Gazzetta n. 57 del 9 marzo 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DECRETO 7 marzo 2001
Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a centottantaquattro giorni relativi all'emissione del 28 febbraio 2001.

IL DIRETTORE GENERALE
del Dipartimento del tesoro

Visto il decreto ministeriale 16 novembre 2000, con il quale sono state fissate le modalita' di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;
Visto il proprio decreto del 20 febbraio 2001 che ha disposto per il 28 febbraio 2001 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a centottantaquattro giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;
Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;
Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Vista la propria determinazione dell'8 gennaio 1999, n. 604663;
Vista la determinazione del 22 novembre 2000, n. 12780;
Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 16 novembre 2000 occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 28 febbraio 2001;
Considerato che nel verbale di aggiudicazione dell'asta dei buoni ordinari del Tesoro per l'emissione del 28 febbraio 2001 e' indicato, tra l'altro, l'importo in euro degli interessi pagati per i titoli emessi;
Considerato che il prezzo di assegnazione del collocamento supplementare riservato agli operatori "specialisti in titoli di Stato" e' pari al prezzo medio ponderato d'asta;
Decreta:
Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 28 febbraio 2001 il prezzo medio ponderato dei B.O.T. a centottanquattro giorni e' risultato pari a 97,678.
La spesa per interessi, pari al controvalore in lire dell'importo pagato in euro, per l'emissione suddetta, comprensiva del relativo collocamento supplementare, gravante sul capitolo 2934 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 2001, ammonta a L. 296.761.417.168 per i titoli a centottantaquattro giorni con scadenza 31 agosto 2001.
A fronte delle predette spese, viene assunto il relativo impegno.
Il prezzo minimo accoglibile per i B.O.T. a centottantaquattro giorni e' risultato pari a 97,195.
Il presente decreto verra' inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 marzo 2001
p. Il direttore generale: Cannata
 
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