Gazzetta n. 52 del 3 marzo 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 13 febbraio 2001
Modificazioni alla disciplina della pesca del novellame da consumo e del rossetto.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima;
Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639;
Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 165, recante modifica alla legge 17 febbraio 1982, n. 41;
Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 31 agosto 1995, concernente la "Disciplina del rilascio delle licenze di pesca";
Visto il decreto ministeriale 28 agosto 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 237 del 9 ottobre 1996, concernente la "Disciplina della pesca del novellame da consumo e del rossetto";
Ravvisata l'opportunita' di individuare le unita' autorizzate e da autorizzare per l'anno 2001 in considerazione dell'ordinarieta' del termine per la presentazione delle domande e delle variazioni richieste;
Ritenuto necessario semplificare la procedura per il rilascio delle autorizzazioni a partire dall'anno 2002;
Sentiti il comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare e la commissione consultiva centrale della pesca marittima, che, nella seduta del 13 febbraio 2001, hanno reso parere favorevole;
Decreta:
Art. 1.
1. Per l'anno 2001 la pesca professionale del novellame di sarda, alice ed alaccia nonche' del rossetto (Aphia minuta) e' consentita alle unita', di cui all'allegato elenco, suddivise per compartimenti marittimi e contraddistinte dal numero UE e dalla matricola.
2. A decorrere dalla campagna 2001 l'autorizzazione per la predetta pesca professionale e' rilasciata all'unita' il cui armatore abbia ottenuto la medesima autorizzazione per almeno tre anni consecutivi nell'arco temporale 1997-2000.
 
Art. 2.
1. Per l'anno 2002 la pesca professionale del novellame di sarda, alice ed alaccia nonche' del rossetto (Aphia minuta) e' consentita alle unita' di cui all'art. 1 a condizione che sia stata ritirata la relativa autorizzazione per l'anno 2001.
2. L'autorizzazione per l'anno 2002 e' rilasciata all'armatore - quale risulta dalla licenza di pesca - prima dell'inizio della campagna di pesca e previa dimostrazione di avvenuto pagamento dell'onere per la pesca speciale relativo all'anno 2002.
3. Le cooperative armatoriali ed i proprietari/armatori di piu' unita' possono trasferire l'autorizzazione, rispettivamente, su unita' di altro socio e su altra unita' di proprieta', a condizione che la stessa soddisfi congiuntamente i seguenti requisiti di soci o di proprieta':
a) sia iscritta nello stesso compartimento marittimo;
b) sia di stazza e potenza non superiore ai limiti di cui all'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 28 agosto 1996;
c) sia abilitata agli attrezzi prescritti dall'art. 2, comma 1, del succitato decreto ministeriale 28 agosto 1996.
4. Le richieste di cui al comma 3, su carta da bollo, con firma autenticata del legale rappresentante o dell'armatore avente titolo, devono pervenire al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura - nel periodo dal 1o ottobre al 30 novembre 2001.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 13 febbraio 2001
Il Ministro: Pecoraro Scanio
 
Allegato

ELENCO DELLE NAVI AUTORIZZATE PER LA PESCA DEL NOVELLAME PER CONSUMO
E DEL ROSSETTO PER LA CAMPAGNA 2001
----> Vedere Tabella nel formato PDF <----
 
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