Gazzetta n. 57 del 9 marzo 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
DECRETO 1 febbraio 2001, n. 44
Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche".

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE .
di concerto con IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e, in particolare, i commi 1, 5 e 14;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il regolamento in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come integrato dal decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni e integrazioni,
Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 25 giugno 1999, n. 208, in particolare l'articolo 1, comma 3;
Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94;
Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;
Udito il parere del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione reso in data 5 ottobre 2000;
Udito il parere del Consiglio di Stato, reso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 ottobre 2000;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, inviata a norma del comma 3 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota n 9746 del 2 novembre 2000;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1
(Finalita' e principi)

1. Il presente decreto detta le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche cui e' stata attribuita personalita' giuridica ed autonomia a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233.
2. Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di istituto sono utilizzate, a norma dell'articolo 21, comma 5, della legge n. 59 del 1997 e dell'articolo 6, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 1998, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attivita' di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istituzione interessata, come previste ed organizzate nel piano dell'offerta formativa (P.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente. Le istituzioni scolastiche provvedono altresi' all'autonoma allocazione delle risorse finanziarie derivanti da entrate proprie o da altri finanziamenti dello Stato, delle regioni, di enti locali o di altri enti, pubblici e privati, sempre che tali finanziamenti non siano vincolati a specifiche destinazioni.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.

Note al preambolo:
- Si riporta il testo dell'art. 21, commi 1, 5 e 14,
della legge 15 marzo 1997, n. 59:
"Art. 21 - 1. L'autonomia delle istituzioni scolastiche
e degli istituti educativi si inserisce nel processo di
realizzazione della autonomia e della riorganizzazione
dell'intero sistema formativo. Ai fini della realizzazione
della autonomia delle istituzioni scolastiche le funzioni
dell'amministrazione centrale e periferica della pubblica
istruzione in materia di gestione del servizio di
istruzione, fermi restando i livelli unitari e nazionali di
fruizione del diritto allo studio nonche' gli elementi
comuni all'intero sistema scolastico pubblico in materia di
gestione e programmazione definiti dallo Stato, sono
progressivamente attribuite alle istituzioni scolastiche,
attuando a tal fine anche l'estensione ai circoli
didattici, alle scuole medie, alle scuole e agli istituti
di istruzione secondaria, della personalita' giuridica
degli istituti tecnici e professionali e gli istituti
d'arte ed ampliando l'autonomia per tutte le tipologie
degli istituti di istruzione, anche in deroga a norme
vigenti in materia di contabilita' dello Stato. Le
disposizioni del presente articolo si applicano anche agli
istituti educativi, tenuto conto delle loro specificita'
ordinamentali.
(Omissis).
5. La dotazione finanziaria essenziale delle
istituzioni scolastiche gia' in possesso di personalita'
giuridica e di quelle che l'acquistano ai sensi del comma 4
e' costituita dall'assegnazione dello Stato per il
funzionamento amministrativo e didattico, che si suddivide
in assegnazione ordinaria e assegnazione perequativa. Tale
dotazione finanziaria e' attribuita senza altro vincolo di
destinazione che quello dall'utilizzazione prioritaria per
lo svolgimento delle attivita' di istruzione, di formazione
e di orientamento proprie di ciascuna tipologia e di
ciascun indirizzo di scuola.
(Omissis).
14. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione,
di concerto con il Ministro del tesoro, sono emanate le
istruzioni generali per l'autonoma allocazione delle
risorse, per la formazione dei bilanci, per la gestione
delle risorse ivi iscritte e per la scelta dell'affidamento
dei servizi di tesoreria o di cassa, nonche' per le
modalita' del riscontro delle gestioni delle istituzioni
scolastiche, anche in attuazione dei principi contenuti nei
regolamenti di cui al comma 2. E' abrogato il comma 9
dell'art. 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno
1998, n. 233 reca: "Regolamento recante norme per il
dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e
per la determinazione degli organici funzionali dei singoli
istituti, a norma dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997,
n. 59".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo
1999, n. 275 reca: "Regolamento recante norme in materia di
autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art.
21 della legge 15 marzo 1997, n. 59".
- Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 reca:
"Razionalizzazione della organizzazione delle
amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in
materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421".
- Il decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59 reca:
"Disciplina della qualifica dirigenziale dei capi di
istituto delle istituzioni scolastiche autonome, a norma
dell'art. 21, comma 16, della legge 15 marzo 1997, n. 59".
- Il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 reca:
"Approvazione del testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
scuole di ogni ordine e grado".
- Il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 reca:
"Nuove disposizioni suIl'amministrazione del patrimonio e
sulla contabilita' generale dello Stato".
- Il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 reca:
"Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la
contabilita' generale dello Stato".
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 3, della legge
25 giugno 1999, n. 208:
"3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge gli enti e gli organismi pubblici di cui
all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, con esclusione degli enti locali di cui al
decreto legislativo 25 febbraio 1995. n. 77, adeguano il
sistema di contabilita' ed i relativi bilanci ai princi'pi
contenuti nella legge 3 aprile 1997, n. 94. Per gli enti
pubblici disciplinati dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, e
successive modificazioni, si provvede ad apportare le
necessarie modifiche al regolamento di amministrazione e
contabilita' approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696, e successive
modificazioni.".
- La legge 3 aprile 1997, n. 94 reca: "Modifiche alla
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e
integrazioni, recante norme di contabilita' generale dello
Stato in materia di bilancio. Delega al Governo per
l'individuazione delle unita' previsionali di base del
bilancio dello Stato".
- La legge 5 agosto 1978, n. 468 reca: "Riforma di
alcune norme di contabilita' generale dello Stato in
materia di bilancio".
- Il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 reca:
"Individuazione delle unita' previsionali di base del
bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria
unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello
Stato".
- La legge 7 agosto 1990, n. 241 reca: "Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi.
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 reca:
"Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di
monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei
risultati dell'attivita' svolta dalle ammininistrazioni
pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997,
n. 59".

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 21 della legge 15 marzo
1997, n. 59:
"Art. 21 - 1. L'autonomia delle istituzioni scolastiche
e degli istituti educativi si inserisce nel processo di
realizzazione della autonomia e della riorganizzazione
dell'intero sistema formativo. Ai fini della realizzazione
della autonomia delle istituzioni scolastiche le funzioni
dell'amministrazione centrale e periferica della pubblica
istruzione in materia di gestione del servizio di
istruzione, fermi restando i livelli unitari e nazionali di
fruizione del diritto allo studio nonche' gli elementi
comuni all'intero sistema scolastico pubblico in materia di
gestione e programmazione definiti dallo Stato sono
progressivamente attribuite alle istituzioni scolastiche
attuando a tal fine anche l'estensione ai circoli
didattici, alle scuole medie, alle scuole e agli istituti
di istruzione secondaria, della personalita' giuridica
degli istituti tecnici e professionali e degli istituti
d'arte ed ampliando l'autonomia per tutte le tipologie,
degli istituti di istruzione, anche in deroga alle norme
vigenti in materia di contabilita' dello Stato. Le
disposizioni del presente articolo si applicano anche agli
istituti educativi, tenuto conto delle loro specificita'
ordinamentali.
2. Ai fini di quanto previsto nel comma 1, si provvede
con uno o piu' regolamenti da adottare ai sensi dell'art.
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel
termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sulla base dei criteri generali e principi
direttivi contenuti nei commi 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 11 del
presente articolo. Sugli schemi di regolamento e'
acquisito, anche contemporaneamente al parere del Consiglio
di Stato, il parere delle competenti Commissioni
parlamentari. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di
parere alle Commissioni, i regolamenti possono essere
comunque emanati. Con i regolamenti predetti sono dettate
disposizioni per armonizzare le norme di cui all'art. 353
del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, con quelle della presente legge.
3. I requisiti dimensionali ottimali per l'attribuzione
della personalita' giuridica e dell'autonomia alle
istituzioni scolastiche di cui al comma 1, anche tra loro
unificate nell'ottica di garantire agli utenti una piu'
agevole fruizione del servizio di istruzione, e le deroghe
dimensionali in relazione a particolari situazioni
territoriali o ambientali sono individuati in rapporto alle
esigenze e alla varieta' delle situazioni locali e alla
tipologia dei settori di istruzione compresi
nell'istituzione scolastica. Le deroghe dimensionali
saranno automaticamente concesse nelle province il cui
territorio e' per almeno un terzo montano, in cui le
condizioni di viabilita' statale e provinciale siano
disagevoli e in cui vi sia una dispersione e rarefazione di
insediamenti abitativi.
4. La personalita' giuridica e l'autonomia sono
attribuite alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1 a
mano a mano che raggiungono i requisti dimensionali di cui
al comma 3 attraverso piani di dimensionamento della rete
scolastica, e comunque non oltre il 31 dicembre 2000
contestualmente alla gestione di tutte le funzioni
amministrative che per loro natura possono essere
esercitate dalle istituzioni autonome. In ogni caso il
passaggio al nuovo regime di autonomia sara' accompagnato
da apposite iniziative di formazione del personale da una
analisi delle realta' territoriali, sociali ed economiche
delle singole istituzioni per l'adozione dei conseguenti
interventi perequativi e sara' realizzato secondo criteri
di gradualita' che valorizzino le capacita' di iniziativa
delle istituzioni stesse.
5. La dotazione finanziaria essenziale delle
istituzioni scolastiche gia' in possesso di personalita'
giuridica e di quelle che l'acquistano ai sensi del comma 4
e' costituita dall'assegnazione dello Stato per il
funzionamento amministrativo e didattico, che si suddivide
in assegnazione ordinaria e assegnazione perequativa. Tale
dotazione finanziaria e' attribuita senza altro vincolo di
destinazione che quello dell'utilizzazione prioritaria per
lo svolgimento delle attivita' di istruzione, di formazione
e di orientamento proprie di ciascuna tipologia e di
ciascun indirizzo di scuola.
6. Sono abrogate le disposizioni che prevedono
autorizzazioni preventive per l'accettazione di donazioni,
eredita' e legati da parte delle istituzioni scolastiche,
ivi compresi gli istituti superiori di istruzione
artistica, delle fondazioni o altre istituzioni aventi
finalita' di educazione o di assistenza scolastica. Sono
fatte salve le vigenti disposizioni di legge o di
regolamento in materia di avviso ai successibili. Sui
cespiti ereditari e su quelli ricevuti per donazione non
sono dovute le imposte in vigore per le successioni e le
donazioni.
7. Le istituzioni scolastiche che abbiano conseguito
personalita' giuridica e autonomia ai sensi el comma 1 e le
istituzioni scolastiche gia' dotate di personalita' e
autonomia, previa realizzazione anche per queste ultime
delle operazioni di dimensionamento di cui al comma 4 hanno
autonomia organizzativa e didattica, nel rispetto degli
obiettivi del sistema nazionale di istruzione e degli
standard di livello nazionale.
8. L'autonomia organizzativa e' finalizzata alla
realizzazione della flessibilita', della diversificazione,
dell'efficienza e dell'efficacia del servizio scolastico,
alla integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e
delle strutture, all'introduzione di tecnologie innovative
e al coordinamento con il contesto territoriale. Essa si
esplica liberamente, anche mediante superamento dei vincoli
in materia di unita' oraria della lezione, dell'unitarieta'
del gruppo classe e delle modalita' di organizzazione e
impiego dei docenti, secondo finalita' di ottimizzazione
delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche, materiali e
temporali, fermi restando i giorni di attivita' didattica
annuale previsti a livello nazionale, la distribuzione
dell'attivita' didattica in non meno ai cinque giorni
settimanali, il rispetto dei complessivi obblighi annuali
di servizio dei docenti previsti dai contratti collettivi
che possono essere assolti invece che in cinque giorni
settimanali anche sulla base di un'apposita programmazione
plurisettimanale.
9. L'autonomia didattica e' finalizzata al
perseguimento degli obiettivi generali del sistema
nazionale di istruzione, nel rispetto della liberta' di
insegnamento, della liberta' di scelta educativa da parte
delle famiglie e del diritto ad apprendere. Essa si
sostanzia nella scelta libera e programmata di metodologie,
strumenti, organizzazione e tempi di insegnamento, da
adottare nel rispetto della possibile pluralita' di opzioni
metodologiche, e in ogni iniziativa che sia espressione di
liberta' progettuale, compresa l'eventuale offerta di
insegnamenti opzionali, facoltativi o aggiuntivi e nel
rispetto delle esigenze formative degli studenti. A tal
fine, sulla base di quanto disposto dall'art. 1, comma 71,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono definiti criteri
per la determinazione degli organici funzionali di
istituto, fermi restando il monte annuale orario
complessivo previsto per ciascun curriculum e quello
previsto per ciascuna delle discipline ed attivita'
indicate come fondamentali di ciascun tipo o indirizzo di
studi e l'obbligo di adottare procedure e strumenti di
verifica e valutazione della produttivita' scolastica e del
raggiungimento degli obiettivi.
10. Nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e
didattica le istituzioni scolastiche realizzano, sia
singolarmente che in forme consorziate, ampliamenti
dell'offerta formativa che prevedano anche percorsi
formativi per gli adulti, iniziative di prevenzione
dell'abbandono e della dispersione scolastica, iniziative
di utilizzazione delle strutture e delle tecnologie anche
in orari extra-scolastici e a fini di raccordo con il mondo
del lavoro, iniziative di partripazione a programmi
nazionali, regionali o comunitari e, nell'ambito di accordi
tra le, regioni e l'amministrazione scolastica, percorsi
integrati tra diversi sistemi farmativi. Le istituzioni
scolastiche autonome hanno anche autonomia di ricerca,
sperimentazione e sviluppo nei limiti del proficuo
esercizio dell'autonomia didattica e organizzativa. Gli
istituti regionali di ricerca, sperimentazione e
aggiornamento educativi, il Centro europeo dell'educazione,
la biblioteca di documentazione pedagogica e le scuole ed
istituii a carattere atipico di cui alla parte I, titolo
II, capo III, del testo unico approvato con decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono riformati come
enti finalizzati, al supporto dell'autonomia delle
istituzioni scolastiche autonome.
11. Con regolamento adottato ai sensi del comma 2 sono
altresi' attribuite la personalita' giuridica e l'autonomia
alle accademie di belle arti, agli Istituti superiori per
le industrie artistiche, ai Conservatori di musica, alle
accademie nazionali di arte drammatica e di danza, secondo
i principi contenuti nei commi 8, 9 e 10 e con gli
adattamenti resi necessari dalle specificita' proprie di
tali istituzioni.
12. Le universita' e le istituzioni scolastiche possono
stipulare convenzioni allo scopo di favorire attivita' di
aggiornamento, di ricerca e di orientamento scolastico e
universitario.
13. Con effetto dalla data di entrata in vigore delle
norme regolamentari di cui ai commi 2 e 11 sono abrogate le
disposizioni vigenti con esse incompatibili, la cui
ricognizione e' affidata ai regolamenti stessi. Il Governo
e' delegato ad aggiornare e coordinare, entro un anno dalla
data di entrata in vigore delle predette disposizioni
regolamentari, le norme del testo unico di cui al decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, apportando tutte le
conseguenti e necessarie modifiche.
14. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione,
di concerto con il Ministro del tesoro, sono emanate le
istruzioni generali per l'autonoma allocazione delle
risorse, per la formazione di bilanci, per la gestione
delle risorse ivi iscritte e per la scelta dell'affidamento
dei servizi di tesoreria o di cassa, nonche' per le
modalita' del riscontro delle gestioni delle istituzioni
scolastiche, anche in attuazione dei principi contenuti nei
regolamenti di cui al comma 2. E' abrogato il comma 9
dell'art. 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
15. Entro il 30 giugno 1999 il Governo e' delegato ad
emanare un decreto legislativo di riforma degli organi
collegiali della pubblica istruzione di livello nazionale e
periferico che tenga conto della specificita' del settore
scolastico, valorizzando l'autonomo apporto delle diverse
componenti e delle minoranze linguistiche riconosciute,
nonche' delle specifiche professionalita' e competenze, nel
rispetto dei seguenti criteri:
a) armonizzazione della composizione,
dell'organizzazione e delle funzioni dei nuovi organi con
le competenze dell'amministrazione centrale e periferica
come ridefinita a norma degli articoli 12 e 13 nonche' con
quelle delle istituzioni scolastiche autonome;
b) razionalizzazione degli organi a norma dell'art.
12, comma 1, lettera p);
c) eliminazione delle duplicazioni organizzative e
funzionali, secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 1,
lettera g);
d) valorizzazione del collegamento con le comunita'
locali a norma dell'art. 12, comma 1, lettera i);
e) attuazione delle disposizioni di cui all'art. 9
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni, nella salvaguardia del principio
della liberta' di insegnamento.
16. Nel rispetto del principio della liberta' di
insegnamento e in connessione con l'individuazione di nuove
figure professionali del personale docente, ferma restando
l'unicita' della funzione, ai capi d'istituto e' conferita
la qualifica dirigenziale contestualmente all'acquisto
della personalita' giuridica e dell'autonomia da parte
delle singole istituzioni scolastiche. I contenuti e le
specificita' della qualifica dirigenziale sono individuati
con decreto legislativo integrativo delle disposizioni del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, da emanare entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sulla base dei
seguenti criteri:
a) l'affidamento nel rispetto delle competenze degli
organi collegiali scolastici di autonomi compiti di
direzione di coordinamento e valorizzazione delle risorse
umane, di gestione di risorse finanziarie e strumentali con
connesse responsabilita' in ordine ai risultati;
b) il raccordo tra i compiti previsti dalla lettera
a) e l'organizzazione e le attribuzioni
dell'amministrazione scolastica periferica, come ridefinite
ai sensi dell'art. 13, comma 1;
c) la revisione del sistema di reclutamento,
riservato al personale docente con adeguata anzianita' di
servizio, in armonia con le modalita' previste dall'art. 23
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
d) l'attribuzione della dirigenza ai capi d'istituto
attualmente in servizio, assegnati ad una istituzione
scolastica autonoma, che frequentino un apposito corso di
formazione.
17. Il rapporto di lavoro dei dirigenti scolastici
sara' disciplinato in sede di contrattazione collettiva del
comparto scuola, articolato in autonome aree.
18. Nell'emanazione del regolamento di cui all'art. 13
la riforma degli uffici periferici del Ministero della
pubblica istruzione e' realizzata armonizzando e
coordinando i compiti e le funzioni amministrative
attribuiti alle regioni ed agli enti locali anche in
materia di programmazione e riorganizzazione della rete
scolastica.
19. Il Ministro della pubblica istruzione presenta ogni
quattro anni al Parlamento, a decorrere dall'inizio
dell'attuazione dell'autonomia prevista nel presente
articolo, una relazione sui risultati conseguiti, anche al
fine di apportare eventuali modifiche normative che si
rendano necessarie.
20. Le regioni a statuto speciale e le province
autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con propria
legge la materia di cui al presente articolo nel rispetto e
nei limiti dei propri statuti e delle relative norme di
attuazione.
20-bis. Con la stessa legge regionale di cui al comma
20 la regione Valle d'Aosta stabilisce tipologia, modalita'
di svolgimento e di certificazione di una quarta prova
scritta di lingua francese, in aggiunta alle altre prove
scritte previste dalla legge 10 dicembre 1997, n. 425. Le
modalita' e i criteri di valutazione delle prove d'esame
sono definiti nell'ambito dell'apposito regolamento
attuativo d'intesa con la regione Valle d'Aosta. E'
abrogato il comma 5 dell'art. 3 della legge 10 dicembre
1997, n. 425".
- Si riporta il testo dell'art. 6, comma 3 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1998.
"3. Le istituzioni scolastiche utilizzano le risorse
finanziarie a loro assegnate senza altro vincolo di
destinazione che quello dell'utilizzazione prioritaria per
lo svolgimento delle attivita' di istruzione, di formazione
e di orientamento proprio di ciascun grado, ordine e tipo
di scuola, nel rispetto delle competenze attribuite, nelle
stesse materie, alle regioni e agli enti locali con il
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.".



 
Art. 2
(Anno finanziario e programma annuale)

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre; dopo tale termine non possono essere effettuati accertamenti di entrate ed impegni di spesa in conto dell'esercizio scaduto.
2. La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed e' improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicita' e si conforma ai principi della trasparenza, annualita', universalita', integrita', unita', veridicita'. E' vietata la gestione di fondi al di fuori del programma annuale fatte salve le previsioni di cui all'articolo 20 e all'articolo 21.
3. L'attivita' finanziaria delle istituzioni scolastiche si svolge sulla base di un unico documento contabile annuale - di seguito denominato "programma" - predisposto dal dirigente scolastico - di seguito denominato "dirigente" - e proposto dalla Giunta esecutiva con apposita relazione e con il parere di regolarita' contabile del Collegio dei revisori, entro il 31 ottobre, al Consiglio d'istituto o di circolo, di seguito denominati "Consiglio di istituto". La relativa delibera e' adottata dal Consiglio d'istituto entro il 15 dicembre dell'anno precedente quello di riferimento, anche nel caso di mancata acquisizione del predetto parere del collegio dei revisori dei conti entro i cinque giorni antecedenti la data fissata per la deliberazione stessa.
4. Nella relazione sono illustrati gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del piano dell'offerta formativa (P.O.F.) e sono sinteticamente illustrati i risultati della gestione in corso alla data di presentazione del programma, rilevati dalle schede di cui al comma 6, e quelli del precedente esercizio finanziario.
5. Nel programma sono indicate tutte le entrate, aggregate secondo la loro provenienza nonche' gli stanziamenti di spesa aggregati per le esigenze del funzionamento amministrativo e didattico generale, per i compensi spettanti al personale dipendente per effetto di norme contrattuali e/o di disposizioni di legge, per le spese di investimento e per i singoli progetti da realizzare Le spese non possono superare, nel loro complessivo importo, le entrate. Nel caso in cui in istituti di istruzioni secondaria superiore funzionino, unitamente ad altri corsi di studio di istruzione secondaria superiore, corsi di studio che richiedano beni strumentali, laboratori ed officine d'alto valore artistico o tecnologico, le maggiori risorse per il raggiungimento degli obiettivi di tali corsi, purche' coerenti con il piano dell'offerta formativa (P.O.F.), confluiscono in uno specifico progetto.
6. Ad ogni singolo progetto compreso nel programma e predisposto dal dirigente per l'attuazione del piano dell'offerta formativa (P.O.F.), e' allegata una scheda illustrativa finanziaria, redatta dal direttore dei servizi generali e amministrativi, di seguito denominato "direttore", nelle quale sono riportati l'arco temporale in cui l'iniziativa deve essere realizzata, nonche' i beni e i servizi da acquistare. Per ogni progetto, annuale o pluriennale, deve essere indicata la fonte di finanziamento, la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione e le quote di spesa attribuite a ciascun anno finanziario, fatta salva la possibilita' di rimodulare queste ultime in relazione all'andamento attuativo del progetto, mediante il riporto nella competenza dell'esercizio successivo delle somme non impegnate al 31 dicembre dell'esercizio di riferimento, anche prima dell'approvazione del conto consuntivo.
7. Ai fini della tempestiva elaborazione del programma l'ufficio scolastico regionale provvede a comunicare alle istituzioni scolastiche, anche sulla base dei finanziamenti assegnati per i precedenti esercizi, una dotazione certa di risorse finanziarie, fatte salve le eventuali integrazioni conseguenti all'approvazione della legge di bilancio dello Stato.
8. L'approvazione del programma comporta autorizzazione all'accertamento delle entrate ed all'assunzione degli impegni delle spese ivi previste. Le entrate accertate ma non riscosse durante l'esercizio e le spese impegnate e non pagate entro la fine dell'esercizio costituiscono, rispettivamente, residui attivi e passivi.
9. Il programma e' affisso all'albo dell'istituzione scolastica entro quindici giorni dall'approvazione ed inserito, ove possibile, nell'apposito sito WEB dell'istituzione medesima.
 
Art. 3
(Avanzo di amministrazione)

1. Nel programma, e' iscritto, come prima posta di entrata, l'avanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio che precede quello di riferimento.
2. Al programma e' allegata una tabella dimostrativa del predetto avanzo di amministrazione.
3. In apposito prospetto sono indicati i singoli stanziamenti di spesa correlati all'utilizzazione del presunto avanzo di amministrazione. Detti stanziamenti possono essere impegnati solo dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilita' finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato.
 
Art. 4
(Fondo di riserva)

1. Nel programma deve essere iscritto, tra le spese, un fondo di riserva, da determinarsi in misura non superiore al 5 per cento della dotazione finanziaria ordinaria.
2. Il fondo di riserva puo' essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entita' si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'articolo 7, comma 3.
3. Non e' consentita l'emissione di mandati di pagamento a valere sul fondo di riserva.
4. I prelievi dal fondo di riserva sono disposti con provvedimento del dirigente, salva ratifica del Consiglio d'istituto per la conseguente modifica del programma, da adottare entro i successivi 30 giorni.
 
Art. 5
(Partite di giro)

1. Le partite di giro comprendono sia le entrate che le spese che si effettuano per conto di terzi le quali, costituendo al tempo stesso un debito ed un credito per l'istituzione scolastica, non incidono sulle risultanze economiche del bilancio, sia la dotazione del fondo di cui all'articolo 17.
 
Art. 6
(Verifiche e modifiche al programma)

1. Il consiglio d'istituto verifica, entro il 30 giugno, le disponibilita' finanziarie dell'istituto nonche' lo stato di attuazione del programma, al fine delle modifiche che si rendano necessarie, sulla base di apposito documento predisposto dal dirigente.
2. Il Consiglio, altresi', con deliberazione motivata, su proposta della giunta esecutiva o del dirigente, puo' apportare modifiche parziali al programma in relazione anche all'andamento del funzionamento amministrativo e didattico generale ed a quello attuativo dei singoli progetti.
3. Sono vietati gli storni nella gestione dei residui nonche' tra gestione dei residui e quella di competenza e viceversa.
4. Le variazioni del programma, di entrata e di spesa, conseguenti ad entrate finalizzate, e gli storni, conseguenti a delibere del Consiglio di istituto, possono essere disposte con decreto del dirigente, da trasmettere per conoscenza al Consiglio di istituto.
5. Durante l'ultimo mese dell'esercizio finanziario non possono essere apportate variazioni al programma, salvo casi eccezionali da motivare. 6. Il direttore, al fine di rendere possibili le verifiche di cui al comma 1, predispone apposita relazione sulle entrate accertate e sulla consistenza degli impegni assunti, nonche' dei pagamenti eseguiti.
 
Art. 7
(Attivita' gestionale)

1. Spetta al dirigente la realizzazione del programma nell'esercizio dei compiti e della responsabilita' di gestione di cui all'articolo 25-bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come integrato dal decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59, secondo le modalita' ivi indicate.
2. Il dirigente, sulla base delle codifiche stabilite nella modulistica di cui all'articolo 30, imputa le spese al funzionamento amministrativo e didattico generale, ai compensi spettanti al personale dipendente per effetto di norme contrattuali e/o di disposizioni di legge, alle spese di investimento ed ai progetti, nei limiti della rispettiva dotazione finanziaria stabilita nel programma annuale e delle disponibilita' riferite ai singoli progetti. A tal fine, le schede di cui all'articolo 2, comma 6, sono costantemente aggiornate a cura del direttore, con riferimento alle spese sostenute.
3. Nel caso in cui la realizzazione di un progetto richieda l'impiego di risorse eccedenti la relativa dotazione finanziaria, il dirigente puo' ordinare la spesa eccedente, nel limite massimo del 10% della dotazione originaria del progetto, mediante l'utilizzo del fondo di riserva, ai sensi dell'articolo 4.



Note all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'art. 25-bis del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29:
"Art. 25-bis (Dirigenti delle istituzioni scolastiche).
- 1. Nell'ambito dell'amministrazione scolastica periferica
e' istitutita la qualifica dirigenziale per i capi di
istituto preposti alle istituzioni scolastiche ed educative
alle quali e' stata attribuita personalita' giuridica ed
autonomia a norma dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997,
n. 59. I dirigenti scolastici sono inquadrati in ruoli di
dimensione regionale e rispondono, agli effetti dell'art.
20, in ordine ai risultati, che sono valutati tenuto conto
della specificita' delle funzioni e sulla base delle
verifiche effettuate da un nucleo, di valutazione istituito
presso l'amministrazione scolastica regionale, presieduto
da un dirigente e composto da esperti anche non
appartenenti all'amministrazione stessa.
2. Il dirigente scolastico assicura la gestione
unitaria dell'istituzione, ne ha la legale rappresntanza,
e' responsabile della gestione delle risorse finanziarie e
strumentali e dei risultati del servizio. Nel rispetto
delle competenze degli organi collegiali scolastici,
spettano al dirigente scolastico autonomi poteri di
direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle
risorse umane. In particolare il dirigente scolastico
organizza l'attivita' scolastica secondo criteri di
efficienza e di efficacia formative ed e' titolare delle
relazioni sindacali.
3. Nell'esercizio delle competenze di cui al comma 2 il
dirigente scolastico promuove gli interventi per assicurare
la qualita' dei processi formativi e la collaborazione
delle risorse culturali, professionali, sociali ed
economiche del territorio, per l'esercizio della liberta'
di insegnamento, intesa anche come liberta' di ricerca e
innovazione metodologica e didattica, per l'esercizio della
liberta' di scelta educativa delle famiglie e per
l'attuazione del diritto all'apprendimento da parte degli
alunni.
4. Nell'ambito delle funzioni attribuite alle
istituzioni scolastiche, spetta al dirigente l'adozione dei
provvedimenti di gestione alle risorse e del personale.
5. Nello svolgimento delle proprie funzioni
organizzative e amministrative il dirigente puo' avvalersi
di docenti da lui individuati, ai quali possono essere
delegati specifici compiti, ed e' coadiuvato dal
responsabile amministrativo, che sovrintende, con autonomia
operativa, nell'ambito delle direttive di massima impartite
e degli obiettivi assegnati, ai servizi amministrativi ed
ai servizi generali dell'istituzione scolastica,
coordinando il relativo personale.
6. Il dirigente presenta periodicamente al consiglio di
circolo o al consiglio di istituto motivata relazione sulla
direzione e il coordinamento dell'attivita' formativa,
organizzativa e amministrativa al fine di garantire la piu'
ampia informazione e un efficace raccordo per l'esercizio
delle competenze degli organi della istituzione
scolastica".
- L'argomento del decreto legislativo 6 marzo 1998, n.
59 e' riportato in note alle premesse.



 
Art. 8
(Esercizio provvisorio)

1. Nei casi in cui il programma annuale non sia stato approvato dal Consiglio di istituto prima dell'inizio dell'esercizio cui lo stesso si riferisce, il dirigente provvede alla gestione provvisoria nel limite di un dodicesimo, per ciascun mese, degli stanziamenti di spesa definitivi del programma relativo al precedente esercizio, per la prosecuzione dei progetti gia' approvati e per il funzionamento didattico e amministrativo generale. Qualora il programma non sia stato approvato entro 45 giorni dall'inizio dell'esercizio, il dirigente ne da' immediata comunicazione all'Ufficio scolastico regionale, cui e' demandato il compito di nominare, entro i successivi 15 giorni, un commissario ad acta che provvede al predetto adempimento entro il termine prestabilito nell'atto di nomina.
 
Art. 9
(Riscossione delle entrate)

1. Le entrate sono riscosse dall'istituto che gestisce il servizio di cassa a norma dell'articolo 16, previa emissione di reversali d'incasso da parte dell'istituzione scolastica.
2. L'istituto cassiere, conformemente a quanto previsto nella convenzione di cui all'articolo 16, non puo' rifiutare la riscossione di somme destinate all'istituzione scolastica, ancorche' non siano state emesse le relative reversali, salvo a richiedere, subito dopo la riscossione, la regolarizzazione contabile all'istituzione scolastica.
3. La riscossione delle rette, delle tasse, dei contributi e dei depositi di qualsiasi natura poste a carico degli alunni e' effettuata anche mediante il servizio dei conti correnti postali.
4. Le somme versate sul conto corrente postale sono trasferite, con frequenza non superiore al trimestre, sul conto corrente bancario presso l'istituto cassiere. Sul predetto conto corrente postale non possono essere ordinati pagamenti.
 
Art. 10
(Riversali di incasso)

1. Le reversali sono firmate dal dirigente e dal direttore. Il loro contenuto e' il seguente:
a) l'ordine rivolto all'istituto cassiere di incassare una certa somma di denaro;
b) il numero progressivo, l'esercizio finanziario e la data di emissione; l'importo in cifre e lettere della somma da riscuotere e la sua provenienza contraddistinta da apposito codice; la causale della riscossione; il nome ed il cognome o la denominazione del debitore.
 
Art. 11
(Impegni, liquidazione delle spese ed ordinazione dei pagamenti)

1. Formano impegni sugli stanziamenti di competenza le sole somme dovute dall'istituzione scolastica a seguito di obbligazioni giuridicamente perfezionate. Gli impegni assunti possono riferirsi soltanto all'esercizio in corso; essi non possono eccedere lo stanziamento dello specifico aggregato.
2. Per le spese correnti e per quelle connesse ai progetti di cui all'articolo 2, comma 6, possono essere assunti impegni a carico dell'esercizio successivo ove cio' sia indispensabile per assicurare la continuita' dei servizi e dell'esecuzione dei progetti.
3. L'impegno delle spese e' assunto dal dirigente.
4. La liquidazione della spesa, consistente nella determinazione dell'esatto importo dovuto e del soggetto creditore, e' effettuata dal direttore, previo accertamento, nel caso di acquisto di beni e servizi o di esecuzione di lavori, della regolarita' della relativa fornitura o esecuzione, sulla base dei titoli e dei documenti giustificativi comprovanti il diritto dei creditori.
5. I pagamenti sono ordinati mediante mandati tratti sull'istituto cassiere o effettuati a mezzo della carta di credito, con immediata contabilizzazione.
 
Art. 12
(Mandati di pagamento)

1. I mandati sono firmati dal dirigente e dal direttore. Il loro contenuto e' il seguente:
a) l'ordine rivolto all'istituto cassiere di pagare una determinata somma di denaro ad una persona o ente;
b) il numero progressivo e data di emissione, l'importo in cifre e in lettere della somma da pagare, la causale del pagamento, i dati anagrafici o identificativi e i dati fiscali del creditore o della persona abilitata a rilasciare quietanza, il progetto al quale la spesa si riferisce, la codifica della spesa come prevista nella modellistica di cui all'articolo 30;
c) nel caso in cui riguardi il pagamento delle retribuzioni fondamentali e accessorie, l'indicazione delle ritenute che su di esse gravano.
2. Ogni mandato di pagamento e' sempre corredato dei documenti giustificativi relativi alla causale. In caso di lavori, forniture e servizi, il mandato e' corredato, altresi', dei documenti comprovanti la regolare esecuzione degli stessi e delle relative fatture.
3. Sulle fatture riguardanti l'acquisto di beni soggetti ad inventario e' annotata l'avvenuta presa in carico con il numero d'ordine sotto il quale i beni sono registrati. Ad esse, e', inoltre, allegato il verbale di collaudo redatto a norma dell'articolo 36.
 
Art. 13
(Modalita' di estinzione dei mandati)

1. I mandati sono estinti mediante:
a) accreditamento in conto corrente bancario, intestato al creditore;
b) accreditamento o versamento su conto corrente postale, intestato al creditore;
c) vaglia postale: in tal caso deve essere allegata al titolo la ricevuta di versamento rilasciata dall'agenzia postale;
d) su richiesta del creditore, mediante pagamento in contanti da parte dell'istituto cassiere, ovvero con assegno circolare.
2. Le dichiarazioni di accreditamento, che sostituiscono la quietanza del creditore, devono risultare sul mandato di pagamento da annotazione recante gli estremi relativi alle operazioni ed il timbro e la firma dell'istituto cassiere.
 
Art. 14
(Pagamento con carta di credito)

1. L'utilizzazione della carta di credito, nel limite dell'assegnazione allo scopo disposta nel programma annuale e con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di autorizzazione alla spesa, e' consentita, qualora non sia possibile o conveniente ricorrere alle procedure ordinarie, per l'esecuzione delle spese relative: - all'organizzazione di viaggi di istruzione; - alla rappresentanza dell'istituto scolastico in Italia e
all'estero; - all'organizzazione e partecipazione a seminari e convegni.
2. Titolare della carta di credito e' il dirigente, il quale ne puo' altresi' autorizzare l'uso da parte del direttore o di docenti in servizio presso l'istituzione scolastica.
3. Per i pagamenti cosi' effettuati, il direttore provvede al riscontro contabile entro 5 giorni dal ricevimento dei relativi estratti conto.
4. I rapporti con gli istituti di credito o con altri enti emittenti le carte di credito sono disciplinati con apposita convenzione, da inserirsi eventualmente nell'atto di affidamento di cui all'articolo 16.
 
Art. 15
(Conservazione dei mandati e delle reversali)

1. Gli originali delle reversali e dei mandati, corredati dei documenti giustificativi, sono conservati e ordinati per progetti e per il funzionamento amministrativo-didattico generale presso l'ufficio di segreteria delle singole istituzioni e conservati agli atti per non meno di dieci anni.
 
Art. 16
(Affidamento del servizio)

1. Il servizio di cassa e quello di custodia e amministrazione di titoli pubblici, anche esteri e privati, di proprieta' dell'istituzione scolastica, e' affidato ad un unico istituto di credito ovvero ad altri soggetti abilitati per legge, in essi compresa la "Poste italiane S.p.a", mediante apposita convenzione, stipulata dal dirigente alle migliori condizioni del mercato per quanto concerne i tassi attivi e passivi e le spese di tenuta conto, comparate, in caso di sostanziale parita', con altri benefici concessi dal predetto istituto, sulla base di uno schema tipo predisposto dal Ministero della pubblica istruzione, d'intesa con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
2. L'affidamento del servizio viene effettuato mediante le procedure ad evidenza pubblica con modalita' che rispettino i principi della concorrenza.
3. Resta salva la possibilita' di stipulare contratti di gestione finalizzata delle risorse finanziarie a norma dell'articolo 48.
 
Art. 17
(Fondo per le minute spese)

1. Alle minute spese si provvede col fondo che, a tal fine, viene anticipato, con apposito mandato in conto di partite di giro, dal dirigente al direttore, nel limite stabilito dal Consiglio di istituto in sede di approvazione del programma annuale.
2. Ogni volta che la somma anticipata sia prossima ad esaurirsi, il direttore presenta le note documentate delle spese sostenute, che sono a lui rimborsate con mandati emessi a suo favore, imputati al funzionamento amministrativo e didattico generale e ai progetti. Il rimborso deve comunque essere chiesto e disposto prima della chiusura dell'esercizio finanziario.
3. Il direttore contabilizza cronologicamente tutte le operazioni di cassa da lui eseguite nell'apposito registro di cui all'articolo 29, comma 1, lettera f).
 
Art. 18
(Conto consuntivo)

1. Il conto consuntivo si compone del conto finanziario e del conto del patrimonio; allo stesso sono allegati:
a) l'elenco dei residui attivi e passivi, con l'indicazione del nome del debitore o del creditore, della causale del credito o del debito e del loro ammontare;
b) la situazione amministrativa che dimostri: il fondo di cassa all'inizio dell'esercizio; le somme riscosse e quelle pagate, tanto in conto competenza quanto in conto residui; il fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio, l'avanzo o il disavanzo di amministrazione;
c) il prospetto delle spese per il personale e per i contratti d'opera;
d) il rendiconto dei singoli progetti;
e) il rendiconto dell'eventuale azienda agraria o speciale;
f) il rendiconto dell'eventuale convitto annesso.
2. Il conto finanziario, in relazione all'aggregazione delle entrate e delle spese contenute nel programma di cui all'articolo 2, comma 3, comprende: le entrate di competenza dell'anno accertate, riscosse o rimaste da riscuotere, e le spese di competenza dell'anno, impegnate, pagate o rimaste da pagare.
3. Il conto del patrimonio indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio ed al termine dell'esercizio, e le relative variazioni, nonche' il totale complessivo dei crediti e dei debiti risultanti alla fine dell'esercizio.
4. Il prospetto delle spese per il personale e per i contratti d'opera, conseguenti allo svolgimento ed alla realizzazione dei progetti, evidenzia la consistenza numerica del personale e dei contratti d'opera, l'entita' complessiva della spesa e la sua articolazione, in relazione agli istituti retributivi vigenti ed ai corrispettivi dovuti.
5. Il conto consuntivo, e' predisposto dal direttore entro il 15 marzo ed e' sottoposto dal dirigente all'esame del Collegio dei revisori dei conti, unitamente ad una dettagliata relazione che illustra l'andamento della gestione dell'istituzione scolastica e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati. Esso, corredato della relazione del collegio dei revisori dei conti, e' sottoposto, entro il 30 aprile, all'approvazione del Consiglio di istituto.
6. Il conto consuntivo approvato dal Consiglio di istituto in difformita' dal parere espresso dal Collegio dei revisori dei conti, e' trasmesso, entro il 15 maggio, all'Ufficio scolastico regionale, corredato di tutti gli allegati, del programma annuale, con relative variazioni e delibere, nonche' di una dettagliata e motivata relazione, ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza.
7. Nel caso in cui il Consiglio di istituto non deliberi sul conto consuntivo entro 45 giorni dalla sua presentazione, il dirigente ne da' comunicazione al Collegio dei revisori dei conti e al dirigente dell'Ufficio scolastico regionale, che nomina un commissario ad acta per il relativo adempimento.
8. Il conto consuntivo, corredato degli allegati e della delibera di approvazione, e' conservato agli atti dell'istituzione scolastica.
9. Tale conto e' affisso all'albo dell'istituzione scolastica entro quindici giorni dall'approvazione ed inserito, ove possibile, nell'apposito sito WEB dell'istituzione medesima.
 
Art. 19
(Armonizzazione dei flussi informativi)

1. Le istituzioni scolastiche adottano le misure organizzative necessarie per la rilevazione e l'analisi dei costi e dei rendimenti dell'attivita' amministrativa, collegando le risorse umane, finanziarie e strumentali impiegate con i risultati conseguiti e le connesse responsabilita' dirigenziali.
2. Le rilevazioni e le risultanze delle attivita' sopra indicate sono utilizzate dall'istituzione scolastica interessata e dall'Ufficio scolastico regionale.
 
Art. 20
(Aziende agrarie e aziende speciali)

1. La gestione dell'azienda agraria o speciale annessa all'istituzione scolastica costituisce una specifica attivita' del programma annuale, della quale il programma stesso indica riassuntivamente le entrate, le spese, comprensive dei costi di cui al comma 3, e le modalita' di copertura dell'eventuale disavanzo.
2. La predetta gestione deve essere condotta secondo criteri di rendimento economico, di efficacia, efficienza e di economicita', pur soddisfacendo alle esigenze pratiche e dimostrative con particolare riferimento all'insegnamento di tecniche della gestione aziendale e della contabilita' agraria.
3. La relazione di cui all'articolo 2, comma 3, deve indicare in particolare: l'indirizzo economico produttivo; gli obiettivi che si intendono perseguire; le attivita' didattiche che possono svolgersi con l'utilizzazione delle superfici e delle risorse umane e strumentali dell'azienda, con i relativi costi; le entrate e le spese complessive che l'azienda prevede rispettivamente di riscuotere e sostenere e, qualora non sia possibile prevedere il pareggio, le risorse finanziarie tratte dagli appositi accantonamenti dell'azienda o dall'eventuale avanzo di amministrazione, secondo quanto previsto dal comma 8, dell'istituzione scolastica necessarie per conseguirlo. La dimostrazione delle entrate e delle spese e' resa nella scheda illustrativa finanziaria da predisporre a norma dell'articolo 2, comma 6.
4. La direzione dell'azienda agraria spetta di norma al dirigente scolastico. Qualora ricorrano speciali circostanze la direzione dell'azienda puo' essere affidata, dal dirigente, ad un docente particolarmente competente, che sottopone all'approvazione del dirigente stesso le proposte riguardanti l'indirizzo produttivo e la gestione economica.
5. Al fine di non compromettere il perseguimento dei criteri di gestione di cui al comma 2 l'attivita' didattica, che puo' riferirsi a tutte le attivita' produttive dell'azienda, si svolge, di norma, su una superficie limitata dell'azienda stessa, predeterminata dal dirigente. Gli eventuali utili rinvenienti dalla predetta attivita' sono destinati, nell'ordine, alla copertura dei relativi costi ed al miglioramento ed incremento delle attrezzature didattiche. Qualora le stesse attivita' non producano utili, i relativi costi sono posti a carico del programma dell'istituzione scolastica.
6. Le scritture contabili dell'azienda sono distinte da quelle dell'istituzione scolastica e sono tenute con il metodo della partita doppia e con i registri e libri ausiliari che si rendono necessari. In relazione alle dimensioni ed alle capacita' produttive dell'azienda puo' essere aperto, presso l'istituto di credito che gestisce il servizio di cassa dell'istituzione scolastica a norma dell'articolo 16, un distinto conto corrente per il servizio di cassa dell'azienda.
7. L'utile prodotto dall'azienda, accantonato in un apposito fondo dello stato patrimoniale, e' destinato, prioritariamente, alla copertura di eventuali perdite di gestione.
8. Ove non sia possibile provvedere a norma del comma 7, la perdita di gestione puo' essere coperta, previa delibera del consiglio di istituto, mediante prelevamento dall'avanzo di amministrazione. Qualora la perdita di gestione sia dovuta a cause permanenti o non rimuovibili e non sia possibile un ridimensionamento strutturale dell'azienda, il consiglio di istituto ne dispone la chiusura, con la destinazione delle necessarie attrezzature alle attivita' didattiche.
9. Il rendiconto dell'azienda deve dare la dimostrazione della gestione finanziaria, nonche' dei risultati economici conseguiti nell'anno. Il rendiconto si compone dello stato patrimoniale e del conto economico. Al rendiconto dell'azienda agraria sono allegati: a) un prospetto del movimento nella consistenza del bestiame; b) un prospetto riassuntivo del movimento delle derrate e scorte di magazzino; c) una relazione illustrativa del responsabile dell'azienda sui risultati conseguiti. Al rendiconto dell'azienda speciale sono allegati la relazione illustrativa di cui alla lettera c) del precedente periodo ed un prospetto sulla consistenza dei prodotti finiti ed in corso di lavorazione.
10. Alle aziende agrarie si applica il regime fiscale previsto per i produttori agricoli che svolgono le attivita' di cui all'articolo 2l35 del Codice civile, salvo che non sia diversamente disposto.
 
Art. 21

(Proventi derivanti dalla vendita di beni e da servizi a favore di
terzi)

1. Le istituzioni scolastiche, organizza per la vendita di beni o servizi a favore di terzi, di cui all'articolo 33, comma 2, lettera e), prevedono espressamente, nel programma annuale, uno specifico progetto la cui scheda finanziaria indica le voci che compongono le entrate e le spese, per il quale la relazione di cui all'articolo 2, comma 4, deve indicare i criteri di amministrazione e le modalita' della gestione, che deve essere improntata al rispetto del principio di cui all'articolo 2, comma 5, secondo periodo.
2. Le predette attivita' e servizi sono oggetto di contabilita' separata da quella dell'istituzione scolastica. Nella scheda finanziaria deve essere prevista, a favore dell'istituzione scolastica, una quota di spese generali, di ammortamento e deperimento delle attrezzature, nonche' l'eventuale eccedenza di entrate, rispetto alle spese, che costituisce incremento dell'avanzo di amministrazione dell'istituzione scolastica. I relativi movimenti finanziari sono rilevati, nella contabilita' della medesima istituzione, in specifiche voci di entrata e di spesa classificate "attivita' per conto terzi".
3. Qualora i proventi non coprano tutti i costi previsti il consiglio di istituto dispone l'immediata cessazione della vendita di beni e delle attivita' a favore di terzi.
4. Per le attivita' previste dal presente articolo, sono dovuti i tributi nella misura e con le modalita' previste dall'ordinamento tributario.
 
Art. 22
(Gestione dei convitti annessi alle istituzioni scolastiche)

1. La gestione delle attivita' convittuali costituisce specifico progetto del programma annuale da realizzare, di norma, con le entrate ad esso finalizzate. Il programma annuale e' corredato da una scheda finanziaria illustrativa delle varie entrate e spese relative al funzionamento delle attivita'.
2. La gestione delle attivita' convittuali e' improntata al principio della economicita' e dell'utilizzo ottimale delle strutture, al fine di ridurre i costi a carico dei convittori.
3. In caso di squilibri finanziari della gestione dell'attivita' conflittuale che persistano per piu' di tre esercizi finanziari, l'istituzione scolastica, previa consultazione con l'ente locale di riferimento e con delibera del consiglio d'istituto, dispone la cessazione dell'attivita', destinando le strutture ad un utilizzo economico produttivo.
4. Al fine della gestione ottimale delle strutture e di una maggiore valorizzazione delle risorse professionali, fatto salvo il normale funzionamento delle attivita' istituzionali, l'istituzione puo' svolgere attivita' e servizi a favore di terzi con le modalita' ed i limiti previsti dall'articolo 21. Gli utili di gestione sono destinati a ridurre la retta dei convittori nonche' a coprire la quota di spese generali imputabile a dette attivita' e servizi, comprensiva della quota di ammortamento delle attrezzature.
 
Art. 23
(Beni)

1. I beni che costituiscono il patrimonio delle istituzioni scolastiche si distinguono in immobili e mobili secondo le norme del Codice civile. I beni sono descritti negli inventari in conformita' alle disposizioni contenute nei successivi articoli.
2. Per i beni appartenenti al patrimonio dello Stato e degli Enti locali che sono concessi in uso alle istituzioni scolastiche e iscritti in distinti inventari, si osservano le disposizioni impartite dagli enti medesimi.
 
Art. 24
(Inventari)

1. I beni mobili si iscrivono, nel relativo inventario, in ordine cronologico, con numerazione progressiva ed ininterrotta e con l'indicazione di tutti gli elementi che valgano a stabilirne la provenienza il luogo in cui si trovano la quantita' o il numero, lo stato di conservazione, il valore e la eventuale rendita.
2. Ogni oggetto e' contrassegnato col numero progressivo col quale e' stato iscritto in inventario.
3. Sono descritti in distinti inventari i beni immobili, i beni di valore storico-artistico, i libri ed il materiale bibliografico, i valori mobiliari.
4. Non si iscrivono in inventario gli oggetti fragili e di facile consumo cioe' tutti quei materiali che, per l'uso continuo, sono destinati a deteriorarsi rapidamente ed i beni di modico valore.
5. Non si inventariano altresi' pur dovendo essere conservati nei modi di uso o con le modalita' previste dal regolamento dell'istituzione, i bollettini ufficiali, le riviste ed altre pubblicazioni periodiche di qualsiasi genere, i libri destinati alle biblioteche di classe.
6. Qualsiasi variazione, in aumento o in diminuzione, dei beni soggetti ad inventario e' annotata in ordine cronologico, nell'inventario di riferimento.
7. L'inventario e' tenuto e curato dal direttore, che assume le responsabilita' del consegnatario, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 27.
8. Quando il direttore cessa dal suo ufficio, il passaggio di consegne avviene mediante ricognizione materiale dei beni in contraddittorio con il consegnatario subentrante, in presenza del dirigente e del presidente del Consiglio di istituto. L'operazione deve risultare da apposito verbale.
9. Almeno ogni cinque anni si provvede alla ricognizione dei beni ed almeno ogni dieci anni al rinnovo degli inventari e alla rivalutazione dei beni.
 
Art. 25
(Valore di beni inventariati)

1. Ad ogni bene iscritto in inventario e' attribuito un valore che corrisponde: al prezzo di fattura, per i beni acquistati, ivi compresi quelli acquisiti dall'istituzione scolastica al termine di eventuali operazioni di locazione finanziaria o di noleggio con riscatto; al prezzo di costo, per quelli prodotti nell'istituto; al prezzo di stima, per quelli ricevuti in dono.
2. I titoli del debito pubblico, quelli garantiti dallo Stato e gli altri valori mobiliari pubblici e privati, si iscrivono al prezzo di borsa del giorno precedente quello della compilazione o revisione dell'inventario - se il prezzo e' inferiore al valore nominale - o al loro valore nominale - qualora il prezzo sia superiore -, con l'indicazione, in ogni caso, della rendita e della relativa scadenza.
 
Art. 26
(Eliminazione dei beni dell'inventario)

1. Il materiale mancante per furto o per causa di forza maggiore, o reso inservibile all'uso, e' eliminato dall'inventario con provvedimento del dirigente, nel quale deve essere indicato l'obbligo di reintegro a carico degli eventuali responsabili.
2. Al suddetto provvedimento e' allegata copia della denuncia presentata alla locale autorita' di pubblica sicurezza, qualora trattasi di materiale mancante per furto, o il verbale redatto dalla commissione di cui all'articolo 52, comma 1, nel caso di materiale reso inservibile all'uso.
 
Art. 27

(Custodia del materiale didattico, tecnico e scientifico, dei
laboratori e delle officine)

1. La custodia del materiale didattico, e scientifico dei gabinetti, dei laboratori e delle officine e' affidata, dal direttore, su indicazione vincolante del dirigente, ai rispettivi docenti, mediante elenchi descrittivi compilati in doppio esemplare, sottoscritti dal direttore e dal docente interessato, che risponde della conservazione del materiale affidatogli. L'operazione dovra' risultare da apposito verbale.
2. Qualora piu' docenti debbano valersi delle stesse collezioni o dei vari laboratori, la direzione e' attribuita ad un docente indicato dal dirigente. Il predetto docente, quando cessa dall'incarico, provvede alla riconsegna, al direttore, del materiale didattico, tecnico e scientifico avuto in custodia.
 
Art. 28
(Le opere dell'ingegno)

1. Spetta all'istituto scolastico il diritto d'autore sulle opere dell'ingegno prodotte nello svolgimento delle attivita' scolastiche rientranti nelle finalita' formative istituzionali.
2. E' sempre riconosciuto agli autori il diritto morale alla paternita' dell'opera, nei limiti della sezione seconda del Capo terzo del Titolo primo della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni.
3. Lo sfruttamento delle opere dell'ingegno prodotte nel corso delle attivita' curriculari e' deliberato dal consiglio di istituto.
4. Lo sfruttamento delle opere dell'ingegno prodotte nel corso delle attivita' non curriculari e' egualmente deliberato dal consiglio di istituto. Tuttavia, i coautori possono autonomamente intraprendere le iniziative dirette allo sfruttamento economico, qualora il consiglio di istituto non abbia intrapreso le iniziative in tal senso nel termine di novanta giorni dall'invito rivolto dagli autori dell'opera.
5. E' riconosciuto ai coautori e alle istituzioni scolastiche la partecipazione paritaria ai proventi dello sfruttamento economico dell'opera.
6. Il dirigente dell'istituzione scolastica provvede agli adempimenti prescritti dalla legge per il riconoscimento del diritto dell'istituto, nonche' per il suo esercizio, osservate, quando occorre, le norme di cui all'articolo 33.
7. Nel caso della redazione di programmi per elaboratore che si distinguano per originalita', il dirigente dell'istituzione scolastica sottopone all'esame del consiglio di istituto proposte per l'eventuale utilizzazione economica della creazione, anche attraverso la distribuzione in rete del programma.



Nota all'art. 28:
- La legge 22 aprile 1941, n. 633 reca: "Protezione del
diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo
esercizio".



 
Art. 29
(Scritture contabili )

1. I documenti contabili obbligatori sono:
a) il programma annuale;
b) il giornale di cassa;
c) i registri dei partitari delle entrate e delle spese;
d) il registro del conto corrente postale;
e) gli inventari;
f) il registro delle minute spese;
g) il registro dei contratti stipulati a norma dell'articolo 31, comma 3;
h) il conto consuntivo.
2. Nel giornale di cassa si trascrivono tutte le operazioni di pagamento e di riscossione, nel giorno in cui sono emessi i relativi mandati e reversali.
3. Nei registri partitari si aprono tanti conti quante sono le aggregazioni individuate sulla base di quanto previsto dall'articolo 2, comma 5, e si annotano le operazioni di accertamento o di impegno e quelle di incasso o di pagamento.
4. I documenti di cui al comma 1, anche se tenuti con sistemi automatizzati od a fogli mobili, devono essere composti da pagine numerate, munite del timbro dell'istituzione e siglate dal direttore. A chiusura dell'esercizio il direttore attesta il numero delle pagine di cui i documenti sono composti.
5. Della tenuta della contabilita', delle necessarie registrazioni e degli adempimenti fiscali e' responsabile il direttore.
 
Art. 30
(Modulistica e contabilita' informatizzata)

1. Il Ministero della pubblica istruzione stabilisce i modelli necessari per assicurare l'omogeneita' dei documenti contabili di cui all'articolo 29, nonche' dei sistemi di gestione amministrativo-contabile, finanziaria e patrimoniale, di rendicontazione e di riscontro, di monitoraggio dei dati relativi alla gestione e all'andamento dei flussi finanziari e di rilevazione dei costi. Relativamente ai documenti di cui alle lettere a) e h) del comma 1 del medesimo articolo 29, la suddetta predisposizione e' compiuta d'intesa con il Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
2. Il Ministero della pubblica istruzione predispone, nell'ambito del proprio sistema informativo, un pacchetto applicativo, coerente con la modellistica di cui al comma 1, per la tenuta con tecnologie informatiche, della contabilita' scolastica.
3. Il pacchetto puo' essere utilizzato anche per ottenere l'elenco dei fornitori di beni e servizi, con l'indicazione dei relativi crediti e debiti; i flussi di cassa distinti per tipologia di entrata e di spesa; l'analisi delle spese distinte per tipologia. Esso contiene meccanismi di segnalazione automatica di anomalie e disfunzioni che consentono anche interrogazioni mirate dall'esterno da parte dei revisori.
4. Il pacchetto, che e' costantemente aggiornato, e' accompagnato da un manuale per la sua utilizzazione guidata, eventualmente compreso nel pacchetto stesso, con illustrazione di tutte le procedure e dei prodotti che possono essere ottenuti.
5. La contabilita' in partita doppia, utilizzata dalle aziende agrarie e dalle aziende speciali, e' tenuta secondo programmi forniti dal Ministero della pubblica istruzione.
 
Art. 31
(Capacita' negoziale)

1. Le istituzioni scolastiche, anche attraverso gli accordi di rete di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, per il raggiungimento e nell'ambito dei propri fini istituzionali, hanno piena autonomia negoziale, fatte salve le limitazioni specifiche poste da leggi e regolamenti nonche' dalle presenti disposizioni.
2. Nell'ambito dell'autonomia negoziale di cui al comma 1, le istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni e contratti con esclusione dei contratti aleatori e, in genere delle operazioni finanziarie speculative, nonche' della partecipazione a societa' di persone e societa' di capitali, fatta salva la costituzione e la partecipazione a consorzi, anche costituiti nella forma di societa' a responsabilita' limitata.
3. I contratti sono stipulati nelle forme previste dalle relative disposizioni di legge e, nel caso vi sia liberta' di forma, mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio. Il presente comma non si applica alle spese di cui all'articolo 17.
4. E' fatto divieto alle istituzioni scolastiche di acquistare servizi per lo svolgimento di attivita' che rientrano nelle ordinarie funzioni o mansioni proprie del personale in servizio nella scuola, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 33, comma 2, lettera g) e dall'articolo 40.



Nota all'art. 31:
- Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto del
Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275:
"Art. 7 (Reti di scuole). - 1. Le istituzioni
scolastiche possono promuovere accordi di rete o aderire ad
essi per il raggiungimento delle proprie finalita'
istituzionali.
2. L'accordo puo' avere a oggetto attivita' didattiche,
di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di formazione e
aggiornamento, di amministrazione e contabilita', ferma
restando l'autonomia dei singoli bilanci, di acquisto, di
beni e servizi, di organizzazione e di altre attivita',
coerenti con le finalita' istituzionali se l'accordo
prevede attivita' didattiche o di ricerca, sperimetazione e
sviluppo di formazione e aggiornamento, e' approvato, oltre
che dal consiglio di circolo o di istituto, anche dal
collegio dei docenti, delle singole scuole, interessate per
la parte di propria competenza.
3. L'accordo puo' prevedere lo scambio temporaneo di
docenti, che liberamente vi consentono fra le istituzioni
che partecipano alla rete i cui docenti abbiano uno stato
giuridico omogeneo. I docenti che accettano di essere
impegnati in progetti che prevedono lo scambio rinunciando
al trasferimento per la durata del loro impegno nei
progetti stessi con le modalita' stabilite in sede di
contrattazione collettiva.
4. L'accordo individua l'organo responsabile della
gestione delle risorse e del raggiungimento delle finalita'
del progetto, la sua durata, le sue competenze e i suoi
poteri, nonche' le risorse professionali e finaziarie della
rete dalle singole istituzioni; l'accordo e' depositato
presso le segreterie delle scuole, ove gli interessati
possono prenderne visione ed estrarne copia.
5. Gli accordi sono aperti all'adesione di tutte le
istituzioni scolastiche che intendano parteciparvi e
prevedono iniziative per favorire la partecipazione alla
rete delle istituzioni scolastiche che presentano
situazioni di difficolta'.
6. Nell'ambito delle reti di scuole, possono essere
istituiti laboratori finalizzati tra l'altro a:
a) la ricerca didattica e la sperimentazione;
b) la documentazione, secondo procedure definite a
livello nazionale per la piu' ampia circolazione, anche
attraverso rete telematica, di ricerche, esperienze,
documenti e informazioni;
c) la formazione in servizio del personale
scolastico;
d) l'orientamento scolastico e professionale.
7. Quando sono istituite reti di scuole, gli organici
funzionali di istituto possono essere definiti in modo da
consentire l'affidamento a personale dotato di specifiche
esperienze e competenze di compiti organizzativi e di
raccordo interistituzionale e di gestione dei laboratori di
cui al comma 6.
8. Le scuole, sia singolarmente, che collegate in rete,
possono stipulare convenzioni con universita' statali o
private, ovvero con istituzioni, enti, associazioni o
agenzie operanti sul territorio che intendono dare il loro
apporto alla realizzazione di specifici obiettivi.
9. Anche al di fuori dell'ipotesi prevista dal comma 1,
le istituzioni scolastiche possono promuovere e partecipare
ad accordi e convenzioni per il coordinamento di attivita'
di comune interesse che coinvolgono su progetti
determinati, piu' scuole, enti, associazioni del
volontariato e del privato sociale. Tali accordi e
convenzioni sono depositati presso le segreterie delle
scuole dove gli interessati possono prenderne visione ed
estrarne copia.
10. Le istituzioni scolastiche possono costituire o
aderire a consorsi pubblici e privati per assolvere compiti
istituzionali coerenti col Piano dell'offerta formativa di
cui all'art. 3 e per l'acquisizione di servizi e beni che
facilitino lo svolgimento dei compiti di carattere
formativo".



 
Art.32
(Funzioni e poteri del dirigente nella attivita' negoziale)

1. Il dirigente, quale rappresentante legale dell'istituto, svolge l'attivita' negoziale necessaria all'attuazione del programma annuale, nel rispetto delle deliberazioni del Consiglio d'istituto assunte ai sensi dell'articolo 33.
2. Il dirigente puo' delegare lo svolgimento di singole attivita' negoziali al direttore o ad uno dei collaboratori individuati a norma dell'articolo 25-bis, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni. Al direttore compete, comunque, l'attivita' negoziale connessa alle minute spese di cui all'articolo 17.
3. Il dirigente, nello svolgimento dell'attivita' negoziale, si avvale della attivita' istruttoria del direttore.
4. Nel caso in cui non siano reperibili tra il personale dell'istituto specifiche competenze professionali indispensabili al concreto svolgimento di particolari attivita' negoziali, il dirigente, nei limiti di spesa del relativo progetto e sulla base dei criteri di cui all'articolo 33, comma 2, lettera g), puo' avvalersi dell'opera di esperti esterni.



Nota all'art. 32:
- Per il testo dell'art. 25-bis, comma 5, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 si vedano le note
all'art. 7.



 
Art. 33
(Interventi del Consiglio di istituto nell'attivita' negoziale)

1. Il Consiglio di istituto delibera in ordine: a) alla accettazione e alla rinuncia di legati; eredita' e donazioni; b) alla costituzione o compartecipazione a fondazioni;
all'istituzione o compartecipazione a borse di studio; c) all'accensione di mutui e in genere ai contratti di durata
pluriennale; d) ai contratti di alienazione, trasferimento, costituzione,
modificazione di diritti reali su beni immobili appartenenti alla
istituzione scolastica, previa verifica, in caso di alienazione di
beni pervenuti per effetto di successioni a causa di morte e
donazioni, della mancanza di condizioni ostative o disposizioni
modali che ostino alla dismissione del bene; e) all'adesione a reti di scuole e consorzi; f) all'utilizzazione economica delle opere dell'ingegno; g) alla partecipazione della scuola ad iniziative che comportino il
coinvolgimento di agenzie, enti, universita', soggetti pubblici o
privati; h) all'eventuale individuazione del superiore limite di spesa di cui
all'articolo 34, comma 1; i) all'acquisto di immobili. 2. Al Consiglio di istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente, delle seguenti attivita' negoziali: a) contratti di sponsorizzazione; b) contratti di locazione di immobili; c) utilizzazione di locali beni o siti informatici appartenenti alla
istituzione scolastica, da parte di soggetti terzi; d) convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e
degli alunni per conto terzi; e) alienazione di beni e servizi
prodotti nell'esercizio di attivita' didattiche o programmate a
favore di terzi; f) acquisto ed alienazione di titoli di Stato; g) contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari
attivita' ed insegnamenti; h) partecipazione a progetti
internazionali. 3. Nei casi specificamente individuati dal comma 1, l'attivita' negoziale e' subordinata alla previa deliberazione del Consiglio di istituto. In tali casi, il dirigente non puo' inoltre recedere, rinunciare o transigere se non previamente autorizzato dal Consiglio di istituto. In tutti gli altri casi, il dirigente ha il potere di recedere, rinunciare e transigere, qualora lo richieda l'interesse dell'istituzione scolastica.
 
Art. 34
(Procedura ordinaria di contrattazione)

1. Per la attivita' di contrattazione riguardanti acquisti, appalti e forniture il cui valore complessivo ecceda il limite di spesa di euro 2000 oppure il limite preventivamente fissato dal Consiglio d'istituto, quando non risulti altrimenti disposto dalle norme di cui al capo secondo del presente titolo, il dirigente procede alla scelta del contraente, previa comparazione delle offerte di almeno tre ditte direttamente interpellate. Resta salvo, comunque, quanto previsto dal comma 5.
2. L'invito a presentare un'offerta deve contenere, oltre ai criteri di aggiudicazione, l'esatta indicazione delle prestazioni contrattuali, nonche' i termini e le modalita' di esecuzione e di pagamento.
3. L'osservanza dell'obbligo di cui al presente articolo e' esclusa quando non sia possibile acquisire da altri operatori il medesimo bene sul mercato di riferimento dell'Istituto.
4. E' sempre possibile il ricorso alle procedure di gara disciplinate dalle norme generali di contabilita' dello Stato.
5. Le istituzioni scolastiche sono tenute ad osservare le norme dell'Unione Europea in materia di appalti e/o forniture di beni e servizi.
6. Le funzioni di ufficiale rogante, per la stipula degli atti che richiedono la forma pubblica, sono esercitate dal direttore o da funzionario appositamente da lui delegato.
 
Art. 35 (Pubblicita', attivita' informative e trasparenza dell'attivita'
contrattuale)

1. Copia dei contratti e delle convenzioni conclusi con l'ordinaria contrattazione e' messa a disposizione del Consiglio di istituto nella prima riunione utile ed affissa all'albo della scuola.
2. Una relazione sull'attivita' negoziale svolta dal dirigente dell'istituzione scolastica e' presentata alla prima riunione successiva del Consiglio di istituto. Il dirigente riferisce, nella stessa sede, sull'attuazione dei contratti e delle convenzioni.
3. E' assicurato l'esercizio del diritto di accesso degli interessati alla documentazione inerente l'attivita' contrattuale svolta o programmata, ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. Il direttore provvede alla tenuta della predetta documentazione.
5. Il rilascio delle copie della documentazione in favore dei membri del Consiglio di istituto e degli altri organi dell'istituto e' gratuito ed e' subordinato ad una richiesta nominativa e motivata.



Nota all'art. 35:
- Si riporta il testo dell'art. 22 della citata legge 7
agosto n. 1990, n. 241:
"Art. 22 - 1. Al fine di assicurare la trasparenza
dell'attivita' amministrativa e di favorirne lo svolgimento
imparziale e' riconosciuto a chiunque vi abbia interesse
per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il
diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le
modalita' stabilite dalla presente legge.
2. E' considerato documento amministrativo ogni
rappresentazione grafica, fotocinematografica,
elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto
di atti, anche interni, formati dalle pubbliche
amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini
dell'attivita' amministrativa.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge le amministrazioni interessate adottano le
misure organizzative idonee a garantire l'applicazione
della disposizione di cui al comma 1, dandone comunicazione
alla commissione di cui all'articolo 27".



 
Art. 36
(Collaudo)

1. I lavori, le forniture e i servizi sono soggetti a collaudo finale, da eseguirsi, entro 60 giorni dalla loro ultimazione, consegna o esecuzione, ad opera del personale della scuola munito di adeguata competenza tecnica. A tal fine, il dirigente nomina un collaudatore singolo o apposite commissioni interne. Del collaudo e' redatto apposito verbale.
2. Per le forniture di valore inferiore a EURO 2000, l'atto formale di collaudo e' sostituito da un certificato che attesta la regolarita' della fornitura, rilasciato dal dirigente o, su sua delega, dal direttore, o da un verificatore all'uopo nominato.
3. Per i contratti inerenti alla fornitura di servizi periodici, e' redatto dal direttore apposito certificato di regolare prestazione.
4. Il saldo del pagamento dei lavori puo' essere disposto solo dopo l'emissione del certificato di collaudo o del certificato di cui al comma 2. Alla stessa data il dirigente puo' procedere allo svincolo delle garanzie eventualmente prestate.
5. Per il collaudo di opere pubbliche, si procede secondo quanto previsto, al riguardo, dalla normativa sui lavori pubblici, salvo quanto previsto dal comma 1.



Nota all'art. 36:
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 4, della legge
11 gennaio 1996, n. 23 (Norme per l'edilizia scolastica):
"4. Gli enti territoriali competenti possono delegare
alle singole istituzioni scolastiche, su loro richiesta,
funzioni relative alla manutenzione ordinaria degli edifici
destinati ad uso scolastico. A tal fine gli enti
territoriali assicurano le risorse finanziarie necessarie
per l'esercizio delle funzioni delegate".



 
Art. 37
(Disposizione generale)

1. Le istituzioni scolastiche applicano le norme del presente capo nei casi espressamente contemplati, nonche' in quelli che, pur non rientrando nelle singole previsioni, sono assimilabili al caso regolato.
 
Art. 38

(Alienazione di beni e fornitura di servizi prodotti dall'istituzione
scolastica)

1. Le istituzioni scolastiche, nell'esercizio dei compiti di formazione ed educativi, hanno facolta' di svolgere attivita' di servizi per conto terzi, nonche' di alienare i beni prodotti nell'esercizio di attivita' didattiche o di attivita' programmate.
2. La vendita avviene con le modalita' stabilite dal Consiglio di istituto, che provvede a determinare le condizioni contrattuali di fornitura e le garanzie richieste ai terzi per l'adempimento delle obbligazioni assunte verso l'istituto.
 
Art. 39
(Concessione di beni in uso gratuito)

1. La istituzione scolastica, per assicurare il diritto allo studio, su richiesta degli esercenti la potesta' genitoriale e degli alunni maggiorenni, puo' concedere, in uso gratuito, beni mobili e libri, nonche' programmi software, di cui sia licenziataria, con autorizzazione alla cessione d'uso.
2. La istituzione scolastica provvede a pubblicizzare, mediante affissione all'albo, l'elenco dei beni che possono essere concessi in uso gratuito ed i criteri di assegnazione e preferenza deliberati dal Consiglio di istituto.
3. La concessione in uso non puo' determinare, per l'istituzione scolastica, l'assunzione di oneri eccedenti il valore di mercato del bene ed e' subordinata alla assunzione di responsabilita' per la utilizzazione del bene da parte del beneficiario ovvero se minore o interdetto, degli esercenti la rappresentanza legale.
4 La concessione e' sempre revocabile e non puo' mai estendersi oltre i periodi di tempo predeterminati.
 
Art. 40

(Contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'offerta
formativa)

1. La istituzione scolastica puo' stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attivita' ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonche' la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione.
2. Il Consiglio di istituto, sentito il collegio dei docenti, disciplina nel regolamento di istituto le procedure e i criteri di scelta del contraente, al fine di garantire la qualita' della prestazione, nonche' il limite massimo dei compensi attribuibili in relazione al tipo di attivita' e all'impegno professionale richiesto.
 
Art. 41
(Contratti di sponsorizzazione)

1. Le istituzioni scolastiche possono concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti pubblici o privati.
2. E' accordata la preferenza a soggetti che, per finalita' statutarie, per le attivita' svolte ovvero per altre circostanze abbiano in concreto dimostrato particolare attenzione e sensibilita' nei confronti dei problemi dell'infanzia e della adolescenza.
3. E' fatto divieto di concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti le cui finalita' ed attivita' siano in contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e culturale della scuola.
 
Art. 42
(Contratti di fornitura di siti informatici)

1. Nella stipulazione di accordi diretti a garantire la fruizione, da parte dell'istituzione scolastica, di un proprio sito, raggiungibile attraverso l'accesso a reti informatiche, deve essere garantita la identificazione del fruitore responsabile di ogni accesso. All'uopo e' fornita, a cura dell'istituzione scolastica, una chiave di accesso individuale ai responsabili nei singoli casi dell'accesso alla rete.
2. La stipulazione dei contratti di fornitura dei siti deve tenere conto, ai fini della valutazione di convenienza, anche del costo della fornitura del servizio di utenza telefonica.
3. Possono essere stipulate convenzioni con operatori che assicurino la fruizione di accessi individuali agli studenti. In tal caso, la valutazione di convenienza e' operata tenendo conto di tale possibilita'.
 
Art. 43
(Contratti di concessione in uso dei siti informatici).

1. E' in facolta' della istituzione scolastica ospitare sul proprio sito informatico istituzioni di volontariato, associazioni tra studenti, collegamenti verso altre istituzioni scolastiche, o enti di interesse culturale.
2. E' sempre assicurata la parita' di accesso e la liberta' di espressione.
3. Nella domanda di ammissione deve essere individuato un soggetto responsabile della attivita' e dei contenuti immessi sul sito gestito dalla istituzione scolastica.
4. Possono essere stipulati contratti di sponsorizzazione del sito, subordinatamente al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 41.
5. Nella stipulazione dei contratti, delle convenzioni e dei patti di cui al presente articolo, deve essere sempre riservata al dirigente la facolta' di disattivare il collegamento quando le attivita' siano in contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e culturale della scuola.
 
Art. 44
(Contratti di comodato)

1. L'istituzione scolastica puo' ricevere in comodato da enti ed istituzioni, soggetti pubblici o privati, beni da utilizzare nello svolgimento della attivita' educativa e formativa.
2. Qualora il bene non sia immediatamente fruibile per gli scopi di cui al comma 1, e necessiti di lavori di adeguamento o di particolari condizioni od impieghi di personale, la durata del comodato deve essere tale da rendere economicamente conveniente l'impiego delle risorse dell'istituzione scolastica.
 
Art. 45
(Contratti di mutuo)

1. L'impegno complessivo annuale per il rimborso dei mutui non puo' eccedere, sommato all'impegno per canoni di contratti di locazione finanziaria, il quinto della media dei trasferimenti ordinari dello Stato nell'ultimo triennio.
2. La durata massima dei mutui e' quinquennale.
3. In relazione agli assegnati finanziamenti di progetti comunitari e di formazione integrata superiore, dei quali sia pervenuta formale comunicazione, le istituzioni scolastiche possono chiedere, in attesa della materiale erogazione dei fondi, anticipazioni bancarie alle condizioni stabilite da apposita convenzione, stipulata dal Ministero della pubblica istruzione con le associazioni bancarie o a condizioni migliori.
 
Art. 46
(Manutenzione degli edifici scolastici)

1. Nei casi in cui la manutenzione ordinaria degli edifici scolastici e delle loro pertinenze e' delegata alle istituzioni scolastiche dall'ente locale, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 11 gennaio 1996, n. 23, per l'affidamento dei relativi lavori, si applicano le norme del presente regolamento. L'istituzione scolastica fornisce all'ente locale competente la conseguente rendicontazione. 2. L'istituzione scolastica puo' anticipare i fondi necessari all'esecuzione di lavori urgenti e indifferibili dandone immediata comunicazione all'ente locale competente, ai fini del rimborso.
 
Art. 47
(Contratti di locazione finanziaria)

1. Le istituzioni scolastiche, previa valutazione di convenienza da operarsi a cura del dirigente hanno facolta' di stipulare contratti di locazione finanziaria per la realizzazione di finalita' istituzionali, con esclusione dell'acquisizione della disponibilita' di beni immobili.
2. E' sempre vietata la stipulazione di contratti di locazione finanziaria su beni precedentemente alienati al concedente dall'istituto scolastico o da terzi.
3. Quando l'istituzione scolastica non abbia interesse ad esercitare il potere di riscatto del bene, puo' determinarsi ad esercitarlo allorche', a seguito di richieste provenienti dal personale dell'istituzione stessa o da studenti, vi sia la possibilita' di trasferirlo ai predetti soggetti previa applicazione delle procedure di cui all'articolo 52 ad un prezzo non inferiore a quello di riscatto. In tal caso le procedure di cui al predetto articolo sono espletate prima dell'esercizio del potere di riscatto.
 
Art. 48
(Contratti di gestione finalizzata delle risorse finanziarie)

1. La istituzione scolastica, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, e con esclusione di quelle trasferite dallo Stato, dagli enti locali e dall'Unione europea, compatibilmente con la continuita' dell'erogazione del servizio educativo e formativo, puo' stipulare contratti di gestione finanziaria finalista.
2. Tali contratti possono essere stipulati unicamente con istituzioni professionali di settore, abilitate all'esercizio delle attivita' bancarie e finanziarie.
3. La attivita' contrattuale di cui al comma 1 deve essere finalizzata alla conservazione e all'incremento di risorse finanziarie non immediatamente impiegabili, da destinarsi ad una specifica opera di interesse dell'istituzione scolastica.
4. I contratti di gestione devono sempre assicurare la conservazione del capitale impegnato ed un rendimento non inferiore a quello dei titoli di Stato con scadenza semestrale, al netto delle commissioni medie praticate dagli istituti bancari.
5. I contratti di gestione devono prevedere forme di riscatto anticipato, a condizione che sia sempre garantita la conservazione del capitale e degli interessi medio-tempore maturati, decurtati degli importi dovuti a titolo di commissione.
 
Art. 49
(Compravendita di beni immobili)

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 33,l'alienazione di beni immobili di proprieta' dell'istituto e' sempre disposta con le procedure di gara disciplinate dalle norme generali di contabilita' dello Stato.
2. L'aggiudicazione definitiva e' subordinata al mancato esercizio del diritto di prelazione da parte di coloro che ne hanno diritto.
3. Le istituzioni scolastiche possono acquistare beni immobili esclusivamente con fondi derivanti da attivita' proprie, da legati, eredita' e donazioni.
 
Art. 50
(Uso temporaneo e precario dell'edificio scolastico)

1. La utilizzazione temporanea dei locali dell'istituto forniti dall'ente locale competente puo' essere concessa a terzi, con l'osservanza dell'articolo 33, comma 2, lettera c), a condizione che cio' sia compatibile con la destinazione dell'istituto stesso ai compiti educativi e formativi.
2. Con la attribuzione in uso, l'utilizzatore assume la custodia del bene e risponde, a tutti gli effetti di legge, delle attivita' e delle destinazioni del bene proprietario dalle spese connesse all'utilizzo.
3. L'edificio scolastico puo' essere concesso solo per utilizzazioni precarie e previa stipulazione da parte del concessionario, di una polizza per la responsabilita' civile con un istituto assicurativo.
 
Art. 51
(Appalti per lo smaltimento di rifiuti speciali)

1. Qualora nell'esplicazione delle attivita' scolastiche vengano prodotti rifiuti che per legge devono essere assoggettati a trattamento speciale, il dirigente provvede a concludere gli opportuni accordi con enti, aziende pubbliche e concessionari idonei al trattamento di rifiuti.
2. E' consentito il ricorso a ditte operanti sul libero mercato solo ove non sia possibile fruire del servizio di smaltimento pubblico.
 
Art. 52
(Vendita di materiali fuori uso e di beni non piu' utilizzabili)

1. I materiali di risulta, i beni fuori uso, quelli obsoleti e quelli non piu' utilizzati sono ceduti dall'istituzione previa determinazione del loro valore, calcolato sulla base del valore di inventario, dedotti gli ammortamenti, ovvero sulla base del valore dell'usato per beni simili, individuato da apposita commissione interna.
2. La vendita avviene previo avviso da pubblicarsi nell'albo della scuola e comunicato agli alunni, sulla base delle offerte pervenute entro il termine assegnato. L'aggiudicazione e' fatta al migliore offerente.
3. Nel caso in cui la gara sia andata deserta i materiali fuori uso possono essere ceduti a trattativa privata o a titolo gratuito e, in mancanza, essere distrutti.
4. I soli beni non piu' utilizzati possono essere ceduti direttamente a trattativa privata ad altre istituzioni scolastiche o ad altri enti pubblici.
 
Art. 53
(Fondazioni)

1. Possono essere istituite fondazioni mediante conferimento di beni di valore storico non piu' utilizzati per finalita' di insegnamento, ivi compresi i beni librari, le opere prodotte nel corso delle attivita' didattiche, i beni provenienti da successioni, donazioni, legati.
2. Le finalita' delle fondazioni sono di conservazione e valorizzazione dei beni conferiti, nonche' di promozione della conoscenza del patrimonio artistico e culturale, anche mediante la creazione e gestione di spazi espositivi e biblioteche, nonche' mediante lo sfruttamento dei diritti di riproduzione.
3. Nell'atto di fondazione devono essere previste norme che assicurino l'unita' di indirizzo gestionale tra l'istituzione scolastica e la fondazione.
 
Art. 54
(Borse di studio)

1. Le istituzioni scolastiche, ferma la competenza degli enti locali in materia di diritto allo studio, possono integrare con proprie risorse, gestite anche mediante i contratti di cui all'articolo 48, i trasferimenti degli enti locali, ovvero assegnare borse di studio annuali o infrannuali agli studenti, sulla base di preventivi criteri deliberati dal Consiglio di istituto, su proposta, per i profili didattici, del collegio dei docenti.
 
Art. 55
(Donazioni eredita', legati)

1. Le istituzioni scolastiche possono accettare donazioni, legati ed eredita' anche assoggettate a disposizioni modali, a condizione che le finalita' indicate dal donante, dal legatario o dal de cujus non contrastino con le finalita' istituzionali.
2. Nel caso di donazioni, legati ed eredita' finalizzati alla ristrutturazione di edifici di proprieta' dell'ente locale, l'istituzione concorda con l'ente stesso le modalita' di utilizzazione delle risorse.
3. Nel caso di legati eredita' e donazioni finalizzate alla concessione di borse di studio, le istituzioni scolastiche ricorrono ove possibile ai contratti di gestione finalizzata delle risorse finanziarie di cui all'articolo 48, al fine di mantenere il valore del capitale.
4. L'istituzione scolastica puo' motivatamente rinunciare all'accettazione di legati.
5. La durata della locazione dei beni immobili pervenuti all'istituzione scolastica per effetto di successioni a causa di morte e donazioni non puo' mai eccedere i nove anni.
6. Il contratto deve contenere una clausola di recesso contrattuale che assicuri la disponibilita' del bene per le mutate esigenze dell'istituzione scolastica riconosciute nel programma annuale, garantendo un periodo di permanenza minimo del conduttore.
 
Art. 56
(Progetti integrati di istruzione e formazione)

1. Al fine di realizzare progetti integrati di istruzione e formazione, che richiedono la collaborazione con altre agenzie formative pubbliche e private, anche partecipando a programmi regionali, nazionali o comunitari, le istituzioni scolastiche, singolarmente o nella forma dell'accordo di rete di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, possono:
a) stipulare convenzioni con universita', regioni ed enti pubblici;
b) stipulare intese contrattuali con associazioni e privati;
c) partecipare ad associazioni temporanee con agenzie pubbliche e private che realizzino collaborazioni sinergiche per l'attuazione di particolari progetti di formazione.
2. Le intese di collaborazione con soggetti pubblici, per la gestione di percorsi formativi integrati sono regolate con convenzioni. Queste devono stabilire, tra loro, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie. Qualora siano trasferite ad altri soggetti risorse finanziarie per assicurare la gestione unitaria delle attivita', la rendicontazione delle spese avviene all'interno del sistema contabile del soggetto gerente, il quale, entro 15 giorni dal termine di detta rendicontazione, invia agli altri soggetti finanziatori copia della medesima.
3. Le intese di collaborazione con agenzie formative private, devono risultare da atto scritto, nel quale, ai fini della piu' ampia integrazione dei soggetti e delle risorse, sono delineati gli aspetti organizzativi del progetto da realizzare, sono definite le competenze di ciascun soggetto, nonche' le attivita' amministrative da ciascuno e l'ammnontare delle risorse da impiegare allo scopo.
4. Le intese di cui al precedente comma possono prevedere la gestione unitaria delle risorse finanziarie, affidate ad uno dei soggetti partecipanti all'intesa, da attuarsi mediante un organo paritetico responsabile, del quale deve far parte il dirigente od un suo delegato. Entro 15 giorni dalla chiusura dell'anno e/o delle attivita' di cui trattasi deve essere rimessa all'istituzione scolastica copia della rendicontazione circa l'utilizzo' delle risorse comuni se queste sono state affidate ad altro soggetto, da allegare al conto consuntivo. Le intese dovranno stabilire anche a quale dei soggetti partecipanti, al termine della collaborazione, passera' la proprieta' degli eventuali beni durevoli acquistati.



Nota all'art. 56:
- Per il testo dell'art. 7 del decreto del Presidente
della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 si vedano le note
all'articolo 31.



 
Art. 57
(Esercizio della funzione)

1. Ai controlli di regolarita' amministrativa e contabile di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 provvede un Collegio dei revisori dei conti, nominato dall'ufficio scolastico regionale. Il collegio e' composto da tre membri, dotati di adeguata professionalita', di cui uno designato dal Ministero della pubblica istruzione; uno dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - con funzioni anche di Presidente, ed uno designato d'intesa tra i competenti enti locali. In caso di mancata designazione, la nomina e' predisposta dall'ufficio scolastico regionale, attingendo al registro dei revisori contabili. I componenti durano in carica 3 anni, salvo conferma, che nello stesso ambito territoriale puo' avvenire per una sola volta. In caso di rinuncia o di cessazione di un membro, il nuovo nominato scade con quelli in carica.
2. Ad uno stesso Collegio e' affidato il riscontro di piu' istituti, anche di diverso ordine e grado, aventi sede in un medesimo ambito territoriale. L'aggregazione e' operata dall'Ufficio scolastico regionale tenuto conto:
a) della dimensione complessiva dei flussi finanziari amministrati;
b) della vicinanza e/o del facile collegamento tra le diverse sedi;
c) della situazione geografica e ambientale in cui gli istituti operano.
3. Ai revisori dei conti spetta un compenso determinato con decreto del Ministero della pubblica istruzione di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Agli stessi sono corrisposti, in quanto dovuti, l'indennita' di missione ed il rimborso spese secondo le disposizioni vigenti in materia.
4. Il compenso, l'indennita' ed il rimborso spese ai membri del collegio sono corrisposti da un istituto scolastico individuato nell'ambito territoriale dell'Ufficio scolastico regionale con il provvedimento di nomina del Collegio.
5. Per le designazioni di propria competenza, il Ministero della pubblica istruzione provvede alla tenuta di un apposito elenco nel quale sono iscritti, a domanda, i dipendenti appartenenti a qualifica non inferiore a quelle ricomprese nell'area funzionale C del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al comparto dei ministeri per il quadriennio 1998-2001, nonche' i dipendenti di qualifica immediatamente inferiore che siano iscritti nel registro dei revisori contabili. L'elenco comprende una apposita sezione nella quale possono chiedere di essere iscritti revisori contabili esterni all'amministrazione per l'attribuzione degli incarichi eccedenti.



Nota all'art. 57:
- Si riporta il testo dell'art. 2 del citato decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 286:
"Art. 2 (Il controllo interno di regolarita'
amministrativa e contabile). - 1. Ai controlli di
regolarita' amministrativa e contabile provvedono gli
organi appositamente previsti dalle disposizioni vigenti
nei diversi comparti della pubblica amministrazione, e, in
particolare, gli organi di revisione, ovvero gli uffici di
ragioneria, nonche' i servizi ispettivi, ivi compresi
quelli di cui all'art. 1, comma 62, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, e, nell'ambito delle competenze stabilite
dalla vigente legislazione, i servizi ispettivi di finanza
della Ragioneria generale dello Stato e quelli con
competenze di carattere generale.
2. Le verifiche di regolarita' amministrativa e
contabile devono rispettare, in quanto applicabili alla
pubblica amministrazione, i princi'pi generali della
revisione aziendale asseverati dagli ordini e collegi
professionali operanti nel settore.
3. Il controllo di regolarita' amministrativa e
contabile non comprende verifiche da effettuarsi in via
preventiva se non nei casi espressamente previsti dalla
legge e fatto salvo, in ogni caso, il principio secondo cui
le definitive determinazioni in ordine all'efficacia
dell'atto sono adottate dall'organo amministrativo
responsabile.
4. I membri dei collegi di revisione degli enti
pubblici sono in proporzione almeno maggioritaria, nominati
tra gli iscritti all'albo del revisori contabili. Le
amministrazioni pubbliche, ove occorra, ricorrono a
soggetti esterni specializzati nella certificazione dei
bilanci".



 
Art. 58
(Compiti dei revisori dei conti)

1. Il Collegio dei revisori dei conti vigila sulla legittimita', regolarita' e correttezza dell'azione amministrativa.
2. Il Collegio esprime il parere di regolarita' contabile sul programma annuale proposto dalla Giunta esecutiva ai sensi dell'articolo 2, comma 3.
3. Il Collegio procede, con visite periodiche - anche individuali - da compiersi almeno due volte nell'anno presso ciascuna istituzione scolastica compresa nell'ambito territoriale di competenza, alla verifica della legittimita' e regolarita' delle scritture contabili e della coerenza dell'impiego delle risorse con gli obiettivi individuati nel programma e nelle successive variazioni di quest'ultimo, nonche' alle verifiche di cassa.
4. Il Collegio esamina il conto consuntivo della gestione annuale in merito al quale: a) riferisce sulla regolarita' della gestione finanziaria e
patrimoniale, secondo gli elementi tratti dagli atti esaminati e
dalle verifiche periodiche effettuate nel corso dell'esercizio; b)rileva il livello percentuale di utilizzo della dotazione
finanziaria e delle dotazioni annuali di ciascun progetto
d'istituto; c) evidenzia i risultati della gestione finanziaria e patrimoniale; d) esprime parere sul conto, con particolare riguardo alla
concordanza dei risultati esposti con le scritture contabili; e) correda la relazione con tabelle di rilevazione dei costi
(personale, strumenti, servizi esterni, ecc.) inerenti alle
attivita' e ai progetti realizzati nell'istituto, finalizzate
all'analisi costi/benefici da parte dell'amministrazione
scolastica, nonche' con altre notizie e dati richiesti
dall'amministrazione vigilante.
 
Art. 59
(Funzionamento del Collegio dei revisori dei conti)

1. Le riunioni del Collegio, ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 58, commi 2 e 4, si svolgono su iniziativa del presidente, cui compete la convocazione, ovvero quando ne facciano richiesta congiuntamente gli altri due membri. Esse possono tenersi in una qualsiasi delle sedi scolastiche comprese nell'ambito territoriale di competenza.
2. Per le deliberazioni assunte dal Collegio, il membro dissenziente deve indicare nel verbale i motivi del proprio dissenso. Non e' consentita l'astensione.
3. Le verifiche periodiche di cui all'articolo 58, comma 3, avvengono sulla base di una programmazione annuale concordata collegialmente.
4. Per l'esercizio delle funzioni dei revisori, le istituzioni scolastiche sono tenute a mettere a disposizione di tutti gli atti e i documenti necessari per l'esercizio delle funzioni di controllo.
5. L'ufficio scolastico regionale promuove gli opportuni interventi, al fine di assicurare l'omogeneita' dell'esercizio della funzione del Collegio dei revisori.
 
Art. 60
(Verbali)

1. L'attivita' dei revisori dei conti deve essere verbalizzata. I verbali, per ciascuna istituzione scolastica, sono raccolti in apposito registro a pagine numerate progressivamente, che e' custodito dal direttore o da un suo delegato.
2. Copia del verbale relativo all'esame del conto consuntivo, corredato della documentazione indicata all'articolo 18, deve essere inviata all'ufficio scolastico regionale ed alla competente ragioneria provinciale dello Stato. Ai predetti uffici devono essere inviati altresi' copia dei verbali relativi ad eventuali anomalie riscontrate nel corso della gestione per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
 
Art. 61
(Ufficio scolastico regionale)

1. L'ufficio scolastico regionale fornisce alle istituzioni scolastiche assistenza e supporto in materia amministrativo-contabile, anche sulla base delle indicazioni generali predisposte e diramate dal Servizio per gli affari economico-finanziari del Ministero della pubblica istruzione.
 
Art. 62 (Applicazione delle nuove istruzioni contabili)

1. Le istruzioni generali contenute nel presente regolamento si applicano con le modalita' e nei termini di cui all'articolo 12, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.

Il presente decreto, munito di sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 1 febbraio 2001
Il Ministro
della pubblica istruzione
De Mauro

Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica
Visco

Visto, il Guardasigilli: FASSINO

Registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 2001 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei serti alla persona e dei beni culturali registro n. 1, foglio n. 104 Roma, 1o febbraio 2001



Nota all'art. 62:
- Si riporta il testo dell'art. 12, comma 4, del citato
D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275:
"4. Le istruzioni generali di cui all'art. 21, commi 1
e 14, della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono applicate in
via sperimentale e progressivamente estese a tutte le
istituzioni scolastiche dall'anno finanziario
immediatamente successivo alla loro emanazione".



 
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