Gazzetta n. 62 del 15 marzo 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 27 febbraio 2001
Rettifica dell'art. 16 del decreto 22 gennaio 2001 recante disposizioni in materia di premi zootecnici.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Visto il decreto ministeriale 22 gennaio 2001 recante disposizioni in materia di premi zootecnici, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 2001;
Ritenuto necessario apportare alcune precisazioni all'art. 16 del citato decreto per una maggiore aderenza alla realta' operativa degli allevamenti bovini;
Decreta:
L'art. 16 del decreto ministeriale 22 gennaio 2001 e' sostituito dal seguente:
Art. 16.
Verifica delle superfici foraggere
La superficie a pascolo e' individuata dal codice 38 della dichiarazione seminativi; sono inoltre equiparate al pascolo anche le superfici individuate dai codici 36 e 37.
Qualora le superfici a pascolo si trovino in un comune diverso da quello dove ha sede l'azienda, individuata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, che sia diverso da quelli ad esso limitrofi, il produttore deve dimostrare l'utilizzo delle superfici in causa mediante il trasporto dei bovini pari ad almeno 0,2 UBA/ha, sempre che l'allevatore non detenga un numero di capi inferiore, da comprovare con i modelli trasmessi alle aziende sanitarie locali di competenza, salvo casi particolari debitamente motivati.
Le superfici a pascolo ubicate in zone altimetriche superiori ai 1000 metri s.l.m. non vengono considerate nel relativo calcolo, salvo che il produttore utilizzi con modalita' di conduzione tradizionali tali zone per il periodo dell'alpeggio; in tal caso puo' conteggiarle ai fini della concessione dei premi. La prova di tale utilizzo dovra' essere fornita attraverso una specifica dichiarazione da parte del sindaco.
Il produttore deve utilizzare le superfici foraggere, che si trovino in una provincia diversa e non limitrofa da quella dove ha sede l'azienda individuata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, mediante pascolamento e/o operazioni di raccolta e trasporto del foraggio da comprovare con il documento di trasporto del foraggio stesso, anche se tale documento non e' necessario per altri fini.
Le suddette prove devono essere inserite nel fascicolo del produttore.
Le superfici per le quali non vengono apportate le prove di utilizzo di cui sopra saranno escluse dal calcolo del coefficiente di densita'.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 febbraio 2001
Il Ministro: Pecoraro Scanio
 
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