Gazzetta n. 51 del 2 marzo 2001 (vai al sommario) |
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LEGGE 26 febbraio 2001, n. 30 |
Ricostruzione della posizione assicurativa dei dipendenti pubblici licenziati per motivi politici, sindacali o religiosi e interpretazione autentica dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1974, n. 496, come integrato dall'articolo 3 della legge 12 aprile 1976, n. 205. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Le disposizioni contenute nella legge 15 febbraio 1974, n. 36, e successive modificazioni, salvo per quanto disciplinato dalla presente legge, si applicano: a) agli impiegati ed operai, anche non di ruolo, dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ivi compresi i militari che, nel periodo dal 1o gennaio 1946 al 31 dicembre 1959, sono cessati dal servizio per mancato rinnovo del contratto di lavoro o si sono avvalsi dell'esodo volontario di cui alla legge 27 febbraio 1955, n. 53, e successive modificazioni, in previsione della non rinnovazione del contratto di lavoro o in conseguenza di un improvviso trasferimento dalle sedi abituali di lavoro a sedi di disagevole sistemazione, per motivi da ricondurre a ragioni di credo politico o fede religiosa, all'appartenenza ad un sindacato o alla partecipazione ad attivita' sindacali, ovvero a fatti compiuti o comportamenti tenuti in occasione di moti o manifestazioni originati da avvenimenti di rilievo politico; b) ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, il cui rapporto di lavoro e' stato risolto, tra il 1o gennaio 1947 e il 7 agosto 1966, per motivi che, indipendentemente dalle forme e motivazioni addotte, sono da ricondurre a ragioni di credo politico o fede religiosa, all'appartenenza ad un sindacato o alla partecipazione ad attivita' sindacali, ovvero a fatti compiuti o comportamenti tenuti in occasione di moti o manifestazioni originati da avvenimenti di rilievo politico; c) ai militari che sono stati collocati a riposo d'autorita' ai sensi del regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220, e che non hanno beneficiato dei richiami biennali e dei brevi periodi di aggiornamento, per motivi da ricondurre a ragioni di credo politico o fede religiosa.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dell'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota al titolo: - Il testo dell'art. 7 della legge n. 496 del 1974 (Disposizioni a favore di categorie del personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza), come integrato dall'art. 3 della legge 12 aprile 1976, n. 205, e' il seguente: "Art. 7. - Agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza arruolati in virtu' del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 106, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 luglio 1947, n. 687, all'atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa viene ricostruita la carriera secondo le disposizioni contenute nella legge 27 febbraio 1963, n. 225, e 23 gennaio 1968, n. 22, riconoscendo il servizio prestato e l'anzianita' di grado rivestito nella polizia ausiliaria o nelle forze armate di provenienza. Le stesse norme si applicano a favore dei militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, partigiani di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518. I benefici conseguenti all'applicazione delle suddette norme sono attribuiti a richiesta degli interessati e con decorrenza dal giorno precedente a quello della cessazione dal servizio, fermo restando i limiti di eta' del grado rivestito prima della ricostruzione della carriera. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si estendono al personale delle suindicate categorie che sia cessato dal servizio ai soli effetti del trattamento di quiescenza.". Nota all'art. 1, comma 1: - La legge 15 febbraio 1974, n. 36, reca: "Norme in favore dei lavoratori dipendenti il cui rapporto di lavoro sia stato risolto per motivi politici e sindacali". Note all'art. 1, comma 1, lettera a): - Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, reca: "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421". - La legge 27 febbraio 1955, n. 53, reca: "Esodo volontario dei dipendenti civili dell'amministrazione dello Stato". Nota all'art. 1, comma 1, lettera b): - Per il titolo del decreto legislativo n. 29 del 1993 si veda la precedente nota all'art. 1, comma 1, lettera a). Note all'art. 1, comma 1, lettera c): - Il regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384, reca: "Collocamento nella riserva o nell'ausiliaria di ufficiali generali superiori in servizio permanente effettivo dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica". - Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, reca: "Collocamento a riposo o dispensa dal servizio, a domanda o di autorita', dei sergenti maggiori, dei marescialli dei tre gradi e degli aiutanti di battaglia dell'Esercito e dei sottufficiali con grado corrispondente della Marina militare in carriera continuativa". - Il decreto legislativo del Capo provvsorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220, reca: "Collocamento a riposo o dispensa dal servizio, a domanda o di autorita', dei sottufficiali dell'Aeronautica".
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| Art. 2. 1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, e' istituito un comitato composto dai seguenti membri: a) il Ministro del lavoro e della previdenza sociale o un suo rappresentante, con funzioni di presidente; b) un rappresentante del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; c) un rappresentante del Ministero dell'interno; d) un rappresentante del Ministero della difesa; e) un rappresentante dell'istituto, cassa o fondo di previdenza presso cui deve essere effettuata la ricostruzione del rapporto assicurativo; f) quattro rappresentanti dei pensionati, scelti dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale tra i designati delle federazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale. 2. Nell'accertamento dei fatti e nella valutazione degli elementi documentali di cui all'articolo 3, il comitato e' integrato da un rappresentante dell'amministrazione o dell'ente di cui al medesimo articolo. 3. Il comitato e' nominato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il comitato decide sulla domanda di cui all'articolo 3 entro duecentosettanta giorni dalla sua presentazione e la decisione assunta e' notificata al richiedente. 4. Dall'istituzione e dal funzionamento del comitato di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. |
| Art. 3
1. I dipendenti delle pubbliche amministrazioni, o i loro familiari superstiti aventi diritto, devono presentare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la domanda di ricostruzione del rapporto assicurativo ai sensi dell'articolo 1, all'amministrazione o all'ente alle cui dipendenze erano alla data del licenziamento o delle dimissioni, oppure all'istituto o cassa o fondo di previdenza presso cui erano o dovevano essere iscritti alla stessa data, documentando gli elementi di fatto e di prova che consentono di ricondurre, indipendentemente dalle forme e dalle motivazioni addotte, la risoluzione del rapporto di lavoro a ragioni di credo politico o fede religiosa, all'appartenenza a un sindacato o alla partecipazione ad attivita' sindacale, anche mediante dichiarazione rilasciata dal partito politico o dall'organizzazione sindacale di appartenenza, con particolare riguardo agli incarichi pubblici, sindacali o di commissione interna svolti all'epoca del licenziamento o delle dimissioni. 2. L'amministrazione o l'ente che ha ricevuto la domanda ai sensi del comma 1, entro centottanta giorni dalla data di presentazione la trasmette, corredata della relativa documentazione, al comitato di cui all'articolo 2. |
| Art. 4. 1. Contro la decisione del comitato di cui all'articolo 2, e' ammesso ricorso al Ministro del lavoro e della previdenza sociale entro novanta giorni a decorrere dalla data di notifica della decisione stessa. 2. Decorso il termine di centottanta giorni dalla data di presentazione senza che l'organo adito abbia comunicato la decisione, il ricorso si intende accolto. |
| Art. 5. 1. L'articolo 7 della legge 10 ottobre 1974, n. 496, come integrato dall'articolo 3 della legge 12 aprile 1976, n. 205, deve essere interpretato nel senso che, in favore del personale ivi previsto del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e della Polizia di Stato, viene ricostruita la carriera, all'atto della cessazione del servizio, riconoscendo il grado effettivamente rivestito nella Polizia ausiliaria o nelle Forze armate di provenienza durante la guerra come base di partenza della ricostruzione di carriera stessa, a prescindere dai ruoli di inquadramento e dal grado rivestito successivamente dallo stesso personale nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e nella Polizia di Stato. 2. Il Ministro dell'interno provvede d'ufficio, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla revisione, secondo i criteri di cui al comma 1, delle pratiche di ricostruzione di carriera che siano state precedentemente definite in difformita' dei criteri medesimi, fermo restando l'eventuale trattamento economico piu' favorevole.
Nota all'art. 5, comma 1: - Per il testo dell'art. 7 della legge n. 496 del 1974 si veda la precedente nota al titolo.
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| Art. 6. 1. L'erogazione dei benefici previsti dalla presente legge decorre dal 1o gennaio 2002. A tale fine e' autorizzata la spesa di lire 3.586 milioni a decorrere dall'anno 2002. 2. L'erogazione delle somme relative agli anni precedenti all'anno 2002 e' effettuata nell'anno 2003. A tale fine e' autorizzata la spesa di lire 53.961 milioni per l'anno 2003. |
| Art. 7. 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a lire 3.586 milioni per l'anno 2002, a lire 57.547 milioni per l'anno 2003 ed a lire 3.586 milioni a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001 - 2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 3.586 milioni a decorrere dall'anno 2002, l'accantonamento relativo al Ministero della difesa, e, quanto a lire 53.961 milioni per l'anno 2003, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 26 febbraio 2001 CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Fassino LAVORI PREPARATORI Senato della Repubblica (atto n. 1137): Presentato dal sen. Battafarano ed altri il 30 luglio 1996. Assegnato alla 11a commissione (Lavoro, previdenza sociale), in sede referente, il 3 settembre 1996 con pareri delle commissioni 1a e 5a. Esaminato dalla 11a commissione il 9, 17 e 29 ottobre 1996; il 13 novembre 1996; il 15 gennaio 1997; il 21 aprile l999; il 19 e 25 maggio 1999; il 1o dicembre 1999; il 27 giugno 2000; il 5 e 19 luglio 2000. Relazione scritta presentata il 17 ottobre 2000 (atto n. 1137 e 3950/A - relatore sen. Manzi). Esaminato ed approvato in aula il 17 novembre 2000 in un testo unificato con l'atto n. 3950 (Pizzinato ed altri). Camera dei deputati (atto n. 7447): Assegnato alla XI commissione (lavoro pubblico e privato), in sede referente, il 27 novembre 2000 con pareri delle commissioni I, IV e V. Esaminato dalla XI commissione il 7, 12, 13 e 22 dicembre 2000. Relazione scritta annunciata il 23 dicembre 2000 (atto n. 7447- 4514/A - relatore on. Scrivani). Esaminato in aula il 9 gennaio 2001 e approvato con modificazioni il 10 gennaio 2001. Senato della Repubblica (atto n. 1137/B): Assegnato alla 11a commissione (Lavoro, previdenza sociale), in sede deliberante, il 22 gennaio 2001 con pareri delle commissioni 1a, 4a e 5a. Esaminato dalla 11a commissione il 24 gennaio 2001 ed approvato il 31 gennaio 2001. |
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