Gazzetta n. 55 del 7 marzo 2001 (vai al sommario)
LEGGE 22 febbraio 2001, n. 36
Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:
Art 1.
(Finalita' della legge)

1. La presente legge ha lo scopo di dettare i princi'pi fondamentali diretti a:
a) assicurare la tutela della salute dei lavoratori, delle lavoratrici e della popolazione dagli effetti dell'esposizione a determinati livelli di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici ai sensi e nel rispetto dell'articolo 32 della Costituzione;
b) promuovere la ricerca scientifica per la valutazione degli effetti a lungo termine e attivare misure di cautela da adottare in applicazione del principio di precauzione di cui all'articolo 174, paragrafo 2, del trattato istitutivo dell'Unione Europea;
c) assicurare la tutela dell'ambiente e del paesaggio e promuovere l'innovazione tecnologica e le azioni di risanamento volte a minimizzare l'intensita' e gli effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici secondo le migliori tecnologie disponibili.
2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalita' della presente legge nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi degli statuti e delle relative norme di attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dell'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- L'art. 32 della Costituzione e' il seguente:
"Art. 32. - La Repubblica tutela la salute come
fondamentale diritto dell'individuo e interesse della
collettivita', e garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno puo' essere obbligato a un determinato
trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La
legge non puo' in nessun caso violare i limiti imposti dal
rispetto della persona umana".
- Il paragrafo 2 dell'art. 174 del trattato istitutivo
dell'Unione europea e' il seguente:
"2. La politica della Comunita' in materia ambientale
mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della
diversita' delle situazioni nelle varie regioni della
Comunita'. Essa e' fondata sui principi della precauzione e
dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in
via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente,
nonche' sul principio "chi inquina paga .
In tale contesto, le misure di armonizzazione
rispondenti ad esigenze di protezione dell'ambiente
comportano, nei casi opportuni, una clausola di
salvaguardia che autorizza gli Stati membri a prendere, per
motivi ambientali di natura non economica, misure
provvisorie soggette ad una procedura comunitaria di
controllo".



 
Art. 2.
(Ambito di applicazione)

1. La presente legge ha per oggetto gli impianti, i sistemi e le apparecchiature per usi civili, militari e delle forze di polizia, che possano comportare l'esposizione dei lavoratori, delle lavoratrici e della popolazione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenze comprese tra 0 Hz e 300 GHz.

In particolare, la presente legge si applica agli elettrodotti ed agli impianti radioelettrici compresi gli impianti per telefonia mobile, i radar e gli impianti per radiodiffusione.
2. Le disposizioni della presente legge non si applicano nei casi di esposizione intenzionale per scopi diagnostici o terapeutici. Agli apparecchi ed ai dispositivi di uso domestico, individuale e lavorativo si applicano esclusivamente le disposizioni di cui agli articoli 10 e 12 della presente legge.
3. Nei riguardi delle Forze armate e delle Forze di polizia le norme della presente legge sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze al servizio espletato, individuate con il decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a).
4. Restano ferme le competenze in materia di sicurezza e salute dei lavoratori attribuite dalle disposizioni vigenti ai servizi sanitari e tecnici istituiti per le Forze armate e per le Forze di polizia; i predetti servizi sono competenti altresi' per le aree riservate od operative e per quelle che presentano analoghe esigenze individuate con il decreto di cui al comma 3.
 
Art. 3.
(Definizioni)

1. Ai fini dell'applicazione della presente legge si assumono le seguenti definizioni:
a) esposizione: e' la condizione di una persona soggetta a campi elettrici, magnetici, elettromagnetici, o a correnti di contatto, di origine artificiale;
b) limite di esposizione: e' il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, definito ai fini della tutela della salute da effetti acuti, che non deve essere superato in alcuna condizione di esposizione della popolazione e dei lavoratori per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a);
c) valore di attenzione: e' il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, che non deve essere, superato negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) e c). Esso costituisce misura di cautela ai fini della protezione da possibili effetti a lungo termine e deve essere raggiunto nei tempi e nei modi previsti dalla legge;
d) obiettivi di qualita' sono:
1) i criteri localizzativi, gli standard urbanistici, le prescrizioni e le incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, indicati dalle leggi regionali secondo le competenze definite dall'articolo 8;
2) i valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, definiti dallo Stato secondo le previsioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), ai fini della progressiva miticizzazione dell'esposizione ai campi medesimi;
e) elettrodotto: e' ]'insieme delle lineeelettriche, delle sottostazioni e delle cabine di trasformazione;
f) esposizione dei lavoratori e delle lavoratrici: e' ogni tipo di esposizione dei lavoratori e delle lavoratrici che, per la loro specifica attivita' lavorativa, sono esposti a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;
g) esposizione della popolazione: e' ogni tipo di esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici. ad eccezione dell'esposizione di cui alla lettera f) e di quella intenzionale per scopi diagnostici o terapeutici;
h) stazioni e sistemi o impianti radioelettrici: sono uno o piu' trasmettitori, nonche' ricevitori, o un insieme di trasmettitori e ricevitori, ivi comprese le apparecchiature accessorie, necessari in una data postazione ad assicurare un servizio di radiodiffusione, radiocomunicazione o radioastronomia,
i) impianto per telefonia mobile: e' la stazione radio di terra del servizio di telefonia

mobile, destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia mobile;
l) impianto fisso per radiodiffusione: e' la stazione di terra per il servizio di radiodiffusione televisiva o radiofonica.
 
Art. 4.
(Funzioni dello Stato)

1. Lo Stato esercita le funzioni relative:
a) alla determinazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualita', in quanto valori di campo come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera d), numero 2), in considerazione del preminente interesse nazionale alla definizione di criteri unitari e di' normative omogenee in relazione alle finalita' di cui all'articolo 1;
b) alla promozione di attivita' di ricerca e di sperimentazione tecnico-scientifica, nonche' al coordinamento dell'attivita' di raccolta, di elaborazione e di diffusione dei dati, informando annualmente il Parlamento su tale attivita', in particolare il Ministro della sanita' promuove, avvalendosi di istituzioni pubbliche e private senza fini di lucro, aventi comprovata esperienza nel campo scientifico, un programma pluriennale di ricerca epidemilogica e di cancerogenesi sperimentale, al fine di approfondire i rischi connessi all'esposizione a campi elettromagnetici a bassa e alta frequenza;
c) all'istituzione del catasto nazionale delle sorgenti fisse e mobili dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e delle zone territoriaIi interessate, al fine di rilevare i livelli di campo presenti nell'ambiente;
d) alla determinazione dei criteri di elaborazione dei piani di risanamento di cui all'articolo 9, comma 2, con particolare riferimento alle priorita' di intervento, ai tempi di attuazione ed alle modalita' di coordinamento delle attivita' riguardanti piu' regioni nonche' alle migliori tecnologie disponibili per quanto attiene alle implicazioni di carattere economico ed impiantistico;
e) all'individuazione delle tecniche di misurazione e di rilevamento dell'inquinamento elettromagnetico;
f) alla realizzazione di accordi di programma con i gestori di elettrodotti ovvero con i' proprietari degli stessi o delle reti di trasmissione o con coloro che ne abbiamo comunque la disponibilita' nonche' con gli esercenti di impianti per emittenza radiotelevisiva e telefonia mobile, al fine di promuovere tecnologie e tecniche di costruzione degli impianti che consentano di minimizzare le emissioni nell'ambiente e di tutelare il paesaggio;
g) alla definizione dei tracciati degli elettrodotti con tensione superiore a 150 kV;
h) alla determinazione dei parametri per la previsione di fasce di rispetto per gli elettrodotti; all'interno di tali fasce di rispetto non e' consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario ovvero ad uso che comporti una permanenza non inferiore a quattro ore.
2. I limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualita', le tecniche di misurazione e rilevamento dell'inquinamento elettromagnetico e i parametri per la previsione di fasce di rispetto per gli elettrodotti, di cui al comma 1, lettere a), e) e h), sono stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:
a) per la popolazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanita', sentiti il Comitato di cui all'articolo 6 e le competenti Commissioni parlamentari, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 29 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata "Conferenza unificata";
b) per i lavoratori e le lavoratrici, ferme restando le disposizioni previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanita', sentiti i Ministri dell'ambiente e del lavoro e della previdenza sociale, il Comitato di cui all'articolo 6 e le competenti Commissioni parlamentari, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Il medesimo decreto disciplina, altresi', il regime di sorveglianza medica sulle lavoratrici e sui lavoratori professionalmente esposti.
3. Qualora entro il termine previsto dal comma 2 non siano state raggiunte le intese in sede di Conferenza unificata, il Presidente del Consiglio dei ministri entro i trenta giorni successivi adotta i decreti di cui al comma 2, lettere a) e b).
4. Alla determinazione dei criteri di elaborazione dei piani di risanamento, ai sensi del comma 1, lettera d), si provvede, entro centoventi giomi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presi'dente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentiti il Comitato di cui all'articolo 6 e la Conferenza unificata.
5. Le regioni adeguano la propria legislazione ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione e, limitatamente alla definizione di' cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), numero 2), agli obiettivi di qualita' previsti dai decreti di cui al comma 2 del presente articolo.
6. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa di lire 8.000 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 per le attivita' di cui al comma 1, lettera b), di lire 2.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001 per le attivita' di cui al comma 1, lettera c), e di lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 per la realizzazione degli accordi di programma di cui al comma 1, lettera f), nonche' per gli ulteriori accordi di programma di cui agli articoli 12 e 13.



Note all'art. 4:
- L'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, e' il seguente:
"Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio
dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno".
- Il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,
recante attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE,
89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE,
90/679/CEE, 93/88/CEE, 97/42/CE e 1999/38/CE riguardanti il
miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori
durante il lavoro, e' pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 12 novembre 1994.



 
Art. 5.
(Misure di tutela dell'ambiente e del paesaggio.
Procedimento di autorizzazione alla costruzione
e all'esercizio di elettrodotti)

1. Al fine di tutelare l'ambiente e il paesaggio, con apposito regolamento adottato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 29, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 31 marzo 1999, n. 112, su proposta dei Ministri dei lavori pubblici e per i beni e le attivita' culturali, previo parere del Comitato di cui all'articolo 6 e sentite le competenti Commissioni parlamentari, sono adottate misure specifiche relative alle caratteristiche tecniche degli impianti e alla localizzazione dei tracciati per la progettazione. la costruzione e la modifica di elettrodotti e di impianti per telefonia mobile e radiodiffusione. Con lo stesso regolamento vengono indicate le particolari misure atte ad evitare danni ai valori ambientali e paesaggistici e possono essere adottate ulteriori misure specifiche per la progettazione, la costruzione e la modifica di elettrodotti nelle aree soggette a vincoli imposti da leggi statali o regionali, nonche' da strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, a tutela degli interessi storici, artistici, architettonici, archeologici, paesaggistici e ambientali, fermo restando quanto disposto dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e fermo restando il rispetto dei predetti vincoli e strumenti di pianificazione.
2. Con il medesimo regolamento di cui al comma 1 sono adottate misure di contenimento del rischio elettrico degli impianti di cui allo stesso comma 1, ed in particolare del rischio di elettrocuzione e di collisione dell'avifauna.
3. Con il medesimo regolamento di cui al comma 1 e' definita una nuova disciplina dei procedimenti di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli elettrodotti con tensione superiore a 150 kV, in modo da assicurare il rispetto dei principi della presente legge, ferme restando le vigenti disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale. Tale disciplina si conforma inoltre ai seguenti criteri e principi:
a) semplificazione dei procedimenti amministrativi;
b) individuazione delle tipologie di' infrastrutture a minore impatto ambientale, paesaggistico e sulla salute dei cittadini;
c) concertazione con le regioni e gli enti locali interessati nell'ambito dei procedimenti amministrativi di definizione dei tracciati;
d) individuazione delle responsabilita' e delle procedure di verifica e controllo,
e) riordino delle procedure relative alle servitu' di elettrodotto e ai relativi indennizzi;
f) valutazione preventiva dei campi elettromagnetici preesistenti.
4. Le norme, anche di legge, che disciplinano i procedimenti indicati al comma 3, individuate dal regolamento di cui al medesimo comma, sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamento medesimo.



Note all'art. 5:
- L'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, e' il seguente:
"2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari".
- L'art. 29, comma 2, lettera g), del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e' il seguente:
"2. Sono conservate, inoltre, allo Stato le funzioni
amministrative concernenti:
a)-f) (omissis);
g) la costruzione e l'esercizio degli impianti di
produzione di energia elettrica di potenza superiore a 300
MW termici, salvo quelli che producono energia da fonti
rinnovabili di energia e da rifiuti ai sensi del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, nonche' le reti per il
trasporto con tensione superiore a 150 KV, l'emanazione di
norme tecniche relative alla realizzazione di elettrodotti,
il rilascio delle concessioni per l'esercizio delle
attivita' elettriche, di competenza statale, le altre reti
di interesse nazionale di oleodotti e gasdotti".
- Il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, reca:
"Testo unico delle disposizioni legislative in materia di
beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della
legge 8 ottobre 1997, n. 352".



 
Art. 6.
(Comitato interministeriale per la prevenzione
e la riduzione dell'inquinamento elettromagnetico)

1. E' istituito il Comitato interministeriale per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento elettromagnetico, di seguito denominato "Comitato".
2. Il Comitato e' presieduto dal Ministro dell'ambiente o dal Sottosegretario all'ambiente delegato, ed e' composto altresi' dai Ministri, o dai Sottosegretari delegati, della sanita', dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, dei lavoro e della previdenza sociale, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dei lavori pubblici, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per i beni e le attivita' culturali, dei trasporti e della navigazione, delle comunicazioni, della difesa e dell'interno.
3. E Comitato svolge le attivita' di' cui agli articoli 4, comma 1, lettere b) ed f), 12, comma 2, e 13.
4. Il Comitato esprime i pareri di cui agli articoli 4, comma 2, lettere a) e b), 4, comma 4, 5, comma 1, e 12, comma 1.
5. Il Comitato svolge funzioni di monitoraggio sugli adempimenti previsti dalla presente legge e predispone una relazione annuale al Parlamento sulla sua attuazione.
6. Il Comitato si avvale del contributo, che viene reso a titolo gratuito, di enti, agenzie, istituti ed organismi, aventi natura pubblica e competenze specifiche nelle diverse materie di interesse della presente legge.
7. Per l'istituzione e il funzionamento del Comitato e' autorizzata la spesa massima di lire 1.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.
 
Art. 7.
(Catasto nazionale)

1. Il catasto nazionale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), e' costituito, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro dell'ambiente, sentiti il Ministro della sanita' ed il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nell'ambito del sistema informativo e di monitoraggio di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1997, n. 335. Il catasto nazionale opera in coordinamento con i catasti regionali di cui all'articolo 8, comma 1, lettera d). Le modalita' di inserimento dei dati sono definite dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro delle comunicazioni, per quanto riguarda l'inserimento dei dati relativi a sorgenti fisse connesse ad impianti, sistemi ed apparecchiature radioelettrici per usi civili di telecomunicazioni, con il Ministro dei lavori pubblici e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per quanto riguarda l'inserimento dei dati relativi agli elettrodotti, con il Ministro dei trasporti e della navigazione, per quanto riguarda l'inserimento dei dati relativi agli impianti di trasporto, e con i Ministri della difesa e dell'interno, per quanto riguarda l'inserimento dei dati relativi a sorgenti fisse connesse ad impianti, sistemi ed apparecchiature per usi militari e delle forze di polizia.



Nota all'art. 7:
- L'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica
4 giugno 1997, n. 335, e' il seguente:
"Art. 8 (Sistema informativo e di monitoraggio
ambientale). - 1. Le iniziative adottate in attuazione
dell'art. 18, comma 1, lettera e), della legge 11 marzo
1988, n. 67, relative al sistema informativo e di
monitoraggio ambientale (SINA) e le relative dotazioni
tecniche sono trasferite all'ANPA ai sensi dell'art. 1-bis,
comma 4, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994,
n. 61.
2. Per la ricognizione delle iniziative attuate, o in
corso di attuazione, nell'ambito del sistema di cui al
comma 1 e delle relative dotazioni tecniche da trasferire
all'ANPA, il Ministro dell'ambiente entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente regolamento
adotta un decreto che individui:
a) le iniziative gia' realizzate dal Ministero
dell'ambiente, con le relative dotazioni tecniche;
b) le iniziative, con le relative dotazioni tecniche,
comunque finalizzate al completamento, potenziamento o
implementazione del sistema informativo e di monitoraggio
ambientale, ancora in corso di realizzazione o
perfezionamento in forza di contratti, convenzioni, accordi
e provvedimenti stipulati od adottati dal Ministero
dell'ambiente;
c) le risorse finanziarie, finalizzate alla
realizzazione, potenziamento, implementazione o gestione
del SINA da mettere a disposizione dell'ANPA;
d) le iniziative delle regioni e province autonome
per il completamento e potenziamento del sistema
informativo e di monitoraggio ambientale finanziate dal
Ministero dell'ambiente, i cui fondi sono conservati sullo
stato di previsione della spesa dello stesso Ministero in
attesa del loro trasferimento ai soggetti titolari degli
interventi ai sensi della delibera del Comitato
interministeriale per la programmazione economica
21 dicembre 1993, e successive modificazioni ed
integrazioni.
3. Con il decreto di cui al comma 2 sono altresi'
definite, previa verifica funzionale con l'ANPA, le
modalita' tecnico-amministrative per il trasferimento e la
ricollocazione logistica presso l'ANPA delle iniziative e
delle dotazioni tecniche di cui al comma 2, lettere a) e
b), e dei finanziamenti di cui alla lettera c), al fine di
garantire una tempestiva ripresa della operativita' del
sistema trasferito, che tenga conto della realta'
informatica presente presso la stessa Agenzia e delle
esigenze funzionali proprie del Ministero dell'ambiente,
nonche' le modalita' di gestione per il periodo di
transizione. Con lo stesso decreto sono definite, inoltre,
le modalita' di coordinamento delle iniziative di cui al
comma 2, lettera d), necessarie a garantire il collegamento
funzionale con il SINA a livello nazionale, al fine di
consentire il mantenimento coerente dei flussi informativi
tra i soggetti titolari delle iniziative stesse e l'ANPA.
4. Tale decreto e' sottoposto alla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome per gli aspetti attinenti ai sistemi
informativi e di monitoraggio ambientale delle regioni e
province autonome, promossi e coordinati nell'ambito del
SINA e ai relativi finanziamenti.
5. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, nonche' gli enti pubblici, territoriali e locali
e le societa' per azioni operanti in regime di concessione
esclusiva, che comunque raccolgano dati nel settore
ambientale, li trasmettono all'ANPA, secondo le specifiche
fornite dall'ANPA stessa in relazione al tipo di
informazioni, nonche' alle modalita' ed alle frequenze con
cui effettuare gli scambi.
6. Le specifiche possono in particolare riguardare la
struttura dei dati, la frequenza di trasmissione, il
supporto di trasmissione, di norma tramite rete
informatica.
7. L'integrazione con i dati ambientali riguardanti il
sistema delle imprese avviene secondo le modalita'
stabilite nell'accordo di programma con l'Unioncamere di
cui all'art. 1, comma 6, del decreto-legge 4 dicembre 1993,
n. 496, convertito, con modificazioni, nella legge
21 gennaio 1994, n. 61.
8. Tali attivita' sono svolte in collaborazione con le
agenzie regionali e delle province autonome, anche
attraverso gli strumenti previsti dall'art. 10, comma 4.
Gli schemi delle specifiche tecniche, comprensive dei
livelli di aggregazione e di elaborazione dei dati, sono
approvati dal Ministro dell'ambiente, sentita la conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome.
9. Sulla base del decreto di cui ai commi 2 e 3, l'ANPA
provvede ad elaborare un programma di attivita' che tenga
altresi' conto delle iniziative adottate a livello
nazionale e locale relative a sistemi informativi di
interesse ambientale per lo sviluppo coordinato e
l'evoluzione del sistema informativo ambientale. Tale
programma e' inoltrato al Ministero dell'ambiente, perche'
venga sottoposto all'esame della Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
per la relativa intesa".



 
Art. 8.
(Competenze delle regioni, delle province e dei comuni)

1. Sono di competenza delle regioni, nel rispetto dei limiti di' esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualita' nonche' dei criteri e delle modalita' fissati dallo Stato, fatte salve le competenze dello Stato e delle autorita' indipendenti:
a) l'esercizio delle funzioni relative all'individuazione dei siti di' trasmissione e degli impianti per telefonia mobile, degli impianti radioelettrici e degli impianti per radiodiffusione, ai sensi della legge 31 luglio 1997, n. 249, e nel rispetto del decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), e dei principi stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 5;
b) la definizione dei tracciati degli elettrodotti con tensione non superiore a 150 kV, con la previsione di fasce di rispetto secondo i parametri fissati ai sensi dell'articolo 4 e dell'obbligo di segnalarle;
c) le modalita' per il rilascio delle autorizzazioni alla installazione degli impianti di cui al presente articolo, in conformita' a criteri di semplificazione amministrativa, tenendo conto dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici preesistenti;
d) la realizzazione e la gestione, in coordinamento con il catasto nazionale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), di un catasto delle sorgenti fisse dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, al fine di rilevare i livelli dei campi stessi nel territorio regionale, con riferimento alle condizioni di' esposizione della popolazione;
e) l'individuatone degli strumenti e delle azioni per il raggiungimento degli obiettivi di qualita' di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), numero 1);
f) il concorso all'approfondimento delle conoscenze scientifiche relative agli effetti per la salute, in particolare quelli a lungo termine, derivanti dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.
2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, lettere a) e c), le regioni si attengono ai princi'pi relativi alla tutela della salute pubblica, alla compatibilita' ambientale ed alle esigenze di tutela dell'ambiente e del paesaggio.
3. In caso di inadempienza delle regioni, si applica l'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
4. Le regioni, nelle materie di cui al comma 1, definiscono le competenze che spettano alle province ed ai comuni, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 31 luglio 1997, n. 249.
5. Le attivita' di cui al comma 1, riguardanti aree interessate da installazioni militari o appartenenti ad altri organi dello Stato con funzioni attinenti all'ordine e alla sicurezza pubblica sono definite mediante specifici accordi dai comitati misti paritetici di cui all'articolo 3 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, e successive modificazioni.
6. I comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.



Note all'art. 8:
- La legge 31 luglio 1997, n. 249, recante:
"Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle
telecomunicazioni e norme sui sistemi delle
telecomunicazioni e radiotelevisivo" e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31 luglio 1997.
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112:
"Art. 5 (Poteri sostitutivi). - 1. Con riferimento alle
funzioni e ai compiti spettanti alle regioni e agli enti
locali, in caso di accertata inattivita' che comporti
inadempimento agli obblighi derivanti dall'appartenenza
alla Unione europea o pericolo di grave pregiudizio agli
interessi nazionali, il Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro competente per materia,
assegna all'ente inadempiente un congruo termine per
provvedere.
2. Decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei
Ministri, sentito il soggetto inadempiente, nomina un
commissario che provvede in via sostitutiva.
3. In casi di assoluta urgenza, non si applica la
procedura di cui al comma 1 e il Consiglio dei Ministri
puo' adottare il provvedimento di cui al comma 2, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro competente. Il provvedimento in
tal modo adottato ha immediata esecuzione ed e'
immediatamente comunicato rispettivamente alla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito
denominata "Conferenza Stato-regioni" e alla Conferenza
Stato-citta' e autonomie locali allargata ai rappresentanti
delle comunita' montane, che ne possono chiedere il
riesame, nei termini e con gli effetti previsti dall'art.
8, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
4. Restano ferme le disposizioni in materia di poteri
sostitutivi previste dalla legislazione vigente".
- L'art. 3 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, e' il
seguente:
"Art. 3. - In ciascuna regione e' costituito un
comitato misto paritetico di reciproca consultazione per
l'esame, anche con proposte alternative della regione e
dell'autorita' militare, dei problemi connessi
all'armonizzazione tra i piani di assetto territoriale e di
sviluppo economico e sociale della regione e delle aree
subregionali ed i programmi delle installazioni militari e
delle conseguenti limitazioni.
Nel Trentino-Alto Adige il comitato regionale e'
sostituito da due comitati provinciali, rispettivamente per
la provincia di Trento e per quella di Bolzano.
Conseguentemente l'indicazione della regione, del consiglio
regionale e del presidente della giunta regionale si
intende, per il Trentino-Alto Adige, riferita alla
provincia, al consiglio provinciale e al presidente della
giunta provinciale.
Qualora esigenze di segreto militare non consentano un
approfondito esame, il presidente della giunta regionale
puo' chiedere al-l'autorita' competente di autorizzare la
comunicazione delle notizie necessarie.
Il comitato e' altresi consultato semestralmente su
tutti i programmi delle esercitazioni a fuoco di reparto o
di unita', per la definizione delle localita', degli spazi
aerei e marittimi regionali, del tempo e delle modalita' di
svolgimento, nonche' sull'impiego dei poligoni della
regione. Qualora la maggioranza dei membri designati dalla
regione si esprima in senso contrario, sui programmi di
attivita' addestrative decide in via definitiva il Ministro
della difesa.
Ciascun comitato, sentiti gli enti locali e gli altri
organismi interessati, definisce le zone idonee alla
concentrazione delle esercitazioni di tiro a fuoco nella
regione per la costituzione di poligoni, utilizzando
prioritariamente, ove possibile, aree demaniali.
Una volta costituite tali aree militari, le
esercitazioni di tiro a fuoco dovranno di massima svolgersi
entro le aree stesse. Per le aree addestrative, terrestri,
marittime ed aeree, sia provvisorie che permanenti, si
stipulano disciplinari d'uso fra l'autorita' militare e la
regione interessata. In caso di mancato accordo il progetto
di disciplinare e' rimesso al Ministro della difesa che
decide sentiti il presidente della giunta regionale e il
presidente del comitato misto paritetico competenti.
Il comitato e' formato da cinque rappresentanti del
Ministero della difesa, da un rappresentante del Ministero
del tesoro, da un rappresentante del Ministero delle
finanze, designati dai rispettivi Ministri e da sette
rappresentanti della regione nominati dal presidente della
giunta regionale, su designazione, con voto limitato, del
consiglio regionale.
Per ogni membro e' nominato un supplente.
Il comitato si riunisce a richiesta del comandante
militare territoriale di regione o del comandante in capo
di dipartimento militare marittimo o del comandante di
regione aerea o del presidente della regione; presiede
l'ufficiale generale o ammiraglio piu' elevato in grado o
piu' anziano; funge da segretario l'ufficiale meno elevato
in grado o meno anziano.
Delle riunioni del comitato e' redatto verbale che
conterra' le eventuali proposte di membri discordanti
sull'insieme della questione trattata o su singoli punti di
essa.
Le definitive decisioni sui programmi di installazioni
militari e relative limitazioni di cui al primo comma sono
riservate al Ministro per la difesa. La regione interessata
puo' richiedere al Presidente del Consiglio dei Ministri,
entro quindici giorni dalla pubblicazione o comunicazione
della decisione ministeriale, che la questione sia
sottoposta a riesame da parte del consiglio dei Ministri.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri puo', in casi
particolari, disporre che i provvedimenti di limitazione
della proprieta' siano sospesi sino alla decisione del
Consiglio dei Ministri. Il consiglio dei Ministri si
pronuncia sulle richieste di riesame entro novanta giorni.
Alla riunione del Consiglio dei Ministri e' invitato il
presidente della giunta regionale interessata".



 
Art. 9
Piani di risanamento

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), la regione adotta, su proposta dei soggetti gestori e sentiti i comuni interessati, un piano di risanamento al fine di adeguare, in modo graduale, e comunque entro il termine di ventiquattro mesi, gli impianti radioelettrici gia' esistenti ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione ed agli obiettivi di qualita' stabiliti secondo le norme della presente legge. Trascorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), in caso di inerzia o inadempienza dei gestori, il piano di risanamento e' adottato dalle regioni, sentiti i comuni e gli enti interessati, entro i successivi tre mesi. Il piano, la cui realizzazione e' controllata dalle regioni, puo' prevedere anche la delocalizzazione degli impianti di radiodiffusione in siti conformi alla pianificazione in materia, e degli impianti di diversa tipologia in siti idonei. Il risanamento e' effettuato con onere a carico dei titolari degli impianti.
2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 4, comma 4, i gestori degli elettrodotti presentano una proposta di piano di risanamento, al fine di assicurare la tutela della salute e dell'ambiente. I proprietari di porzioni della rete di trasmissione nazionale o coloro che comunque ne abbiano la disponibilita' sono tenuti a fornire tempestivamente al gestore della rete di trasmissione nazionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dei decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), le proposte degli interventi di risanamento delle linee di competenza, nonche' tutte le informazioni necessarie ai fini della presentazione della proposta di piano di risanamento. Il piano deve prevedere i progetti che si intendono attuare allo scopo di rispettare i limiti di esposizione e i valori di attenzione, nonche' di raggiungere gli obiettivi di qualita' stabiliti dal decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a). Esso deve indicare il programma cronologico di attuazione, adeguandosi alle priorita' stabilite dal citato decreto, considerando comunque come prioritarie le situazioni sottoposte a piu' elevati livelli di inquinamento elettromagnetico, in prossimita' di destinazioni residenziali, scolastiche, sanitarie, o comunque di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore, con particolare riferimento alla tutela della popolazione infantile. Trascorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), in caso di inerzia o inadempienza dei gestori, il piano di risanamento di cui al primo periodo del comma 3 e' proposto dalla regione entro i successivi tre mesi.
3. Per gli elettrodotti con tensione superiore a 150 kV, la proposta di piano di risanamento e' presentata al Ministero dell'ambiente. Il piano e' approvato, con eventuali modifiche, integrazioni e prescrizioni, entro sessanta giorni, dal Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei lavori pubblici, sentiti il Ministro della sanita' e le regioni ed i comuni interessati. Per gli elettrodotti con tensione non superiore a 150 kV, la proposta di piano di risanamento e' presentata alla regione, che approva il piano, con eventuali modifiche, integrazioni e prescrizioni, entro sessanta giorni, sentiti i comuni interessati. Trascorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), in caso di inerzia o inadempienza dei gestori, il piano di risanamento per gli elettrodotti con tensione non superiore a 150 kV e' adottato dalla regione, nei termini di cui al terzo periodo del presente comma.
4. Il risanamento degli elettrodotti deve essere completato entro dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro il 31 dicembre 2004 ed entro il 31 dicembre 2008, deve essere comunque completato il risanamento degli elettrodotti che non risultano conformi, rispettivamente, ai limiti di cui all'articolo 4 ed alle condizioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 6 maggio 1992, al fine dell'adeguamento ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione e agli obiettivi di qualita' stabiliti ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera a), della presente legge. Il risanamento e' effettuato con onere a carico dei proprietari degli elettrodotti, come definiti ai sensi del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. L'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, della legge 14 novembre 1995, n. 481, determina, entro sessanta giorni dall'approvazione del piano di risanamento, la valutazione dei costi strettamente connessi all'attuazione degli interventi di risanamento nonche' i criteri, le modalita' e le condizioni per il loro eventuale recupero.
5. Ai fini della concessione di contributi alle regioni per l'elaborazione dei piani di risanamento, la realizzazione dei catasti regionali e l'esercizio delle attivita' di controllo e di monitoraggio, e' autorizzata la spesa massima di lire 2.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001. Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 15, versate all'entrata del bilancio dello Stato, sono riassegnate nella misura del 100 per cento, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ad apposite unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente; tali somme sono destinate, sulla base di criteri determinati dalla Conferenza unificata, alla concessione di contributi alle regioni, ad integrazione delle risorse ad esse assegnate ai sensi del primo periodo del presente comma, ai fini dell'elaborazione dei piani di risanamento, della realizzazione dei catasti regionali e dell'esercizio delle attivita' di controllo e di monitoraggio.
6. Il mancato risanamento degli elettrodotti, delle stazioni e dei sistemi radioelettrici, degli impianti per telefonia mobile e degli impianti per radiodiffusione, secondo le prescrizioni del piano, dovuto ad inerzia o inadempienza dei proprietari degli elettrodotti o di coloro che ne abbiano comunque la disponibilita', fermo restando quanto previsto dall'articolo 15, comporta il mancato riconoscimento da parte del gestore della rete di trasmissione nazionale del canone di utilizzo relativo alla linea non risanata e la disattivazione dei suddetti impianti per un periodo fino a sei mesi, garantendo comunque i diritti degli utenti all'erogazione del servizio di pubblica utilita'. La disattivazione e' disposta: a) con provvedimento del Ministro dell'ambiente, di concerto con il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti
il Ministro della sanita' e del lavoro e della previdenza sociale
nonche' le regioni interessate, per quanto riguarda gli
elettrodotti con tensione superiore a 150 kV; b) con provvedimento del presidente della giunta regionale per quanto
riguarda gli elettrodotti con tensione inferiore a 150 kV ed i
sistemi radioelettrici, con esclusione degli impianti per
telefonia mobile e per radiodiffusione e degli impianti per
telefonia fissa nonche' delle stazioni radioelettriche per
trasmissione di dati, la cui disattivazione e' disposta con
provvedimento del Ministro delle comunicazioni che assicura
l'uniforme applicazione della disciplina sul territorio nazionale.
7. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su ciascuna struttura di cui alle lettere e), h) ed l) del comma 1 dell'articolo 3 deve essere applicata una etichetta informativa ben visibile, riportante la tensione prodotta, i valori di esposizione rintracciabili nella documentazione autorizzativa, i limiti di esposizione ed i valori di attenzione prescritti dalle leggi nazionali e regionali e le distanze di rispetto.



Note all'art. 9:
- L'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 23 aprile 1992 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 104 del 6 maggio 1992 e' il seguente:
"Art. 4 (Limiti di esposizione e criteri di
applicazione). - Sono definiti i seguenti limiti:
5 kV/m e 0,1 mT, rispettivamente per l'intensita' di
campo elettrico e di induzione magnetica, in aree o
ambienti in cui si possa ragionevolmente attendere che
individui della popolazione trascorrano una parte
significativa della giornata;
10 kV/m e 1 mT, rispettivamente per l'intensita' di
campo elettrico e di induzione magnetica, nel caso in cui
l'esposizione sia ragionevolmente limitata a poche ore al
giorno.
I valori di campo elettrico sono riferiti al campo
elettrico imperturbato, intendendosi per tale un campo
elettrico misurabile in un punto in assenza di persone,
animali e cose non fisse".
- Il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 recante:
"Attuazione della direttiva 96/1992/CE recante norme comuni
per il mercato interno dell'ernergia elettrica" e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo
1999.
- L'art. 2, comma 12, delle legge 14 novembre 1995, n.
481, e' il seguente:
"12. Ciascuna autorita' nel perseguire le finalita' di
cui all'art. 1 svolge le seguenti funzioni:
a) formula osservazioni e proposte da trasmettere al
Governo e al Parlamento sui servizi da assoggettare a
regime di concessione o di autorizzazione e sulle relative
forme di mercato, nei limiti delle leggi esistenti,
proponendo al Governo le modifiche normative e
regolamentari necessarie in relazione alle dinamiche
tecnologiche, alle condizioni di mercato ed all'evoluzione
delle normative comunitarie;
b) propone i Ministri competenti gli schemi per il
rinnovo nonche' per eventuali variazioni dei singoli atti
di concessione o di autorizzazione, delle convenzioni e dei
contratti di programma;
c) controlla che le condizioni e le modalita' di
accesso per i soggetti esercenti i servizi, comunque
stabilite, siano attuate nel rispetto dei principi della
concorrenza e della trasparenza, anche in riferimento alle
singole voci di costo, anche al fine di prevedere l'obbligo
di prestare il servizio in condizioni di eguaglianza, in
modo che tutte le ragionevoli esigenze degli utenti siano
soddisfatte, ivi comprese quelle degli anziani e dei
disabili, garantendo altresi' il rispetto: dell'ambiente,
la sicurezza degli impianti e la salute degli addetti;
d) propone la modifica delle clausole delle
concessioni e delle convenzioni, ivi comprese quelle
relative all'esercizio in esclusiva, delle autorizzazioni,
dei contratti di programma in essere e delle condizioni di
svolgimento dei servizi, ove cio' sia richiesto
dall'andamento del mercato o dalle ragionevoli esigenze
degli utenti, definendo altresi' le condizioni
tecnico-economiche di accesso e di interconnessione alle
reti, ove previsti dalla normativa vigente;
e) stabilisce e aggiorna, in relazione all'andamento
del mercato, la tariffa base, i parametri e gli altri
elementi di riferimento per determinare le tariffe di cui
ai commi 17, 18 e 19, nonche' le modalita' per il recupero
dei costi eventualmente sostenuti nell'interesse generale
in modo da assicurare la qualita', l'efficienza del
servizio e l'adeguata diffusione del medesimo sul
territorio nazionale, nonche' la realizzazione degli
obiettivi generali di carattere sociale, di tutela
ambientale e di uso efficiente delle risorse di cui al
comma 1 dell'art. 1, tenendo separato dalla tariffa
qualsiasi tributo od onere improprio; verifica la
conformita' ai criteri di cui alla presente lettera delle
proposte di aggiornamento delle tariffe annualmente
presentate e si pronuncia, sentiti eventualmente i soggetti
esercenti il servizio, entro novanta giorni dal ricevimento
della proposta; qualora la pronuncia non intervenga entro
tale termine, le tariffe si intendono verificate
positivamente;
f) emana le direttive per la separazione contabile e
amministrativa e verifica i costi delle singole prestazioni
per assicurare, tra l'altro, la loro corretta
disaggregazione e imputazione per funzione svolta, per area
geografica e per categoria di utenza evidenziando
separatamente gli oneri conseguenti alla fornitura del
servizio universale definito dalla convenzione, provvedendo
quindi al confronto tra essi e i costi analoghi in altri
Paesi, assicurando la pubblicizzazione dei dati;
g) controlla lo svolgimento dei servizi con poteri di
ispezione, di accesso, di acquisizione della documentazione
e delle notizie utili, determinando altresi' i casi di
indennizzo automatico da parte del soggetto esercente il
servizio nei confronti dell'utente ove il medesimo soggetto
non rispetti le clausole contrattuali o eroghi il servizio
con livelli qualitativi inferiori a quelli stabiliti nel
regolamento di servizio di cui al comma 37, nel contratto
di programma ovvero ai sensi della lettera h);
h) emana le direttive concernenti la produzione e
l'erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti i
servizi medesimi, definendo in particolare i livelli
generali di qualita' riferiti al complesso delle
prestazioni e i livelli specifici di qualita' riferiti alla
singola prestazione da garantire all'utente, sentiti i
soggetti esercenti il servizio e i rappresentanti degli
utenti e dei consumatori, eventualmente differenziandoli
per settore e tipo di prestazione; tali determinazioni
producono gli effetti di cui al comma 37;
i) assicura la piu' ampia pubblicita' delle
condizioni dei servizi; studia l'evoluzione del settore e
dei singoli servizi, anche per modificare condizioni
tecniche, giuridiche ed economiche relative allo
svolgimento o all'erogazione dei medesimi; promuove
iniziative volte a migliorare le modalita' di erogazione
dei servizi; presenta annualmente al Parlamento e al
Presidente del Consiglio del Ministri una relazione sullo
stato dei servizi e sull'attivita' svolta;
l) pubblicizza e diffonde la conoscenza delle
condizioni di svolgimento dei servizi al fine di garantire
la massima trasparenza, la concorrenzialita' dell'offerta e
la possibilita' di migliori scelte da parte degli utenti
intermedi o finali;
m) valuta reclami, istanze e segnalazioni presentate
dagli utenti o dai consumatori, singoli o associati, in
ordine al rispetto dei livelli qualitativi e tariffari da
parte dei soggetti esercenti il servizio nei confronti dei
quali interviene imponendo, ove opportuno, modifiche alle
modalita' di esercizio degli stessi ovvero procedendo alla
revisione del regolamento di servizio di cui al comma 37;
n) verifica la congruita' delle misure adottate dai
soggetti esercenti il servizio al fine di assicurare la
parita' di trattamento tra gli utenti, garantire la
continuita' della prestazione dei servizi, verificare
periodicamente la qualita' e l'efficacia delle prestazioni
all'uopo acquisendo anche la valutazione degli utenti,
garantire ogni informazione circa le modalita' di
prestazione dei servizi e i relativi livelli qualitativi,
consentire a utenti e consumatori il piu' agevole accesso
agli uffici aperti al pubblico, ridurre il numero degli
adempimenti richiesti agli utenti semplificando le
procedure per l'erogazione del servizio, assicurare la
sollecita risposta a reclami, istanze e segnalazioni nel
rispetto dei livelli qualitativi e tariffari;
o) propone al Ministro competente la sospensione o la
decadenza della concessione per i casi in cui tali
provvedimenti siano consentiti dall'ordinamento;
p) controlla che ciascun soggetto esercente il
servizio adotti, in base alla direttiva sui principi
dell'erogazione dei servizi pubblici del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 22 febbraio 1994, una
carta di servizio pubblico con indicazione di standards dei
singoli servizi e ne verifica il rispetto".



 
Art. 10.
(Educazione ambientale)

1. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanita', dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione, promuove lo svolgimento di campagne di informazione e di educazione ambientale ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349. A tale fine e' autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.



Nota all'art. 10:
- La legge 8 luglio 1986, n. 349, recante: "Istituzione
del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno
ambientale" e' pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 1986.
Nota all'art: 11:
- Il capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241, reca:
"Partecipazione al procedimento amministrativo".



 
Art. 11.
(Partecipazione al procedimento amministrativo)

1. Ai procedimenti di definizione dei tracciati degli elettrodotti, di cui agli articoli 4 e 8, nonche' ai procedimenti di adozione e approvazione dei piani di risanamento di cui all'articolo 9, comma 2, si applicano le disposizioni di cui al capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sulla partecipazione al procedimento amministrativo.
 
Art. 12.
(Apparecchiature di uso domestico, individuale o lavorativo)

1. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanita', previo parere del Comitato e sentite le competenti Commissioni parlamentari, sono stabilite, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenendo conto anche degli orientamenti e degli atti dell'Unione europea in materia di inquinamento elettromagnetico, tutela dei consumatori e istruzioni per l'uso dei prodotti, le informazioni che i fabbricanti di apparecchi e dispositivi, in particolare di uso domestico, individuale o lavorativo, generanti campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sono tenuti a fornire agli utenti, ai lavoratori e alle lavoratrici, mediante apposite etichettature o schede informative. Le informazioni devono riguardare, in particolare, i livelli di esposizione prodotti dall'apparecchio o dal dispositivo, la distanza di utilizzo consigliata per ridurre l'esposizione al campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico e le principali prescrizioni di sicurezza. Con lo stesso decreto sono individuate le tipologie di apparecchi e dispositivi per i quali non vi e' emissione di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, o per i quali tali emissioni sono da ritenersi cosi basse da non richiedere alcuna precauzione. 2. Il Comitato promuove la realizzazione di intese ed accordi di programma con le imprese produttrici di apparecchiature di uso domestico, individuale o lavorativo, che producono campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, al fine di favorire e sviluppare tecnologie che consentano di minimizzare le emissioni.
 
Art. 13.
(Accordi di programma per i servizi di trasporto pubblico)

1. Il Ministro dell'ambiente, su proposta del Comitato, promuove la realizzazione di intese ed accordi di programma con i gestori di servizi di trasporto pubblico che producono campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, al fine di favorire e sviluppare tecnologie che consentano di minimizzare le emissioni.
 
Art. 14.
(Controlli)

1. Le amministrazioni provinciali e comunali, al fine di esercitare le funzioni di controllo e di vigilanza sanitaria e ambientale per l'attuazione della presente legge, utilizzano le strutture delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, di cui al decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61. Restano ferme le competenze in materia di vigilanza nei luoghi di lavoro attribuite dalle disposizioni vigenti. 2. Nelle regioni in cui le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente non sono ancora operanti, ai fini di cui al comma 1, le amministrazioni provinciali e comunali si avvalgono del supporto tecnico dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, dei presidi multizonali di prevenzione (PMP), dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro (ISPESL) e degli ispettori territoriali del Ministero delle comunicazioni, nel rispetto delle specifiche competenze attribuite dalle disposizioni vigenti. 3. Il controllo all'interno degli impianti fissi o mobili destinati alle attivita' istituzionali delle Forze armate, delle Forze di polizia e dei Vigili del fuoco e' disciplinato dalla specifica normativa di settore. Resta fermo in particolare, quanto previsto per le forze armate e di polizia dagli articoli 1, comma 2, e 23, comma 4, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni. 4. Il personale incaricato dei controlli, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e di controllo, puo' accedere agli impianti che costituiscono fonte di emissioni elettromagnetiche e richiedere, in conformita' alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, i dati, le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento delle proprie funzioni. Tale personale e' munito di documento di riconoscimento dell'ente di appartenenza.



Note all'art. 14:
- La legge 21 gennaio 1994, n. 61, recante:
"Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli
ambientali e istituzione dell'agenzia nazionale per la
protezione dell'ambiente" e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 1994.
- L'art. 1, comma 2, del decreto legislativo
19 settembre 1994, n. 626, e' il seguente:
"2. Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, dei
servizi di protezione civile, nonche' nell'ambito delle
strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate
per finalita' istituzionali alle attivita' degli organi con
compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle
universita', degli istituti di istruzione universitaria,
degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e
grado, degli archivi, delle biblioteche, dei musei e delle
aree archeologiche dello Stato delle rappresentanze
diplomatiche e consolari e dei mezzi di trasporto aerei e
marittimi, le norme del presente decreto sono applicate
tenendo conto delle particolari esigenze connesse al
servizio espletato, individuate con decreto del Ministro
competente di concerto con i Ministri del lavoro e della
previdenza sociale, della sanita' e della funzione
pubblica".
- L'art. 23, comma 4, del decreto legislativo
19 settembre 1994, n. 626, e' il seguente:
"4. Restano ferme le competenze in materia di sicurezza
e salute dei lavoratori attribuite dalle disposizioni
vigenti agli uffici di sanita' aerea e marittima ed alle
autorita' marittime, portuali ed aeroportuali, per quanto
riguarda la sicurezza dei lavoratori a bordo di navi e di
aeromobili ed in ambito portuale ed aeroportuale, ed ai
servizi sanitari e tecnici istituiti per le Forze armate e
per le Forze di Polizia; i predetti servizi sono competenti
altresi' per le aree riservate o operative e per quelle che
presentano analoghe esigenze da individuarsi, anche per
quel che riguarda le modalita' di attuazione, con decreto
del Ministro competente di concerto con i Ministri del
lavoro e della previdenza sociale e della sanita'.
L'amministrazione della giustizia puo' avvalersi dei
servizi, istituiti per le Forze armate e di Polizia, anche
mediante convenzione con i rispettivi Ministeri, nonche'
dei, servizi istituiti con riferimento alle strutture
penitenziarie".
- La legge 7 agosto 1990, n. 241, reca: "Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi".



 
Art. 15.
(Sanzioni)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente o di un impianto che genera campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici superi i limiti di esposizione ed i valori di attenzione di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri previsti dall'articolo 4, comma 2, e ai decreti previsti dall'articolo 16 e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 2 milioni a lire 600 milioni. La predetta sanzione si applica anche nei confronti di chi ha in corso di attuazione piani di risanamento, qualora non rispetti i limiti ed i tempi ivi previsti. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle misure di tutela di cui all'articolo 5, comma 1, e' punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 2 milioni a lire 200 milioni. In caso di recidiva la sanzione e' raddoppiata. 3. Salvo che il fatto costituisca reato, le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono irrogate dalle autorita' competenti, sulla base degli accertamenti effettuati dalle autorita' abilitate ai controlli ai sensi dell'articolo 14. Le autorita' competenti all'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono individuate dai decreti di cui all'articolo 4, comma 2. 4. In caso di inosservanza delle prescrizioni previste, ai fini della tutela dell'ambiente e della salute, dall'autorizzazione, dalla concessione o dalla licenza per l'installazione e l'esercizio degli impianti disciplinati dalla presente legge, si applica la sanzione della sospensione degli atti autorizzatori suddetti, da due a quattro mesi. In caso di nuova infrazione l'atto autorizzatorio e' revocato. 5. La sanzione di cui al comma 4 e' applicata dall'autorita' competente in base alle vigenti disposizioni a rilasciare l'atto autorizzatorio, sulla base degli accertamenti effettuati dalle autorita' abilitate ai controlli. 6. L'inosservanza del decreto di cui all'articolo 12, comma 1, e' punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa fra lire 2 milioni e lire 600 milioni. 7. In riferimento alle sanzioni previste nel presente articolo non e' ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.



Nota all'art. 15:
- Si riporta il testo dell'art. 16 della legge
24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale):
"Art. 16 (Pagamento in misura ridotta). - E' ammesso il
pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza
parte del massimo della sanzione prevista per la violazione
commessa, o, se piu' favorevole e qualora sia stabilito il
minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo
importo, oltre alle spese del procedimento, entro il
termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o,
se questa non vi e' stata, dalla notificazione degli
estremi della violazione.
Nei casi di violazione dei regolamenti comunali e
provinciali continua ad applicarsi l'art. 107 del testo
unico delle leggi comunali e provinciali approvato con
regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.
Il pagamento in misura ridotta e' ammesso anche nei
casi in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore
della presente legge non consentivano l'oblazione".



 
Art. 16.
(Regime transitorio)

1. Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), si applicano, in quanto compatibili con la presente legge, le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 6 maggio 1992, e successive modificazioni, le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 settembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 4 ottobre 1995, nonche' le disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 10 settembre 1998, n. 381.



Note all'art. 16:
- Il decreto del Presidente del Consigli dei Ministri
28 settembre 1995, recante "Norme tecniche procedurali di
attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 23 aprile 1992, relativamente agli elettrodotti",
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 4 ottobre
1995.
- Il decreto del Ministro dell'ambiente 10 settembre
1998, n. 381, recante: "Regolamento recante norme per la
determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con
la salute umana", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
257 del 3 novembre 1998.



 
Art. 17.
(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 si provvede: a) quanto a lire 7.000 milioni a decorrere dall'anno 2001, mediante utilizzo delle proiezioni, per detti anni, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente; b) quanto a lire 13.000 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, mediante utilizzo delle proiezioni, per detti anni, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente. 2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 22 febbraio 2001

CIAMPI

Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Bordon, Ministro dell'ambiente

Visto, il Guardasigilli: Fassino

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 4816):
Presentato dal Ministro dell'ambiente (Ronchi) il 24
aprile 1998.
Assegnato alla VIII commissione (Ambiente), in sede
referente, l'11 maggio 1998 con pareri delle commissioni I,
II, IV, V, VII, IX, X, XI e XII.
Esaminato dalla VIII commissione, in sede referente,
l'11, 18 febbraio; 26 maggio; 9 luglio; 17 novembre;
9 dicembre 1998; 27 gennaio; 3, 17, 24 febbraio; 3,
17 marzo; 21, 28 aprile e 26 maggio 1999.
Nuovamente assegnato alla VIII commissione (Ambiente),
in sede redigente, il 30 giugno 1999.
Esaminato dalla VIII commissione, in sede redigente, il
30 giugno, 7, 14, 21 luglio 1999; 22, 28 settembre e
6 ottobre 1999.
Presentazione del testo degli articoli annunciata il
7 ottobre 1999 (atto n.
4816-342-452-2095-4036-4464-4467-4487-4561-5212-5982-A/RED)
relatore sen. Vigni.
Esaminato in aula e approvato il 14 ottobre 1999.
Senato della Repubblica (atto n. 4273):
Assegnato alla 13a commissione (Territorio), in sede
deliberante, il 27 ottobre 1999 con pareri delle
commissioni 1a, 2a, 4a, 5a, 7a, 8a, 10a, 11a, 12a, Giunta
per gli affari delle Comunita' europee e commissione
parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla 13a commissione, in sede deliberante,
il 16 dicembre 1999.
Assegnato nuovamente alla 13a commissione, in sede
referente, il 16 dicembre 1999.
Esaminato dalla 13a commissione, in sede referente, il
16 dicembre 1999; 2, 9, 14, 15, 16 marzo; 5 aprile; 9, 10,
11, 23, 24, 30, 31 maggio; 1, 6, 7, 8, 14, 22, 27,
28 giugno; 5 e 6 luglio 2000.
Esaminato in aula il 6 dicembre 2000; 17, 18,
23 gennaio 2001 e approvato, con modificazioni, il
24 gennaio 2001.
Camera dei deputati (atto n. 4816-B):
Assegnato alla VIII commissione (Ambiente), in sede
referente, il 29 gennaio 2001, con parere delle commissioni
I, II, IV, V, VII, IX, X, XI, XII, XIV e commissione
parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla VIII commissione il 30 gennaio; 1, 6 e
7 febbraio 2001.
Esaminato in aula il 9 febbraio 2001 e approvato il
14 febbraio 2001.
 
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