Gazzetta n. 62 del 15 marzo 2001 (vai al sommario)
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERAZIONE 21 dicembre 2000
Interventi a carico delle risorse per le aree depresse; ulteriori disposizioni per l'utilizzo delle economie e modifiche procedurali. (Deliberazione n. 135/2000).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Viste le delibere con le quali questo Comitato ha assegnato in via programmatica ovvero ripartito le risorse recate dalle leggi 8 agosto 1995, n. 341, 20 dicembre 1996, n. 641, e 23 maggio 1997, n. 135;
Vista la delibera n. 42/1998 in data 6 maggio 1998 (Gazzetta Ufficiale n. 159/1998, errata corrige in Gazzetta Ufficiale n. 173/1998) con la quale questo Comitato ha dettato nuove indicazioni procedurali per l'utilizzo delle risorse di cui alle leggi sopra richiamate, tra l'altro prevedendo che in sede di rideterminazione del quadro economico, a seguito delle aggiudicazioni, venga accantonata una quota non eccedente il 7% dell'importo aggiudicato, da utilizzare, previa autorizzazione dell'amministrazione competente, per le finalita' e nei limiti di cui agli articoli 25 e 26 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, nonche' per i lavori suppletivi di cui all'art. 20 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;
Vista la delibera n. 49/1999 in data 21 aprile 1999 (Gazzetta Ufficiale n. 162/1999, errata corrige in Gazzetta Ufficiale n. 182/1999), con la quale questo Comitato ha dettato indicazioni integrative per l'utilizzo delle economie conseguenti agli appalti di interventi finanziati con le risorse per le aree depresse;
Viste le delibere n. 52/1999 in data 21 aprile 1999 (supplemento Gazzetta Ufficiale n. 133/1999) e n. 135/1999 in data 6 agosto 1999 (Gazzetta Ufficiale n. 242/1999), con le quali questo Comitato ha ripartito su base territoriale, rispettivamente tra le regioni del sud e del centro-nord, i fondi della legge 30 giugno 1999, n. 208, destinati alle opere di completamento;
Considerato che l'art. 8 della legge 17 maggio 1999, n. 144, prevede la possibilita' di utilizzare le economie verificatesi nella realizzazione di opere pubbliche, finanziate con mutui a carico del bilancio statale, per ulteriori lavori afferenti al progetto originario ovvero a un nuovo progetto di opere della stessa tipologia, previa autorizzazione del Ministero competente;
Vista la nota n. 1332 dell'8 novembre 2000 con la quale il Ministero per le politiche agricole - gestione ex Agensud - ha, tra l'altro, sollecitato direttive sulla possibilita' di utilizzare il citato accantonamento del 7% per opere complementari da affidare con separato appalto;
Considerato che, alla luce delle innovazioni recate dall'art. 8 della richiamata legge n. 144/1999 e con riferimento agli interventi a carico della predetta legge n. 208/1998 nelle aree depresse del centro-nord, la citata delibera n. 135/1999 gia' reca una disposizione analoga;
Considerato che sul punto si e' espressa favorevolmente la commissione infrastrutture nella seduta del 7 dicembre 2000;
Ritenuto che l'utilizzo del predetto accantonamento del 7% debba avvenire alla stregua di criteri comuni e che la destinazione ad opere nuove, pur se complementari all'opera principale, possa richiedere l'espletamento di apposita gara, anche al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse disponibili;
Ritenuto, al fine di fluidificare l'attivita' di questo Comitato, di demandare alla commissione infrastrutture la soluzione di ulteriori problematiche che emergano in sede di attuazione delle delibere sopra richiamate;
Delibera:
1. In analogia a quanto gia' previsto al punto 2.4 della delibera n. 135/1999 per le iniziative finanziate nelle aree depresse del centro-nord a carico della legge n. 208/1999 ed a integrazione delle direttive formulate con le altre delibere citate in premessa, e' possibile - previa autorizzazione del Ministero competente - utilizzare l'accantonamento del 7%, disposto in sede di rideterminazione del quadro economico, anche per realizzare opere complementari che rendano piu' funzionale e fruibile l'opera principale e che vengano affidate attraverso regolare nuova gara d'appalto.
2. La formulazione di eventuali, ulteriori indicazioni sull'utilizzo delle "economie" realizzatesi nelle varie fasi procedurali e delle disponibilita' conseguenti a revoche e, piu' in generale, la soluzione di altre eventuali problematiche attinenti all'attuazione delle medesime delibere sono demandate alla commissione infrastrutture, che adattera' le definitive determinazioni al riguardo anche a modifica delle delibere richiamate in premessa.
Roma, 21 dicembre 2000
Il Presidente delegato: Visco Registrata alla Corte dei conti il 27 febbraio 2001 Registro n. 2 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 70
 
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