Gazzetta n. 56 del 8 marzo 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DECRETO 5 febbraio 2001
Criteri per la determinazione dei prezzi delle forniture alla pubblica amministrazione eseguite dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, che all'art. 55, comma 3, stabilisce che, con decorrenza dal 1o gennaio 1998, e' il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica che definisce i criteri ai quali si attengono gli organi preposti alla determinazione dei prezzi delle forniture dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato alle pubbliche amministrazioni, fino alla trasformazione dell'ente in societa' per azioni;
Visto l'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, il quale stabilisce che, allo scopo di agevolare il processo di trasformazione dell'Istituto Poligrafico in societa' per azioni, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica disciplina, con proprio decreto, criteri e modalita' per la formazione dei prezzi delle forniture, al fine di assicurare la flessibilita' e di promuovere l'adeguamento alla situazione del mercato;
Vista la nota del Gabinetto del Ministro del tesoro n. 6923 del 6 ottobre 1999 con la quale l'ufficio stabilisce che la competenza per la elaborazione del decreto rientra tra le funzioni del Servizio centrale del Provveditorato generale dello Stato, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154;
Considerato che si rende necessario determinare i costi di produzione delle forniture al fine di consentire all'Istituto Poligrafico di presentare, per la prescritta approvazione, preventivi di spesa relativi a nuovi prodotti cartari, grafici, editoriali - anche su supporti informatici - richiesti dalla pubblica amministrazione il cui fabbisogno e' stato autorizzato dal Provveditorato generale dello Stato;
Tenuto conto che lo stesso Istituto puo' procedere all'espletamento delle lavorazioni per la pubblica amministrazione solo dopo l'avvenuta approvazione da parte del Servizio centrale del provveditore generale dello Stato dei relativi preventivi trasmessi ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1967, n. 806, di approvazione del Regolamento di attuazione della legge 13 luglio 1966, n. 559, modificata ed integrata dal decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116;
Considerato che, in osservanza del comma 4 dell'art. 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, i prezzi delle forniture dell'Istituto alle pubbliche amministrazioni sono rimasti fissati per il 1998 ed il 1999 nella stessa misura stabilita per il 1997;
Vista la direttiva della Commissione europea 1999/64 del 23 giugno 1999 in materia di esercizio di monopoli e regole di concorrenza sul mercato;

Decreta:
Art. 1.
O g g e t t o

I prezzi improntati ai criteri del presente decreto riguardano i prodotti cartari, grafici ed editoriali di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, non presenti nel vigente prezzario in quanto di nuova tipologia per caratteristiche tecniche, di carta e di stampa, commissionati all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato dal Provveditorato generale dello Stato.
 
Art. 2.
Criteri per la determinazione dei prezzi

1. Il prezzo di un prodotto viene determinato tenendo conto degli elementi di costo che partecipano alla sua formazione e, in linea generale, riguardano, per quanto attiene alle forniture direttamente espletate dall'Istituto Poligrafico, il costo della carta o altro supporto impiegato nella lavorazione della specifica commessa, il costo della mano d'opera utilizzata per la stampa, l'allestimento ed altre operazioni direttamente connesse, oltre ad un incremento per le spese generali espresso in percentuale.
2. Il prezzo cosi' definito dovra' risultare in linea con quelli di mercato. A tal fine si fara' riferimento a prodotti di categoria omogenea con le tipologie gia' previste dai tariffari vigenti alla data del presente decreto ed approvati dalla Commissione di cui all'art. 18 della legge 13 luglio 1966, n. 559 sino alla data del 29 aprile 1999 giusto l'art. 12 del decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116 che ne ha disposto l'abrogazione.
3. Il prezzo unitario dei prodotti denominati "carte valori", determinato in relazione al criterio di cui al comma 1, puo' essere maggiorato di una percentuale sino ad un massimo del 3% a copertura dei servizi intermedi connessi al particolare regime di controlli e sicurezze cui le stesse sono sottoposte nel corso delle lavorazioni e sino alla consegna, distinguendo le tipologie dei "valori" e degli "stampati a rigoroso rendiconto".
4. Nei casi eccezionali di affidamento dell'esecuzione delle forniture a stabilimenti di terzi, determinati da sovraccarico di commesse o da ragioni tecniche, i prezzi da riconoscere all'Istituto Poligrafico saranno quelli corrisposti dal medesimo Istituto all'esecutore esterno oltre ad una quota percentuale sino ad un massimo del 3% del prezzo corrisposto, per le spese vive di gestione; detta percentuale sara' graduata in relazione alla tipologia del prodotto corumissionato ed all'importo della commessa.
5. Eventuale variazione su base annua dei prezzi dei prodotti, dipendente da incrementi o decrementi del costo dei fattori della produzione, deve essere richiesta dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui si riferiscono i fabbisogni da espletare.
 
Art. 3.
Modalita' di applicazione

1. La determinazione dei prezzi dovra' riguardare le forniture regolarmente autorizzate dal Provveditorato generale dello Stato, dovra' avvenire prima del loro espletamento da parte dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e, comunque entro e non oltre venti giorni dalla richiesta dell'Istituto medesimo.
2. Solo in via eccezionale e per le commesse ritenute urgenti dal Provveditorato generale dello Stato, e' consentito all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, sempre nel corso dell'anno di richiesta di fornitura gia' autorizzata, chiedere la determinazione del relativo prezzo dopo l'espletamento della fornitura, e, comunque, per quanto concerne le carte valori e stampati a rigoroso rendiconto, prima della consegna ai magazzini del Provveditorato generale dello Stato.
3. I prezzi unitari delle singole commesse determinati in ossequio al presente decreto non potranno subire variazioni nel corso dell'espletamento della fornitura. I prezzi sono ancorati all'anno di affidamento della commessa e, pertanto, qualunque variazione di prezzo deliberata successivamente all'ordinazione non trovera' applicazione anche se la consegna del prodotto avverra' o si completera', in caso di consegne parziali, nell'esercizio successivo, salvo che il rinvio della consegna sia richiesto al committente.
4. Le richieste di determinazione dei prezzi, sia per quanto attiene a forniture di nuovi prodotti sia avuto riguardo a variazioni di alcune caratteristiche di prodotti gia presenti nel prezzario, devono essere avanzate dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato al Provveditorato generale, corredate di apposita relazione tecnico-economica che giustifichi i costi di produzione relativi ed il conseguente prezzo.
5. La variazione dei prezzi su base annua di cui al punto 5 del precedente articolo verra' applicata, nella misura riconosciuta dalla commissione, avuto riguardo alle diverse categorie di prodotti e, nel loro ambito, ai singoli prodotti omogenei.
 
Art. 4.
Organismo per la determinazione dei prezzi

All'organismo previsto dal comma 3, dell'art. 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, di seguito istituito, spetta il compito di determinare i prezzi dei prodotti dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato indicati nel precedente art. 1.
E' altresi' attribuito al predetto organismo il compito di valutare le richieste di variazione dei suddetti prezzi che il citato Istituto Poligrafico dovesse avanzare.
In relazione alla complessita' dei compiti definiti nei precedenti articoli l'organismo per la determinazione dei prezzi risulta cosi' composto:
presidente: il Provveditore generale dello Stato che la presiede.
Membri:
prof. dott. Giovanni Magnera, dirigente area tecnica - Ministero del tesoro e della programmazione economica;
dott. Giuseppe Calabro', esperto cartario gia' dirigente Ente cellulosa e carta;
dott. Pietro Zarattini, esperto in materia grafica e cartaria;
prof.ssa Laura Gobbi, docente di tecnologia dei cicli produttivi - Universita' "La Sapienza";
ing. Annalisa Ferrigno, ingegnere direttore - Ministero del tesoro e della programmazione economica;
dott. Mario Cirilli, rappresentante tecnico dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.
Le funzioni di segreteria sono svolte dal dott. Marco Santucci e dal dott. Paolo Scalfaro, funzionari amministrativi di ottava qualifica funzionale.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 febbraio 2001

Il Ministro: Visco
 
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