Gazzetta n. 63 del 16 marzo 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE FINANZE
DECRETO 14 marzo 2001
Sospensione dei termini e dei versamenti tributari a favore dei soggetti colpiti dagli eventi verificatisi a seguito dell'emergenza causata dall'encefalopatia spongiforme bovina (BSE).

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, che attribuisce al Ministro delle finanze, sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il potere di sospendere o differire con proprio decreto, il termine per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili;
Visto il decreto-legge 14 febbraio 2001, n. 8, concernente ulteriori interventi per fronteggiare l'emergenza derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina;
Visto l'art. 2, comma 1, del predetto decreto-legge, che demanda ad un successivo decreto del Ministro delle finanze, adottato ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la sospensione o il differimento dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari a favore degli allevatori di bovini, delle aziende di macellazione e degli esercenti attivita' di commercio all'ingrosso e al dettaglio di carni, colpiti dagli eventi verificatisi a seguito dell'emergenza causata dall'encefalopatia spongiforme bovina (BSE);
Ritenute sussistenti le condizioni per sospendere, a favore dei soggetti danneggiati dall'emergenza causata dall'encefalopatia spongiforme bovina, i termini relativi ai versamenti diretti dei tributi;
Sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
Decreta:
Art. 1.
1. Nei confronti degli allevatori di bovini, delle aziende di macellazione e degli esercenti attivita' di commercio all'ingrosso e al dettaglio di carni bovine in via esclusiva o prevalente, indicati nell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 14 febbraio 2001, n. 8, sono sospesi per sei mesi, a decorrere dal 15 febbraio 2001, i termini relativi ai versamenti diretti dei tributi. Non si fa luogo al rimborso di quanto gia' versato.
2. La sospensione di cui al comma 1, si applica anche ai versamenti delle ritenute alla fonte da operare a titolo di acconto dai predetti soggetti in qualita' di sostituti d'imposta, ai sensi degli articoli 23, 24, 25, 25-bis e 28, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
 
Art. 2.
1. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalita' di ripresa della riscossione delle somme sospese, anche mediante rateizzazione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 14 marzo 2001
Il Ministro: Del Turco
 
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