Gazzetta n. 63 del 16 marzo 2001 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 marzo 2001, n. 55 |
Regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia. |
|
|
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 87, comma quinto, e 110 della Costituzione; Visti l'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, aggiunto dall'articolo 13, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e l'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come da ultimo modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80; Visti gli articoli 4, 5, 16, 17, 18, 19 e 55, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286; Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1311, e l'articolo 8 della legge 24 marzo 1958, n. 195; Sentite le organizzazioni sindacali, come da verbale in data 26 luglio 2000; Vista la preliminare de1iberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2000; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 settembre 2000; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, resi rispettivamente in data 19 e 21 dicembre 2000; Ritenuto, quanto al parere del Consiglio di Stato, di non accogliere le osservazioni inerenti le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 4 e 5, attesane la conformita' con quanto previsto dall'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 febbraio 2001; Ritenuta l'opportunita' di accogliere i rilievi espressi dalla Corte dei conti in data 2 marzo 2001; Vista la definitiva deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 marzo 2001; Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica;
E m a n a
il seguente regolamento: Art. 1. Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende: a) per "Ministro" il Ministro della giustizia; b) per "Ministero" il Ministero della giustizia; c) per "decreto legislativo" il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Si riporta il testo dell'art. 110 della Costituzione: "Art. 110. - Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia". - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), aggiunto dall'art. 13, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa): "Art. 17 (Regolamenti). - 1. - 4. (Omissis). 4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanti ai sensi del comma 2, su proposta del Ministero competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei princi'pi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) - d) (Omissis); e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali". - Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, reca: "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421". - Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, reca: "Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59". - Si riporta il testo degli articoli 4, 5, 16, 17, 18, 19 e 55, comma 3 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59): "Art. 4 (Disposizioni sull'organizzazione). - 1. L'organizzazione, la dotazione organica, l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale ed il loro numero, le relative funzioni e la distribuzione dei posti di funzione dirigenziale, l'individuazione dei dipartimenti, nei casi e nei limiti fissati dalle disposizioni del presente decreto legislativo, e la definizione dei rispettivi compiti sono stabiliti con regolamenti o con decreti del Ministro emanati ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Si applica l'art. 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59. I regolamenti prevedono la soppressione dei ruoli esistenti e l'istituzione di un ruolo unico del personale non dirigenziale di ciascun ministero, articolato in aree dipartimentali e per direzioni generali. Fino all'istituzione del ruolo unico del personale non dirigenziale di ciascun ministero, i regolamenti assicurano forme ordinarie di mobilita' tra i diversi dipartimenti e le diverse direzione generali, nel rispetto dei requisiti di professionalita' richiesti per l'esercizio delle relative funzioni, ferme restando le normative contrattuali in materia. La nuova organizzazione e la dotazione organica del personale non devono comunque comportare incrementi di spesa. 2. I ministeri che si avvalgono di propri sistemi informativi automatizzati sono tenuti ad assicurarne l'interconnessione con i sistemi informativi automatizzati delle altre amministrazioni centrali e locali per il tramite della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni. 3. Il regolamento di cui al precedente comma 1, si attiene, inoltre, ai criteri fissati dall'art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall'art. 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni. 4. All'individuazione degli uffici di livello non generale di ciascun ministero e alla definizione dei relativi compiti si provvede con decreto ministeriale di natura non regolamentare. 5. Con le medesime modalita' di cui al precedente comma 1, si procede alla revisione periodica dell'organizzazione ministeriale, con cadenza almeno biennale. 6. I regolamenti di cui al comma 1, raccolgono tutte le disposizioni normative relative a ciascun ministero. Le restanti norme vigenti sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti medesimi". "Art. 5 (Dipartimenti). - 1. I dipartimenti sono costituiti per assicurare l'esercizio organico ed integrato delle funzioni del Ministero. Ai dipartimenti sono attribuiti compiti finali concernenti grandi areee di materie omogenee e i relativi compiti strumentali ivi compresi quelli di indirizzo e coordinamento delle unita' di gestione in cui di articolano i dipartimenti stessi, quelli di organizzazione e quelli di gestione delle risorse strumentali, finanziarie ed umane ad essi attribuite. 2. L'incarico di capo del dipartimento viene conferito in conformita' alle disposizioni, di cui all'art. 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni. 3. Il Capo del Dipartimento svolge compiti di coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel dipartimento stesso, al fine di assicurare la continuita' delle funzioni dell'amministrazione ed e' responsabile dei risultati complessivamente raggiunti dagli uffici da esso dipenenti, in attuazione degli indirizzi del Ministro. 4. Dal Capo del Dipartimento dipendono funzionalmente gli uffici di levello dirigenziale generale compresi nel dipartimento stesso. 5. Nell'esercizio dei poteri di cui ai precedenti commi 3 e 4, in particolare, il capo del dipartimento: a) determina i programmi per dare attuazione agli indirizzi del Ministro; b) alloca le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili per l'attuazione dei programmi secondo principi di econimicita', efficacia ed efficienza, nonche' di rispondenza del servizio al pubblico interesse; c) svolge funzioni di propulsione, di coordinamento, di controllo e di vigilanza nei confronti degli uffici del dipartimento; d) promuove e mantiene relazioni con gli organi competenti dell'Unione europea per la trattazione di questioni e problemi attinenti al propio dipartimento; e) adotta gli atti per l'utilizzazione ottimale del personale secondo criteri di efficienza, disponendo gli opportuni trasferimenti di personale all'interno del dipartimento; f) e' sentito dal Ministro ai fini dell'esercizio del potere di proposta per il conferimento degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; g) puo' proporre al Ministro l'adozione dei provvedimenti di revoca degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale, ai sensi dell'art. 19, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e, comunque, viene sentito nel relativo procedimento; h) e' sentito dal Ministro per l'esercizio delle attribuzioni a questi conferite dall'art. 14, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. 6. Con le modalita' di cui all'art. 16, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono essere definiti ulteriori compiti del Capo del dipartimento". "Art. 16 (Attribuzioni). - 1. Il Ministro di grazia e giustizia e il Ministero di grazia e giustizia assumono rispettivamente la denominazione di Ministro della giustizia e Ministero della giustizia. 2. Il Ministero della giustizia svolge le funzioni e i compiti ad esso attribuiti dalla Costituzione, dalle leggi e dai regolamenti in materia di giustizia e attivita' giudiziaria ed esecuzione delle pene, rapporti con il Consiglio superiore della magistratura, attribuzioni concernenti i magistrati ordinari, vigilanza sugli ordini professionali, archivi notarili, cooperazione internazionale in materia civile e penale. 3. Il Ministero esercita in particolare le funzioni e i compiti concernenti le seguenti aree funzionali: a) servizi relativi alla attivita' giudiziaria: gestione amministrativa dell'attivita' giudiziaria in ambito civile e penale; attivita' preliminare all'esercizio da parte del Ministro delle sue competenze in materia processuale; casellario giudiziale; cooperazione internazionale in materia civile e penale; studio e proposta di interventi normativi nel settore di competenza; b) organizzazione e servizi della giustizia: organizzazione e funzionamento dei servizi relativi alla giustizia; gestione amministrativa del personale amministrativo e dei mezzi e strumenti anche informative necessari; attivita' relative alle competenze del Ministro in ordine ai magistrati; studio e proposta di interventi normativi nel settore di competenza; c) servizi dell'amministrazione penitenziaria: gestione amministrativa del personale e dei beni dell'amministrazione penitenziaria; svolgimento dei compiti relativi all'esecuzione delle misure cautelari, delle pene e delle misure di sicurezza detentive; svolgimento dei compiti previsti dalle leggi per il trattamento dei detenuti e degli internati; d) servizi relativi alla giustizia minorile: svolgimento dei compiti assegnati dalla legge al Ministero della giustizia in materia di minori e gestione amministrativa del personale e dei beni ad essi relativi. 4. Relativamente all'ispettorato generale restano salve le disposizioni della legge 12 agosto 1962, n. 1311, e successive modifiche ed integrazioni, nonche' dell'art. 8 della legge 24 marzo 1958, n. 195". "Art. 17 (Ordinamento). - 1. Il Ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5 del presente decreto. Il numero dei dipartimenti non puo' essere superiore a quattro, in riferimento alle aree funzionali definite nel precedente articolo". "Art. 18 (Incarichi dirigenziali). - 1. Agli uffici di diretta collaborazione con il Ministro ed ai dipartimenti, sono preposti i dirigenti di cui all'art. 23 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, i magistrati delle giurisdizioni oridinarie e amministrative, i professori e ricercatori universitari, gli avvocati dello Stato, gli avvocati; quando ricorrono specifiche esigenze di servizio, ai medesimi uffici possono essere preposti anche soggetti estranei all'amministrazione ai sensi dell'art. 19. comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80. 2. Agli uffici dirigenziali generali istituiti all'interno dei dipartimenti, sono preposti i dirigenti di cui all'art. 23 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 15 del decreto legislativo 1998, n. 80, ed i magistrati delal giurisdizione ordinaria; quando ricorrono specifiche esigenze di servizio, ai medesimi uffici possono essere preposti anche agli altri soggetti elencati al comma 1". "Art. 19 (Magistrati). - 1. Il numero dei magistrati collocati fuori ruolo organico della magistratura e destinati al Ministero non deve superare le 50 unita'". "Art. 55 (Procedura di attuazione ed entrata in vigore). - 1. - 2. (Omissis). 3. Sino all'attuazione del comma 1, con regolamento adottato ai sensi del comma 4-bis, dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, si puo' provvedere al riassetto dell'organizzazione dei singoli Ministeri, in conformita' con la riorganizzazione del Governo e secondo i criteri ed i principi previsti dal presente decreto legislativo. 4. - 9. (Omissis)". - Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, reca: "Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59". - La legge 12 agosto 1962, n. 1311, reca: "Organizzazione e funzionamento dell'Ispettorato generale del Ministero di grazia e giustizia". - Si riporta l'art. 8 della legge 24 marzo 1958, n. 195 (Norme sulla Costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura): "Art. 8 (Ispettorato). - Il Consiglio superiore, per esigenze relative all'esercizio delle funzioni ad esso attribuite, si avvale dell'Ispettorato generale istituito presso il Ministero di grazia e giustizia". - Si riporta il testo dell'art. 19, comma 10 del citato decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29: "Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali). - 1. - 9. (Omissis). 10. I dirigenti ai quali non si affida la titolarita' di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento. Le modalita' per l'utilizzazione dei predetti dirigenti sono stabilite con il regolamento di cui all'art. 23, comma 3. 11. - 12. (Omissis)". - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146 (Adeguamento delle strutture e degli organici dell'ammistrazione penitenziaria e dell'uffcio centrale per la giustizia minorile, nonche' istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266): "Art. 3 (Integrazione degli organici del personale dell'amministrazione penitenziaria e dell'ufficio centrale della giustizia minorile). - 1. (Omissis). 2. Per la copertura degli uffici di cui all'art. 1, comma 2, e per l'adeguamento delle articolazioni dipartimentali di corrispondente livello, oltre che per la copertura di due uffici di livello dirigenziale generale presso l'ufficio centrale della giustizia minorile, il numero degli uffici dirigenziali di livello generale e' aumentato di sedici unita', all'interno dei quali possono essere individuati uno o piu' vice capo del Dipartimento. 3. - 7. (Omissis)."
|
| Art. 2. Dipartimenti del Ministero 1. Per l'espletamento delle funzioni del Ministero sono istituiti i seguenti uffici di gestione amministrativa: a) Dipartimento per gli affari di giustizia; b) Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi; c) Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria; d) Dipartimento per la giustizia minorile. |
| Art. 3. Ufficio del Capo del Dipartimento 1. Ad ogni Dipartimento e' preposto un Capo del Dipartimento. 2. Per l'espletamento dei compiti e delle funzioni previste dall'articolo 5 del decreto legislativo, nonche' dal presente regolamento, per la contrattazione collettiva di lavoro e per la direzione dell'ufficio per le relazioni con il pubblico, ai sensi degli articoli 1, comma 4, lettere b) e c), ed 8, della legge 7 giugno 2000, n. 150, il Capo del Dipartimento si avvale dell'Ufficio del Capo del Dipartimento, nell'ambito del quale viene altresi' svolta la progettazione e gestione del controllo di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. 3. Le funzioni di proposta e parere al Ministro nelle materie di sua competenza spettano al Capo del Dipartimento, al quale i dirigenti degli uffici dirigenziali generali riferiscono in merito. In materia di atti normativi tali funzioni sono esercitate in coordinamento con l'attivita' dell'Ufficio legislativo del Ministero. L'ufficio del Capo del Dipartimento svolge attivita' di studio e ricerca con particolare riferimento ai profili della organizzazione e della innovazione nelle materie di competenza, fornisce consulenza agli uffici del Dipartimento ed a quelli periferici e coordina l'attivita' internazionale svolta dal Dipartimento. 4. Il Capo del Dipartimento e' coadiuvato nell'esercizio delle sue funzioni da Vice Capi in numero non superiore a due, nominati, per la durata del suo mandato, all'interno delle dotazioni organiche complessive del Ministero. In ipotesi di nomina di due Vice Capi, il Capo del Dipartimento designa il vice capo con funzioni vicarie. 5. I Vice Capi sono nominati tra i soggetti indicati nell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. L'incarico di vice capo e' conferito nelle forme di cui all'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e costituisce incarico di livello dirigenziale generale.
Note all'art. 3: - Per il testo dell'art. 5 del citato decreto legislativo n. 300/1999, si veda nelle note alle premesse. - Si riporta il testo degli articoli 1, comma 4, lettere b) e c) ed 8 della legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attivita' di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni): "Art. 1 (Finalita' ed ambito di applicazione). - 1. - 3. (Omissis). 4. Nel rispetto delle norme vigenti in tema di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di tutela della riservatezza dei dati personali e in conformita' ai comportamenti richiesti dalle carte deontologiche, sono considerate attivita' di informazione e di comunicazione istituzionale qulle poste in essere in Italia o all'estero dai soggetti di cui al comma 2 e volte a conseguire: a) (Omissis); b) la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettivita' e ad altri entri attraverso ogni modalita' tecnica ed organizzativa; c) la comunicazione interna realizzata nell'ambito di ciascun ente. 5. 6. (Omissis)". "Art. 8 (Ufficio per le relazioni con il pubblico). - 1. L'attivita' dell'ufficio per le relazioni con il pubblico e' indirizzata ai cittadini singoli e associati. 2. Le pubbliche amministrazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono, nell'esercizio della propria potesta' regolamentare, alla ridefinizione dei compiti e alla riorganizzazione degli uffici per le relazioni con il pubblico secondo i seguenti criteri: a) garantire l'esercizio dei diritti di informazione, di accesso e di partecipazione di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni; b) agevolare l'utilizzazione dei servizi offerti ai cittadini, anche attraverso l'illustrazione delle disposizioni normative e amministrative, e l'informazione sulle strutture e sui compiti delle amministrazioni medesime; c) promuovere l'adozione di sistemi di interconnessione telematica e coordinare le reti civiche; d) attuare, mediante l'ascolto dei cittadini e la comunicazione interna, i processi di verifica della qualita' dei servizi e di gradimento degli stessi da parte degli utenti; e) garantire la reciproca informazione fra l'ufficio per le relazioni con il pubblico e le altre strutture operanti nell'amministrazione, nonche' fra gli uffici per le relazioni con il pubblico delle varie amministrazioni. 3. Negli uffici per le relazioni con il pubblico l'individuazione e la regolamentazione dei profili professionali sono affidate alla contrattazione collettiva". - Si riporta il testo dell'art. 4 del citato decreto legislativo n. 286/1999: "Art. 4 (Controllo di gestione). - 1. Ai fini del controllo di gestione, ciascuna amministrazione pubblica definisce: a) l'unita' o le unita' responsabili della progettazione e della gestione del controllo di gestione; b) le unita' organizzative a livello delle quali si intende misurare l'efficacia, efficienza ed economicita' dell'azione amministrativa; c) le procedure di determinazione degli obiettivi gestionali e dei soggetti responsabili; d) l'insieme dei prodotti e delle finalita' dell'azione amministrativa, con riferimento all'intera amministrazione o a singole unita' organizzative; e) le modalita' di rilevazione e ripartizione dei costi tra le unita' organizzative e di individuazione degli obiettivi per cui i costi sono sostenuti; f) gli indicatori specifici per misurare efficacia, efficienza ed economicita'; g) la frequenza di rilevazione delle informazioni. 2. Nelle amministrazioni dello Stato, il sistema dei controlli di gestione supporta la funzione dirigenziale di cui all'art. 16, comma 1, del decreto n. 29. Le amministrazioni medesime stabiliscono le modalita' operative per l'attuazione del controllo di gestione entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, dandone comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con propria direttiva, periodicamente aggiornabile, stabilisce in maniera tendenzialmente omogenea i requisiti minimi cui deve ottemperare il sistema dei controlli di gestione. 3. Nelle amministrazioni regionali, la legge quadro di contabilita' contribuisce a delineare l'insieme degli strumenti operativi per le attivita' di pianificazione e controllo". - Per il testo dell'art. 18 del citato decreto legislativo n. 300/1999, si veda nelle note alle premesse. - Per il testo dell'art. 19, comma 10, del citato decreto legislativo n. 29/1993, si veda nelle note alle premesse.
|
| Art. 4. Dipartimento per gli Affari di giustizia 1. Il Dipartimento per gli affari di giustizia esercita le funzioni e i compiti inerenti le aree funzionali individuate dall'articolo 16, comma 3, lettera a), del decreto legislativo. 2. Per l'espletamento delle funzioni del Dipartimento per gli Affari di giustizia sono istituiti i seguenti uffici dirigenziali generali, con le competenze per ciascuno di seguito indicate: a) Direzione generale della giustizia civile: acquisizione ed elaborazione di materiale nel settore civile; questioni concernenti l'applicazione delle leggi e dei regolamenti in materia civile e relative alla cittadinanza; relazioni internazionali in materia civile e in particolare attivita' preparatoria all'elaborazione di convenzioni internazionali; adempimenti relativi alla esecuzione delle convenzioni di collaborazione giudiziaria internazionale; gratuito patrocinio, notificazioni e rogatorie civili da e per l'estero; proroga dei termini in caso di irregolare funzionamento degli uffici giudiziari; vigilanza e controllo sul recupero delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia e sulla gestione dei depositi giudiziari, vigilanza e controllo sui corpi di reato; servizi di cancelleria e relativi quesiti; vigilanza ed indirizzo amministrativo sui servizi relativi alla giustizia civile, esame delle istanze e dei ricorsi e rapporti con l'Ispettorato generale del Ministero; spese di giustizia straordinarie; servizio elettorale; procedimenti per il recupero di somme dovute da funzionari dell'ordine giudiziario; libri tavolari; proventi di cancelleria, tasse di bollo e registri; riconoscimento ed esecuzione di sentenze straniere ed altri atti formati all'estero in materia civile; vigilanza sull'Istituto Internazionale di Studi Giuridici, vigilanza sugli ordini professionali; segreteria del Consiglio Nazionale Forense e degli altri consigli nazionali; vigilanza sui notai, sui Consigli notarili, sulla Cassa nazionale del notariato e sulla relativa commissione amministratrice; questioni concernenti l'applicazione delle leggi e dei regolamenti sul notariato, sull'avvocatura e sugli altri ordini professionali, ivi compresi i concorsi e gli esami; vigilanza e controllo sulle conservatorie dei registri immobiliari, sul Pubblico Registro Automobilistico e sugli istituti vendite giudiziarie; b) Direzione generale della giustizia penale: acquisizione ed elaborazione di materiale nel settore penale e criminologico; vigilanza sui servizi relativi alla giustizia penale, esame delle istanze e dei ricorsi e rapporti con l'Ispettorato generale del Ministero, preparazione di rapporti e relazioni per incontri nazionali ed internazionali nel settore penale; attivita' di cooperazione internazionale attiva e passiva in materia penale; istruzione delle pratiche concernenti i provvedimenti in materia penale di competenza del Ministro; relazioni internazionali in materia penale e in particolare studio preparatorio ed elaborazione delle convenzioni internazionali; rapporti con l'Unione europea e con l'Organizzazione delle Nazioni Unite e le altre sedi internazionali per la prevenzione ed il controllo del delitto; procedura istruttoria delle domande di grazia; gestione, organizzazione generale, coordinamento, vigilanza e controllo sul funzionamento del casellario centrale e dei casellari giudiziali; c) Direzione generale del contenzioso e dei diritti umani: contenzioso nel quale e' interessato il Ministero, salvo quello riguardante le materie di specifica competenza di altri dipartimenti; contenzioso relativo ai diritti umani in materia civile e penale; ricorsi individuali proposti contro lo Stato avanti la Corte europea dei diritti dell'uomo; procedure relative all'osservanza di obblighi internazionali aventi ad oggetto la protezione dei diritti dell'uomo; adeguamento del diritto interno alle previsioni degli strumenti internazionali in materia di diritti umani; contenzioso in materia di responsabilita' civile dei magistrati; traduzione di leggi e atti stranieri. 3. Il Capo del Dipartimento provvede altresi' alle funzioni connesse alla formazione del bilancio di previsione, della legge finanziaria e della legge di assestamento di bilancio, alla direzione della Biblioteca centrale giuridica e della Biblioteca del Ministero, alla pubblicazione delle leggi e degli altri provvedimenti normativi e non normativi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed all'inserzione nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica. Il Capo del Dipartimento provvede anche alla vigilanza sull'amministrazione degli archivi notarili che&,62;, ai sensi dell'articolo 1 della legge 17 maggio 1952, n. 629, ha ordinamento e gestione finanziaria separati.
Note all'art. 4: - Per il testo dell'art. 16, comma 3, lettera a), del citato decreto legislativo n. 300/1999, si veda nelle note alle premesse. - Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 17 maggio 1952, n. 629 (Riodinamento degli archivi notarili): "Art. 1. - L'amministrazione degli archivi notarili dipende genericamente ed amministrativamente dal Ministero di grazia e giustizia, ma ha ordinamento e gestione finanziaria separati. Il Ministero di grazia e giustizia, esercita la vigilanza sugli archivi notariali, anche a mezzo dei procuratori generali presso le Corti d'appello e dei procuratori della Repubblica presso i tribunali e puo' ordinare le ispezioni che ritiene opportune".
|
| Art. 5. Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi 1. Il Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi esercita le funzioni e i compiti inerenti le aree funzionali individuate dall'articolo 16, comma 3, lettera b) del decreto legislativo. 2. Per l'espletamento delle funzioni del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, oltre alla Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati, di cui all'articolo 6, sono istituiti i seguenti uffici dirigenziali generali con le competenze per ciascuno di seguito indicate: a) Direzione generale del personale e della formazione: assunzione e gestione del personale, anche dirigenziale, delle cancellerie e segreterie giudiziarie, degli uffici notifiche esecuzioni e protesti, nonche' dell'amministrazione centrale, salve le competenze del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile; relazioni sindacali; disciplina; formazione e riqualificazione professionale ed organizzazione delle relative strutture; b) Direzione generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi: gestione dei beni demaniali e patrimoniali, dei beni mobili e dei servizi; procedure contrattuali; acquisizione e gestione di beni mobili; acquisizione, progettazione e gestione di beni immobili; espletamento dei compiti e delle funzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1979, n. 718, e gestione delle risorse materiali, dei beni e dei servizi dell'amministrazione centrale, salve le competenze degli altri dipartimenti; c) Direzione generale del bilancio e della contabilita': adempimenti connessi alla formazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo, della legge finanziaria e della legge di assestamento del bilancio; adempimenti contabili; d) Direzione generale magistrati: attivita' preparatorie e preliminari relative all'esercizio dell'azione disciplinare ed altre attivita' di competenza del Ministro in ordine ai magistrati professionali ed onorari, salve le competenze dell'Ispettorato generale del Ministero, e conseguenti rapporti con il Consiglio Superiore della Magistratura; e) Direzione generale di statistica: compiti attribuiti all'ufficio di statistica del Ministero dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e predisposizione degli strumenti conoscitivi necessari alle attivita' di programmazione, organizzazione e controllo. 3. Sino all'entrata in vigore della legge di riforma sul decentramento del Ministero costituisce ufficio dirigenziale generale del dipartimento l'Ufficio speciale per la gestione e la manutenzione del nuovo complesso giudiziario della citta' di Napoli e degli edifici e locali ospitanti uffici giudiziari nella stessa citta', disciplinato dal decreto-legge 16 dicembre 1993, n. 522, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1994, n. 102. 4. Il Capo del Dipartimento svolge altresi' le seguenti funzioni: rilevazione dei fabbisogni e programmazione e gestione degli interventi sulle circoscrizioni giudiziarie e sulle piante organiche degli uffici giudiziari e dell'amministrazione centrale, salve le competenze degli altri dipartimenti; contenzioso relativo ai rapporti di lavoro ed alle altre materie di competenza del Dipartimento.
Note all'art. 5: - Per il testo dell'art. 16, comma 3, lettera b), del citato decreto legislativo n. 300/1999, si veda nelle note alle premesse. - Il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1979, n. 718, reca: "Approvazione del regolamento per le gestioni dei cassieri e dei consegnatari delle amministrazioni dello Stato". - Il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, reca: "Norme sul sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400". - La legge 11 febbraio 1994, n. 102, reca: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 dicembre 1993, n. 522, recante istituzione di un ufficio speciale presso il Ministero di grazia e giustizia per la gestione e la manutenzione degli uffici giudiziari della citta' di Napoli".
|
| Art. 6. Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati 1. La Direzione generale dei sistemi informativi auto-matizzati e' competente per la programmazione, la progettazione, lo sviluppo e la gestione dei sistemi informativi automatizzati di tutti gli uffici del Ministero, degli uffici amministrativi decentrati e degli uffici giudiziari; per l'integrazione e l'interconnessione dei sistemi informativi del Ministero nel rispetto degli standard definiti anche in armonia con le norme comunitarie; per l'interconnessione con i sistemi informativi automatizzati delle altre amministrazioni per il tramite della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni; per l'adempimento, nell'ambito di competenza del Ministero della giustizia, dei compiti di cui al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive integrazioni e modificazioni, nonche' dei compiti di cui all'articolo 15 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed ai decreti del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, e 20 ottobre 1998, n. 428, e successive modificazioni e integrazioni; per lo sviluppo e promozione delle risorse umane in relazione all'evoluzione dei sistemi informatici e telematici; per l'acquisizione dei beni e servizi informatici ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 1997, n. 452; per i pareri di congruita' tecnico-economica sugli acquisti per i quali non e' richiesto il parere obbligatorio dell'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione; per la predisposizione e la gestione del piano per la sicurezza informatica dell'amministrazione della giustizia relativo alla formazione, alla gestione, alla trasmissione, all'interscambio, all'accesso ed alla conservazione dei documenti informatici, ai sensi del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318; per la promozione e lo sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica; per il coordinamento per la realizzazione dei programmi di informatizzazione delle attivita' degli uffici di cui all'articolo 3, degli uffici amministrativi decentrati e degli uffici giudiziari, secondo le indicazioni della conferenza di cui al comma 2 per i pareri e le proposte alla conferenza di cui al comma 2 nel settore di competenza; per i pareri e le proposte alla conferenza di cui al comma 2 per gli atti normativi nel settore di competenza, in collaborazione con l'Ufficio legislativo del Ministero. Il Direttore generale e' il responsabile per i sistemi informativi automatizzati ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, ed opera, nell'ambito delle sue competenze, con autonomia di bilancio in ordine ai fondi comunque destinati ai programmi di informatizzazione presso gli uffici di cui all'articolo 3, che gestisce con autonomia tecnica secondo le indicazioni della conferenza di cui al comma 2. 2. Per il coordinamento dell'attivita' della Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati concernenti gli uffici di cui all'articolo 3, gli uffici amministrativi decentrati e gli uffici giudiziari e' istituita la conferenza dei Capi dei Dipartimenti, convocata dal Ministro, cui partecipa il Direttore generale dei sistemi informativi automatizzati ed il preposto all'ufficio di diretta collaborazione interessato alle questioni per le quali la conferenza e' convocata.
Note all'art. 6: - Il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, reca: "Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421". - Si riporta il testo dell'art. 15 della citata legge n. 59/1997: "Art. 15. - 1. Al fine della realizzazione della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni, l'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione e' incaricata, per soddisfare esigenze di coordinamento, qualificata competenza e indipendenza di giudizio, di stipulare, nel rispetto delle vigenti norme in materia di scelta del contraente, uno o pu' contratti-quadro con cui i prestatori dei servizi e delle forniture relativi al trasporto dei dati e all'interoperabilita' si impegnano a contrarre con le singole amministrazioni alle condizioni ivi stabilite. Le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, in relazione alle proprie esigenze, sono tenute a stipulare gli atti esecutivi dei predetti contratti-quadro. Gli atti esecutivi non sono soggetti al parere dell'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione e, ove previsto, del Consiglio di Stato. Le amministrazioni non ricomprese tra quelle di cui all'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, hanno facolta' di stipulare gli atti esecutivi di cui al presente comma. 2. Gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonche' la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge. I criteri e le modalita' di applicazione del presente comma sono stabiliti, per la pubblica amministrazione e per i privati, con specifici regolamenti da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Gli schemi de i regolamenti sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione de parere delle competenti Commissioni". - Il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, concerne: "Regolamento recante criteri e modalita' per la formazione, l'archiviazione e la trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici, a norma dell'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59". - Il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 428, concerne: "Regolamento recante norme per la gestione del protocollo informatico da parte delle amministrazioni pubbliche". - Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 1997, n. 452, concerne: "Regolamento recante approvazione del capitolato di cui all'art. 12, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, relativo alla locazione e all'acquisto di apparecchiature informatiche, nonche' alla licenza d'uso dei programmi". - Il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318, concerne: " Regolamento recante norme per l'individuazione delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali, a norma dell'art. 15, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675". - Si riporta il testo dell'art. 10 del citato decreto legislativo n. 39/1993: "Art. 10. - 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ogni amministrazione, nell'ambito delle proprie dotazioni organiche, individua, sulla base di specifiche competenze ed esperienze professionali, un dirigente generale o equiparato, ovvero, se tale qualifica non sia prevista, un dirigente di qualifica immediatamente inferiore, quale responsabile per i sistemi informativi automatizzati. 2. Il dirigente responsabile di cui al comma 1, cura i rapporti dell'amministrazione di appartenenza con l'Autorita' e assume la responsabilita' per i risultati conseguiti nella medesima amministrazione con l'impiego delle tecnologie informatiche, verificati ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera d). Ai fini della verifica dei risultati, i compiti del nucleo di valutazione di cui all'art. 20, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono attribuiti all'Autorita'. 3. In relazione all'amministrazione di appartenenza, il dirigente responsabile per i sistemi informativi automatizzati, oltre a contribuire alla definizione della bozza del piano triennale, trasmette all'Autorita' entro il mese di febbraio di ogni anno una relazione sullo stato dell'automazione a consuntivo dell'anno precedente, con l'indicazione delle tecnologie impiegate, delle spese sostenute, delle risorse umane utilizzate e dei benefici conseguiti".
|
| Art. 7. Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria 1. Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria esercita le funzioni e i compiti inerenti le aree funzionali individuate dall'articolo 16, comma 3, lettera c) del decreto legislativo. 2. Per l'espletamento delle funzioni del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria sono istituiti i seguenti uffici dirigenziali generali con le competenze per ciascuno di seguito indicate: a) Direzione generale del personale e della formazione: assunzione e gestione amministrativa del personale, anche dirigenziale, amministrativo e tecnico; gestione amministrativa del personale del Corpo di Polizia Penitenziaria; relazioni sindacali; disciplina, formazione e aggiornamento del personale dell'amministrazione penitenziaria ed organizzazione delle relative strutture, salve le competenze dell'Istituto superiore di studi penitenziari; b) Direzione generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi: gestione dei beni demaniali e patrimoniali, dei beni immobili, dei beni mobili e dei servizi; procedure contrattuali; edilizia penitenziaria e residenziale di servizio; c) Direzione generale per il bilancio e della contabilita': adempimenti connessi alla formazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo, della legge finanziaria e della legge di assestamento del bilancio; adempimenti contabili; d) Direzione generale dei detenuti e del trattamento: assegnazione e trasferimento dei detenuti e degli internati all'esterno dei Provveditorati regionali; gestione dei detenuti sottoposti ai regimi speciali; servizio sanitario; attivita' trattamentali intramurali; e) Direzione generale dell'esecuzione penale esterna: indirizzo e coordinamento delle attivita' degli Uffici territoriali competenti in materia di esecuzione penale esterna; rapporti con la magistratura di sorveglianza, con gli enti locali e gli altri enti pubblici, con gli enti privati, le organizzazioni del volontariato, del lavoro e delle imprese, finalizzati al trattamento dei soggetti in esecuzione penale esterna. 3. Il Capo del Dipartimento svolge altresi' i compiti inerenti l'attivita' ispettiva ed il contenzioso relativo ai rapporti di lavoro ed alle altre materie di competenza del Dipartimento.
Nota all'art. 7: - Per il testo dell'art. 16, comma 3, lettera c), del citato decreto legislativo n. 300/1999, si veda nelle note alle premesse.
|
| Art. 8. Dipartimento per la Giustizia Minorile 1. Il Dipartimento per la Giustizia Minorile esercita le funzioni e i compiti inerenti le aree funzionali individuate dall'articolo 16, comma 3, lettera d), del decreto legislativo. 2. Per l'espletamento delle funzioni del Dipartimento per la Giustizia Minorile sono istituiti i seguenti uffici dirigenziali generali, con le competenze per ciascuno di seguito indicate: a) Direzione generale del personale e della formazione: assunzione e amministrazione del personale e dei dirigenti; formazione e aggiornamento professionale del personale civile e di polizia penitenziaria ed organizzazione delle relative strutture; relazioni sindacali; disciplina; b) Direzione generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi: acquisizione e gestione dei beni mobili e dei servizi; acquisizione, progettazione e gestione beni immobili; procedure contrattuali; c) Direzione generale per l'attuazione dei provvedimenti giudiziari: esecuzione dei provvedimenti del giudice minorile; partecipazione agli interventi di prevenzione della devianza, convenzioni, consulenze, rapporti con gli enti locali, finalizzati all'attivita' trattamentale; organizzazione dei servizi per l'esecuzione dei provvedimenti dell'attivita' giudiziaria. 3. Il Capo del Dipartimento svolge altresi' i seguenti compiti: a) adempimenti connessi alla formazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo, della legge finanziaria e della legge di assestamento del bilancio; adempimenti contabili, attivita' ispettiva; b) adempimenti connessi alla qualita' di autorita' centrale convenzionale, ai sensi delle leggi 15 gennaio 1994, n. 64, e 23 dicembre 1992, n. 524, e ogni altra competenza conferita dalle leggi, dai regolamenti e dagli strumenti internazionali ratificati ed aventi vigore nello Stato; rapporti con le Autorita' giudiziarie italiane ed estere; attivita' inerenti la nomina dei componenti esperti dei tribunali per i minorenni; c) contenzioso relativo ai rapporti di lavoro ed alle altre materie di competenza del dipartimento.
Note all'art. 8: - Per il testo dell'art. 16, comma 3, lettera d), del citato decreto legislativo n. 300/1999, si veda nelle note alle premesse. - La legge 15 gennaio 1994, n. 64, reca: "Ratifica ed esecuzione della convenzione europea sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori e di ristabilimento dell'affidamento, aperta alla firma a Lussemburgo il 20 maggio 1980, e della convenzione sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, aperta alla firma a L'Aja il 25 ottobre 1980; norme di attuazione delle predette convenzioni, nonche' della convenzione in materia di protezione dei minori, aperta alla firma a L'Aja il 5 ottobre 1961, e della convenzione in materia di rimpatrio dei minori, aperta alla firma a L'Aja il 28 maggio 1970". - La legge 23 dicembre 1992, n. 524, reca: "Ratifica ed esecuzione della convenzione tra gli Stati membri delle Comunita' europee sulla semplificazione delle procedure relative al recupero dei crediti alimentari, fatta a Roma il 6 novembre 1990".
|
| Art. 9. Unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali 1. All'individuazione delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali ed alla definizione dei relativi compiti si provvede con decreti ministeriali di natura non regolamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, aggiunto dall'articolo 13, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
Note all'art. 9: - Per il testo dell'art. 17, comma 4-bis, lettera e), della citata legge n. 400/1988, si veda nelle note alle premesse. - Per il testo dell'art. 4, comma 4, del citato decreto n. 300/1999, si veda nelle note alle premesse.
|
| Art. 10. Divieti di nuovi o maggiori oneri 1. Dall'attuazione del presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 6 marzo 2001 CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Fassino, Ministro della giustizia Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Bassanini, Ministro per la funzione pubblica Visto, il Guardasigilli: Fassino Registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 2001 Ministeri istituzionali - Giustizia, registro n. 3, foglio n. 35 |
|
|
|