Gazzetta n. 51 del 2 marzo 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SANITA' |
DECRETO 29 gennaio 2001 |
Conferma del riconoscimento dell'acqua minerale "Pieve", in Calci, alla societa' acqua oligominerale Pieve di Guidotti Damiano. |
|
|
IL DIRIGENTE GENERALE del Dipartimento della prevenzione Vista la domanda in data 19 giugno 1992 con la quale la societa' acqua oligominerale Pieve di Guidotti Damiano con sede in Calci (Pisa), via Brogiotti n. 59, ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata "Pieve" che sgorga nell'ambito dell'omonima concessione mineraria sita in comune di Calci (Pisa); Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105; Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542; Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalita' di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;. Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585; Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997; Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339; Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858; Esaminata la documentazione allegata alla do-manda; Visti gli atti d'ufficio; Visto che la terza Sezione del Consiglio superiore di sanita', nella seduta del 14 luglio 1999, ha rinviato l'espressione del parere in merito all'acqua minerale Pieve; Vista la nota in data 22 febbraio 2000 con la quale la societa', avvalendosi della documentazione gia' agli atti, ha chiesto di poter riportare sulle etichette la dicitura: "Puo' avere effetti diuretici" in sostituzione della dicitura: "Stimola la digestione"; Visto il seguente parere della terza Sezione del Consiglio superiore di sanita' espresso nella seduta del 22 novembre 2000: "favorevole affinche' la societa' acqua oligominerale Pieve di Guidotti Damiano possa continuare l'utilizzazione dell'acqua minerale Pieve ai fini dell'imbottigliamento e della vendita. Per quanto riguarda la richiesta di riportare in etichetta la dicitura "Puo' avere effetti diuretici" esprime parere non favorevole in quanto i dati clinici sperimentali sono del tutto insufficienti ed incompleti". Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Decreta: Art. 1. E' confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale "Pieve" che sgorga nell'ambito dell'omonima concessione mineraria sita in comune di Calci (Pisa). |
| Art. 2. Sulle etichette non puo' essere riportata alcuna delle indicazioni previste dall'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105. |
| Art. 3. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. |
| Art. 4. Il presente decreto sara' trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio. Roma, 29 gennaio 2001 p. Il dirigente generale: Scriva |
|
|
|