Gazzetta n. 56 del 8 marzo 2001 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 febbraio 2001
Proroga del termine per il completamento delle opere finanziate ai sensi della legge 30 dicembre 1989, n. 424.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 30 dicembre 1989, n. 424, recante misure di sostegno per le attivita' economiche nelle aree interessate dagli eccezionali fenomeni di eutrofizzazione verificatisi nell'anno 1989 nel mare Adriatico;
Visto l'art. 1 della predetta legge n. 424 del 1989, il quale reca al comma 1 la previsione di interventi finalizzati alla ripresa delle attivita' nel settore turistico nei comuni costieri delle regioni Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo e Molise;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 1990 recante l'individuazione dei comuni; delle priorita', parametri, modalita', procedure e termini per le misure di sostegno previste dalla legge 30 dicembre 1989, n. 424, per la parte relativa agli interventi di cui all'art. 1, comma 1;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 dicembre 1999, recante la proroga al 31 dicembre 2000 del termine per il completamento delle opere, finanziate ai sensi dell'art. 1 comma 1, della legge 30 dicembre 1989, n. 424, e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 1990;
Considerato che da parte delle regioni interessate e' stata segnalata la necessita' di un'ulteriore proroga al 31 dicembre 2001 del termine per il completamento delle opere finanziate ai sensi dell'art. 1, comma 1 della predetta legge n. 424 del 1989, che non siano state nel frattempo revocate;
Visto l'art. 2, comma 4, della legge 25 agosto 1991, n. 284;
Vista la legge 30 maggio 1995, n. 203;
Ravvisata l'opportunita' di aderire alle richieste formulate da parte delle regioni interessate;
Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
Decreta:
Il termine per il completamento delle opere finanziate ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 30 dicembre 1989, n. 424, e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 1990, che non siano state nel frattempo revocate, e' prorogato al 31 dicembre 2001.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 febbraio 2001
Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
Amato
Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
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