Gazzetta n. 62 del 15 marzo 2001 (vai al sommario)
SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI DI TRIESTE
DECRETO DIRETTORIALE 7 febbraio 2001
Modificazioni allo statuto.

IL DIRETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, ed in particolare l'art. 6;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
Visto lo statuto della Scuola internazionale superiore di studi avanzati di Trieste, gia' modificato con decreto direttoriale n. 9/AG del 19 marzo 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11 aprile 1996, ed in particolare l'art. 31;
Accertata la necessita' di apportare modifiche allo statuto della Scuola;
Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370 "Disposizioni in materia di universita' e di ricerca scientifica e tecnologica";
Vista la deliberazione assunta dal consiglio della Scuola, integrato a questi fini dal direttore amministrativo, nella seduta del 5 aprile 2000 con la quale sono state approvate le proposte di modifica allo statuto della Scuola;
Visto il decreto ministeriale 30 giugno 2000, n. 846, con il quale sono stati formulati rilievi di legittimita' sul testo dello statuto della Scuola;
Accertato che le scuole superiori non possono sottrarsi al recepimento del nuovo ordinamento degli studi universitari concernenti l'autonomia didattica degli Atenei;
Sentito il parere favorevole espresso dal senato della Scuola nella seduta del 6 dicembre 2000 sul testo parzialmente emendato a seguito dei rilievi ministeriali;
Sentito il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione nella seduta del 15 dicembre 2000 sul testo parzialmente emendato a seguito dei rilievi contenuti nel citato decreto ministeriale;
Vista la deliberazione assunta dal consiglio della Scuola, integrato a questi fini dal direttore amministrativo, nella seduta del 23 gennaio 2001 con la quale sono state approvate le parziali modifiche apportate a seguito dei rilievi di cui al decreto ministeriale 30 giugno 2000, n. 846;
Decreta:
Art. 1.
Lo statuto della Scuola internazionale superiore di studi avanzati di Trieste, gia' emanato ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, e' parzialmente modificato.
 
Art. 2.
L'allegato "Statuto della Scuola internazionale superiore di studi avanzati di Trieste" costituisce parte integrante del presente decreto e le modificazioni allo stesso apportate sono stampate in grassetto.
 
Art. 3.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Trieste, 7 febbraio 2001
Il direttore: Amati
 
Allegato
STATUTO DELLA SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE
DI STUDI AVANZATI IN TRIESTE
Capo I
Art. 1.
1. La Scuola internazionale superiore di studi avanzati di Trieste, di seguito denominata "Scuola", e' istituto di ricerca e istruzione superiore ad ordinamento speciale dotato di autonomia didattica, scientifica, amministrativa e disciplinare.
2. Per il perseguimento dei fini istituzionali della Scuola ed in attuazione dei principi di trasparenza e responsabilita' dell'azione amministrativa, spettano agli organi di governo, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, la definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare e la verifica della rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite, mentre spettano ai dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa.
Art. 2.
1. La Scuola ha lo scopo di promuovere lo sviluppo della scienza e la preparazione di giovani italiani e stranieri alla ricerca avanzata, pura e applicata, e all'insegnamento universitario.
2. La Scuola puo' attivare master e altri corsi di studio e alta formazione permanente e, sulla base di specifici accordi convenzionali con altri Atenei, istituire corsi universitari per il conseguimento del titolo di secondo livello.
Art. 3.
1. Per la realizzazione delle proprie finalita' istituzionali, la Scuola opera nel rispetto della liberta' di ricerca dei docenti e dei ricercatori.
2. Per il conseguimento dei propri fini, la Scuola puo' avvalersi della collaborazione di soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, mediante contratti, accordi e convenzioni.
3. La Scuola promuove inoltre attivita' di ricerca e formazione in nuove discipline nonche' attivita' volte ad integrare discipline diverse anche per mettere a disposizione nel mondo produttivo le proprie competenze. A tali fini puo' istituire specifici curricula formativi e attivare collaborazioni con altri enti, anche attraverso convenzioni e mediante la costituzione di consorzi, fondazioni, associazioni, societa' o altre strutture associative di diritto privato, a condizione che siano strutturate e gestite in modo da garantire l'alto livello scientifico dell'attivita' svolta.
4. L'attivita' della Scuola e' organizzata nei settori di cui all'allegato A) e nel laboratorio interdisciplinare di scienze naturali ed umanistiche istituito con legge 29 gennaio 1986, n. 26 e regolamentato con decreto ministeriale 7 febbraio 1989, n. 405.
5. La Scuola, anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati, puo' stipulare contratti di diritto privato con studiosi italiani e stranieri per lo svolgimento di attivita' formative e ricerca.
Capo II
Art. 4.
1. Sono organi di governo della Scuola:
a) il direttore;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il consiglio della Scuola;
d) il senato della Scuola.
Art. 5.
1. Il direttore rappresenta la Scuola ad ogni effetto di legge.
2. Il direttore esercita tutte le attribuzioni di ordine didattico, scientifico, amministrativo e disciplinare che gli sono deferite dal presente statuto, dal regolamento generale per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' di cui all'art. 27 nonche' dalle norme generali e speciali concernenti i rettori delle universita'.
3. Il direttore esercita funzioni di iniziativa e di promozione delle attivita' della Scuola e presenta annualmente al consiglio della Scuola la relazione annuale consuntiva sull'attivita' dei settori, sulla gestione della Scuola, sulle scelte effettuate e sul grado di attuazione dei programmi pluriennali di sviluppo.
4. Spetta al direttore:
a) convocare e presiedere il consiglio della Scuola, il senato della Scuola e il consiglio di amministrazione;
b) garantire l'autonomia didattica e di ricerca dei docenti;
c) emanare lo statuto ed i regolamenti;
d) vigilare sul funzionamento delle strutture e dei servizi della Scuola;
e) conferire i titoli rilasciati dalla Scuola;
f) nominare i comitati di valutazione;
g) nominare il collegio dei revisori dei conti;
h) stipulare i contratti e le convenzioni di sua competenza;
i) presentare al Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica le relazioni periodiche previste per legge;
l) adottare i provvedimenti di urgenza di competenza del consiglio di amministrazione e del senato della Scuola, sottoponendoli per la ratifica nella seduta immediatamente successiva al relativo organo;
m) esercitare tutte le attribuzioni che sono demandate dalle norme vigenti ai rettori delle universita'.
5. Il direttore e' eletto a scrutinio segreto a maggioranza degli aventi diritto al voto e con contestuale maggioranza semplice dei voti espressi dai professori di prima e seconda fascia. L'elezione e' valida solo se hanno votato piu' della meta' dei professori ordinari e associati.
6. L'elettorato attivo compete alle componenti b), c), d) ed e) del consiglio della Scuola di cui al successivo art. 7, comma 4, a tal fine convocato dal decano dei professori di prima fascia.
7. Qualora il direttore non sia professore di ruolo della Scuola, si applicano le disposizioni di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni.
8. Il direttore viene nominato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, dura in carica tre anni accademici e puo' essere rieletto tre volte.
9. Il direttore designa il vicedirettore, scelto fra i professori di ruolo di prima fascia della Scuola, che lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di assenza o di impedimento. Il vicedirettore e' membro di diritto del consiglio di amministrazione e del senato della Scuola.
10. Il direttore ha facolta' di delegare ad altri docenti di ruolo della Scuola specifiche funzioni.
11. Il direttore puo' avvalersi, per specifici compiti organizzativi e gestionali, della consulenza, anche onerosa, di personalita' di alta qualificazione tecnico-scientifica attribuendo loro le connesse responsabilita' ai fini del migliore coordinamento delle iniziative della Scuola e in relazione alle esigenze di sviluppo nazionale ed internazionale delle sue attivita'. A tal fine puo' attivare contratti di diritto privato a tempo determinato.
Art. 6.
1. Il consiglio di amministrazione e' l'organo di programmazione, d'indirizzo e di verifica delle attivita' relative alla gestione amministrativa, finanziaria e patrimoniale della Scuola.
2. Spetta in particolare al consiglio di amministrazione:
a) approvare il bilancio di previsione, in base alle motivate proposte presentate dal direttore, e il conto consuntivo;
b) deliberare su contratti e convenzioni di sua competenza;
c) approvare la pianta organica del personale tecnico ed amministrativo;
d) deliberare in ordine alle indennita' di carica ed alle eventuali indennita' per i professori assegnati alla Scuola ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e successive modificazioni nonche' alle indennita' spettanti ai membri del consiglio di amministrazione, ai componenti del collegio dei revisori dei conti, ai componenti del comitato internazionale di valutazione e del nucleo di valutazione della Scuola, al direttore, al direttore amministrativo, ai dirigenti nonche' ad altri soggetti cui siano attribuite particolari responsabilita' riferite a posizioni preventivamente individuate;
e) deliberare l'accensione di idonee forme di copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attivita' amministrativo-contabile per il direttore, il direttore amministrativo, i dirigenti, i responsabili delle strutture didattiche, scientifiche e di servizio, i direttore ed i segretari dei centri di gestione autonoma, i componenti il consiglio di amministrazione, nonche' per altri soggetti cui siano attribuite particolari responsabilita' riferite a posizioni preventivamente individuate, stabilendo i limiti e le modalita' della copertura stessa;
f) approvare il regolamento della Scuola per l'amministrazione, la finanza e la contabilita';
g) approvare i programmi edilizi e i relativi interventi attuativi sentito il senato della Scuola;
h) approvare l'istituzione di specifici curricula formativi individuando i relativi finanziamenti a carico della Scuola, di altri enti e/o degli stessi partecipanti;
i) conferire e revocare, su motivata proposta del direttore, l'incarico di direttore amministrativo;
l) attribuire e revocare, su proposta del direttore amministrativo, le funzioni dirigenziali;
m) approvare tutti gli atti che rientrano nelle competenze attribuitegli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti della Scuola.
3. Il consiglio di amministrazione puo' inoltre deliberare, con apposito regolamento, in merito alla partecipazione a spese per l'erogazione di servizi collettivi tra cui mense, alloggi, trasporti, nonche' interventi atti a promuovere attivita' culturali e ricreative.
4. Per tutte le deliberazioni che implicano una valutazione di merito su attivita' didattiche e di ricerca il consiglio di amministrazione deve acquisire il parere preventivo del senato della Scuola.
5. Sono membri del consiglio di amministrazione:
a) il direttore, con funzioni di presidente;
b) il vicedirettore, con funzioni di vicepresidente;
c) il direttore amministrativo, con funzioni di segretario;
d) due rappresentanti degli allievi;
e) cinque membri designati dal consiglio della Scuola tra docenti, ricercatori e personale amministrativo e tecnico;
f) un membro designato dalla regione Friuli - Venezia Giulia;
g) un membro designato dall'Universita' degli studi di Trieste;
h) un membro designato dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
i) un membro designato dal Ministero degli affari esteri.
I componenti di cui alle lettere f), g), h) ed i), senza che la loro presenza concorra alla formazione del numero legale, partecipano con voto deliberante.
6. Possono essere chiamati a far parte del consiglio di amministrazione, in numero non superiore a tre, rappresentanti di altri enti pubblici e privati che concorrano al mantenimento della Scuola con un contributo annuo non inferiore ad un decimo del contributo ordinario di funzionamento erogato dallo Stato.
7. Il consiglio di amministrazione viene nominato con decreto del direttore della Scuola e dura in carica un triennio.
8. Il consiglio di amministrazione si riunisce su convocazione scritta del direttore ovvero qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.
Art. 7.
1. Al consiglio della Scuola compete:
a) l'elezione del direttore secondo le modalita' di cui al precedente art. 5, commi 5 e 6;
b) la valutazione critica della relazione consuntiva annuale del direttore sull'attivita' scientifica e didattica e sulla gestione della Scuola nonche' l'individuazione delle future linee programmatiche;
c) l'esame della relazione annuale del consiglio degli allievi di cui al successivo art. 10;
d) la designazione di cinque membri del consiglio di amministrazione scelti tra docenti, ricercatori e personale amministrativo e tecnico;
e) la designazione dei membri del comitato internazionale di valutazione scientifica di nomina direttoriale;
f) la deliberazione sulla creazione e soppressione dei settori e di eventuali altre strutture;
g) la designazione del direttore del laboratorio interdisciplinare di scienze naturali e umanistiche su proposta del consiglio del laboratorio stesso.
2. Il consiglio della Scuola si riunisce ordinariamente almeno una volta all'anno su convocazione del direttore ovvero qualora ne facciano richiesta almeno un terzo dei suoi membri.
3. Il consiglio, inoltre, nella composizione ristretta prevista dalla normativa vigente:
a) delibera, su motivato parere del direttore, in merito alla messa a concorso e trasferimento dei posti di professore di prima e di seconda fascia;
b) delibera in materie relative alle chiamate di professori di prima e di seconda fascia.
4. Sono membri del consiglio della Scuola:
a) il direttore della Scuola che lo presiede;
b) i professori di prima e seconda fascia;
c) i ricercatori;
d) i rappresentanti degli allievi, uno per ogni settore, nonche' il primo dei rappresentanti eletti nel consiglio di amministrazione;
e) i rappresentanti del personale amministrativo e tecnico in numero pari alla meta' dei rappresentanti degli allievi di cui alla precedente lettera d);
f) il direttore del laboratorio interdisciplinare di scienze naturali ed umanistiche con voto consultivo, qualora non sia professore della Scuola;
g) i professori assegnati alla Scuola ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni, con voto consultivo.
Art. 8.
1. Per la programmazione e il coordinamento delle attivita' didattiche e scientifiche della Scuola, il direttore convoca periodicamente il senato della Scuola cosi' composto:
a) il direttore della Scuola;
b) il vicedirettore;
c) i coordinatori di settore;
d) il direttore del laboratorio interdisciplinare di scienze naturali e umanistiche.
2. Le funzioni di segretario del senato della Scuola sono svolte dal direttore amministrativo, che partecipa alle sedute con voto consultivo.
3. Spetta in particolare al senato della Scuola:
a) deliberare nei casi previsti dalla normativa universitaria in vigore in materia di supplenze, congedi, aspettative e conferme in ruolo del personale docente e ricercatore, sentiti i consigli di settore;
b) valutare nel merito le proposte di convenzione di carattere scientifico e didattico;
c) deliberare in merito all'istituzione di nuovi posti di ruolo di prima e seconda fascia e di ricercatore;
d) determinare i curricula di Doctor Philosophiae e degli altri diplomi e attestati;
e) deliberare in merito all'istituzione di specifici curricula formativi definendone la struttura;
f) deliberare, con giudizio insindacabile, sui titoli da ritenersi idonei ai fini dell'ammissione alla Scuola sulla base delle proposte formulate dai consigli di settore;
g) designare i coordinatori dei settori su proposta dei consigli dei settori interessati;
h) designare i direttori dei settori del laboratorio interdisciplinare di scienze naturali e umanistiche su proposta del consiglio del laboratorio stesso;
i) definire le afferenze dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori ai settori.
4. Su motivata proposta del direttore, il senato della Scuola delibera in merito a:
a) determinazione dei criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie tra le strutture didattiche e di ricerca della Scuola;
b) assegnazione ai settori dei posti di prima e di seconda fascia e di ricercatore di nuova istituzione o resisi vacanti;
c) determinazione del numero di posti di allievo, borsista di post-dottorato e di titolari di altre borse di studio e di ricerca da mettere a concorso per ogni settore nei limiti della programmazione finanziaria.
5. Il senato della Scuola deve essere convocato qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi membri.
6. Alle sedute del senato della Scuola, per la trattazione di specifici argomenti inerenti gli allievi, viene convocato il presidente del consiglio degli allievi di cui al successivo art. 10.
7. Il senato della Scuola esercita inoltre tutte le attribuzioni che sono demandate dall'ordinamento universitario nazionale ai senati accademici.
8. Le deliberazioni adottate dal senato della Scuola sono portate a conoscenza dei membri del consiglio della Scuola con modalita' stabilite da norma regolamentare.
Capo III
Altri organi della Scuola
Art. 9.
1. La Scuola adotta un sistema di valutazione interna della gestione amministrativa, delle attivita' didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, la produttivita' della ricerca e della didattica, nonche' l'imparzialita' e il buon andamento dell'azione amministrativa.
2. Le funzioni di valutazione di cui sopra sono svolte da un organo collegiale, denominato nucleo di valutazione della Scuola, composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri, di cui almeno due nominati tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione anche in ambito non accademico.
3. Il nucleo di valutazione della Scuola dura in carica tre anni. Per ciascun triennio il direttore, sentiti il senato della Scuola ed il consiglio di amministrazione, stabilisce il numero dei componenti del nucleo e provvede alla loro nomina.
4. La Scuola assicura al nucleo l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessari nonche' la pubblicita' e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza. Il nucleo acquisisce periodicamente, mantenendone l'anonimato, le opinioni degli allievi della Scuola sulle attivita' didattiche e trasmette un'apposita relazione al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e al comitato per la valutazione del sistema universitario, unitamente alle informazioni e ai dati previsti dalla normativa, nei termini previsti dalla normativa stessa.
5. La valutazione dell'attivita' scientifica della Scuola in rapporto all'evoluzione della ricerca in ambito internazionale e' svolta da un organo collegiale, denominato Comitato internazionale di valutazione scientifica, costituito da scienziati italiani e stranieri esterni alla Scuola, in numero non inferiore a cinque, di riconosciuto prestigio internazionale e attivi nei campi di ricerca della Scuola.
6. Il Comitato internazionale di valutazione scientifica e' nominato dal direttore, su designazione del consiglio della Scuola. Ogni membro dura in carica sei anni e il mandato e' rinnovabile.
7. Al Comitato internazionale di valutazione scientifica viene inviato il verbale del consiglio della Scuola relativo alla relazione consuntiva annuale del direttore, nonche' le relazioni del nucleo di valutazione della Scuola.
8. Il Comitato internazionale di valutazione scientifica si riunisce, di norma, ogni tre anni al fine di analizzare l'andamento e lo sviluppo dell'attivita' scientifica della Scuola in rapporto all'evoluzione della ricerca in ambito internazionale. Il Comitato presenta al direttore una relazione scritta formulando raccomandazioni per il futuro. Tale relazione e' trasmessa agli organi della Scuola e al Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.
Art. 10.
1. Il consiglio degli allievi e' costituito dai rappresentanti degli allievi eletti in seno al consiglio di amministrazione ed ai consigli di settore.
2. Il consiglio degli allievi elegge il presidente ed il vicepresidente.
3. Il consiglio degli allievi e' convocato dal presidente ovvero su richiesta di un terzo dei suoi membri.
4. Gli allievi della Scuola possono riunirsi in assemblea ogni qualvolta lo ritengano necessario, compatibilmente con le esigenze di funzionamento della Scuola, nei locali della Scuola stessa.
5. Il presidente trasmette le istanze del consiglio degli allievi al direttore e al senato della Scuola cui puo' chiedere di essere convocato. Il presidente presenta una relazione annuale sulla didattica e sulla vita degli allievi nella Scuola alla riunione ordinaria del consiglio della Scuola.
6. Il consiglio degli allievi e' organo consultivo per le decisioni attinenti l'attivita' degli allievi nella Scuola, con particolare riferimento alla didattica.
Art. 11.
1. Il coordinatore di settore e' di norma un professore di ruolo o fuori ruolo della Scuola. Qualora sia professore di ruolo di altra universita' italiana allo stesso si applicano le disposizioni di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni.
2. Il coordinatore di settore convoca e presiede il consiglio di settore e da' attuazione alle relative delibere.
3. Il coordinatore di settore e' designato dal senato della Scuola su proposta del consiglio di settore, e' nominato dal direttore, dura in carica un triennio ed e' rinnovabile.
4. Le funzioni di coordinatore possono essere assunte ad interim dal direttore.
5. Il coordinatore di settore puo' designare, tra i professori di ruolo, un vice coordinatore che, in caso di assenza o impedimento, lo sostituisce in tutte le funzioni previste dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
Art. 12.
1. Al settore e' attribuita autonomia didattica e scientifica nonche' autonomia amministrativa per la gestione dei fondi assegnati al settore stesso dal consiglio di amministrazione.
2. Il coordinatore di settore e' organo di gestione del settore stesso.
3. Previa delibera del senato della Scuola e del consiglio di amministrazione ad uno o piu' settori aggregati puo' essere attribuita autonomia di bilancio di tipo dipartimentale prevedendone risorse finanziarie e di personale.
Art. 13.
1. Sono membri del consiglio di settore:
a) i professori di prima e seconda fascia afferenti al settore;
b) i ricercatori afferenti al settore;
c) con solo voto consultivo, altri scienziati o ricercatori anche appartenenti ad altri enti di ricerca italiani o stranieri che partecipino continuativamente all'attivita' didattica e scientifica del settore e che siano ammessi annualmente a far parte del consiglio di settore con deliberazione assunta a maggioranza qualificata e approvata dal senato della Scuola;
d) due rappresentanti eletti tra gli allievi del settore.
2. Il consiglio di settore:
a) delibera su ogni provvedimento riguardante gli allievi, i borsisti di post-dottorato, i titolari di altre borse di studio e ricerca ed i professori visitatori del settore;
b) formula le richieste finanziarie e di personale docente e ricercatore;
c) delibera sull'utilizzazione dei mezzi finanziari assegnati al settore;
d) delibera in merito alla messa a concorso, trasferimento e mobilita' dei posti di ricercatore assegnati al settore;
e) definisce i curricula di studi ed i relativi esami degli allievi;
f) si esprime in merito ai titoli conseguiti all'estero da ritenersi idonei ai fini dell'iscrizione alla Scuola;
g) designa i membri interni delle commissioni di concorso di ricercatore, della commissione di concorso per l'ammissione degli allievi di Doctor Philosophiae ed i membri delle commissioni per l'ammissione ad altri eventuali diplomi o attestati.
3. Entro la fine di ogni anno accademico il consiglio di settore delibera sull'ammissione degli allievi all'anno accademico successivo.
4. Il consiglio di settore si riunisce su convocazione scritta del coordinatore ovvero qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.
Art. 14.
1. La Scuola ammette, per selezione annuale, giovani italiani e stranieri laureati presso universita' italiane nelle discipline afferenti agli indirizzi scientifici dei settori della Scuola o in possesso di titoli conseguiti all'estero ritenuti idonei ai fini dell'iscrizione alla Scuola a giudizio insindacabile del senato della Scuola.
2. Gli allievi che abbiano completato un corso triennale di studi e ricerche e abbiano conseguito risultati di rilevante valore scientifico sono ammessi a sostenere l'esame ai fini del conseguimento del titolo di Doctor Philosophiae rilasciato dalla Scuola.
3. La Scuola puo' rilasciare anche altri diplomi o attestati al termine di almeno un anno di corso.
Art. 15.
1. L'ammissione degli allievi ai curricula di Doctor Philosophiae e' di norma per concorso per titoli ed esami.
2. Studenti stranieri eccezionalmente qualificati possono essere ammessi per soli titoli. Tali allievi dovranno comunque superare un esame di qualificazione alla fine del primo anno.
3. La composizione della commissione per gli esami di qualificazione e' analoga a quella di cui al successivo comma 2 dell'art. 16.
4. Qualora i risultati delle selezioni lo rendano opportuno, potranno essere ammessi allievi in eccedenza al numero di posti messi a concorso su proposta dei consigli di settore e su delibera del senato della Scuola nei limiti delle disponibilita' di bilancio.
Art. 16.
1. Ogni settore organizza gli esami di ammissione per i curricula di propria competenza.
2. Le commissioni per l'ammissione degli allievi al curriculum di Doctor Philosophiae sono nominate dai rispettivi consigli di settore e sono formate da almeno tre componenti di cui almeno uno esterno alla Scuola.
Art. 17.
1. Il senato della Scuola, su proposta del consiglio di settore, puo' riconoscere all'allievo gli studi e le ricerche compiuti presso altre istituzioni per il massimo di un anno e consentire all'allievo di sostenere l'esame per il conseguimento del titolo di Doctor Philosophiae prima della fine del terzo anno.
2. Su proposta del consiglio di settore e delibera del senato della Scuola e del consiglio di amministrazione, agli allievi puo' essere concessa l'iscrizione ad un quarto anno.
Art. 18.
1. Il titolo di Doctor Philosophiae e' conferito al candidato che abbia conseguito risultati di rilevante valore scientifico, documentati da una dissertazione finale scritta il cui carattere originale deve essere tale da dar luogo ad una o piu' memorie da presentare per la pubblicazione su riviste altamente qualificate. I predetti risultati sono accertati da una commissione formata da almeno cinque componenti dei quali almeno due professori di ruolo o fuori ruolo della Scuola e due esterni alla Scuola designati dai consigli di settore. Il candidato deve ottenere l'approvazione della commissione difendendo i propri risultati in una pubblica discussione.
2. La prova conclusiva puo' essere differita oltre il limite di durata del corso.
3. Il titolo di Doctor Philosophiae rilasciato dalla Scuola e' equipollente al dottorato di ricerca di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
Art. 19.
1. La Scuola eroga ai propri allievi borse di studio ai sensi della legge 30 novembre 1989, n. 398, con fondi finalizzati di provenienza ministeriale o derivanti da convenzioni con enti o privati nonche' con fondi del proprio bilancio.
2. I criteri di assegnazione ed erogazione delle borse e le modalita' di eventuali contribuzioni alle spese di funzionamento della Scuola saranno stabilite da apposito regolamento.
3. La Scuola puo' integrare borse di studio erogate da altri enti ai propri allievi che risultino di importo inferiore a quelle di cui al precedente comma 1.
4. La Scuola puo' assegnare borse di studio di post-dottorato, in base ad apposito regolamento.
5. La Scuola puo' conferire altre borse di studio, anche finanziate da altri enti, per lo svolgimento di attivita' di ricerca.
6. Le borse di studio di cui ai precedenti commi non danno luogo a trattamenti assistenziali e previdenziali e non sono cumulabili.
7. In analogia al disposto di cui all'art. 13 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, gli allievi possono collaborare allo svolgimento di attivita' connesse con i servizi resi dalla Scuola. Il senato della Scuola, sentiti il consiglio degli studenti ed il consiglio di amministrazione, predispone il regolamento che disciplina le forme di collaborazione degli allievi a dette attivita', con esclusione di quelle inerenti la didattica, lo svolgimento di esami e l'assunzione di responsabilita' amministrative.
Art. 20.
1. Per promuovere l'istruzione post-universitaria ed attrarre i giovani alla ricerca scientifica, la Scuola puo' erogare borse di studio e sussidi a studenti universitari che chiedono l'accesso alle sue strutture per periodi di tirocinio e ricerca anche al fine dell'elaborazione delle tesi di laurea.
2. L'ammissione degli studenti universitari alla Scuola e' deliberata dal senato della Scuola su proposta dei consigli di settore cui compete l'individuazione del supervisore nell'ambito della Scuola stessa.
Art. 21.
1. Per integrare l'attivita' didattica e potenziare l'attivita' di ricerca, il consiglio di settore puo', nei limiti delle proprie dotazioni finanziarie, invitare studiosi anche stranieri per periodi non superiori a tre anni rinnovabili fino ad un massimo di sei anni.
2. Il consiglio di amministrazione, su proposta del senato della Scuola, definisce la misura dei compensi in relazione alla qualificazione scientifica dello studioso ed al tempo dedicato all'attivita' suindicata.
Art. 22.
1. L'attribuzione del diritto di conseguire il brevetto ed il copyright per le invenzioni realizzate a seguito di attivita' di ricerca scientifica, svolta utilizzando comunque strutture e mezzi finanziari forniti dalla Scuola, e' regolata in via generale dalle norme di legge vigenti.
2. In particolare il diritto a conseguire il copyright e il brevetto spetta alla Scuola salvo il riconoscimento agli autori del diritto morale di inventore. Agli autori spetta un compenso percentuale sugli introiti economici derivanti alla Scuola dal brevetto stesso la cui entita' sara' fissata dal regolamento interno della Scuola.
3. La Scuola, a richiesta dell'autore, delibera entro sei mesi sull'opportunita' di perseguire il brevetto e si riserva la facolta' di creare strutture proprie o in collaborazione con altri enti e imprese per la promozione e lo sfruttamento commerciale dei copyright e brevetti.
4. Laddove la Scuola decidesse di non perseguire la richiesta di brevetto, e' data facolta' all'autore interessato di promuovere e sfruttare il brevetto stesso in forma autonoma.
Capo IV
Organizzazione amministrativa
Art. 23.
1. Ai dirigenti spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, ivi compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse, umane e strumentali, e di controllo.
2. Le attribuzioni della dirigenza amministrativa non si estendono alla gestione della ricerca e dell'insegnamento.
3. I dirigenti sono responsabili dei risultati dell'attivita' svolta dalle strutture alle quali sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati in relazione agli obiettivi individuati dagli organi di governo della Scuola, alla cui formulazione partecipano con attivita' istruttoria e di analisi e con autonome proposte, e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale.
4. Gli incarichi di funzione dirigenziale sono attribuiti, a tempo determinato e con possibilita' di rinnovo, dal consiglio di amministrazione, su proposta del direttore amministrativo, a dipendenti di ruolo in possesso di adeguata qualifica funzionale.
5. La revoca degli incarichi di funzione dirigenziale e' disposta con atto motivato previa contestazione all'interessato.
6. Ai dirigenti e' riconosciuta una indennita' di funzione a carico del bilancio della Scuola annualmente determinata dal consiglio di amministrazione, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente.
7. In casi particolari per i quali si pongano vagliate ed oggettive esigenze, l'ufficio di dirigente o di titolare di funzioni equiparate puo' essere ricoperto, mediante contratto di lavoro a tempo determinato e, fermo restando il rispetto dei requisiti richiesti per la posizione medesima, con personale che abbia svolto mansioni dirigenziali nella pubblica amministrazione o in settori privati di analoga complessita', conseguendo riconosciuti ed apprezzabili risultati.
8. Per esigenze cui non puo' far fronte con personale in servizio, il consiglio di amministrazione, su proposta del direttore e sentito il direttore amministrativo, puo' conferire incarichi individuali ad esperti di provata competenza determinandone preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
Art. 24.
1. L'incarico di direttore amministrativo e' attribuito dal consiglio di amministrazione su proposta del direttore, tenuto conto delle caratteristiche internazionali della Scuola, ad un dirigente della Scuola stessa o di altra universita' ovvero di altra pubblica amministrazione, previo nulla osta dell'amministrazione di appartenenza.
2. Il direttore amministrativo esplica una generale attivita' di indirizzo, direzione e controllo nei confronti del personale dirigente e del personale amministrativo e tecnico ed e' responsabile dell'efficienza e del buon andamento degli uffici e dei servizi centrali della Scuola.
3. L'incarico e' a tempo determinato ed e' attribuito per non piu' di cinque anni rinnovabili. La revoca dell'incarico di direttore amministrativo e' disposta con atto motivato previa contestazione all'interessato.
4. Spetta in particolare al direttore amministrativo:
a) curare l'attuazione dei programmi definiti dagli organi di governo;
b) formulare proposte al direttore anche ai fini della elaborazione dei programmi, di direttive e di schemi di competenza degli organi di governo;
c) stipulare contratti e sottoscrivere le convenzioni non direttamente inerenti all'attivita' didattica e di ricerca;
d) adottare provvedimenti di spesa nei limiti degli stanziamenti di bilancio;
e) esplicare ogni altra funzione conferitagli dalla normativa vigente.
5. Al direttore amministrativo compete un'indennita' di funzione a carico del bilancio della Scuola annualmente determinata dal consiglio di amministrazione, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente.
6. Il direttore amministrativo puo' proporre la nomina di un vicedirettore amministrativo con funzioni vicarie che vengono esercitate in caso di sua assenza o impedimento indicandolo fra i dirigenti o i funzionari piu' alti in grado.
Art. 25.
1. La qualifica di dirigente si consegue tramite concorso per titoli ed esami o corso-concorso riservato agli aventi diritto in base alla normativa vigente.
2. Il concorso puo' essere bandito anche in accordo con altri atenei.
3. I procedimenti di selezione e i requisiti di accesso, in relazione alle caratteristiche internazionali della Scuola, dovranno comunque tener conto dei seguenti principi:
a) alta qualificazione in termini di studi compiuti e formazione acquisita;
b) specifica esperienza professionale maturata.
Nella composizione delle commissioni dovra' essere assicurata la presenza di esperti di provata competenza.
Art. 26.
1. Per l'ottimizzazione dei servizi piu' strettamente connessi all'attivita' didattica e di ricerca, su proposta del senato della Scuola e deliberazione del consiglio di amministrazione puo', con apposito regolamento, essere attribuita alla biblioteca, al sistema informatico e ad altri servizi analoghi autonomia gestionale, amministrativa e contabile prevedendone le risorse di personale e gli organi di gestione.
Art. 27.
1. Il regolamento che disciplina i criteri della gestione finanziaria e contabile della Scuola e' deliberato dal consiglio di amministrazione secondo le procedure indicate nell'art. 7, comma 9, della legge 9 maggio 1989, n. 168. Tale regolamento contiene tutte le norme previste nell'art. 7, comma 8, della legge 9 maggio 1989, n. 168.
Art. 28.
1. Il collegio dei revisori dei conti della Scuola e' l'organo di controllo interno sulla funzionalita' della gestione tecnico-amministrativa in termini di efficienza, efficacia ed economicita'. Il collegio e' nominato dal direttore su designazione del consiglio di amministrazione, dura in carica un triennio ed i singoli membri possono essere riconfermati.
2. Il collegio dei revisori dei conti e' composto da tre membri effettivi di cui almeno uno scelto fra gli iscritti al registro dei revisori contabili ed uno supplente. Gli altri membri devono comunque essere esperti di organizzazione aziendale, di analisi e valutazione dei bilanci, di ragioneria, di contabilita' pubblica e di diritto amministrativo.
3. Il collegio dei revisori dei conti:
a) esamina il bilancio di previsione, le relative variazioni e il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni;
b) verifica il regolare andamento della gestione finanziaria, contabile e patrimoniale, sottoponendo al direttore e al direttore amministrativo le eventuali osservazioni in ordine alla gestione stessa;
c) effettua periodiche verifiche di cassa;
d) fornisce, su richiesta del direttore e del direttore amministrativo, pareri e consulenze.
Art. 29.
1. Il laboratorio interdisciplinare di scienze naturali e umanistiche, istituito con legge 29 gennaio 1986, n. 26, e' ambito di sperimentazione dei nuovi campi di interesse della Scuola ed e' centro di gestione al quale e' attribuita autonomia finanziaria, amministrativa e di bilancio.
2. Su proposta del direttore della Scuola, il consiglio di amministrazione puo' istituire altri centri di gestione definendone il grado di autonomia. Le modalita' di funzionamento di tali centri sono contenute nel regolamento di cui al precedente art. 27.
Art. 30.
1. I regolamenti di attuazione del presente statuto sono emanati dal direttore su conforme deliberazione del consiglio di amministrazione e del senato della Scuola.
Capo V
Norme finali e transitorie
Art. 31.
1. Le modifiche allo statuto sono deliberate dal consiglio della Scuola, integrato, a questi soli fini, dal direttore amministrativo con voto deliberante, sentito il consiglio di amministrazione, e sono emanate con decreto del direttore nell'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168.
2. Per poter convocare il consiglio della Scuola con all'ordine del giorno le modifiche di statuto, il direttore deve acquisire il parere favorevole del senato della Scuola con deliberazione assunta a maggioranza qualificata.
3. Con le stesse modalita' potra' essere adottata una diversa organizzazione del laboratorio interdisciplinare di scienze naturali ed umanistiche attualmente disciplinata dal decreto ministeriale 7 luglio 1989, n. 405.
4. Non costituiscono modifiche di statuto le variazioni apportate all'allegato A, da adottarsi comunque con decreto del direttore, su conforme deliberazione del consiglio della Scuola, sentito il consiglio di amministrazione.
Art. 32.
1. Non vi e' incompatibilita' fra le varie cariche elettive.
Art. 33.
1. Il presente statuto entra in vigore dalla data del decreto direttoriale emanato ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168.
2. La durata dei mandati e degli incarichi negli organismi sopra citati in essere alla data di entrata in vigore del presente statuto sono prorogati fino alla costituzione dei nuovi organi.
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Allegato A
SETTORI DELLA SISSA
Analisi funzionale e applicazioni.
Astrofisica.
Biofisica.
Fisica matematica.
Neuroscienze cognitive.
Particelle elementari.
Teoria degli stati condensati.
 
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