Unione europea che siano sostanzialmente interessati alle indagini.
3. La commissione centrale di indagine sui sinistri marittimi e' nominata con decreto interdirigenziale dal Capo del Dipartimento della Navigazione marittima ed interna e dal Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto ed e' composta come segue: a) un ufficiale ammiraglio del Corpo delle Capitanerie di Porto,
presidente; b) due ufficiali superiori del Corpo delle Capitanerie di Porto,
membri; c) due dirigenti del Dipartimento della Navigazione marittima ed
interna, membri; d) un esperto designato dal Ministero dell'ambiente; e) un ufficiale inferiore del Corpo delle Capitanerie di Porto,
segretario;

4. Con le stesse modalita' sono nominati i supplenti della medesima commissione.
5. La commissione centrale di indagine sui sinistri marittimi: a) riceve dalla Direzione marittima competente le notizie di sinistri
marittimi ed e' costantemente informata dalla stessa in merito
all'attivita' di indagine in corso; b) riceve e, se del caso, valuta le istanze di partecipazione e
collaborazione alle indagini degli Stati interessati ed effettua
con tempestivita' le necessarie consultazioni con gli stessi per
il raggiungimento di un accordo operativo; c) riceve e valuta il rapporto finale della commissione di inchiesta
formale e lo trasmette agli Stati interessati, assegnando un
termine di trenta giorni per la formulazione di eventuali
osservazioni; d) nei trenta giorni successivi allo scadere del termine di cui alla
lettera c): 1. qualora vengano formulate dagli Stati interessati osservazioni in
merito al rapporto, modifica il rapporto stesso in modo da
includere la sostanza dei commenti ovvero vi allega le
osservazioni formulate; 2. diversamente provvede direttamente ai sensi della lettera e); e) invia il rapporto definitivo all'IMO, all'ILO ed alla Commissione
europea; f) qualora in relazione a sinistri per i quali si e' gia' conclusa
un'indagine, siano state presentate nuove prove che possono
alterare la definizione delle circostanze per le quali il sinistro
si era verificato, e conseguentemente le conclusioni, ne valuta la
rilevanza e, se del caso, dispone la riapertura delle indagini,
comunicandolo agli Stati interessati; h) cura i rapporti con l'IMO e l'ILO anche ai fini della
collaborazione e partecipazione dello Stato italiano alle indagini
sui sinistri marittimi; i )trasmette tempestivamente il rapporto finale al Ministro dei
trasporti e della navigazione ed al Ministro dell'ambiente; j) assicura la partecipazione e la collaborazione dell'Italia,
laddove interessata, alle indagini effettuate da altro Stato.

6 All'organizzazione ed al funzionamento della commissione centrale di indagine sui sinistri marittimi che si avvale di una segreteria permanente, si provvede nell'ambito delle attuali dotazioni organiche del Ministero dei trasporti e della navigazione. All'applicazione del presente comma, nonche' del comma 3, lettera d) e del successivo comma 10, si fa fronte senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
7. Nell'espletamento dei lavori la commissione centrale di indagine sui sinistri marittimi procede a un'analisi completa delle circostanze delle cause del sinistro; a tal fine ha accesso alle informazioni sulla sicurezza della nave inclusi i rapporti di ispezioni effettuati dallo Stato di bandiera, dagli armatori, dalle societa' di classifica, e tiene conto di ogni raccomandazione e di ogni strumento legislativo pubblicato dall'IMO e dall'ILO, in particolare quelli relativi al fattore umano e di ogni strumento o raccomandazione adottata da altre pertinenti organizzazioni internazionali. La commissione centrale si avvale inoltre di tutti i dati registrati inerenti al sinistro, inclusi quelli del registratore di rotta della o delle navi coinvolte.
8. La corrosione centrale di indagine sui sinistri marittimi conclude i lavori entro un anno dalla data del loro avvio.
9. Il rapporto finale sulle cause e le circostanze che hanno determinato il sinistro, qualora non sia stato possibile pervenire a concordi conclusioni, contiene anche le osservazioni dei rappresentanti degli altri Stati interessati oltreche' le segnalazioni e le raccomandazioni in materia di sicurezza della navigazione, di salvaguardia della vita umana in mare e di tutela dell'ambiente marino.
10. Alla commissione centrale di indagine sui sinistri marittimi si applicano gli articoli 469, 471, 472 e 474 del presente regolamento.".



Nota all'art. 15:
- Gli articoli 469, 471, 472 e 474 del regolamento del
codice della navigazione cosi' recitano:
"Art. 469 (Avarie comuni). - Le spese e i danni
direttamente prodotti dai provvedimenti presi, a norma
dell'art. 302, dal comandante, o da altri in sua vece, per
la salvezza della spedizione, sono avarie comuni e vengono
ripartiti fra tutti gli interessati alla spedizione stessa,
sempre che il danno volontariamente prodotto non sia quello
stesso che si sarebbe necessariamente verificato secondo il
corso naturale degli eventi".
"Art. 471 (Spese eccezionali). - Per quanto concerne le
spese eccezionali, il danno da ammettere nella massa
creditoria e' valutato sulla base della spesa sopportata,
ovvero di quella che sarebbe stata sufficiente per la
salvezza della spedizione e che con altra maggiore e' stata
sostituita. A tali spese devono essere aggiunti gli
interessi del prestito contratto per conseguire la somma
necessaria, il maggior valore dovuto al proprietario delle
cose allo stesso fine vendute, nonche' i premi di
assicurazione relativi all'operazione.
Dalle spese devono invece essere dedotti gli eventuali
miglioramenti apportati per differenza tra il nuovo e il
vecchio nelle riparazioni effettuate".
"Art. 472 (Perdita del nolo). - Per quanto concerne i
noli perduti il danno da ammettere nella massa creditoria
e' valutato sulla base dell'ammontare lordo, fatta
deduzione dei noli guadagnati per le merci caricate in
sostituzione e delle spese che la perdita ha consentito di
risparmiare".
"Art. 474 (Spese del regolamento della contribuzione).
- Nella massa creditoria sono ammesse anche le spese
relative alle operazioni di liquidazione e di regolamento".



 
Art. 16.

Sostituzione dell'articolo 468 del regolamento per l'esecuzione del
codice della navigazione parte marittima

1. L'articolo 468 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione e' sostituito dal seguente: "Art. 468 (Nomina dei membri delle commissioni).
1. I membri delle commissioni di cui all'articolo 467 sono nominati dal competente Direttore marittimo per la durata di tre anni. Essi possono essere confermati alla scadenza del triennio o sostituiti anche prima di detto termine.
2. Con le stesse modalita' di cui al comma 1 sono nominati i membri supplenti.".



Nota all'art. 16:
- L'art. 467 del regolamento del codice della
navigazione, cosi' recita:
"Art. 467 (Legittimazione del possessore dei titoli
rappresentativi delle merci). - Il possessore
dell'originale trasferibile della polizza di carico o della
polizza ricevuto per l'imbarco ovvero di un ordine di
consegna e' legittimato all'esercizio del diritto
menzionato nel titolo, in base alla presentazione del
titolo stesso o a una serie continua di girate ovvero per
effetto dell'intestazione a suo favore, a seconda che il
titolo sia al portatore, all'ordine o nominativo".



 
Art. 17.
Sanzioni

1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 1231 del codice della navigazione, la societa', quale definita dall'articolo 1, comma 1, lettera q), che violi il divieto di cui all'articolo 9, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trenta milioni a lire centottanta milioni.
2. L'armatore, quale definito ai sensi degli articoli 265 e seguenti del codice della navigazione, che non presta la necessaria collaborazione ai fini dell'espletamento delle inchieste di cui al codice della navigazione, tacendo o fornendo in modo inesatto informazioni in proprio possesso rilevanti ai fini della ricostruzione delle cause e delle circostanze che possono avere determinato il sinistro, ovvero rilevanti ai fini della limitazione o eliminazione delle conseguenze dello stesso, e' sottoposto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire sessanta milioni.



Nota all'art. 17:
- Gli articoli 1231 e 265, del codice della navigazione
cosi' recitano:
"Art. 1231 (Inosservanza di norme sulla sicurezza della
navigazione). - Chiunque non osserva una disposizione di
legge o di regolamento ovvero un provvedimento legalmente
dato dall'autorita' competente in materia di sicurezza
della navigazione e' punito, se il fatto non costituisce un
piu' grave reato, con l'arresto fino a tre mesi, ovvero con
l'ammenda fino a lire quattrocentomila".
"Art. 265 (Dichiarazione di armatore). - Chi assume
l'esercizio di una nave deve preventivamente fare
dichiarazione di armatore all'ufficio di iscrizione della
nave o del galleggiante.
Quando l'esercizio non e' assunto dal proprietario, se
l'armatore non vi provvede, la dichiarazione puo' essere
fatta dal proprietario.
Quando l'esercizio e' assunto dai comproprietari
mediante costituzione di societa' di armamento, le
formalita' di cui agli articoli 279, 282, secondo comma,
tengono luogo della dichiarazione di armatore".



 
Art. 18.
Disposizioni finali

1. Gli allegati al presente decreto possono essere modificati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro dell'ambiente per adeguarli alle modifiche apportate in sede comunitaria.
2. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 2 febbraio 2001

CIAMPI

AMATO, Presidente del Consiglio dei
Ministri
MATTIOLI, Ministro delle politiche
comunitarie
BERSANI, Ministro dei trasporti e della
navigazione
DINI, Ministro degli affari esteri
FASSINO, Ministro della giustizia
VISCO, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica
BORDON, Ministro dell'ambiente Visto, il Guardasigilli: FASSINO
 
ALLEGATO I
REQUISITI SPECIFICI PER LE SOCIETA' DI NAVIGAZIONE
(articolo 4)

Le societa' garantiscono che a bordo dei traghetti ro-ro
e delle unita' veloci da passeggeri da loro gestiti:
1. siano fornite al comandante adeguate informazioni
circa la disponibilita' di sistemi di assistenza alla
navigazione da terra e di altre informazioni che possano
essergli d'aiuto ai fini di una sicura conduzione prima
della partenza del traghetto o dell'unita' veloce e che il
comandante utilizzi tali sistemi di assistenza alla
navigazione e di informazione realizzati dagli Stati
membri;
2. siano applicate le pertinenti disposizioni dei
paragrafi da 2 a 6 della circolare 699 del MSC Revised
Guidelines for Passenger Safety Instructions" (Revisione
delle linee guida per le istruzioni sulla sicurezza dei
passeggeri);
3. sia affissa in luogo visibile una tabella che indichi
l'ordinamento del lavoro a bordo e contenga almeno i
seguenti elementi:
a) l'orario di servizio in navigazione e in porto;
b) l'orario di lavoro massimo consentito e le ore minime di
riposo previsto per il personale di guardia;
4. non sia impedito al comandante di assumere qualsiasi
decisione che egli reputi necessaria secondo il suo
giudizio professionale ai fini della sicurezza della
navigazione e delle operazioni, in particolare in caso di
maltempo e di mare grosso;
5. il comandante tenga un registro delle attivita' di
navigazione e degli incidenti che hanno rilevanza ai fini
della sicurezza della navigazione,
6. qualsiasi danno o deformazione permanente delle porte
o portelloni o del fasciame esterno che possa compromettere
l'integrita' del traghetto o dell' unita' veloce e
qualsiasi difetto nei dispositivi di chiusura di tali porte
sia immediatamente riportata all'amministrazione dello
Stato di bandiera e a quella dello Stato ospite e
tempestivamente riparata in maniera giudicata soddisfacente
dalle stesse;
7 sia messo a disposizione prima della partenza del
traghetto ro-ro o dell'unita' veloce da passeggeri un piano
di viaggio aggiornato. Nell'elaborazione del piano di
viaggio si deve tener conto delle indicazioni contenute
nella risoluzione RES A. 893 (21) intitolata "Guidelines on
voyage planning" (Linee guida per la pianificazione del
viaggio);
8. siano comunicate alle persone anziane o disabili che
si trovano a bordo informazioni generali sui servizi e
sull'assistenza a loro disposizione, nella forma piu'
adatta per le persone ipovedenti.
 
ALLEGATO II

ELENCO DEGLI STRUMENTI COMUNITARI
(articolo 9)

- Direttiva 93/75/CEE del Consiglio, del 13 settembre 1993,
recepita con DPR 19/5/97 n. 268, relativa alle condizioni
minime necessarie per le navi dirette a porti marittimi
della Comunita' o che ne escano e che trasportano merci
pericolose o inquinanti (GU L 247 del 5.10.1993, pag.
19). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva
98/74/CE della Commissione (GU L 276 del 13 10.1998, pag.
7), recepita con D.M. 22/4/99, n. 288;
- Direttiva 94/58/CE del Consiglio, del 22 novembre 1994,
recepita con legge 24/4/1998, n. 128, concernente i
requisiti minimi di formazione per la gente di mare (GU L
319 del 12.12.1994, pag. 28). Direttiva modificata da
ultimo dalla direttiva 98/35/CE (GU L 172 del
17.6.1998,pag. 1), recepita con legge 21/12/1999, n. 526.
- Regolamento (CE) n. 3051/95 del Consiglio, dell'8
dicembre 1995, sulla gestione della sicurezza dei
traghetti passeggeri roll-on/roll-off (GU L 320 del
30.12.1995, pag. 14). Regolamento modificato dal
regolamento (CE) n. 179/98 della Commissione (GU L 19 del
24.1.1998, pag. 35).
 
ALLEGATO III

PROCEDURE PER LE VISITE SPECIFICHE
(di cui agli articoli 6 e 8)

1. Le visite specifiche devono garantire l'adempimento
degli obblighi di legge, in particolare per quanto riguarda
costruzione, suddivisione e stabilita', macchinari e
impianti elettrici, caricazione, stabilita', protezione
contro gli incendi, numero massimo di passeggeri
dispositivi di salvataggio e trasporto di merci pericolose,
radiocomunicazioni e navigazione e a tal fine includono
come minimo il controllo dei seguenti elementi, laddove
applicabili:
- l'avviamento del generatore di emergenza;
- un'ispezione del sistema d'illuminazione d'emergenza;
- un'ispezione della fonte di emergenza di alimentazione di
energia per gli impianti radio;
- una prova dell'impianto di altoparlanti;
- un'esercitazione antincendio che includa la dimostrazione
della capacita' di utilizzare gli equipaggiamenti da
vigile del fuoco;
- il funzionamento della pompa antincendio di emergenza con
due tubolature collegate all'unita' principale in
funzione;
- la prova dei dispositivi di arresto di emergenza a
distanza per l'alimentazione di combustibile alle caldaie
e ai motori principali e ausiliari, nonche' per i
ventilatori;
- la prova dei dispositivi di comando locale e a distanza
della chiusura delle serrande tagliafuoco;
- la prova degli impianti di rilevazione e di segnalazione
di incendi,
- la prova della perfetta chiusura delle porte tagliafuoco;
- il funzionamento delle pompe di sentina;
- la chiusura delle porte stagne nelle paratie di
compartimentazione mediante i dispositivi di comando
locale e a distanza;
- un'esercitazione che dimostri la familiarita' da parte
dei membri dell'equipaggio con il piano di controllo
delle avarie;
- la messa a mare di almeno un battello di emergenza e di
una imbarcazione di salvataggio l'avvio e
- la verifica dei loro organi di propulsione e di governo e
il recupero di tali mezzi di salvataggio inclusa la loro
messa in posizione a bordo;
- il controllo che tutti i mezzi di salvataggio e i
battelli di emergenza corrispondono all'inventario;
- la prova della macchina del timone, inclusa quella
ausiliare, del traghetto o dell'unita' veloce.

2. Le visite specifiche comprendono la verifica del
previsto sistema di manutenzione a bordo.
3. Le visite specifiche vertono sul controllo della
dimestichezza dei membri dell'equipaggio con le procedure
di sicurezza e di emergenza, la manutenzione, le modalita'
di lavoro, la sicurezza dei passeggeri, il servizio di
coperta, le operazioni di carico e le operazioni relative
ai veicoli e dell'efficienza delle relative funzioni. Va
accertato che i marittimi siano in grado di comprendere e,
se necessario, di impartire ordini e istruzioni e di
rispondere nella lingua comune di lavoro indicata dal
giornale di bordo. Devono essere controllati i documenti
attestanti che i membri dell'equipaggio hanno effettuato
con esito positivo un apposito addestramento, in
particolare per quanto riguarda:
- la gestione della folla;
- la dimestichezza con le procedure e gli equipaggiamenti,
- la sicurezza, per il personale demandato ad occuparsi
della sicurezza dei passeggeri nei compartimenti
riservati, in particolare delle persone anziane e
disabili in caso di emergenza;
- la gestione delle situazioni di crisi e comportamento
umano.

La visita specifica comprende la verifica che i turni di
lavoro non siano tali da sovraffaticare il personale, in
particolare quello addetto ai servizi di guardia.
4. I certificati attestanti le competenze dei membri
dell'equipaggio rilasciati da Stati terzi sono riconosciuti
solo se conformi alla regola 1/10 della convenzione STCW
(International Convention on Standards of Training,
Certification and Watch Keeping for SeaFarers, 1978)
riveduta.
 
ALLEGATO IV

LINEE GUIDA INDICATIVE PER GLI ISPETTORI QUALIFICATI CHE
EFFFETTUANO
VISITE NON PROGRAMMATE DURANTE UNA NORMALE TRAVERSATA
(articolo 8)

1. Informazioni relative ai passeggeri
Verificare i mezzi utilizzati per assicurare che non sia superato
il numero massimo di passeggeri che i traghetti ro-ro e le unita'
veloci da passeggeri adibiti a servizi di linea (in prosieguo:
navi) sono abilitati a trasportare; la conformita' alla normativa
e l'efficienza del sistema di registrazione delle informazioni sui
passeggeri; il modo in cui le informazioni sul numero totale dei
passeggeri sono trasmesse al comandante e, ove opportuno, il
metodo per includere nel numero totale di passeggeri del viaggio
di ritorno i passeggeri che effettuano una traversata di andata e
ritorno senza scendere a terra.

2. Informazioni relative alla caricazione e alla stabilita'
Verificare che siano installate e funzionanti scale di immersione
affidabili; che siano adottate misure atte ad assicurare che la
nave non sia sovraccarica e che il bordo libero di suddivisione
non sia sommerso; che sia correttamente effettuata la valutazione
della caricazione e della stabilita'; che nei casi previsti dalla
legge siano pesati i veicoli adibiti al trasporto merci e gli
altri carichi e che i relativi dati siano trasmessi alla nave ai
fini della valutazione della caricazione e della stabilita'; che i
piani di controllo delle avarie siano tenuti affissi e che gli
ufficiali della nave siano in possesso di libretti di istruzioni
sul controllo delle avarie.

3. Sicurezza della nave ai fini della navigazione
Verificare la procedura di controllo dell'adempimento di tutte le
precauzioni necessarie per la sicurezza della nave prima della
partenza, che deve includere l'obbligo di riportare espressamente
l'avvenuta chiusura di tutte le porte stagne a fasciame;
verificare che tutte le porte sul ponte destinato al trasporto
degli autoveicoli siano chiuse prima della partenza della nave
oppure che restino aperte solo il tempo strettamente necessario
per consentire la chiusura della celata prodiera; verificare i
dispositivi di chiusura dei portelloni di prora, di poppa e
laterali; verificare che siano installati indicatori luminosi e un
sistema telecamere che consenta di controllare lo stato delle
porte dal ponte di comando. Qualunque difetto di Funzionamento
degli indicatori luminosi in particolare degli interruttori delle
porte, deve essere individuato ed annotato.

4 Avvertenze di sicurezza
Verificare che le usuali avvertenze di sicurezza e le istruzioni e
indicazioni sulle procedure di emergenza siano comunicate nella
forma e nella lingua, o nelle lingue, appropriate; che le usuali
avvertenze di sicurezza siano comunicate all'inizio del viaggio e
siano udibili in tutti i compartimenti riservati al pubblico, ivi
compresi i ponti aperti ai quali i passeggeri hanno accesso.

5. Annotazioni sul giornale di bordo
Esaminare il giornale di bordo per accertare che sia annotata la
chiusura dei portelli di prora e di poppa e delle altre porte
stagne e resistenti alle intemperie, le prove delle porte stagne
di compartimentazione, le prove delle macchine del timone, ecc.
Controllare anche che siano annotati i dati relativi al pescaggio,
al bordo libero e alla stabilita', nonche' la lingua comune
dell'equipaggio.

6. Merci pericolose
Verificare che ogni carico di merci pericolose o inquinanti sia
trasportato in modo conforme alle leggi e ai regolamenti
applicabili e, in particolare, che sia prevista la compilazione di
una dichiarazione concernente le merci pericolose o inquinanti ed
unitamente ad un contrassegno o ad un piano di stivaggio che
indichi la loro posizione a bordo; che sia consentito il carico di
tali merci sulle navi da passeggeri e che le merci pericolose o
inquinanti siano debitamente contrassegnate, etichettate, stivate,
fissate e segregate.
Verificare che gli autoveicoli che trasportano merci pericolose o
inquinanti siano adeguatamente contrassegnati e fissati; che,
qualora siano trasportate merci pericolose, una copia del relativo
contrassegno o piano di stivaggio sia disponibile a terra; che il
comandante conosca gli obblighi di segnalazione previsti dalla
direttiva 93/75/CEE e successive modifiche, le istruzioni sulle
procedure di emergenza da seguire e sull'assistenza di pronto
soccorso da prestare in caso di sinistro marittimo in cui siano
coinvolte merci pericolose o sostanze inquinanti; che l'impianto
di ventilazione dei ponti destinati al trasporto dei veicoli sia
costantemente in funzione, che la ventilazione sia aumentata
quando i motori dei veicoli sono accesi e che sia provvisto un
dispositivo che segnali sul ponte di comando che l'impianto di
ventilazione sul ponte per gli autoveicoli e' funzionante.

7. Fissaggio degli autoveicoli adibiti al trasporto merci
Verificare il sistema con cui sono fissati gli autoveicoli, per
esempio mediante stivaggio in blocchi o rizzaggio dei singoli
veicoli); verificare che vi siano punti di attacco sufficienti a
disposizione; le sistemazioni per il fissaggio degli autoveicoli
adibiti al trasporto merci in condizioni o in previsione di
maltempo; l'eventuale metodo di fissaggio degli autobus e dei
motocicli. Accertare che la nave sia dotata di un manuale per il
fissaggio del carico.

8.Ponti adibiti al trasporto degli autoveicoli
Verificare che i locali di categoria speciale e i locali da carico
ro-ro siano costantemente sorvegliati oppure controllati mediante
telecamere in modo da rilevare eventuali spostamenti degli
autoveicoli in caso di maltempo e l'ingresso non autorizzato di
passeggeri. Verificare che le porte taglialuoco e le entrate siano
tenute chiuse e che siano esposti segnali di divieto ai passeggeri
di accedere ai ponti adibiti al trasporto degli autoveicoli o
rimanervi mentre la nave e' in navigazione.

9. Chiusura delle porte stagne
Verificare che sia seguita la procedura di chiusura delle porte
stagne di compartimentazione stabilita dalle istruzioni operative
della nave; che siano regolarmente effettuate le prove prescritte;
che il dispositivo di manovra delle porte stagne sul ponte di
comando sia posizionato, per quanto possibile, sul comando
"locale"; che le porte siano tenute chiuse in caso di visibilita'
limitata o di pericolo; che all'equipaggio siano impartite
istruzioni sulla corretta manovra delle porte e che esso sia
consapevole dei potenziali pericoli di una manovra errata.

10. Ronde antincendio
Verificare che sia mantenuto un servizio di ronda efficiente che
consenta di rilevare tempestivamente ogni principio di incendio.
Le ronde devono includere il controllo dei locali di categoria
speciale in cui non siano installati impianti fissi di
rilevazione e segnalazione degli incendi, tenendo conto del fatto
che tali locali possono essere sorvegliati come indicato al punto
8.

11. Comunicazioni in caso di emergenza
Verificare che secondo il ruolo di appello vi sia un numero
sufficiente di membri dell'equipaggio demandati ad assistere i
passeggeri in caso di emergenza e che essi siano facilmente
identificabili e in grado di comunicare con i passeggeri in una
situazione di emergenza, tenuto conto di uno o piu' dei seguenti
fattori, secondo le circostanze: a) la lingua o le lingue piu' adatte in funzione delle nazionalita'
prevalenti dei passeggeri trasportati su una determinata rotta; b) la probabilita' che la capacita' di fornire istruzioni basilari in
lingua inglese usando un vocabolario elementare possa servire per
comunicare con i passeggeri che necessitano di assistenza a
prescindere dall'esistenza di una lingua comune tra i membri
dell'equipaggio e i passeggeri; c) l'eventuale necessita' di comunicare in altri modi durante
un'emergenza (per esempio, mediante dimostrazione, segnali
gestuali, o richiamando l'attenzione sui luoghi in cui sono
dislocate le istruzioni, i punti di raccolta, i dispositivi di
salvataggio o i percorsi di evacuazione quando la comunicazione
verbale non e' praticabile); e) il grado di completezza delle istruzioni di sicurezza previamente
impartite ai passeggeri nella loro madrelingua; t) le lingue in cui le avvertenze di sicurezza possono essere
comunicate durante un'emergenza o un'esercitazione per impartire
direttive essenziali ai passeggeri e aiutare l'equipaggio nelle
funzioni di assistenza ai passeggeri.

12. Lingua di lavoro comune tra i membri dell'equipaggio
Verificare che sia stabilita una lingua di lavoro che assicuri
l'efficienza del comportamento dell'equipaggio nelle situazioni
di emergenza e che tale lingua di lavoro sia annotata nel
giornale di bordo della nave.

13. Dotazioni di sicurezza
Verificare che i mezzi e le dotazioni antincendio, incluse le
porte tagliafuoco e gli altri impianti fissi di protezione contro
gli incendi, immediatamente ispezionabili siano mantenuti in
buono stato; che i piani per la difesa contro gli incendi siano
tenuti affissi o che gli ufficiali della nave siano in possesso
di libretti contenenti istruzioni equivalenti; che i giubbotti di
salvataggio siano stivati in maniera adeguata e che siano
facilmente identificabili i posti in cui sono stivati quelli per
bambini; che il carico di veicoli non ostacoli il funzionamento
delle dotazioni antincendio, dei dispositivi di arresto di
emergenza, delle valvole di scarico a mare, ecc. collocati sui
ponti per gli autoveicoli.

14. Strumentazione nautica e installazioni radio
Verificare che siano funzionanti le strumentazioni nautiche e le
installazioni radio, incluse le apparecchiature EPIRO (Emergency
position-indicating radio beacons).

15. Illuminazione di emergenza supplementare
Verificare che sia installato un impianto fisso di illuminazione
di emergenza supplementare nei casi previsti dalla legge e che le
avarie di tale impianto siano registrate.

16. Mezzi di sfuggita
Verificare che i mezzi di sfuggita siano contrassegnati e
illuminati attraverso un impianto alimentato sia dal generatore
principale che da quello di emergenza, in conformita' delle norme
applicabile; che siano prese misure per mantenere sgombri dagli
autoveicoli i percorsi e i mezzi di sfuggita situati sui ponti
per gli autoveicoli; che le uscite, in particolare quelle dai
negozi duty-free, che siano state trovate ostruite da merci in
eccesso, siano tenute sgombre

17. Manuale operativo
Accertare che il comandante e tutti gli ufficiali superiori
dispongano di una copia del manuale operativo e che siano
disponibili altre copie per tutti membri dell'equipaggio.
Accertare che siano elencati tutti i controlli da effettuare
prima della partenza e prima di altre operazioni.

18.Pulizia dei locali macchine
Verificare che sia mantenuta la pulizia nei locali macchine
secondo le procedure di manutenzione.

19. Eliminazione dei rifiuti
Verificare se i sistemi di trattamento e di eliminazione dei
rifiuti sono soddisfacenti.

20.Manutenzione programmata
Tutte le societa' di navigazione devono avere un sistema
permanente di manutenzione con un piano di manutenzione specifico
per ogni elemento connesso alla sicurezza, inclusi i portelloni
di poppa e di prora e le aperture laterali, i relativi sistemi di
chiusura, che comprenda anche la manutenzione dei locali macchine
e delle dotazioni di sicurezza. I piani devono prevedere il
controllo periodico di tutti gli elementi, in modo da mantenere i
livelli di sicurezza piu' elevati. Devono essere previste
procedure per la registrazione delle avarie e della conferma
dell'avvenuta riparazione delle stesse entro un dato termine. Il
controllo periodico del funzionamento dei sistemi di chiusura dei
portelloni di prora esterni ed interni deve includere gli
indicatori, i dispositivi di sorveglianza, tutti gli ombrinali
nello spazio tra la celata prodiera e il portellone interno e, in
particolare, i meccanismi di chiusura e i relativi sistemi
idraulici.

21. Controlli da effettuare in corso di viaggio
Nel corso di un viaggio verificare che la nave non sia
sovraffollata, che vi sia disponibilita' di posti a sedere e che
i passaggi, le scale e le uscite di emergenza non siano
ingombrati da passeggeri privi di posto a sedere o da bagagli.
Verificare che il ponte dei veicoli sia evacuato dai passeggeri
prima della partenza della nave e che i passeggeri non possano
piu' accedervi fino al momento immediatamente precedente
l'attracco.
 
ALLEGATO V

REQUISITI DI QUALIFICHE PROFESSIONALI E INDIPENDENZA PER ISPETTORI
QUALIFICATI
(articolo 11)

1. Gli ispettori qualificati devono essere autorizzati ad eseguire le visite specifiche di cui agli articoli 6 e 8 dall'amministrazione
2. Gli ispettori qualificati:
- devono aver prestato almeno un anno di servizio presso una competente autorita' di uno Stato membro rivestendo la qualifica di ispettore dello Stato di bandiera addetto alle funzioni di vigilanza e di certificazione in conformita' della convenzione Solas del 1974,
- ed essere in possesso di: a) un certificato di qualifica professionale di comandante, che
abiliti il titolare al comando di navi di 1600 o piu' TSL (cfr.
regola II2 STCW), oppure; b) un certificato di qualifica di primo ufficiale di macchina, che
abiliti il titolare ad esercitare tali funzioni a bordo di una
nave il cui apparato motore principale abbia una potenza pari o
superiore a 3000 KW (cfr. regola III/2 STCW), oppure c) aver superato in uno Stato membro l'esame di abilitazione alla
qualifica di architetto navale, ingegnere meccanico o ingegnere in
materie attinenti al settore marittimo ed aver lavorato, in tale
funzione, per almeno cinque anni.

Gli ispettori qualificati menzionati alle lettere a) e b) devono aver prestato servizio a bordo per almeno cinque anni in qualita' di ufficiali di coperta e ufficiali di macchina, rispettivamente.
Alternativamente, gli ispettori qualificati devono:
- possedere un titolo universitario pertinente o un diploma di formazione professionale ritenuto idoneo, ottenuto in uno Stato membro, oppure
- avere seguito corsi di formazione ed ottenuto un diploma presso una scuola per ispettori addetti al controllo della sicurezza in uno Stato membro, e
- aver prestato servizio per almeno due anni presso un'autorita' competente di uno Stato membro, rivestendo la qualifica di ispettore dello Stato di bandiera addetto alle funzioni di vigilanza e certificazione in conformita' della convenzione Solas del 1974.

3. Gli ispettori qualificati devono essere in grado di comunicare oralmente e per iscritto con la gente di mare nella lingua piu' comunemente utilizzata nella navigazione (INGLESE).
4. Gli ispettori qualificati devono avere una conoscenza adeguata delle disposizioni della convenzione Solas del 1974 e delle procedure previste dal presente decreto legislativo.
5. Gli ispettori qualificati, che eseguono le visite specifiche, non devono avere interessi economici nella societa' di navigazione interessata, ne' in altre societa' di navigazione che esercitino servizi di linea da e verso lo Stato ospite interessato, ne' nei traghetti ro-ro o nelle unita' veloci da passeggeri sottoposte alle visite; gli ispettori qualificati non possono essere dipendenti, ne' possono eseguire lavori per conto degli organismi non governativi che eseguono visite di classificazione o altre visite previste da leggi e regolamenti, o rilasciano certificati a tal fine per traghetti ro-ro o unita' per passeggeri.
6. Possono essere autorizzati ad eseguire le visite specifiche di cui all'articolo 11 anche ispettori che, pur non rispondendo ai criteri sopra indicati, erano tuttavia impiegati dall'amministrazione per visite previste da leggi e regolamenti o per ispezioni per il controllo dello Stato di approdo alla data di adozione della direttiva 95/21/CE.
 
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