Gazzetta n. 51 del 2 marzo 2001 (vai al sommario) |
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LEGGE 23 febbraio 2001, n. 29 |
Nuove disposizioni in materia di interventi per i beni e le attivita' culturali. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA promulga la seguente legge: Art. 1. Interventi su beni culturali 1. Per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 513, nonche' per la valorizzazione e il potenziamento di musei, e' autorizzata la spesa di lire 27.000 milioni per l'anno 2001, di lire 28.500 milioni per l'anno 2002, nonche' di lire 40.000 milioni per l'anno 2003. 2. Gli interventi di cui al comma 1 sono definiti con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle Soprintendenze competenti per territorio. 3. Gli interventi di cui al presente articolo, nonche' quelli di cui all'articolo 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dal comma 9 dell'articolo 5 della presente legge, possono essere direttamente effettuati dai soggetti proprietari, possessori o detentori dei beni ai quali sono assegnate le relative risorse, sotto la vigilanza della competente Soprintendenza.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, apporovato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' opearto il rinvio, Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - L'art. 1, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 513, recante "Interventi straordinari nel settore dei beni e delle attivita' culturali", cosi' recita: "Art. 1. - 1. Per la realizzazione di interventi di restauro, conservazione e valorizzazione di beni culturali e per la concessione dei relativi contributi, ivi compresi quelli destinati alla realizzazione dei musei, sono autorizzati: a) per i beni non statali un limite di impegno quindicennale di lire 6 miliardi a decorrere dal 1999 da assegnare ai destinatari dei contributi; b) per i beni statali una spesa di lire 19 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000 e di lire 5 miliardi per l'anno 2001". - Il comma 83 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", come modificato dalla presente legge, cosi' recita: "83. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti nuovi giochi ed estrazioni infrasettimanali del gioco del lotto. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e per i beni culturali e ambientali, da emanare entro il 30 giugno di ogni anno, sulla base degli utili erariali derivanti dal gioco del lotto accertati nel rendiconto dell'esercizio immediatamente precedente e' riservata in favore del Ministero per i beni culturali e ambientali una quota degli utili derivanti dalla nuova estrazione del gioco del lotto, non superiore a 300 miliardi di lire, per il recupero e la conservazione dei beni culturali, archeologici, storici, artistici, archivistici e librari, nonche' per interventi di restauro paesaggistico".
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| Art. 2. Disposizioni in materia di personale 1. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali e' autorizzato ad avvalersi del personale di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1999, n. 494, fino al 31 dicembre 2001, nonche' del personale di cui all'articolo 22, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per ulteriori due mesi a decorrere dalla scadenza dei singoli contratti. A tale fine e' autorizzata la spesa di lire 32.500 milioni per l'anno 2001.
Note all'art. 2: - L'art. 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1999, n. 494, recante "Disposizioni temporanee per agevolare gli interventi ed servizi di accoglienza del grande Giubileo dell'anno 2000", cosi' dispone: "Art. 1. - 1. Per far fronte alle esigenze di apertura quotidiana con orari prolungati di musei, gallerie, aree archeologiche, biblioteche e archivi di Stato, il Ministero per i beni e le attivita' culturali e' autorizzato a stipulare fino ad un massimo di millecinquecento contratti di lavoro a tempo determinato a decorrere dal 1o dicembre 1999 e fino al 30 giugno 2001". - L'art. 22, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo", cosi' dispone: "5. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali e' autorizzato ad assumere, al di fuori della previsione di fabbisogno di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nel 1999 e nel 2000, mille unita' di personale a tempo determinato, con prestazioni di lavoro a tempo parziale, per profili professionali delle qualifiche funzionali non superiori alla settima e di durata non superiore ad un anno, prorogabile a due. Il personale e' destinato a garantire l'apertura pomeridiana, serale e festiva di musei, gallerie, monumenti e scavi di antichita' dello Stato, biblioteche e archivi. Al relativo onere si provvede con quota parte delle entrate di cui alla legge 25 marzo 1997, n. 78, nei limiti di lire 15 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000. Deve, comunque, essere assicurato un sostanziale equilibrio nella dislocazione territoriale delle strutture prescelte.".
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| Art. 3. Piano per l'arte contemporanea 1. Al fine di consentire l'incremento del patrimonio pubblico di arte contemporanea, anche mediante acquisizione di opere di artisti italiani e stranieri, il Ministro per i beni e le attivita' culturali predispone un "Piano per l'arte contemporanea", per la realizzazione del quale, ivi comprese le connesse attivita' propedeutiche e di gestione del medesimo, e' autorizzata, a decorrere dall'anno 2002, la spesa annua di lire 10.000 milioni. 2. Al comma 11 dell'articolo 1 della legge 12 luglio 1999, n. 237, dopo le parole: "attivita' propedeutiche," sono inserite le seguenti: "nonche' per la nomina di un curatore".
Nota all'art. 3: - L'art. 1, comma 11 della legge 12 luglio 1999, n. 237, recante "Istituzione del centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee e di nuovi musei, nonche' modifiche alla normativa sui beni culturali ed interventi a favore delle attivita' culturali", come modificato dalla presente legge, cosi' recita: "11. Per l'organizzazione, ivi comprese le connesse attivita' propedeutiche, nonche' per la nomina di un curatore e per il funzionamento del centro e dei musei e' autorizzata la spesa lire 6.200 milioni a decorrere dall'anno 2000".
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| Art. 4. Interventi per Genova capitale europea della cultura 2004 1. Al fine di consentire i primi interventi propedeutici al programma "Genova capitale europea della cultura 2004", e' autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002. L'individuazione degli interventi e' effettuata con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, previa intesa con il sindaco di Genova. |
| Art. 5 Disposizioni in materia di spettacolo e di attivita' e istituzioni culturali
1. Per il potenziamento delle strutture e del patrimonio delle biblioteche ecclesiastiche e' autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i soggetti beneficiari e le modalita' di erogazione dei contributi. 2. Per le attivita' istituzionali della Biblioteca Ambrosiana di Milano e' autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003. 3. Per l'esercizio delle attivita' istituzionali del Centro nazionale di studi leopardiani e dell'Istituto italiano per gli studi filosofici di Napoli, e' autorizzata la spesa, in favore di ciascuno dei due soggetti, di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003. 4. A decorrere dall'anno 2002, sono concessi, per lo svolgimento delle rispettive attivita' istituzionali, un contributo annuo di lire 4.000 milioni all'Associazione Reggio Parma Festival, un contributo annuo di lire 1.000 milioni alla Fondazione Festival Pucciniano di Viareggio-Torre del Lago, nonche' un contributo annuo di lire 300 milioni all'Associazione Centro Europeo di Toscolano. 5. Al fine di contribuire alle spese sostenute dai titolari ed utilizzatori di sale adibite a pubblico spettacolo per le spese di vigilanza e sicurezza in occasione di pubblici spettacoli, a decorrere dall'anno 2002, e' autorizzata la spesa complessiva annua di lire 10.000 milioni. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, sentito il parere del Comitato per i problemi dello spettacolo, sono definiti i soggetti, i criteri e le modalita' di erogazione della somma di cui al presente comma. 6. A decorrere dall'anno 2002, e' concesso all'Istituto universitario di architettura di Venezia un contributo annuo di lire 1.000 milioni per le attivita' connesse alla formazione specialistica di soggetti operanti nel campo della produzione teatrale e dello spettacolo dal vivo. 7. Per favorire la ripresa delle attivita' musicali in attesa della ricostruzione del Teatro Petruzzelli di Bari e' concesso, a decorrere dall'anno 2002, un contributo annuo di lire 500 milioni in favore dell'Associazione Amici del Teatro Petruzzelli. 8. All'articolo 146, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole da: ",secondo quanto previsto" fino alla fine del comma sono soppresse. 9. All'articolo 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ",nonche' per interventi di restauro paesaggistico". 10. All'articolo 7, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, le parole: "per un ulteriore biennio" sono sostituite dalle seguenti: "per due ulteriori bienni". 11. Sono abrogati il comma 4 dell'articolo 2 ed il comma 5 dell'articolo 3 della legge 1o dicembre 1997, n. 420, nonche' il regio decreto-legge 4 maggio 1925, n. 604, ed il regolamento approvato con regio decreto 26 gennaio 1928, n. 462. Il museo nazionale di Castel Sant'Angelo continua ad essere ufficio dirigenziale di seconda fascia del Ministero per i beni e le attivita' culturali, fino al riordino di tali uffici, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400. 12. Per la piu' efficace attuazione del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e' autorizzata la spesa annua di lire 5.000 milioni, a decorrere dall'anno 2002. 13. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali, dopo il primo biennio di attuazione della presente legge, presenta alle Camere una relazione sull'attivita' dei soggetti di cui ai commi 4, 5, 6 e 7, relativamente ai contributi stanziati ai sensi dei medesimi commi.
Note all'art. 5: - L'art. 146, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)", come modificato dalla presente legge, cosi' recita: "1. Nell'ambito degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo ed al fine di incentivare la produzione televisiva destinata al mercato nazionale ed internazionale da parte delle emittenti televisive locali, e' stanziata la somma di lire 10 miliardi per il 2001 da prelevare dagli stanziamenti di competenza del Ministero per i beni e le attivita' culturali". - Per il comma 83 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si veda la nota all'art. 1. - Il comma 1 dell'art. 7 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, recante "Riordino degli organi collegiali operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59", come modificato dalla presente legge, cosi' recita: "1. I componenti delle commissioni disciplinate dalla presente legge restano in carica, a partire dall'insediamento delle medesime nella nuova composizione, per due anni e possono essere confermati per due ulteriori bienni. Trascorsi due anni dalla cessazione dell'ultimo incarico, i componenti possono essere nuovamente nominati. Nel caso di nomina disposta prima della scadenza dell'organo, il componente resta in carica fino a tale scadenza.". Gli articoli 2 e 3 della legge 1o dicembre 1997, n. 420, recante "Istituzione della consulta dei comitati nazionali e delle edizioni nazionali", come modificati dalla legge qui pubblicata, cosi' recitano: "Art. 2 (Comitati nazionali). - 1. Le richieste di istituzione dei comitati nazionali per le celebrazioni o manifestazioni culturali, corredate da una dettagliata relazione che indichi gli obiettivi, gli studiosi coinvolti, il programma e la previsione di spesa, sono presentate alla consulta da enti locali, enti pubblici, istituzioni culturali o comitati promotori, nonche' da amministrazioni dello Stato. 2. La costituzione e l'organizzazione dei comitati nazionali per le celebrazioni o manifestazioni culturali, l'ammissione al contributo finanziario e la misura dello stesso sono deliberate dalla consulta. A tal fine la consulta predispone annualmente l'elenco delle motivate proposte di istituzione di comitati per l'anno successivo, con l'indicazione dcl relativo contributo. L'elenco e' emanato, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, reso entro trenta giorni, con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali. 3. Sono organi del comitato nazionale: a) il presidente; b) il segretario tesoriere. 4. (abrogato)". "Art. 3 (Edizioni nazionali). - 1. Le richieste di istituzione di edizioni nazionali possono essere presentate da amministrazioni dello Stato, universita' istituzioni scolastiche, enti di ricerca, istituzioni culturali o singoli studiosi e debbono essere corredate da un dettagliato programma scientifico, da un articolato piano dei lavori e dalla relativa previsione di spesa. 2. La costituzione delle edizioni nazionali e' deliberata dalla consulta, che determina altresi' la composizione delle commissioni scientifiche, ed e' disposta con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali. 3. Il contributo statale alle commissioni scientifiche viene determinato annualmente dalla consulta sulla base delle richieste presentate dalle edizioni nazionali ed assegnato per la realizzazione o il proseguimento delle attivita'. 4. Sono organi delle commissioni scientifiche delle edizioni nazionali: a) il presidente; b) il segretario tesoriere. 5. (abrogato). 6. All'inizio di ciascun anno, i presidenti delle commissioni scientifiche presentano al Ministero per i beni culturali e ambientali una relazione sui lavori svolti, il consuntivo delle spese sostenute, il preventivo delle spese e delle entrate previste, la previsione del piano di pubblicazione o lo stato di avanzamento della sua realizzazione. 7. Per la realizzazione delle edizioni nazionali, il Ministero per i beni culturali e ambientali puo' stipulare convenzioni con i Ministeri della pubblica istruzione e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.". - Il regio decreto-legge 4 maggio 1925, n. 604, recante "Istituzione del museo nazionale di Castel Sant'Angelo, in Roma", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 maggio 1935, n. 115. - Il regio decreto 26 gennaio 1928, n. 462, recante "Approvazione del regolamento del museo di Castel Sant'Angelo" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 marzo 1928, n. 70. - L'art. 17, comma 4-bis, lettera e) della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", cosi' dispone: "4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) - d) (omissis); e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.". - Il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.
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| Art. 6. Scuole di specializzazione nel settore della tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale 1. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le universita' deliberano gli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione di durata biennale relativamente alle professionalita' nel settore della tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale, sulla base di criteri predeterminati con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro per i beni e le attivita' culturali. 2. Con il decreto di cui al comma 1 sono definiti i criteri per individuare le lauree specialistiche di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica del 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario n. 17 alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001, per l'accesso alle predette scuole.
Nota all'art. 6: - Il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 28 novembre 2000, recante "Determinazione delle classi delle lauree universitarie specialistiche", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 gennaio 2001, n. 18, supplemento ordinario.
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| Art. 7. Rifinanziamento di interventi per la citta' di Siena e concessione di un contributo per la realizzazione dell'Auditorium del Maggio musicale fiorentino. 1. E' autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 per gli interventi di cui all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1998, n. 444. 2. E' autorizzata la concessione di un contributo di lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, in favore del comune di Firenze, per la realizzazione dell'Auditorium del Maggio musicale fiorentino. 3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 9.000 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001- 2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale " dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici.
Nota all'art. 7: - L'art. 2 della legge 15 dicembre 1998, n. 444, recante "Nuove disposizioni per favorire la riapertura di immobili adibiti a teatro e per attivita' culturali", cosi' dispone: "Art. 2 (Prosecuzione degli interventi per la citta' di Siena). - 1. Per gli interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 9 marzo 1976, n. 75, volti alla tutela del carattere monumentale e artistico della citta' di Siena, e' autorizzata la spesa di lire 4 miliardi per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali e ambientali. La complessiva somma di lire 12 miliardi, per gli interventi di cui ai citati articoli 2, 3 e 4 della legge 9 marzo 1976, n. 75, e' ripartita con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su motivata proposta del consiglio comunale di Siena. L'erogazione dei contributi di cui agli articoli 3 e 4 della legge 9 marzo 1976, n. 75, e' disposta con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il comune di Siena propone alla regione Toscana il piano per l'attuazione degli interventi di cui agli articoli 3 e 4 della citata legge n. 75 del 1976 e nei successivi tre mesi la regione stessa, udita la sovrintendenza ai monumenti di Siena, adotta le sue determinazioni e le comunica al comune.".
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| Art. 8. Copertura finanziaria 1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 2, 3 e 5, pari a lire 36.000 milioni per l'anno 2001, a lire 35.300 milioni per ciascuno degli anni 2002 e 2003 e a lire 31.800 milioni a decorrere dal 2004, si provvede, per gli anni 2001, 2002 e 2003, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, utilizzando, quanto a lire 830 milioni per l'anno 2001 e a lire 130 milioni per l'anno 2002, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, quanto a lire 34.670 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002 e a lire 34.800 milioni per l'anno 2003, l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attivita' culturali e, quanto a lire 500 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, l'accantonamento relativo al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. 2. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 1 e 4, pari a lire 29.000 milioni per l'anno 2001, a lire 30.500 milioni per l'anno 2002 e a lire 40.000 milioni per l'anno 2003, si provvede, per i medesimi anni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a lire 27.000 milioni per il 2001, a lire 28.500 milioni per il 2002 e a lire 40.000 milioni per il 2003, l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attivita' culturali. |
| Art. 9. Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 23 febbraio 2001 CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Fassino LAVORI PREPARATORI Camera dei deputati (atto n. 7510): Presentato dall'on. Soave ed altri il 22 dicembre 2000. Assegnato alla VII commissione (Cultura), in sede referente, il 9 gennaio 2001 con pareri delle commissioni I e V. Esaminato dalla VII commissione, in sede referente, il 16, 18, 24, 30 gennaio 2001. Assegnato nuovamente alla VII commissione, in sede legislativa, il 31 gennaio 2001 con pareri delle commissioni I e V. Esaminato dalla VII commissione, in sede legislativa, ed approvato il 31 gennaio 2001. Senato della Repubblica (atto n. 4975): Assegnato alla 7a commissione (Istruzione), in sede deliberante, il 6 febbraio 2001 con pareri delle commissioni 1a, 5a ed 8a. Esaminato dalla 7a commissione, ed approvato l'8 febbraio 2001. |
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