Gazzetta n. 53 del 5 marzo 2001 (vai al sommario)
UNIVERSITA' DI GENOVA
DECRETO RETTORALE 9 febbraio 2001
Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare gli articoli 6 e 16;
Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Genova;
Considerato che, ai sensi dell'art. 69 dello statuto, il senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione in data 5 dicembre 2000, ha deliberato, nella seduta dell'11 dicembre 2000, la modifica dell'art. 8 dello statuto;
Considerato che la suddetta modifica e' stata inviata al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, per i controlli di competenza con nota rettorale prot. n. 8155 del 19 dicembre 2000;
Considerato che il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, con nota prot. n. 112 del 17 gennaio 2001, ha comunicato, ai sensi dell'art. 6, comma 9, della legge 9 maggio 1989, n. 168, di non avere osservazioni da formulare;
Considerato che pertanto, per la sopra citata modifica, puo' essere emanato il relativo decreto rettorale;
Ritenuto che sia utilmente compiuto il procedimento amministrativo previsto per l'emanazione delle modifiche dello statuto di Ateneo;
Decreta:
Art. 1.
E' emanata la seguente modifica allo statuto dell'Universita' degli studi di Genova. L'articolo, nella stesura risultante dal recepimento della suddetta modifica, e' di seguito integralmente riportato:
Art. 8.
Il nucleo di valutazione di Ateneo
1. L'Ateneo istituisce il nucleo di valutazione per la valutazione dell'efficienza e dell'efficacia delle proprie strutture, nel resto dell'articolo denominato "nucleo", con il compito di realizzare un sistema di valutazione interna della gestione amministrativa, delle attivita' didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, la produttivita' della ricerca e della didattica, nonche' l'imparzialita' e il buon andamento dell'azione amministrativa.
2. L'ateneo assicura al nucleo l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessari, nonche' la pubblicita' e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza. Il nucleo propone all'approvazione degli organi di governo i criteri e le modalita' per l'individuazione dei parametri utili alla valutazione dell'efficienza e dell'efficacia, anche in base alle indicazioni legislative e utilizzando, ove possibile, parametri uniformi a livello nazionale. Il nucleo acquisisce periodicamente, mantenendone l'anonimato, le opinioni degli studenti frequen-tanti sulle attivita' didattiche e trasmette l'apposita relazione annuale al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e al comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario unitamente alle informazioni e ai dati da comunicare annualmente al comitato stesso.
3. Il nucleo invia annualmente una relazione sugli elementi raccolti al rettore, che la trasmette agli organi di governo e alla commissione paritetica di Ateneo. Il nucleo puo' altresi' far pervenire al rettore e, ove richiesto, al senato accademico e al consiglio di amministrazione, suggerimenti sulle procedure organizzative e sulle norme regolamentari e statutarie.
4. Il nucleo e' formato da un minimo di sei ad un massimo di nove membri, di cui almeno tre docenti, uno dirigente o funzionario amministrativo dell'Ateneo e due componenti designati, anche in ambito non universitario, tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione. Il nucleo e' nominato dal rettore, sentito il senato accademico e dura in carica sino al completamento del mandato del rettore.
5. Il nucleo redige un proprio regolamento interno, nel quale sono contenute le norme di funzionamento, che e' approvato dal senato accademico".
 
Art. 2.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Genova, 9 febbraio 2001
Il rettore: Pontremoli
 
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