Gazzetta n. 54 del 6 marzo 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DECRETO 21 febbraio 2001
Modalita' di concessione delle anticipazioni alle regioni a statuto ordinario per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
Visto il decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56;
Visto l'art. 1, comma 1, lettera d) del citato decreto legislativo n. 56 del 2000, che stabilisce che, a decorrere dall'anno 2001 cessano i trasferimenti erariali in favore delle regioni a statuto ordinario previsti da alcune disposizioni tra cui l'art. 12, comma 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, relativo al finanziamento della spesa sanitaria corrente e in conto capitale;
Visto l'art. 13, comma 1 del predetto decreto legislativo n. 56 del 2000, che stabilisce, tra l'altro, che a decorrere dall'anno 2001 cessano di avere effetto nei confronti delle regioni a statuto ordinario le disposizioni previste dagli articoli 38 e 39, commi 1, 2, 3 e 4 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997;
Visto il comma 6, del predetto art. 13, che stabilisce che il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato a concedere alle regioni a statuto ordinario anticipazioni da accreditare sui conti correnti di cui all'art. 40, comma 1 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, in essere presso la tesoreria centrale dello Stato in misura sufficiente ad assicurare, insieme con gli accreditamenti dell'IRAP e dell'addizionale regionale IRPEF, l'ordinato finanziamento della spesa sanitaria corrente;
Visto che l'art. 66, comma 6 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, prevede che le entrate costituite da assegnazioni, contributi, devoluzioni e compartecipazioni di tributi erariali e quant'altro proveniente dal bilancio dello Stato a favore delle regioni devono essere versate nelle contabilita' speciali infruttifere che devono essere aperte presso le competenti sezioni di tesoreria provinciale dello Stato;
Visto che il citato comma 6 del predetto art. 13 prevede, altresi', che con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabilite le modalita' di attuazione delle disposizioni dello stesso comma 6;
Considerata la necessita' di stabilire le modalita' di attuazione del predetto comma 6 dell'art. 13;
Decreta:
Art. 1.
1. Per assicurare l'ordinato finanziamento della spesa sanitaria corrente, possono essere concesse alle regioni a statuto ordinario anticipazioni mensili da accreditare sulle contabilita' speciali intestate a ciascuna regione ai sensi dell'art. 66 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nei limiti di un dodicesimo dell'importo complessivo presunto della quota del gettito dell'imposta regionale sull'attivita' produttiva (IRAP) e della quota dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'art. 13, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, nonche' delle somme di cui all'art. 2, comma 4, lettera d), dello stesso decreto legislativo n. 56 destinate al finanziamento della spesa sanitaria corrente.
2. Per l'anno 2001, le anticipazioni mensili possono essere commisurate fino a un dodicesimo dell'importo complessivo presunto delle quote dei gettiti dell'addizionale e dell'imposta di cui al comma precedente, nonche' delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente deliberate dal CIPE per il medesimo anno in favore delle regioni stesse. In attesa della deliberazione del CIPE, le predette anticipazioni sono commisurate agli importi stabiliti d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome e risultanti dalla tabella allegata al presente decreto.
3. Ai fini di contenere le anticipazioni di tesoreria, le erogazioni delle somme di cui all'art. 2, comma 4, lettera d) del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, destinate al finanziamento della spesa sanitaria corrente sono effettuate in rate trimestrali anticipate.
4. All'inizio di ogni anno, nelle more della emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dal predetto art. 2, comma 4, lettera d) del decreto legislativo n. 56 del 2000, le anticipazioni mensili sono commisurate alle somme considerate per la concessione delle anticipazioni mensili dell'anno precedente.
5. Le anticipazioni sono recuperate a valere sulle somme che affluiscono sui conti delle regioni medesime a titolo di addizionale regionale all'IRPEF, nonche', per la parte destinata al finanziamento della spesa sanitaria corrente, sulle somme che affluiscono sui medesimi conti a titolo di IRAP e su quelle di cui al predetto art. 2, comma 4, lettera d), da erogare a ciascuna regione.
6. Sino al 28 febbraio 2001, le anticipazioni saranno disciplinate secondo la precedente normativa.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 febbraio 2001
p. Il Ministro: Solaroli
 
Allegato

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Regioni | Importi (valori in milioni di lire) ===================================================================== Piemonte .... | 9.565.625 Lombardia .... | 19.818.426 Veneto .... | 9.748.141 Liguria .... | 3.996.399 Emilia-Romagna .... | 9.360.168 Toscana .... | 8.141.401 Umbria .... | 1.929.880 Marche .... | 3.146.653 Lazio .... | 11.059.660 Abruzzo .... | 2.786.609 Molise .... | 692.164 Campania .... | 11.439.653 Puglia .... | 8.232.163 Basilicata .... | 1.174.883 Calabria .... | 4.021.333
 
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