Gazzetta n. 63 del 16 marzo 2001 (vai al sommario) |
ISVAP - ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO |
PROVVEDIMENTO 7 marzo 2001 |
Modificazioni allo statuto sociale della Trieste e Venezia Assicurazioni - Genertel S.p.a. (in forma abbreviata Genertel), in Trieste. (Provvedimento n. 01813). |
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L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative; in particolare, l'art. 40, comma 4, che prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale; Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in particolare, l'art. 2, concernente la pubblicita' degli atti; Visto il decreto ministeriale in data 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attivita' assicurativa e riassicurativa gia' rilasciate alla Trieste e Venezia Assicurazioni - Genertel S.p.a. (in forma abbreviata Genertel), con sede in Trieste, via Machiavelli n. 4, ed i successivi provvedimenti autorizzativi; Vista la delibera assunta in data 26 gennaio 2001 dall'assemblea straordinaria degli azionisti della Trieste e Venezia Assicurazioni - Genertel S.p.a. che ha approvato le modifiche apportate agli articoli 1, 3, 5 e 17 dello statuto sociale; Considerato che non emergono elementi ostativi in merito all'approvazione delle predette variazioni allo statuto sociale dell'impresa di cui trattasi; Dispone: E' approvato il nuovo testo dello statuto sociale della Trieste e Venezia Assicurazioni - Genertel S.p.a. (in forma abbreviata Genertel), con sede in Trieste, con le modifiche apportate agli articoli: Art. 1. Denominazione, sede, oggetto e durata della societa' Nuova denominazione sociale dell'impresa: "Genertel S.p.a." (in luogo della precedente: Trieste e Venezia Assicurazioni - Genertel S.pa., in forma abbreviata Genertel); |
| Art. 3. Denominazione, sede, oggetto e durata della societa' Ampliamento dell'oggetto sociale in materia di: a) assunzione di partecipazioni - riformulazione dell'articolo con nuova disciplina: ".... La Societa' potra' inoltre, assumere direttamente o indirettamente, partecipazioni in imprese e societa' che svolgano l'attivita' assicurativa o riassicurativa ovvero attivita' connesse o strumentali alle attivita' rientranti nel proprio oggetto sociale ..." (in luogo della precedente previsione statutaria: ".... Ha anche come oggetto la partecipazione in societa' ed enti italiani o stranieri aventi il medesimo scopo ..."); b) ulteriori operazioni consentite - nuova disciplina: vendita delle polizze "a distanza" (oltre che "per corrispondenza"); |
| Art. 5. Capitale sociale, azioni, obbligazioni Facolta' del consiglio di amministrazione in materia di aumento del capitale sociale, ex art. 2443 del codice civile, "nuova delega agli amministratori, sostitutiva di quella conferita con deliberazione assembleare del 30 ottobre 1998, in conseguenza dell'aumento del capitale sociale deliberato, da ultimo, in data 26 gennaio 2001, da lire 24 miliardi a lire 31 miliardi, da eseguirsi, quale termine ultimo, entro il 30 giugno 2001": a) determinazione dell'ammontare massimo complessivo dell'aumento: L. 50.000.000.000 (in luogo del precedente "... da lire 21 miliardi a lire 50 miliardi...."); b) determinazione del periodo massimo temporale per l'esecuzione dell'aumento: ".... cinque anni dalla data del 26 gennaio 2001 ..." (in luogo del precedente "... dalla data del 30 ottobre 1998."); c) facolta' attribuite al consiglio di amministrazione, ex novo "in connessione alla delega di cui sopra, finalizzata all'aumento del capitale sociale": determinazione delle condizioni, dei termini e delle modalita' delle operazioni, fissazione della data di godimento e dell'eventuale sovrapprezzo; |
| Art. 17. Consiglio di amministrazione Introduzione di nuova disciplina in materia di firma e rappresentanza sociale: a) sottoscrizione di documenti e corrispondenza con riproduzione meccanica della firma, previa autorizzazione del consiglio di amministrazione; b) rappresentanza della societa', nelle assemblee di altre societa' od enti, anche esercitata singolarmente (oltre che in via congiunta) da parte dei membri del consiglio di amministrazione all'uopo designati; c) dichiarazione di conformita' all'originale degli atti e documenti sociali di fronte ai terzi: modalita'. Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 7 marzo 2001 Il presidente: Manghetti |
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